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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 354/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 354/2025 promossa congiuntamente da:
C.F.: ) Persona_1 CodiceFiscale_1
e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Parte_1 CodiceFiscale_2
MARIA CHIARA BOLZONI
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.02.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato al di fuori del matrimonio il 26.09.2007, alle seguenti condizioni: Per_2
“- il figlio avrà la residenza abituale presso la casa materna in Lodi, via Lodino n°38 dove Per_2 continuerà a vivere con la sig.ra e quindi con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_1
- il padre terrà con sé il figlio ogni martedì, prelevandolo dalla casa materna in Lodi alle ore 16,00 e riportandolo a scuola ogni mercoledì mattina entro le ore 8,00, terrà inoltre con sé il figlio a settimane alterne, dal sabato alla domenica, e lo riaccompagnerà a casa dalla madre, dopo cena, la domenica sera;
- le festività natalizie verranno trascorse dal figlio insieme a entrambi i genitori come d'abitudine, mentre durante le festività pasquali il minore starà con ciascun genitore ad anni alterni;
- durante il periodo estivo il padre terrà con sé il figlio minore per 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, tale periodo verrà concordato con la sig.ra entro il mese di giugno di Persona_1 ogni anno;
- il padre verserà ( come già versa dal mese di settembre 2021) a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma di € 500,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da versare entro il primo giorno di ogni mese sul c/c intestato alla signora alle seguenti coordinate bancarie – Persona_1
pagina 1 di 2 C/C n°000000002897 Banca BNL BNP PARIBAS;
- saranno altresì a carico del padre nella misura del 50% le spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Lodi, da intendersi parte integrante del presente accordo;
- le parti concordano che l'assegno unico e universale per il figlio a carico venga percepito interamente dalla madre sig.ra ; Persona_1
- i signori e si danno reciprocamente il consenso per il rilascio e il Persona_1 Parte_1 rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché per il rilascio del passaporto del figlio minore”.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Lodi, il 14/04/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 354/2025 promossa congiuntamente da:
C.F.: ) Persona_1 CodiceFiscale_1
e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Parte_1 CodiceFiscale_2
MARIA CHIARA BOLZONI
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.02.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato al di fuori del matrimonio il 26.09.2007, alle seguenti condizioni: Per_2
“- il figlio avrà la residenza abituale presso la casa materna in Lodi, via Lodino n°38 dove Per_2 continuerà a vivere con la sig.ra e quindi con collocamento prevalente presso la madre;
Persona_1
- il padre terrà con sé il figlio ogni martedì, prelevandolo dalla casa materna in Lodi alle ore 16,00 e riportandolo a scuola ogni mercoledì mattina entro le ore 8,00, terrà inoltre con sé il figlio a settimane alterne, dal sabato alla domenica, e lo riaccompagnerà a casa dalla madre, dopo cena, la domenica sera;
- le festività natalizie verranno trascorse dal figlio insieme a entrambi i genitori come d'abitudine, mentre durante le festività pasquali il minore starà con ciascun genitore ad anni alterni;
- durante il periodo estivo il padre terrà con sé il figlio minore per 15 giorni anche non consecutivi nel mese di agosto, tale periodo verrà concordato con la sig.ra entro il mese di giugno di Persona_1 ogni anno;
- il padre verserà ( come già versa dal mese di settembre 2021) a titolo di mantenimento del figlio minore, la somma di € 500,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat da versare entro il primo giorno di ogni mese sul c/c intestato alla signora alle seguenti coordinate bancarie – Persona_1
pagina 1 di 2 C/C n°000000002897 Banca BNL BNP PARIBAS;
- saranno altresì a carico del padre nella misura del 50% le spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Lodi, da intendersi parte integrante del presente accordo;
- le parti concordano che l'assegno unico e universale per il figlio a carico venga percepito interamente dalla madre sig.ra ; Persona_1
- i signori e si danno reciprocamente il consenso per il rilascio e il Persona_1 Parte_1 rinnovo dei rispettivi passaporti, nonché per il rilascio del passaporto del figlio minore”.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Lodi, il 14/04/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 2 di 2