Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/06/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
1
R.g. n. 515/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 515/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
13/06/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 3/03/2025 da rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to PETRONE DOMENICA e DE MO AGNESE, rappresentata e difesa dall' avv.to
SGAMBATI MARIA tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in San Felice a Cancello (CE) in data 26/07/2008 e che dalla loro unione sono nati i figli (il 13.06.2009) e Persona_1
(il 13.01.2016); Per_2
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori;
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civile del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato in [...] il [...], e DE MO Parte_1
AGNESE, nata in [...] il [...];
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Felice a Cancello (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) - atto n. 47, parte II, serie A, anno 2008;
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 5
4) Spese di lite compensate.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio