Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/04/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE PRIMA
In composizione collegiale e nella persona dei Signori Magistrati:
• Dott. Deli Luca - Presidente
• Dott.ssa Giulia Civiero - giudice
• Dott. Alessandra Pesci - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3383/2021 R.G. promosso da:
(c.f. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
e residente a[...], rappresentato e difeso come da procura in calce al presente atto dall'avv. Olgert SULA (c.f. ) del Foro C.F._2 di Treviso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Treviso in via
Avogari 2, giusta procura alle liti in atti
- Attore -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza del Controparte_1
Duomo, Treviso, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello CONIGLIONE (c.f.
) e Giampaolo DE PIAZZI (c.f., ) C.F._3 C.F._4
dell'avvocatura civica del in Treviso in via Municipio 16, Controparte_1
- Convenuto -
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore : Parte_1
Voglio, ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
➢ accogliere la presente querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità del verbale n. 368577 del 20.6.2020 con ogni conseguenza e provvedimento di legge anche ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c.;
➢ con vittoria di spese, diritti e compensi di lite, oltre a i.v.a (se dovuta) e c.p.a. come per
➢ in via istruttoria, si insiste sin d'ora per l'acquisizione del fascicolo pendente dinnanzi al
Giudice di Pace di Treviso R.g. 3357/2020 e ci si riserva ogni ulteriore deduzione, produzione, precisazione, modificazione o integrazione delle domande, delle eccezioni e delle istanze istruttorie nei termini di legge, e, in ogni caso, si chiede abilitazione a prova contraria sulle istanze ex adverso formulate.
Per il convenuto : Controparte_1
Alla luce delle considerazioni tutte sopra illustrate, il come sopra Controparte_1 rappresentato e difeso, nel richiamarsi integralmente a tutto quanto dedotto ed argomentato nei propri scritti difensivi, insiste per l'accoglimento delle conclusioni già precisate all'udienza del 28.03.2024:
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione notificato in data 11 maggio 2021, ha Parte_1
promosso avanti questo Tribunale querela di falso avverso il verbale di accertamento n. 368577 del 20 giugno 2020, elevato da agenti della Polizia Locale del Comune di Treviso, con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 173, commi 2 e 3 bis, del D.Lgs. n. 285/1992 per aver utilizzato durante la marcia il telefono cellulare, tenendolo in mano e abbassando ripetutamente lo sguardo sul display, con irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 165,00 e decurtazione di n. 5 punti dalla patente di guida.
Avverso detto verbale, il signor aveva proposto ricorso in opposizione Pt_1
avanti il Giudice di Pace di Treviso (R.g. 3357/2020) al fine di ottenerne l'annullamento.
Nel corso del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il CP_1
si era costituito confermando la volontà di avvalersi del verbale contestato e
[...]
il signor aveva conseguentemente presentato la querela di falso. Il Giudice Pt_1 di Pace, ritenuta la rilevanza del documento contestato, aveva sospeso il procedimento e concesso termine per la riassunzione della causa davanti al
Tribunale di Treviso.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, il signor ha Pt_1
formalmente proposto querela di falso del suddetto verbale, chiedendone
2 l'accertamento e la dichiarazione di falsità, con vittoria di spese. A fondamento della querela, l'attore ha dedotto, richiamando i tabulati telefonici relativi alla propria utenza, l'assenza di traffico telefonico (in uscita) nel lasso di tempo in cui era stata elevata la contestazione, sostenendo di non aver utilizzato il telefono. Ha inoltre contestato la possibilità per gli agenti accertatori, data la dinamica dell'accertamento (provenienza da tergo e lato sinistro, oscuramento della vettura, uso di caschi protettivi), di aver effettivamente percepito l'uso del telefono, ipotizzando che lo sguardo verso il basso potesse essere riconducibile all'azionamento dei comandi dell'autoradio o del climatizzatore.
Il si è ritualmente costituito in giudizio eccependo, in via Controparte_1
preliminare, la nullità della querela di falso per omessa specifica indicazione dei mezzi di prova idonei a dimostrare la falsità del verbale. Nel merito, ha contestato la manifesta infondatezza della querela, evidenziando la fede privilegiata di cui gode il verbale di accertamento quale atto pubblico e l'inidoneità dei mezzi di prova offerti dall'attore a superare tale presunzione. Il Comune ha sottolineato come l'assenza di traffico telefonico non escluda altre forme di utilizzo del dispositivo e come le deduzioni attoree sulla visibilità degli agenti fossero mere congetture, contrastate dalla necessità per gli stessi di rendersi visibili per intimare l'alt.
