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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vicenza
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Vicenza in persona del Giudice dott. Nicola Carpenedo ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies terzo comma c.p.c.
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2939/2023 RG del Tribunale di Vicenza, decisa dopo la discussione orale del 6.12.2024 ex art.281 sexies terzo comma c.p.c., promossa da
(CF. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], in 13 Kings Court North n. 189, rappresentato, assistito e difeso dalla SS DA (C.F. ), designati CP_1 P.IVA_1
l'Avv. Massimo Rossetto (C.F. ) e l'Avv. R. Carla Nardacchione CodiceFiscale_2
(C.F. ) CodiceFiscale_3
attore opponente
contro
(c.f.: , nata a [...] il Controparte_2 C.F._4
6.9.1965, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Lodovico Fabris (c.f.: ) C.F._5
convenuta opposta
e Trust Orchidea, contumaci CP_3
terzi chiamati
avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ed opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc
Conclusioni per la parte opponente: disporre urgentemente la sospensione della vendita, divenuta improcedibile e priva di causa;
- Accertare e dichiarare la improcedibilità della procedura esecutiva RGE N. 1142/2020, per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso, dato atto dell'intervenuto pagamento dell'importo precettato e delle successive spese, oltre gli interessi maturati, importo cui è stato circoscritto il pignoramento stesso, dichiarare la intervenuta cessazione degli effetti del pignoramento delle quote della società e della procedura esecutiva ex art. CP_3
629 c.p.c., quanto meno a partire dal 4.02.2022; e per l'effetto, dichiarare la improcedibilità dell'intervento tardivo eseguito dalla IG.ra in data 29.07.2022, CP_2
con tutte le declaratorie del caso. Con vittoria di spese e competenze.
Conclusioni per la convenuta : rigettarsi l'istanza di sospensione e declaratoria CP_2
di improcedibilità della procedura esecutiva. - dichiararsi la inammissibilità/improcedibilità/ tardività dell'opposizione agli atti esecutivi spiegata da con riferimento alle contestazioni sulla notifica dell'atto di Parte_1
precetto e di pignoramento, per violazione del termine prescritto dall'art. 617 c.p.c.
Spese di lite rifuse. In subordine nel merito, rigettarsi l'opposizione agli atti esecutivi perché comunque infondata in fatto e in diritto. Spese di lite rifuse. Nel merito:
rigettarsi l'opposizione all'esecuzione spiegata da perché infondata Parte_1
in fatto e in diritto, per quanto già diffusamente argomentato in narrativa. Spese di lite rifuse.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La presente motivazione viene svolta nei termini di cui alla decisione ex art.281 sexies c.p.c. (concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
Parte ricorrente così esponeva:<<..che in data 12.12.2022 il signor Pt_1 Pt_1
depositava nel fascicolo del procedimento esecutivo sub R.G.E. n. 1142/2020 istanza di
sospensione e dichiarazione di cessazione degli effetti del pignoramento promosso dalla sig.ra
, documentandone la nullità e/o improcedibilità per invalidità della notifica e deducendo, CP_2
in ogni caso, l'improcedibilità del giudizio per estinzione del credito precettato…- che tale
istanza veniva qualificata dal G.E. dott. Carpenedo, con ordinanza del 15.12.2022, in parte
come opposizione agli atti esecutivi (in relazione ai vizi di notifica) e in parte come opposizione
all'esecuzione (in relazione alla contestazione del diritto a procedere con il pignoramento), con
pag. 2/9 rigetto, prima facie, dell'istanza (doc. 2); - che avverso tale decreto interinale il signor Pt_1
interponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che trovava definizione, nella sostanza, con un
mero richiamo alle argomentazioni del G.E. (doc.ti 3-4); - che, radicato il contraddittorio, il sub
procedimento è stato definito con decreto comunicato il 5.05.2023 con cui il G.E. ha rigetto
l'istanza motivando con integrale richiamo ai predetti provvedimenti ed assegnando termine di
30 giorni per l'instaurazione della fase di merito…>> ( v. ricorso ). Pt_1
Ciò premesso, nel termine assegnato all'esito della fase cautelare il ricorrente Pt_1
introduceva la presente fase di merito dell'opposizione ribadendo i motivi di opposizione relativi alla assunta “Nullità - Improcedibilità del pignoramento per
nullità/inesistenza notifica” e l'improcedibilità del pignoramento per intervenuto pagamento del credito precettato - cessazione degli effetti del pignoramento.
Si costituiva la sig.ra ribadendo, anche nella presente fase di merito, la CP_2
inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione svolta dallo nei termini già Pt_1
esposti nella fase cautelare.
Nel corso del giudizio esecutivo con ordinanza del 15.12.2022 il giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione non ravvisando i requisiti per accedere alla procedura d'urgenza né sotto il profilo del fumus boni juris, né sotto quello del periculum in mora.
Contro la decisione indicata, proponeva reclamo al collegio ex art. 669 Pt_1
terdecies c.p.c.. Anche il reclamo veniva rigettato con ordinanza del 23.03.2023 e con ordinanza del 4.05.2024 veniva chiuso nell'ambito del procedimento esecutivo il sub procedimento oppositivo con assegnazione del termine per l'eventuale successiva fase di merito dell'opposizione.
Fase di merito che veniva introdotta dallo che assumeva le sopra precisate Pt_1
conclusioni.
All'esito del giudizio l'opposizione è da ritenersi infondata tenuto conto, peraltro, che l'opponente non risulta, sostanzialmente, aver indicato e/o documentato Pt_1
alcunché di aggiuntivo rispetto a quanto già dedotto nella precedente fase cautelare pag. 3/9 innanzi al giudice dell'esecuzione ed innanzi al collegio del Tribunale in sede di reclamo, questioni di merito che, come detto, erano state tutte respinte sia in sede cautelare sia in sede di reclamo.
Ciò posto, in assenza di elementi nuovi avanzati in sede di merito, può, pertanto,
essere ribadita la circostanza per cui l'opposizione svolta dallo configuri, Pt_1
quanto al primo motivo, un ricorso in opposizione agli atti esecutivi (trattandosi di questioni attinenti ad eccepiti vizi di notifica del pignoramento) quanto al secondo motivo un'opposizione all'esecuzione in quanto si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata in ragione di ipotetici pagamenti fatti dal ricorrente che avrebbero portato all'estinzione del credito portato in esecuzione dall'intimata . CP_2
Orbene, quanto al primo motivo del ricorso introduttivo la questione relativa al dedotto vizio di notifica del pignoramento, sussumibile nell'ambito delle questioni da farsi valere nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., non è ammissibile in quanto tardivo perché proposto oltre il termine di venti giorni ivi previsto e decorrente, in via generale, dalla conoscenza dell'atto impugnato. Nel caso di specie, tuttavia, l'esecutato nulla ha dedotto in ordine alla circostanza temporale relativa alla conoscenza aliunde dell'esecuzione promossa dalla al momento del deposito del ricorso in CP_2
opposizione (osservato, peraltro, come tra i documenti allegati dal debitore all'originaria istanza di sospensione dell'esecuzione in ambito esecutivo vi fosse un decreto di liquidazione che era stato emesso in data 23/24.05.2022 ovvero alcuni mesi prima del ricorso depositato solo in data 12.12.2022).
A tale riguardo deve qui essere richiamato il principio per cui “Qualora l'esecutato
denunci con opposizione ex art. 617 c.p.c. la nullità della notificazione dell'atto di
pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto indice della conoscenza
dell'esecuzione, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta
notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156,
ultimo comma c.p.c.”(v. Cass. civ. n. 33466/2019) ed ancora in merito al luogo in cui la notificazione viene eseguita lo stesso non costituisce elemento costitutivo essenziale pag. 4/9 dell'atto ed eventuali vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc: - o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità) - o in conseguenza della rinnovazione della notificazione -
effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (“In conclusione, deve essere superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione,
il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza (come nelle fattispecie indicate nell'ordinanza di rimessione) ricade, in base all'insieme delle considerazioni fin qui svolte, nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice.”, v. Cass.
S.U. 14916 14917/17).
Ciò detto quella sollevata dall'opponente non è una questione relativa all'inesistenza della notifica ma, al più, si tratta di nullità della medesima notifica nei termini precisati dalla Suprema Corte tanto più che, nel caso di specie, la notifica è avvenuta ove in precedenza il debitore esecutato aveva ritirato l'atto di precetto.
