Rigetto
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/01/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00360/2025REG.PROV.COLL.
N. 03896/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3896 del 2023, proposto da
RB GR quale titolare dell’impresa individuale IR DI di GR RB, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Gallese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico Comune di Appiano sulla Strada del Vino e Comune di Appiano sulla Strada del Vino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
GG PO S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 241/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Appiano sulla Strada del Vino e dell’Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico Comune di Appiano sulla Strada del Vino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 la Cons. Gudrun Agostini.
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. E’ appellata la sentenza del T.r.g.a. – Sezione di Bolzano n. 241/2022 che ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla IR DI di GR RB per l’annullamento dei seguenti provvedimenti dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico (di seguito BU) comune di Appiano s.S.d.V.: (i) la deliberazione del Comitato n. 36 del 17.8.2021; (ii) l’avviso d’asta di “ concessione per la messa a disposizione della superficie e per la gestione della cava di porfido “Im Holz” nel bosco di ON ” e relativi allegati; (iii) il verbale dell’asta pubblica del 14.9.2021; (iv) la deliberazione del Comitato n. 41 del 14.9.2021.
2. Le pregresse vicende in punto di fatto possono essere riassunte come segue:
- con deliberazione n. 36 del 17.08.2021 il Comitato dell’BU comune di Appiano approvava il bando e la documentazione di gara per la messa all’asta “ della concessione in uso della superficie (p.f. 6272/1) e gestione della cava di porfido “Im Holz” nel bosco di ON ” specificando che la concessione non attiene all’espletamento di un servizio predeterminato dal concessionario ma alla messa a disposizione di area di proprietà pubblica per un’attività economica privata che come tale non rientra nel campo di applicazione della direttiva UE 23/2014 ma rimane comunque soggetta ai principi di cui all’art. 4 del d.lgs. 50/2016;
- la cava di porfido è inserita nel piano cave della Provincia con autorizzazione attiva per l’impianto e si trova sulla p.ed. 3648 e su una parte della p.f. 6272/1, entrambe di proprietà del Comune in partita tavolare 104/II C.C. Appiano, gravate da usi civici ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e quindi soggette all’Amministrazione separata dei beni di uso civico ai sensi dell’art. 1, comma 1 della legge provinciale 16/1980;
- il bando prevedeva la durata della concessione dall’01.07.2022 al 31.12.2027, senza possibilità di rinnovo e un canone di concessione annuo minimo di euro 39.600 più Iva, quale prezzo a base d’asta;
- la precedente edizione della gara era stata interessata da un ricorso al T.r.g.a. 165/2020 Reg. Ric. che ha condotto all’annullamento dell’aggiudicazione precedentemente disposta in favore della società Gasser S.r.l. (sentenza n. 96/2021);
- nelle more dell’espletamento della procedura di gara venivano stipulati diversi contratti di concessione transitori con il gestore uscente, la GG PO S.r.l., di cui all’epoca era socia la Sig.ra GR RB, titolare della ditta odierna appellante, da ultimo il contratto transitorio rep. 2127 del 30.12.2020 (deliberazione del comitato BU n. 48/2020), periodo 01.12.21 al 30.06.22;
- alla gara di cui si discute partecipavano due imprese concorrenti, ovvero la concessionaria uscente GG PO s.r.l., che ha offerto un canone annuo di euro 44.888 esclusa Iva, e la neo costituita impresa individuale IR DI di GR RB con l’offerta di un canone annuo di euro 39.605 esclusa Iva;
- in data 13.9.2021, giorno del deposito della offerta, la IR DI notificava ricorso al T.r.g.a. Bolzano, affidato a sette censure, per l’impugnazione della deliberazione del Comitato BU n. 36/2021 e degli atti di gara con cui chiedeva in via istruttoria di svolgere un accertamento tecnico volto ad accertare se “ la durata della concessione in cinque anni sia ragionevole, proporzionale ed economica avuto riguardo al prezzo base d’asta, alla limitazione della coltivazione ammessa in 60.000 mq [recte mc ] , alle limitazioni previste all’art. 5.4 del disciplinare, nonché alla previsione del necessario risanamento dell’intera area allo scadere della concessione ”;
- con deliberazione n. 41 del 14.9.2021 l’BU approvava il verbale di gara - apertura delle offerte economiche - disponendo l’aggiudicazione alla GG PO s.r.l. ad un canone di concessione annuale, pari a quello offerto, di euro 44.888,00;
- in data 19.11.2021 la IR DI notificava motivi aggiunti per estendere i motivi di gravame al verbale d’asta del 14.9.2021 e alla deliberazione n. 41/2021;
- il 26.11.21 seguiva la stipula del contratto di concessione con la GG PO, odierna controinteressata.
