Ordinanza collegiale 16 novembre 2022
Ordinanza cautelare 16 febbraio 2023
Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7601 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07601/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12072/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12072 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Emanuela Lo Faro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto Ministero dell'Interno pot. -OMISSIS- del 25.11.20210, con il quale è stata respinta l'istanza presentata dal ricorrente in data 09.07.2008 per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della L. n.91/1992, nonché per l'annullamento di ogni altro atto sconosciuto, presupposto e connesso e di tutti gli atti consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. IR AN IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. – Il presente ricorso ha ad oggetto l’atto di diniego della cittadinanza rubricato in epigrafe ed è riassunto dinnanzi a questo Tribunale a seguito della declinatoria di competenza da parte del TAR Sicilia-Catania adottata con ordinanza n. 2387/2022.
1.1. Il ricorrente, cittadino straniero soggiornante e residente in Italia da oltre dieci anni, ha esposto di aver presentato, in data 9 luglio 2008, una istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il ricorrente ha, poi, rappresentato che tale istanza è stata rigettata dal Ministero dell’Interno con il decreto indicato in epigrafe, oggetto del presente giudizio.
In particolare, il Ministero dell’Interno, ha apprezzato i seguenti elementi:
- che “ dall’attività informativa esperita è emersa la contiguità del ricorrente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica e, che tale motivo, risulta ostativo alla concessione della cittadinanza ”;
- che “ la verifica della sussistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica non si riduce all’accertamento di fatti penalmente rilevanti ma si estende all’area della prevenzione dei reati ”
- che “ l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale, per costante giurisprudenza, è preminente rispetto all’interesse del richiedente all’acquisto della cittadinanza italiana ”.
2. – Il ricorrente, con la proposizione del presente ricorso affidato a più motivi, ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1. Con un unico e articolato motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità del gravato provvedimento di diniego per violazione dell’art. 97 Cost., dell’articolo 6 e 8 della L. 5 febbraio 1992, n. 91” e carenza di istruttoria e di motivazione e travisamento dei fatti.
Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità dell’impugnato provvedimento ministeriale perché immotivato e fondato su elementi solo presuntivi o dubitativi e non accompagnato da comprovati elementi ostativi alla concessione della cittadinanza. Inoltre, in assenza di indicazioni circa gli elementi considerati, il ricorrente lamenta l’impossibilità di conoscere le ragioni del diniego, nonché l’assenza del parere del Consiglio di Stato richiesto ai sensi della legge.
Formulava altresì istanza istruttoria per acquisire elementi in merito alle condotte contestate poste dall’Amministrazione alla base del diniego.
2.2. Il Ministero dell’Interno, in data 8 novembre 2022, si è costituito in resistenza.
2.3. A seguito dell’ordinanza istruttoria adottata dalla Sezione il 16 novembre 2022 (ord. n. 15133/2022), l’Amministrazione resistente, in data 7 febbraio 2023, ha versato in atti una relazione di causa con la quale è stata evidenziato il carattere riservato degli elementi istruttori acquisiti dal Ministero dell’Interno ed è stata eccepita l’infondatezza del gravame.
2.4. In vista della udienza di discussione, con memoria del 14 febbraio 2023, il ricorrente depositava memoria con cui contestava quanto dedotto nella relazione riservata in quanto priva di indicazioni circa il periodo temporale di riferimento degli elementi e ribadendo di non appartenere ad alcuna organizzazione.
2.5. Da ultimo il ricorrente depositava, il 3 ottobre 2025, il certificato del casellario a conferma della inesistenza di quanto asserito nel provvedimento impugnato.
3. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 aprile 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
4. – Il Collegio ritiene che il presente ricorso non sia meritevole di favorevole considerazione e debba, quindi, essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.
4.1. Risultano, innanzitutto, infondati i profili di censura attinenti alla violazione del procedimento, per omessa acquisizione del parere del Consiglio di Stato richiesto dall’art. 8 l. n. 91/1992.
Basti sul punto richiamarsi a quanto rilevato da precedenti sentenze di questo Tribunale, cui il Collegio ritiene di conformarsi, per cui: “ Come reso palese dal primo comma della disposizione citata, la norma – al tempo della sua vigenza – si riferiva esclusivamente alle ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio a norma dell’art. 5 della legge n. 91/1992 (a propria volta richiamato dall’art. 7). Essa era dunque inapplicabile alle domande, qual è quella proposta dal ricorrente, di conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione a norma dell’art. 9, co. 1, lett. f) della legge n. 91/1992 ” (TAR Lazio, V-bis, n. 2761/2025).
Il parametro di legittimità invocato nel ricorso è dunque manifestamente inconferente con la fattispecie controversa.
4.2. Con riferimento agli ulteriori profili di doglianza con cui si censurano un difetto di istruttoria e di motivazione in ragione della insufficienza e inconsistenza degli elementi raccolti in sede istruttoria, il Collegio ne rileva la infondatezza sulla base delle seguenti considerazioni.
4.2.1. In proposito, è opportuno richiamare preliminarmente i principali orientamenti pretori formatisi in subiecta materia in seno alla giurisprudenza amministrativa, la quale a più riprese ha avuto modo di affermare che:
- ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica; l’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2018, n. 4447);
- il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; T.A.R. Lazio, sez. II-quater, n. 3547 del 18 aprile 2012);
- “ l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante ” (T.A.R. Lazio, sez. II-quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), “ atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V-bis, 13 aprile 2023, n. 6380);
- “ trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall’amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; T.A.R. Lazio, sez. II-quater, n. 5665 del 19 giugno 2012), in quanto il provvedimento di concessione della cittadinanza “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104);
- nell’operare il bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, va considerato che il sacrificio dell’interesse del privato consiste nel non conseguire immediatamente il pieno riconoscimento di tutti i diritti, consistenti nella sostanza nei diritti politici che consentono di partecipare all’autodeterminazione della vita del Paese mediante l’esercizio del diritto di elettorato (oltre che nel diritto di incolato e limitazione dell’estradizione), essendo il conseguimento di tale posizione differito al momento in cui si possono ritenere maturati in capo ad esso tutti i requisiti richiesti. Mentre, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva, con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche. In tale prospettiva non può ritenersi sproporzionato, ove si considerino le gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V-bis, sent. n. 2944/2022).
4.2.2. Va, poi, rilevato che a fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento, l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che nella presente fattispecie hanno evidenziato – con modalità compatibili con la riservatezza (pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l’attività amministrativa ordinaria – possibili criticità (cfr. Cons. Stato, sez. II, 31 agosto 2020, sentt. nn. 5326; 5679/2021, 6720/2021; 8084/2022 e n. 11538/2022 T.A.R. Lazio, Sez. V-bis sentt. nn. 17081/2022; 16084/2022;15986/2022; 15985/2022; 15944/2022; 13911/2022 e 11806/2022).
La sicurezza della Repubblica è, infatti, interesse di rango certamente superiore rispetto all’interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana ed il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura tendenzialmente irrevocabile, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, sentt. 14 febbraio 2017 n. 657; n. 5236/2020 e n. 8039/2021).
A tal riguardo la Corte costituzionale ha affermato che la rilevanza dell’interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità ed alla propria indipendenza trova espressione nell’articolo 52 della Costituzione (cfr. Corte cost., sent. n. 24/2014).
4.2.3. Con precipuo riferimento al diniego di concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza, la giurisprudenza amministrativa ha rilevato che gli accertamenti sulla sicurezza pubblica sono naturalmente riservati, sicché quando non sono posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma danno luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini – come nel caso in esame in cui si controverte sul diniego all’adozione di un provvedimento ampliativo consistente nella concessione del massimo status quale, appunto, la cittadinanza – ben possono essere esternati con formule sintetiche che, piuttosto che configurarsi meramente apodittiche, hanno l’obiettivo di evitare il disvelamento di notizie che potrebbero compromettere anche solo attività di “intelligence” in corso e le connesse esigenze di salvaguardia della incolumità di coloro che hanno effettuato le indagini (cfr. Cons. Stato, sez. III, sentt. n. 5262 del 6 settembre 2018 e n. 3206 del 29 maggio 2018).