Per cui l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. svolta dall'opponente Pt_1
di cui al primo motivo di ricorso deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
Non solo.
A tutto voler concedere, detta questione è in ogni caso infondata atteso che dagli atti esaminati, anche dal Tribunale di Vicenza in sede collegiale, era emersa la circostanza per cui il medesimo avesse ritirato personalmente presso l'Ufficio Parte_1
postale competente per territorio (e sottoscritto il relativo avviso di ricevimento in data pag. 5/9 06.3.2020) il plico (contenente il titolo esecutivo e l'atto di precetto) indirizzato presso il luogo di lavoro del destinatario, ubicato in Padova, Via Cernaia n. 12/a.
Sempre il Tribunale di Vicenza adito in sede di reclamo ebbe, inoltre, a precisare come fosse risultato dimostrato in giudizio che la notifica dell'atto di pignoramento allo si fosse perfezionata (per compiuta giacenza) con plico inviato presso il luogo Pt_1
di lavoro del destinatario, ubicato in Padova, Via Cernaia n. 12/a.
Notifica questa da ritenersi, in ogni caso, non certo inesistente in quanto potenzialmente idonea ad assolvere la funzione conoscitiva che le è propria, potendo al più ritenersi nulla e, come tale, possibile oggetto di rinnovazione (v. Cass.
dell'08.3.2019, n. 6743) ed il cui vizio avrebbe dovuto essere rilevato nel termine di cui all'art. 617 c.p.c. con il relativo onere della prova in ordine al mancato decorso del termine a carico del medesimo opponente.
Tanto che in sede di reclamo il Tribunale ebbe così a specificare:<<..Nel caso di specie,
escluso che le notifiche come sopra effettuate ad iniziativa dell'esecutante Controparte_2
possano considerarsi inesistenti – atteso che sono state eseguite nei confronti del soggetto
[...]
legittimato a riceverle e presso il luogo di lavoro effettivo dello stesso - ritiene il Collegio la piena
validità ed efficacia delle notifiche di cui trattasi, trovando applicazione il principio del
raggiungimento dello scopo ai sensi delle previsioni dell'art. 156 c.p.c.. E' decisivo rilevare,
infatti, che lo ha ritirato personalmente presso l'Ufficio postale competente il plico Pt_1
spedito presso il luogo di lavoro del destinatario, sito in Padova, Via Cernaia n. 12/a, contenente
il titolo esecutivo e l'atto di precetto fatti valere della creditrice esecutante. Di conseguenza, non
può dubitarsi neppure della regolarità della notifica dell'atto di pignoramento, in quanto
eseguita per compiuta giacenza presso lo stesso Ufficio postale competente in ragione del luogo
di lavoro dell'interessato, al cui indirizzo era stato inviato l'atto de quo. Ed allora, nella
descritta situazione, deve ritenersi che si sia regolarmente perfezionato nei confronti del debitore
esecutato il procedimento notificatorio avviato dalla esecutante e che non sussistano le eccepite
nullità e/o inesistenze delle notifiche degli atti in contestazione, non richiedendosi che le stesse
siano eseguite necessariamente presso la residenza formale del destinatario…>> (v. ordinanza pag. 6/9 emessa in sede di reclamo dal Tribunale di Vicenza prodotta in atti da parte opponente).
Motivazioni queste che vengono qui interamente condivise e fatte proprie da questo giudice in assenza, come sopra detto, di elementi contrari portati in sede di merito dall'opponente . Pt_1
Analoga sorte di infondatezza trova pure il secondo motivo di opposizione sollevato dallo le cui questioni sono da ritenersi sussumibili nell'ambito di una Pt_1
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e che non provano l'asserita estinzione del debito a mezzo di una volontaria compensazione da parte del debitore opponente con un proprio credito di cui, tuttavia, è contestata l'esistenza. Pt_1
Osservato, peraltro, che l'indicata delegazione di pagamento non significa certo estinzione del debito e/o accettazione del creditore in merito a quanto, in assenza della prova che le ricevute prodotte in atti siano tutte riconducibili al credito posto in esecuzione ovvero al suo soddisfo.
Da ciò ne discende che il presunto credito posto in compensazione dallo è Pt_1
contestato e, dunque, incerto nella sua esistenza, e non facilmente e prontamente determinabile nel suo ammontare.
Al riguardo l'art. 1243 comma 2 c.c., che disciplina la compensazione giudiziale,
consente al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione, se e solo se detto controcredito sia certo e di pronta liquidazione.
Secondo la giurisprudenza, non può ritenersi facilmente liquidabile il credito che venga contestato nell'an e/o nel quantum dal debitore, o la cui liquidazione richieda l'assunzione di mezzi istruttori complessi.
La valutazione circa la possibilità di una pronta e facile liquidazione del credito viene dunque riferita sia all'elemento della certezza, sia a quello della pronta liquidazione, e viene ravvisata quando entrambi possano essere accertati in maniera agevole e senza ritardare la decisione sul credito principale.
pag. 7/9 Ciò non significa che sia esclusa un'attività istruttoria, ma la stessa deve essere semplice e contenuta.
Orbene, nel caso di specie a fronte delle chiare contestazioni operate dalla nel CP_2
proprio atto di costituzione l'opponente non risulta aver aggiunto nulla, anche sotto il profilo probatorio, a quanto dedotto nel ricorso introduttivo al fine di consentire al
Tribunale di effettuare l'accertamento richiesto.
Fermo quanto sopra, si rileva ed osserva, anche in questo caso, che tutto quanto dedotto con il secondo motivo di opposizione da parte dello era già stato Pt_1
ampiamente esaminato in sede di reclamo avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione all'epoca proposta dallo stesso . Pt_1
Motivazioni approfondite che si ritengono qui corrette e condivisibili in assenza,
peraltro, di motivata censura da parte dello nel proprio ricorso introduttivo Pt_1
della presente fase di merito dell'opposizione svolta.
Orbene, il Tribunale di Vicenza al riguardo ebbe così a motivare:<<…Da rigettare è anche
il motivo di reclamo che fa leva sull'asserita estinzione del credito per il quale si procede,
dovendosi ritenere inesistente il fumus della spiegata opposizione all'esecuzione; infatti, come è
agevole ricavare dagli atti di causa, nonostante la documentazione prodotta da Parte_1
a sostegno delle proprie eccezioni di pagamento e di compensazione, permangono
[...]
ugualmente rilevanti ragioni di credito in capo a che, da un Controparte_2
lato, ha provveduto ad imputare i pagamenti parziali a decurtazione del distinto credito da lei
vantato a titolo di concorso dell'ex coniuge al mantenimento dei figli (imputazione che non
risulta essere mai stata contestata dal debitore esecutato con i consequenziali effetti di cui all'art.
1195 c.c.) e, dall'altro lato, anche ritenendosi applicabile una diversa imputazione dei
pagamenti, ha comunque visto notevolmente incrementare il proprio credito, aumentato nel
periodo da maggio 2019 a febbraio 2023 ad € 529.560,00 come da prospetto riepilogativo (non
contestato) contenuto alla pagina 8 della memoria di costituzione, e destinato ad aumentare
progressivamente alla luce dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati nella fase
presidenziale del giudizio di divorzio, integralmente confermativi delle precedenti statuizioni in
pag. 8/9 punto di assegno di mantenimento, in virtù dei quali la reclamata ha già provveduto a spiegare
ulteriore intervento nella procedura sulla base del nuovo titolo esecutivo. Trattasi, quindi, di un
credito notevolmente superiore rispetto al complesso delle rimesse e compensazioni indicate
nell'atto di reclamo (pari ad € 176.369,59), tale da legittimare la prosecuzione dell'esecuzione di
cui è stata (infondatamente) richiesta la sospensione…>>(v. ordinanza Tribunale di Vicenza
23.03.2023).
Motivazioni queste rimaste, come detto, non contestate ferma, comunque,
l'impossibilità di procedere ad uno specifico accertamento del credito opposto in compensazione a fronte delle plurime contestazioni svolte dall'intimata Fabris che non consentono certo di ritenere l'ipotetico controcredito dello certo e di pronta Pt_1
liquidazione ex art. 1243 c.c..
In conclusione l'opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione svolta da Parte_1
deve essere respinta.
[...]
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunziando sull'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. promossa da nei confronti di così Parte_1 Controparte_2
provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite che vengono liquidate in euro 5.000,00 oltre al rimborso
[...]
delle spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Vicenza, lì 5.01.2025
Il Giudice
dott. Nicola Carpenedo
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vicenza
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Vicenza in persona del Giudice dott. Nicola Carpenedo ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281sexies terzo comma c.p.c.