3. All’esito del relativo giudizio, l’adito T.r.g.a. ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti volti a censurare, nel seguente ordine 1) l’incompetenza dell’BU, 2) l’indeterminatezza dell’oggetto della concessione, 3) la violazione dello Statuto che non prevedrebbe il potere esercitato, 4) l’omessa attivazione di conferenza di servizi, 5) omessa applicazione delle norme del codice degli appalti, 6) mancata indicazione nel bando delle norme di legge regolatrici e 7) violazione della lex specialis per non averle fatto visionare i beni oggetto di concessione.
4. Ora, con ricorso notificato l’11.4.2023 e depositato il 5.5.2023, la IR DI ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma sulla base di cinque mezzi di impugnazione che nel dettaglio verranno esaminati nel prosieguo.
7. In data 10.5.2023 si sono costituiti nel giudizio di appello il Comune di Appiano s.S.d.V. e l’Amministrazione separata dei beni di uso civico di Appiano chiedendo di essere sentiti in camera di consiglio.
10. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso nella sua complessa articolazione è infondato.
1.1. Con il primo motivo si censura il capo decisionale (pag. 11 e ss.) nel quale il T.r.g.a. ha affermato che la competenza a disporre del terreno anche in relazione ad un uso diverso (l’estrazione di porfido) rispetto agli usi civici tassativamente riconosciuti nell’originario decreto di assegnazione competa comunque all’Amministrazione separata dei beni di uso civico e non al proprietario Comune di Appiano. Afferma l’appellante che in prime cure aveva denunciato l’incompetenza assoluta dell’BU ad adottare gli atti per cui è causa, evidenziando come sul terreno non vi fossero trascritti usi civici riferiti all’estrazione e alla coltivazione di una cava ma solo per le destinazioni “ strammarico, diritto di pascolo e di legnatico ”, dovendosi con ciò ritenere competente il Comune proprietario e non l’Amministrazione separata, anche in ragione del fatto che la coltivazione a cava del terreno in precedenza era sempre stata oggetto di bando da parte dell’amministrazione comunale proprietaria. Evidenzia, a tale fine, che in base alla normativa di riferimento le amministrazioni separate sono costituite unicamente allo scopo di garantire il corretto esercizio e la corretta fruibilità da parte degli aventi diritto dei diritti di uso riconosciuti. Questo emergerebbe sia dalla lettura degli artt. 3 e 5 L.p. 16/1980 sia dall’art. 12 L. 1766/1927 ma anche dallo Statuto dell’BU del Comune di Appiano, il quale elenca all’art. 4 gli atti che devono essere approvati dal comitato che non comprendono la conclusione di contratti comportanti vincoli obbligatori ma solo atti che determinano o l’alienazione del bene o la modificazione o l’estinzione dei diritti reali.
1.2. La censura non ha pregio. Sulla base del quadro normativo e statutario sopra richiamato il Collegio ritiene di poter affermare che sussista la competenza e il potere del comitato dell’BU a disporre dell’affidamento in concessione temporanea delle particelle anche per l’uso diverso, qui in questione. Dagli estratti tavolari prodotti in giudizio si evince che entrambe le particelle sono sì di proprietà del Comune di Appiano ma che le stesse, in base ai decreti del Commissario per la liquidazione degli usi civici dd. 4.11.1942, prot. n. 2073/42, e dd. 5.7.1972, prot. n. 280/72, sono gravate dal vincolo di sottoposizione alla legge n. 1766 del 1927, con natura di terre di uso civico e con assegnazione alla categoria a) del comma 1 dell’art. 11 della legge n. 1766 del 1927, quali “ terreni convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente ”. Per le particelle in questione non si rinviene alcun provvedimento di liberazione dal vincolo in base al quale possa evincersi verificata la retrocessione al Comune, come era a suo tempo avvenuto con decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici n. 280 del 1972 per le pp.ff. 3705/1 e 3705/2.
La liberazione dal vincolo e quindi dall’amministrazione separata in base alla normativa nazionale e provinciale di riferimento richiede l’attivazione di uno specifico procedimento formale e non è configurabile uno svincolo “di fatto”, come invece ritenuto dall’appellante. Ciò a maggiore ragione in un territorio in cui, come nella provincia di Bolzano, vige il sistema tavolare avente efficacia costitutiva dei diritti ivi intavolati e annotati.
Per legge i beni soggetti ad uso civico possono appartenere oltre che alle frazioni anche ai comuni, come nel caso in questione, senza che ciò incida, di per sé, sul regime di amministrazione separata, sicché a tale fine il comune funge anche da BU. L’art. 1, comma 2bis della L.p. 16/1980 prevede in questo caso che l’amministrazione di questi beni può essere svolta attraverso il bilancio del comune ma con un piano di gestione e rendicontazione annuale soggetta al controllo della giunta provinciale. In base allo Statuto dell’BU di Appiano le funzioni del comitato sono attribuite – come ammesso dalla legge provinciale – direttamente alla giunta comunale.
L’art. 4, comma 3, della legge n. 1766 del 1927 prevede espressamente che i beni gravati da uso civico possano comprendere anche la facoltà di trarre dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio (c.d. diritti utili). L’utilizzo dei diritti utili dovrà però, secondo il dettato legislativo, adeguarsi all’utilizzo dei diritti essenziali (pascolo del bestiame e raccolta di legname). Anche l’art. 2 della legge provinciale n. 16/1980 reca una disciplina proprio sull’uso “ dei redditi dei beni di uso civico ”, e si occupa nello specifico delle “ entrate patrimoniali derivanti dall’utilizzo delle risorse naturale ” imponendone un determinato ordine di preferenza. Questo, come già riconosciuto in prime cure, è un chiaro indice che dai beni di uso civico possono essere ricavati legittimamente anche altri proventi, purché tale uso sia temporaneo e non modifichi l’essenza.
Con la messa a disposizione temporanea dei terreni a fini estrattivi non viene costituito né modificato alcun diritto reale ma viene semplicemente attuato un godimento del bene strettamente legato all’attività estrattiva e limitata nel tempo, del tutto compatibile con la funzione del bene. I diritti di uso di cui al decreto commissariale di assegnazione, in questi casi, vengono solo parzialmente e temporaneamente limitati e riprenderanno non appena lo stato dei luoghi sarà ripristinato con il riempimento e la rinaturazione. Questo specifico onere è previsto nel disciplinare al punto 5.6. che così stabilisce: “ Il ripristino a verde deve avvenire con il rimboschimento mediante fornitura e messa a dimora di specie arboree od arbustive miste latifoglie e conifere, di età non inferiore ad un anno; • le superfici devono essere fornite e seminate con il miscuglio di specie erbacee; • area di lavorazione e stoccaggio del materiale: ripristino mediante la demolizione delle strutture; • gli impianti di lavorazione e gli edifici esistenti devono essere demoliti e smaltiti a seguito della chiusura della cava ”.
Correttamente pertanto il T.r.g.a. ha ritenuto che non sussiste, quindi, l’ipotizzato cambio di destinazione d’uso con il supposto passaggio temporaneo delle competenze decisionali al proprietario (Comune di Appiano) anziché dell’BU, ma si prospetta solo una questione di compatibilità delle varie utilizzazioni, a cui bisogna dare risposta affermativa, come ha conferma la giurisprudenza da cui non si ravvisano motivi per discostarsi e secondo cui: “… è anche vero che i terreni demaniali eccedenti i bisogni della popolazione possano ricevere eccezionalmente una destinazione diversa da quella dell’esercizio dell’uso civico, purché tale destinazione sia temporanea e non determini l’alterazione della qualità originaria di essi ” (cfr. Cass. civile, Sez. II, 12 maggio 1999, n. 4694, con ampi richiami, Sezioni Unite, 10 marzo 1995, n. 2806, Sezione III, 5 maggio 1993, n. 5187 e 24 marzo 1983, n. 2069; TRGA Bolzano, 14 ottobre 2020, n. 245).