In presenza della classifica di riservatezza degli atti istruttori utilizzati per l’adozione del diniego di cittadinanza, correttamente l’amministrazione può omettere di indicarne il contenuto, di modo che il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’Autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati, che nel caso di specie ha avuto luogo (cfr. Cons. Stato, sez. III, sentt. nn. 8084/2022 6720/2021; sez. VI, n. 1173/2009, n. 7637/2009; T.A.R. Lazio, II-quater, n. 9293/2014, n. 604/2013, n. 3158/2012 e n. 14015/2011).
4.3. Orbene, alla stregua dei rilievi innanzi descritti, il provvedimento impugnato si appalesa adeguatamente motivato con il mero richiamo alla sussistenza di elementi ostativi emersi sul conto del richiedente.
Tali elementi, sulla base di quanto rappresentato nella relazione depositata in atti dal Ministero dell’Interno, appuntano sulla sua contiguità – non meramente ipotizzata, ma comprovata da contatti di tipo telefonico e documentato – con soggetti appartenenti ad una associazione con finalità di terrorismo (nella specie cingalesi di etnia Tamil), come emerso delle informazioni dei servizi di sicurezza e risultano, ad avviso del Collegio, idonei a confermare la possibilità (naturalmente potenziale, ma assolutamente meritevole di considerazione alla luce degli interessi protetti) di una condivisione di modelli o ideali tali da rappresentare una fonte di pericolo la sicurezza della Repubblica italiana.
Questo dato consente di ritenere immune dei vizi denunciati il provvedimento impugnato, che si conforma alle “ norme applicabili alla fattispecie, nella quale l’Amministrazione è titolare di un potere connotato da ampia discrezionalità e che, nella valutazione comparativa degli interessi in gioco, consente di ritenere prevalente quello della sicurezza della Repubblica rispetto a quello dello straniero di conseguire la cittadinanza ” (Cons. St., III, n. 2913/2025).
In fattispecie analoghe a quella per cui è causa, peraltro, è stato efficacemente evidenziato che “ allorquando il diniego opposto dall’Amministrazione trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all’integrità della Repubblica. Si comprende in quest’ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere ‘più probabile che non’ il pericolo di agevolazione di tali organizzazioni criminali ” (cfr. Cons. Stato, III, n. 8084/2022).
È stato, inoltre, anche affermato che il concetto di sicurezza della Repubblica non è legato ad elementi ostativi quali condanne o precedenti penali o anche solo giudiziari a carico del richiedente, ma può riguardare anche solo specifiche frequentazioni dello straniero e l’appartenenza a movimenti che, per posizioni estremistiche, possano incidere sulle condizioni di ordine e di sicurezza pubblica o sulla condivisione dei valori che possano mettere in pericolo la comunità nazionale (cfr. da ultimo, Cons. St., III, n. 9988/2025; nonché T.A.R. Lazio, sez. II-quater, 1 settembre 2015, n. 10989 e 29 settembre 2016, n. 9973; T.A.R. Lazio, sez. V-bis, 30 novembre 2022, n. 15985).
In altre parole, la natura di atto di alta amministrazione della concessione della cittadinanza che rimanda ad apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, unitamente al rilievo che le notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, quindi, di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, sulla cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare, consentono alla Sezione di ritenere infondate le censure complessivamente mosse al provvedimento.
4.4. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni sinora esposte, il diniego impugnato risulta adeguatamente motivato e immune dai vizi prospettati dalla parte ricorrente.
5. – In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto in ragione della sua infondatezza.
6. – Il Collegio ritiene sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra le parti, anche tenuto conto del fatto che la parte ricorrente, in ragione della natura degli interessi pubblici coinvolti, ha potuto pienamente apprezzare l’operato del Ministero dell’Interno solo successivamente all’espletamento dell’incombente istruttorio disposto nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
IR AN IR, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IR AN IR | TO RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.