Il Giudice Istruttore, con ordinanza dell'8 ottobre 2021, ha ritenuto ammissibile la querela di falso e ha disposto l'acquisizione del verbale in originale, rinviando la causa per gli adempimenti successivi. Sono stati concessi termini per il deposito di memorie istruttorie. Con ordinanza del 14 aprile 2022, il G.I. ha ammesso la prova testimoniale richiesta dall'attore limitatamente ai capitoli n. 2, 3 e 8 e la prova contraria indiretta chiesta dal limitatamente ai capitoli n. 2, 3 e 4. CP_1
All'udienza del 20 settembre 2022 e dell'11 ottobre 2022 è stata espletata la prova testimoniale, con l'audizione degli agenti e . Testimone_1 Testimone_2
All'udienza del 28 marzo 2024, una volta assegnato il fascicolo allo scrivente, entrambe le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettive note depositate e la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
3 La domanda proposta dall'attore volta ad ottenere l'accertamento e Parte_1
la dichiarazione di falsità del verbale di accertamento di illecito stradale n. 368577 del 20 giugno 2020 non può trovare accoglimento.
Ai sensi degli articoli 221 e 222 cod. proc. civ. si deve innanzitutto dare atto che il procedimento di presentazione della querela è stato regolarmente avviato avanti al
Giudice di Pace di Treviso, innanzi al quale l'indicato verbale è stato oggetto di opposizione ex art. 7 del D.lgs. n. 150/2011, con dichiarazione personale del sig.
(cfr. doc. 4 fasc. parte attrice) e con successiva dichiarazione del Parte_1
di volersi avvalere del verbale. Controparte_1
Giova premettere che, ai sensi degli artt. 2700 e 2699 c.c., l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Nel caso di specie, il signor ha fondato la propria querela, in primo luogo, Pt_1 sull'asserita assenza di traffico telefonico sulla propria utenza nel momento della contestazione, desunta dai tabulati prodotti.
In secondo luogo, l'attore ha contestato la possibilità per gli agenti accertatori di aver effettivamente percepito l'infrazione, stante le condizioni in cui si è svolto l'accertamento, ossia da tergo e con veicoli in movimento.
La verifica della falsità del verbale impone di esaminare i presupposti di fatto sottesi alla sanzione emessa con l'atto impugnato.
L'art. 173 del D.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada) prevede che “E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani”.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la “ratio” di tale prescrizione risiede nella “necessità di impedire comportamenti in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi ed a non consentire di avere, con certezza, il completo controllo del veicolo in movimento” (cfr. tra le tante Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23331 del 23/10/2020).
4 Tale deduzione è, peraltro, immediatamente evincibile dallo stesso testo normativo laddove ammette una deroga al divieto purché gli strumenti utilizzati – apparecchi viva voce o auricolari – non implichino l'utilizzo delle mani.
In relazione alla prova della falsità il Collegio intende richiamarsi all'insegnamento pressoché costante della Suprema Corte che definisce un principio generale quello secondo cui “nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante per pervenire all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o principale” (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 2126 del 24/01/2019 Cass. n. 4571/1983 e Cass. n. 6050/1998).
Appare evidente che la prova possa essere fornita anche mediante il ricorso alle presunzioni, purché esse siano gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, si deve affermare l'irrilevanza ai fini del giudizio di falsità, delle circostanze e delle prove allegate e fornite dall'attore circa l'assenza di telefonate e scambio di messaggi o dati sul telefono in suo uso.
Tali circostanze, infatti, non consentono di far ritenere che lo stesso non stesse utilizzando il proprio telefono nel luogo e nel tempo dell'accertamento dei pubblici ufficiali atteso, peraltro, che costituisce fatto notorio che gli attuali dispositivi telefonici abbiano funzionalità non limitate alla sola esecuzione di telefonate ovvero allo scambio di messaggi e/o dati.
Si evidenzia, inoltre, che anche la mera condotta di tenere in mano il telefono sarebbe suscettibile di sanzione, tenuto conto della ragion d'essere della norma come prima esplicitata.
In relazione all'allegata impossibilità degli agenti di avere una percezione precisa dei fatti, il collegio non può che prendere atto delle risultanze della prova testimoniale, da cui sono emersi elementi istruttori di segno totalmente contrario alla prospettazione dell'attore.
L'agente ha infatti dichiarato di aver avuto durante Testimone_1
l'accertamento una visuale diretta e particolarmente chiara della condotta del trasgressore dalla sella della propria moto e ha descritto con precisione di aver visto il signor tenere il telefono con la mano destra e abbassare ripetutamente e Pt_1
in modo prolungato lo sguardo.
5 L'agente ha reso analoga deposizione, confermando la chiara Testimone_2
percezione visiva della condotta dell'attore.
La testimone ha infatti così dichiarato: “Io e il collega eravamo al servizio moto montato in borghese per contrasto al telefono durante la guida. Io sedevo dietro al collega su uno scooter in borghese anche lo scooter Yamaha, credo Majestic 650, bianco. Eravamo a tergo dell'auto dello era una BMW un vecchio modello di colore grigio. L'auto si trovava Pt_1 sulla corsia di destra del PUT, noi l'abbiamo affiancato sulla corsia di sinistra e siamo rimasti affiancati per due volte. L'abbiamo vista a porta San Tommaso, siamo rimasti affiancati per circa 20 o 30 secondi e fermato al parcheggio del Pattinodromo. In questi secondi abbiamo visto che teneva il telefono nella mano destra, abbassando più volte lo sguardo verso il telefono. Andavamo a circa 30 o 40 km/h.”
Entrambi gli agenti hanno escluso limitazioni significative alla loro visuale, precisando di non essersi limitati a seguire il veicolo del sig. , ma di averlo Pt_1
più volte affiancato alla sua sinistra, prima che si accorgesse della presenza degli agenti e dei segnali che questi gli stavano indirizzando per intimargli di fermarsi.
I testi hanno altresì precisato di aver utilizzato nel frangente caschi “modulari”, ossia utilizzabili anche con sollevamento di visiera e mentoniera e, conseguentemente, in alcun modo limitativi del normale campo visivo.
Le argomentazioni difensive dell'attore circa una presunta errata percezione dei fatti da parte degli agenti, dovuta alla provenienza da tergo o laterale, all'oscuramento del veicolo o alla limitazione del campo visivo derivante dall'uso del casco, appaiono smentite dalle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale, le quali attestano una diretta e chiara percezione della condotta contestata.
Il Tribunale non ravvisa ragioni per dubitare della veridicità e attendibilità delle deposizioni dei pubblici ufficiali, i quali hanno riferito circostanze precise, dettagliate e concordanti.
Quanto all'eccezione di incapacità a testimoniare degli agenti accertatori sollevata dalla difesa dell'attore, essa deve essere disattesa. L'art. 246 c.p.c. prevede l'incapacità a testimoniare per coloro che hanno nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. Nel caso di specie, gli agenti verbalizzanti non sono titolari di un interesse personale, attuale e concreto tale da legittimare un loro intervento nel giudizio di querela di falso, il quale ha ad oggetto
6 la validità di un atto amministrativo e non coinvolge direttamente la responsabilità civile o penale degli agenti stessi. L'interesse di mero fatto all'esito del giudizio non determina incapacità a testimoniare, potendo influire semmai sulla valutazione dell'attendibilità della deposizione, che nel caso in esame non presenta elementi di inaffidabilità.
Le ulteriori deduzioni dell'attore, volte a giustificare l'abbassamento dello sguardo con l'azionamento dei comandi del veicolo, non appaiono idonee a superare la valenza probatoria delle attestazioni contenute nel verbale e confermate dalle testimonianze.
Come osservato dal Comune, si tratta di gesti generalmente automatici che non richiedono una distrazione prolungata e ripetuta come quella descritta dagli agenti.
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene che l'attore non abbia fornito una prova sufficiente e convincente della falsità di quanto attestato nel verbale di accertamento n. 368577 del 20 giugno 2020. Le deduzioni attoree, pur suggestive, non superano la fede privilegiata di cui gode l'atto pubblico, corroborata dalle concordi deposizioni testimoniali degli agenti accertatori. Pertanto, la querela di falso deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, secondo una misura compresa tra i parametri minimi e quelli medi dello scaglione di valore compreso tra 26.000 e 52.000 trattandosi di una causa dal valore indeterminabile.
Si ritiene, infatti, che il valore della causa non sia corrispondente all'ammontare della sanzione, in quanto oggetto della controversia è l'accertamento della falsità del verbale e non il suo annullamento (cfr. Cass- Sez. 3 , Sentenza n. 15642 del
23/06/2017).
P. Q. M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sulla querela di falso proposta da contro il , Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta la querela di falso proposta da avverso il verbale di Parte_1 accertamento di illecito stradale n. 368577 del 20 giugno 2020.
2. condanna a rifondere al le spese di Parte_1 Controparte_1
7 lite, che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3. condanna al pagamento di una pena pecuniaria di euro 10,00 Parte_1 ai sensi dell'art. 226 cod. proc. civ.;
4. ordina la restituzione del documento e manda alla Cancelleria di apporre menzione della presente sentenza sull'originale del documento ovvero sulla copia che ne tiene luogo.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 14.4.2025
Il Presidente
Dott. Deli Luca
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