Del tutto irrilevante è il rilievo che in precedenza l’affidamento sarebbe stato deliberato dall’ente comunale, per il fatto che, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, un provvedimento amministrativo legittimo non può divenire viziato perché in passato fu seguito un difforme modus operandi , non potendosi giudicare della legittimità di un atto alla luce della circostanza che in passato furono emessi provvedimenti di analogo tenore e contenuto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 marzo 2022, n. 1611; TAR Lazio, Roma, Sez. III- ter , 26 luglio 2021, n. 8949).
In conclusione deve, quindi, ritenersi che l’organo dell’ente deputato alla gestione del bene civico era competente a decidere in ordine al bene anche in relazione all’uso temporaneo oggetto di causa.
2. Con il secondo mezzo di impugnazione si critica la sentenza nella parte in cui a pag. 15 (par. 67) e ss. si afferma che la documentazione di gara abbia correttamente individuato l’oggetto della concessione. Secondo l’appellante il T.r.g.a. non avrebbe tenuto in considerazione le critiche mosse in prime cure, dove aveva evidenziato come in realtà l’oggetto della concessione, diversamente da quanto specificato nel bando, non era lo sfruttamento della cava ma la mera locazione del terreno, per il fatto che mancava l’autorizzazione alla gestione e l’impresa. La gestione della cava dipendevano del tutto dalle autorizzazioni provinciali che potevano imporre diritti e oneri diversi rispetto a quelli indicati, senza alcun potere dell’BU. Pertanto, in realtà oggetto del bando non era la cava ma l’affitto del terreno, quindi un bene diverso da quello descritto.
2.1. Anche questo rilievo è del tutto privo di fondamento. La documentazione della procedura di gara nel suo complesso, costituita dalla deliberazione n. 36/2021, dall’avviso di gara e relativi allegati e dal disciplinare, determina con sufficiente chiarezza l’oggetto dell’affidamento. Dalla deliberazione e dal bando di gara si evince che oggetto dell’asta è la concessione con cui si mette a disposizione una superficie di terreno per la gestione economica di una cava, di cui si fornisce la precisa descrizione nel disciplinare. Il bando specifica poi che la gestione della cava deve avvenire esclusivamente per l’attività di estrazione e di lavorazione del porfido sulle aree corrispondenti e che vi è quindi questo “vincolo di scopo” della concessione che prevede esclusivamente l’attività estrattiva della cava di porfido e nessun altro uso. E’ evidente che la gestione della cava non costituisce un obbligo del concessionario ma una facoltà, posto che la concessione non è finalizzata allo svolgimento ad un pubblico servizio ma ad una attività economica privata. Era tuttavia chiaro per tutti gli interessati che si trattava dell’unico uso possibile sull’area concessa in uso. Il bando prevede poi in modo specifico tutti i limiti, i vincoli, i divieti, le sanzioni e prevede, come tutti i bandi, che l’attività venga svolta nel rispetto della disciplina di settore e per questo è necessario, una volta ottenuto l’aggiudicazione, munirsi della relativa autorizzazione provinciale. Dal bando, art. 4, si evince chiaramente che l’autorizzazione provinciale di cui alla legge 7/2003 è una condizione che non precede ma segue l’aggiudicazione che (l’art. 4 del bando così recita: “ La necessaria autorizzazione all’attività di estrazione della cava di porfido deve essere richiesta presso l’ufficio competente della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige ed il rilascio della stessa non è legata né alla stipulazione né al rispetto delle condizioni del presente disciplinare di concessione. L’attività di estrazione è legata all’area delimitata specificamente dalla Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige nel rispetto delle disposizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione di estrazione, sia alle prescrizioni previste dall’articolo 5 del presente disciplinare di concessione .”).
Il disciplinare prefigura e concretizza in maniera esauriente la durata dall’1.7.2022 al 31.12.2027 (art. 6), l’oggetto della concessione (art. 2), i contenuti del futuro rapporto concessorio (art. 5), regolando dettagliatamente: - il materiale da estrarre (porfido) e il volume di scavo massimo (60.000 m³) (art. 5.1); - i criteri ambientali (acqua, rifiuti, inquinamenti, abbattimento alberi, polveri, lavori di riparazioni e attività di lavaggio) (art. 5.2); - l’inquinamento acustico (costruzione barriere antirumore, prescrizione degli orari, esplosioni) (art. 5.3); - la viabilità e i movimenti di trasporto (viabilità di accesso, piste provvisorie, numero massimo di camion alla settimana, orari di circolazione, limite di velocità, pulizia e manutenzione della strada) (art. 5.4); - l’estensione dell’area dell’attività di estrazione (art. 5.5); - il riempimento e la rinaturazione (art. 5.6); - l’obbligo di comunicazioni per il caso di esplosioni (art. 5.7); - le prescrizioni inerenti il bosco di ON (art. 5.8). Il disciplinare reca inoltre la regolamentazione della revoca e della decadenza (cfr. art. 7), nonché le conseguenze in caso di ritardo e inadempimento delle obbligazioni della concessione (art. 9) e, come detto, il coordinamento con l’attività amministrativa spettante alla Provincia autonoma di Bolzano (art. 4).
Evidente prova della sufficiente determinatezza dell’oggetto è proprio il fatto che l’appellante abbia partecipato alla gara con la formulazione di una propria offerta, senza necessità di chiedere chiarimenti.
3. La terza doglianza è finalizzata alla impugnazione della sentenza nella parte in cui da pag. 18 (par. 85) e ss. ha rigettato il terzo motivo di ricorso con cui era stata sollevata la nullità della deliberazione n. 37 del 17.8.2021 di indizione della gara per assenza in capo al comitato BU del relativo potere statutario.
3.1. La censura che è in parte analoga a quella sollevata nel primo motivo di appello è infondata, per le ragioni già esposte. Come evidenziato, l’art. 1 comma 2-bis della L.p. 16/1980 prevede che l’amministrazione dei beni di uso civico di proprietà dei comuni sia affidata, anziché ad un comitato di cinque membri, alla Giunta comunale. Nel caso che ci occupa è proprio lo Statuto a prevedere espressamente che l’amministrazione separata di questi beni di uso civico è affidata alla Giunta comunale del Comune di Appiano che svolge quindi tutte le funzioni affidate dalla normativa al Comitato BU. La Giunta comunale è quindi in forza di previsione statutaria legittimata ad assume tutte le decisioni concernenti la gestione dei beni con conseguente insussistenza del vizio prospettato.
4. La quarta doglianza è diretta contro il capo decisionale (pag. 26 e ss. - par. 124) con cui il primo giudice ha ritenuto che ai fini della validità degli atti impugnati era sufficiente lo svolgimento di una procedura di gara rispettosa dei criteri di cui all’art. 4 del D.Lgs. 50/2016 e che giudica correttamente osservati. Afferma l’appellante che con il sesto motivo di ricorso aveva censurato il fatto che nel bando di gara non fosse stato indicato il riferimento ai criteri e fonti normativi utilizzati ai fini della disciplina del bando. La mancata indicazione della normativa primaria nel bando avrebbe reso impossibile verificare la correttezza e la legittimità dello stesso. In primo grado si era evidenziato che, anche facendo applicazione della normativa rilevante (la Legge 15 maggio 1997, n. 127 all’art. 12 co. 2), sarebbe consentito porre in essere atti dispositivi del patrimonio pubblico anche in deroga alla disciplina dei c.d. contratti attivi (legge 24 dicembre 1908, n. 783 e regio decreto 17 giugno 1909, n. 454), purché però l’ente pubblico approvi un regolamento, anche interno, che in via generale e astratta ponga la normativa da seguire e applicare negli specifici disciplinari di gara.