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2939/2023 RG del Tribunale di Vicenza, decisa dopo la discussione orale del 6.12.2024 ex art.281 sexies terzo comma c.p.c., promossa da
(CF. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], in 13 Kings Court North n. 189, rappresentato, assistito e difeso dalla SS DA (C.F. ), designati CP_1 P.IVA_1
l'Avv. Massimo Rossetto (C.F. ) e l'Avv. R. Carla Nardacchione CodiceFiscale_2
(C.F. ) CodiceFiscale_3
attore opponente
contro
(c.f.: , nata a [...] il Controparte_2 C.F._4
6.9.1965, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Lodovico Fabris (c.f.: ) C.F._5
convenuta opposta
e Trust Orchidea, contumaci CP_3
terzi chiamati
avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ed opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc
Conclusioni per la parte opponente: disporre urgentemente la sospensione della vendita, divenuta improcedibile e priva di causa;
- Accertare e dichiarare la improcedibilità della procedura esecutiva RGE N. 1142/2020, per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso, dato atto dell'intervenuto pagamento dell'importo precettato e delle successive spese, oltre gli interessi maturati, importo cui è stato circoscritto il pignoramento stesso, dichiarare la intervenuta cessazione degli effetti del pignoramento delle quote della società e della procedura esecutiva ex art. CP_3
629 c.p.c., quanto meno a partire dal 4.02.2022; e per l'effetto, dichiarare la improcedibilità dell'intervento tardivo eseguito dalla IG.ra in data 29.07.2022, CP_2
con tutte le declaratorie del caso. Con vittoria di spese e competenze.
Conclusioni per la convenuta : rigettarsi l'istanza di sospensione e declaratoria CP_2
di improcedibilità della procedura esecutiva. - dichiararsi la inammissibilità/improcedibilità/ tardività dell'opposizione agli atti esecutivi spiegata da con riferimento alle contestazioni sulla notifica dell'atto di Parte_1
precetto e di pignoramento, per violazione del termine prescritto dall'art. 617 c.p.c.
Spese di lite rifuse. In subordine nel merito, rigettarsi l'opposizione agli atti esecutivi perché comunque infondata in fatto e in diritto. Spese di lite rifuse. Nel merito:
rigettarsi l'opposizione all'esecuzione spiegata da perché infondata Parte_1
in fatto e in diritto, per quanto già diffusamente argomentato in narrativa. Spese di lite rifuse.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La presente motivazione viene svolta nei termini di cui alla decisione ex art.281 sexies c.p.c. (concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
Parte ricorrente così esponeva:<<..che in data 12.12.2022 il signor Pt_1 Pt_1
depositava nel fascicolo del procedimento esecutivo sub R.G.E. n. 1142/2020 istanza di
sospensione e dichiarazione di cessazione degli effetti del pignoramento promosso dalla sig.ra
, documentandone la nullità e/o improcedibilità per invalidità della notifica e deducendo, CP_2
in ogni caso, l'improcedibilità del giudizio per estinzione del credito precettato…- che tale
istanza veniva qualificata dal G.E. dott. Carpenedo, con ordinanza del 15.12.2022, in parte
come opposizione agli atti esecutivi (in relazione ai vizi di notifica) e in parte come opposizione
all'esecuzione (in relazione alla contestazione del diritto a procedere con il pignoramento), con
pag. 2/9 rigetto, prima facie, dell'istanza (doc. 2); - che avverso tale decreto interinale il signor Pt_1
interponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che trovava definizione, nella sostanza, con un
mero richiamo alle argomentazioni del G.E. (doc.ti 3-4); - che, radicato il contraddittorio, il sub
procedimento è stato definito con decreto comunicato il 5.05.2023 con cui il G.E. ha rigetto
l'istanza motivando con integrale richiamo ai predetti provvedimenti ed assegnando termine di
30 giorni per l'instaurazione della fase di merito…>> ( v. ricorso ). Pt_1
Ciò premesso, nel termine assegnato all'esito della fase cautelare il ricorrente Pt_1
introduceva la presente fase di merito dell'opposizione ribadendo i motivi di opposizione relativi alla assunta “Nullità - Improcedibilità del pignoramento per
nullità/inesistenza notifica” e l'improcedibilità del pignoramento per intervenuto pagamento del credito precettato - cessazione degli effetti del pignoramento.
Si costituiva la sig.ra ribadendo, anche nella presente fase di merito, la CP_2
inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione svolta dallo nei termini già Pt_1
esposti nella fase cautelare.
Nel corso del giudizio esecutivo con ordinanza del 15.12.2022 il giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione non ravvisando i requisiti per accedere alla procedura d'urgenza né sotto il profilo del fumus boni juris, né sotto quello del periculum in mora.
Contro la decisione indicata, proponeva reclamo al collegio ex art. 669 Pt_1
terdecies c.p.c.. Anche il reclamo veniva rigettato con ordinanza del 23.03.2023 e con ordinanza del 4.05.2024 veniva chiuso nell'ambito del procedimento esecutivo il sub procedimento oppositivo con assegnazione del termine per l'eventuale successiva fase di merito dell'opposizione.
Fase di merito che veniva introdotta dallo che assumeva le sopra precisate Pt_1
conclusioni.
All'esito del giudizio l'opposizione è da ritenersi infondata tenuto conto, peraltro, che l'opponente non risulta, sostanzialmente, aver indicato e/o documentato Pt_1
alcunché di aggiuntivo rispetto a quanto già dedotto nella precedente fase cautelare pag. 3/9 innanzi al giudice dell'esecuzione ed innanzi al collegio del Tribunale in sede di reclamo, questioni di merito che, come detto, erano state tutte respinte sia in sede cautelare sia in sede di reclamo.
Ciò posto, in assenza di elementi nuovi avanzati in sede di merito, può, pertanto,
essere ribadita la circostanza per cui l'opposizione svolta dallo configuri, Pt_1
quanto al primo motivo, un ricorso in opposizione agli atti esecutivi (trattandosi di questioni attinenti ad eccepiti vizi di notifica del pignoramento) quanto al secondo motivo un'opposizione all'esecuzione in quanto si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata in ragione di ipotetici pagamenti fatti dal ricorrente che avrebbero portato all'estinzione del credito portato in esecuzione dall'intimata . CP_2
Orbene, quanto al primo motivo del ricorso introduttivo la questione relativa al dedotto vizio di notifica del pignoramento, sussumibile nell'ambito delle questioni da farsi valere nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., non è ammissibile in quanto tardivo perché proposto oltre il termine di venti giorni ivi previsto e decorrente, in via generale, dalla conoscenza dell'atto impugnato. Nel caso di specie, tuttavia, l'esecutato nulla ha dedotto in ordine alla circostanza temporale relativa alla conoscenza aliunde dell'esecuzione promossa dalla al momento del deposito del ricorso in CP_2
opposizione (osservato, peraltro, come tra i documenti allegati dal debitore all'originaria istanza di sospensione dell'esecuzione in ambito esecutivo vi fosse un decreto di liquidazione che era stato emesso in data 23/24.05.2022 ovvero alcuni mesi prima del ricorso depositato solo in data 12.12.2022).
A tale riguardo deve qui essere richiamato il principio per cui “Qualora l'esecutato
denunci con opposizione ex art. 617 c.p.c. la nullità della notificazione dell'atto di
pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto indice della conoscenza
dell'esecuzione, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta
notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156,
ultimo comma c.p.c.”(v. Cass. civ. n. 33466/2019) ed ancora in merito al luogo in cui la notificazione viene eseguita lo stesso non costituisce elemento costitutivo essenziale pag. 4/9 dell'atto ed eventuali vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc: - o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità) - o in conseguenza della rinnovazione della notificazione -
effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (“In conclusione, deve essere superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione,
il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza (come nelle fattispecie indicate nell'ordinanza di rimessione) ricade, in base all'insieme delle considerazioni fin qui svolte, nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice.”, v. Cass.
S.U. 14916 14917/17).
Ciò detto quella sollevata dall'opponente non è una questione relativa all'inesistenza della notifica ma, al più, si tratta di nullità della medesima notifica nei termini precisati dalla Suprema Corte tanto più che, nel caso di specie, la notifica è avvenuta ove in precedenza il debitore esecutato aveva ritirato l'atto di precetto.
Per cui l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. svolta dall'opponente Pt_1
di cui al primo motivo di ricorso deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
Non solo.
A tutto voler concedere, detta questione è in ogni caso infondata atteso che dagli atti esaminati, anche dal Tribunale di Vicenza in sede collegiale, era emersa la circostanza per cui il medesimo avesse ritirato personalmente presso l'Ufficio Parte_1
postale competente per territorio (e sottoscritto il relativo avviso di ricevimento in data pag. 5/9 06.3.2020) il plico (contenente il titolo esecutivo e l'atto di precetto) indirizzato presso il luogo di lavoro del destinatario, ubicato in Padova, Via Cernaia n. 12/a.
Sempre il Tribunale di Vicenza adito in sede di reclamo ebbe, inoltre, a precisare come fosse risultato dimostrato in giudizio che la notifica dell'atto di pignoramento allo si fosse perfezionata (per compiuta giacenza) con plico inviato presso il luogo Pt_1
di lavoro del destinatario, ubicato in Padova, Via Cernaia n. 12/a.
Notifica questa da ritenersi, in ogni caso, non certo inesistente in quanto potenzialmente idonea ad assolvere la funzione conoscitiva che le è propria, potendo al più ritenersi nulla e, come tale, possibile oggetto di rinnovazione (v. Cass.
dell'08.3.2019, n. 6743) ed il cui vizio avrebbe dovuto essere rilevato nel termine di cui all'art. 617 c.p.c. con il relativo onere della prova in ordine al mancato decorso del termine a carico del medesimo opponente.
Tanto che in sede di reclamo il Tribunale ebbe così a specificare:<<..Nel caso di specie,
escluso che le notifiche come sopra effettuate ad iniziativa dell'esecutante Controparte_2
possano considerarsi inesistenti – atteso che sono state eseguite nei confronti del soggetto
[...]
legittimato a riceverle e presso il luogo di lavoro effettivo dello stesso - ritiene il Collegio la piena
validità ed efficacia delle notifiche di cui trattasi, trovando applicazione il principio del
raggiungimento dello scopo ai sensi delle previsioni dell'art. 156 c.p.c.. E' decisivo rilevare,
infatti, che lo ha ritirato personalmente presso l'Ufficio postale competente il plico Pt_1
spedito presso il luogo di lavoro del destinatario, sito in Padova, Via Cernaia n. 12/a, contenente
il titolo esecutivo e l'atto di precetto fatti valere della creditrice esecutante. Di conseguenza, non
può dubitarsi neppure della regolarità della notifica dell'atto di pignoramento, in quanto
eseguita per compiuta giacenza presso lo stesso Ufficio postale competente in ragione del luogo
di lavoro dell'interessato, al cui indirizzo era stato inviato l'atto de quo. Ed allora, nella
descritta situazione, deve ritenersi che si sia regolarmente perfezionato nei confronti del debitore
esecutato il procedimento notificatorio avviato dalla esecutante e che non sussistano le eccepite
nullità e/o inesistenze delle notifiche degli atti in contestazione, non richiedendosi che le stesse
siano eseguite necessariamente presso la residenza formale del destinatario…>> (v. ordinanza pag. 6/9 emessa in sede di reclamo dal Tribunale di Vicenza prodotta in atti da parte opponente).
Motivazioni queste che vengono qui interamente condivise e fatte proprie da questo giudice in assenza, come sopra detto, di elementi contrari portati in sede di merito dall'opponente . Pt_1
Analoga sorte di infondatezza trova pure il secondo motivo di opposizione sollevato dallo le cui questioni sono da ritenersi sussumibili nell'ambito di una Pt_1
opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e che non provano l'asserita estinzione del debito a mezzo di una volontaria compensazione da parte del debitore opponente con un proprio credito di cui, tuttavia, è contestata l'esistenza. Pt_1
Osservato, peraltro, che l'indicata delegazione di pagamento non significa certo estinzione del debito e/o accettazione del creditore in merito a quanto, in assenza della prova che le ricevute prodotte in atti siano tutte riconducibili al credito posto in esecuzione ovvero al suo soddisfo.
Da ciò ne discende che il presunto credito posto in compensazione dallo è Pt_1
contestato e, dunque, incerto nella sua esistenza, e non facilmente e prontamente determinabile nel suo ammontare.
Al riguardo l'art. 1243 comma 2 c.c., che disciplina la compensazione giudiziale,
consente al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione, se e solo se detto controcredito sia certo e di pronta liquidazione.
Secondo la giurisprudenza, non può ritenersi facilmente liquidabile il credito che venga contestato nell'an e/o nel quantum dal debitore, o la cui liquidazione richieda l'assunzione di mezzi istruttori complessi.
La valutazione circa la possibilità di una pronta e facile liquidazione del credito viene dunque riferita sia all'elemento della certezza, sia a quello della pronta liquidazione, e viene ravvisata quando entrambi possano essere accertati in maniera agevole e senza ritardare la decisione sul credito principale.
pag. 7/9 Ciò non significa che sia esclusa un'attività istruttoria, ma la stessa deve essere semplice e contenuta.
Orbene, nel caso di specie a fronte delle chiare contestazioni operate dalla nel CP_2
proprio atto di costituzione l'opponente non risulta aver aggiunto nulla, anche sotto il profilo probatorio, a quanto dedotto nel ricorso introduttivo al fine di consentire al
Tribunale di effettuare l'accertamento richiesto.
Fermo quanto sopra, si rileva ed osserva, anche in questo caso, che tutto quanto dedotto con il secondo motivo di opposizione da parte dello era già stato Pt_1
ampiamente esaminato in sede di reclamo avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione all'epoca proposta dallo stesso . Pt_1
Motivazioni approfondite che si ritengono qui corrette e condivisibili in assenza,
peraltro, di motivata censura da parte dello nel proprio ricorso introduttivo Pt_1
della presente fase di merito dell'opposizione svolta.
Orbene, il Tribunale di Vicenza al riguardo ebbe così a motivare:<<…Da rigettare è anche
il motivo di reclamo che fa leva sull'asserita estinzione del credito per il quale si procede,
dovendosi ritenere inesistente il fumus della spiegata opposizione all'esecuzione; infatti, come è
agevole ricavare dagli atti di causa, nonostante la documentazione prodotta da Parte_1
a sostegno delle proprie eccezioni di pagamento e di compensazione, permangono
[...]
ugualmente rilevanti ragioni di credito in capo a che, da un Controparte_2
lato, ha provveduto ad imputare i pagamenti parziali a decurtazione del distinto credito da lei
vantato a titolo di concorso dell'ex coniuge al mantenimento dei figli (imputazione che non
risulta essere mai stata contestata dal debitore esecutato con i consequenziali effetti di cui all'art.
1195 c.c.) e, dall'altro lato, anche ritenendosi applicabile una diversa imputazione dei
pagamenti, ha comunque visto notevolmente incrementare il proprio credito, aumentato nel
periodo da maggio 2019 a febbraio 2023 ad € 529.560,00 come da prospetto riepilogativo (non
contestato) contenuto alla pagina 8 della memoria di costituzione, e destinato ad aumentare
progressivamente alla luce dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati nella fase
presidenziale del giudizio di divorzio, integralmente confermativi delle precedenti statuizioni in
pag. 8/9 punto di assegno di mantenimento, in virtù dei quali la reclamata ha già provveduto a spiegare
ulteriore intervento nella procedura sulla base del nuovo titolo esecutivo. Trattasi, quindi, di un
credito notevolmente superiore rispetto al complesso delle rimesse e compensazioni indicate
nell'atto di reclamo (pari ad € 176.369,59), tale da legittimare la prosecuzione dell'esecuzione di
cui è stata (infondatamente) richiesta la sospensione…>>(v. ordinanza Tribunale di Vicenza
23.03.2023).
Motivazioni queste rimaste, come detto, non contestate ferma, comunque,
l'impossibilità di procedere ad uno specifico accertamento del credito opposto in compensazione a fronte delle plurime contestazioni svolte dall'intimata Fabris che non consentono certo di ritenere l'ipotetico controcredito dello certo e di pronta Pt_1
liquidazione ex art. 1243 c.c..
In conclusione l'opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione svolta da Parte_1
deve essere respinta.
[...]
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunziando sull'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. promossa da nei confronti di così Parte_1 Controparte_2
provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite che vengono liquidate in euro 5.000,00 oltre al rimborso
[...]
delle spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Vicenza, lì 5.01.2025
Il Giudice
dott. Nicola Carpenedo
pag. 9/9