4.1. Questo gravame per la sua estrema genericità ed astrattezza oltre ad essere inammissibile è anche infondato. Le disquisizioni dell’appellante nel motivo in esame e nel corrispondente motivo di primo grado hanno carattere meramente astratto e academico, di cui non si intravede il nesso con la concreta posizione di interessi della ricorrente nell’ambito del procedimento per cui è causa, senza considerare – per di più – che interessano largamente la sfera del merito amministrativo delle scelte discrezionali assunte dall’amministrazione in tale contesto. L’appellante omette di specificare quale pregiudizio avrebbe subito dal mancato richiamo ad una normativa regolatrice generale che in realtà, per questo tipo di concessione, neppure esiste.
Nel caso di specie ci troviamo al cospetto di una classica ipotesi rientrante nella categoria dei “contratti attivi”, volti sostanzialmente alla realizzazione di un’entrata per l’amministrazione separata. E’ quindi corretta la previsione negli atti impugnati dell’inapplicabilità del D.Lgs. n. 50/2016 in conseguenza di ciò che dispone l’articolo 4 di quest’ultimo. La procedura di gara è pertanto sostanzialmente libera – rimessa al merito amministrativo – e sottoposta all’unico obbligo del rispetto dei principi generali di trasparenza, pubblicità e concorrenza, chiaramente richiamati negli atti di gara e che il Collegio ritiene essere stati pienamente rispettati. Come correttamente rilevato dal T.r.g.a., i principi da osservare e che risultano essere correttamente applicati discendono dai principi dell’ordinamento dell’Unione europea (art. 1 legge provinciale n. 17 del 1993) e dalla lex specialis di gara.
Ai fini dell’affidamento in questione non era quindi necessaria la previa adozione di apposito regolamento ma era sufficiente l’approvazione della regolamentazione di gara ( lex specialis ), in concreto data dal bando e disciplinare, che nella specie, come già evidenziato in uno dei capi che precedono, era sufficientemente chiara a definire l’oggetto e i criteri regolatrici ed è stata ex ante pubblicizzata. Questo ha consentito a tutti i gli interessati di conoscere anticipatamente le regole del gioco e al giudice di valutarne il rispetto.
5. Con la quinta doglianza si impugna il capo n. 135 della sentenza nel quale il T.r.g.a. ha ritenuto infondato il sesto motivo di ricorso con il quale aveva affermato che i singoli criteri del bando, ossia il prezzo, la durata, le modalità di coltivazione, la scelta dei partecipanti, in assenza di richiami normativi e un regolamento ad hoc e di esplicazione dei motivi della scelta si appaleserebbero irragionevoli, contraddittori, incongrui e non proporzionali finendo per violare i principi posti dall’art. 4 del d.lgs. 50/2016. Ritiene errato il giudizio in ordine al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica, per il fatto che in assenza di normativa di riferimento sarebbe impossibile valutare se tali parametri sono ragionevoli, proporzionali e logici. La motivazione di prime cure sulle specifiche doglianze sarebbe in toto viziata e affetta da contraddittorietà sia sul prezzo (in quanto il raffronto operato con la precedente gara per valutare l’adeguatezza del prezzo non sarebbe possibile in considerazione del fatto che nello stesso era indeterminato l’oggetto, mancavano i vincoli oggi posti in termini di mc coltivabili, oneri di tutela delle strade e limitazione al trasporto, ed aveva una durata di nove anni piena e non solo cinque come quella attuale) che sulla durata (che è troppo breve) ma anche sul risanamento (per il quale gli obblighi e vincoli sarebbero diversi a seconda del vincitore del bando), per i quali rimette in esame i rilievi sollevati in prime cure.
5.1. Anche quest’ultima censura non merita accoglimento. Il Collegio ritiene che gli aspetti sostanziali enunciati nel sesto motivo del ricorso introduttivo, afferenti il prezzo dell’aggiudicazione, la durata della concessione, i modi di coltivazione della cava e la scelta dei partecipanti siano ragionevoli e proporzionati e risultino esplicitati e regolati in maniera pubblica, trasparente e imparziale sia nella delibera di gara che nel relativo avviso d’asta con i relativi allegati, nel pieno rispetto del disposto dell’art. 4 D.Lgs. n. 50/2016.
E’ del tutto privo di pregnanza il rilievo relativo al “prezzo d’asta”, argomento che risulta affrontato nel dettaglio dal giudice di prime cure e che viene condiviso in questa sede, posto anche da parte dell’appellante è stato offerto un importo considerevolmente superiore allo stesso, il quale – di conseguenza – non può che essere stato il frutto di una ragionata e consapevole analisi di sostenibilità e redditività da parte dell’impresa gestita dalla ricorrente sulla base degli atti di gara e delle conoscenze acquisite tramite la (riconosciuta) preventiva cognizione dei luoghi e dei beni che oltre tutto aveva in considerazione del fatto che la stessa titolare della neo costituta impresa aveva già in quanto socia della gestrice uscente.
Attiene invece alla sfera insindacabile della discrezionalità amministrativa la critica sulla “durata della concessione”, che viene contestata con argomenti che poco hanno a che vedere con le condizioni di legittimità degli atti impugnati, ma che attengono esclusivamente ai profili di convenienza economica la cui preventiva valutazione resta, evidentemente, affidata al soggetto che intende presentare un’eventuale offerta. La durata viene fissata dalla legge in un massimo di dieci anni e questo limite risulta essere stato rispettato. Per il resto si tratta di una scelta discrezionale che ha dovuto ragionevolmente tener conto anche dei precedenti periodi di concessione transitoria. Sotto tale profilo nessuna lesione della parità di trattamento è anche solo teoricamente configurabile, posto che a fronte della durata stabilita - nella sua discrezionalità – dall’Amministrazione tutti gli eventuali interessati sono posti nelle medesime condizioni di partenza e dagli atti di gara risulta in modo chiaro che spetta alla concessionaria uscente il ripristino e la rinaturazione dell’area dalla stessa già sfruttata in base alla previgente autorizzazione provinciale mentre incombe al nuovo concessionario solamente il ripristino e la rinaturazione dell’area ora concessionata dall’BU.
Quanto ai “modi di coltivazione”, la relativa materia è adeguatamente regolata e disciplinata – in via preventiva e conoscibile – dagli atti di gara, sicché a tale riguardo nulla può ragionevolmente e fondatamente lamentare la ricorrente.
E’ priva di pregnanza anche la doglianza che l’Amministrazione non avrebbe preso in considerazione l’esistenza di autorizzazioni già in essere, obbligando la ricorrente – in caso di aggiudicazione – a richiedere nuove autorizzazioni. Invero, non si vede infatti come tale circostanza possa riverberarsi sulla legittimità degli atti di gara, posto che non si intravvede la base giuridica della sottintesa pretesa dell’appellante di “ poter usufruire di quelle esistenti ”. Al riguardo non ha alcuna attinenza l’articolo 3 LP n. 7/2004 a tale fine invocato, in quanto l’ipotesi ivi considerata riguarda, evidentemente, il rilascio di nuove autorizzazioni alla coltivazione in presenza già di altre, e dunque quelle aggiuntive e non quelle sostitutive (come nel caso di specie).
Nella specie BU ha messo a gara la cava per il periodo dall’1.7.2022 al 31.12.2027 e risulta che per la zona in questione non esiste alcuna autorizzazione già rilasciata dalla Provincia autonoma di Bolzano della quale occorreva tener conto, sicché la gara è rispettosa dell’art. 2 citato.
Infine, relativamente alla censura rivolta alle previsioni relative alla platea di partecipanti alla gara va dato atto della evidente carenza di interesse a sollevare tale questione, giacché tali previsioni non hanno impedito la sua regolare partecipazione e non viene messa in discussione la pretesa qualificazione, e quindi il diritto a partecipare alla gara, dell’unica ulteriore offerente (odierna controinteressata), di cui non si chiede l’esclusione.
6. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663; sez. I, 27 dicembre 2013 n. 28663).
Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. Alla luce dei rilievi che precedono l’appello va quindi integralmente respinto.
Le spese della presente fase di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna la parte appellante a rifondere le spese di giudizio in favore dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico del Comune di Appiano s.S.d.V. che liquida in complessive euro 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO