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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/03/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 13/3/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 2557 dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_1
Pasquadibisceglie, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
, c.f. ; Controparte_1 C.F._1
- Resistente contumace –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 13/3/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che la parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/4/2023 la ricorrente chiedeva la condanna del datore di lavoro resistente al pagamento della somma di € 10.948,62 a titolo di differenze retributive e di TFR.
A tal fine, la ricorrente deduceva di aver lavorato alle dipendenze del resistente dal 2/2/2022 al
16/6/2022, con un contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30/4/2022, poi prorogato al
31/7/2022, ma si era dimessa prima;
di essere stata formalmente assunta per lo svolgimento delle mansioni di aiuto cameriera per 18 ore settimanali, dalle ore 19,00 alle ore 22,00; di aver invero svolto le mansioni di cameriera, rientranti nel 4° livello CCNL Pubblici Esercizi, lavorando dal martedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 24,00 ed il sabato e la domenica dalle ore 17,00 alle ore
4,00 del giorno successivo;
di non aver ricevuto la retribuzione di maggio e giugno e di non aver
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ricevuto comunque la giusta retribuzione dovutale né il TFR, tanto che si era dimessa il 17/6/2022, prima della scadenza del contratto.
Il resistente rimaneva contumace.
La causa veniva istruita oralmente.
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La domanda formulata dalla ricorrente è fondata e deve essere accolta per i motivi di seguito precisati.
La ricorrente ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro attraverso la prova documentale, depositando il contratto di assunzione, da cui si evince che la stessa è stata assunta dal resistente con decorrenza dal 2/2/2022 per lo svolgimento delle mansioni di aiuto cameriera per 18 ore settimanali (tre ore dal martedì alla domenica). La ricorrente ha altresì depositato le buste paga ricevute dal datore di lavoro per i mesi di febbraio, marzo ed aprile 2022, nonché la proroga del contratto fino al 31/7/2022 e la comunicazione di dimissioni a far data dal 17/6/2022.
Attraverso l'istruttoria orale espletata, la ricorrente ha fornito la prova dell'esatta quantità del lavoro svolto, ad onta del rapporto di lavoro part-time formalmente dichiarato;
ha altresì fornito la prova delle mansioni di cameriera svolte, anziché di aiuto cameriera.
I testimoni ascoltati nel corso del giudizio, sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare in assenza di contraddizioni nelle dichiarazioni rese, hanno confermato sostanzialmente che la ricorrente abbia lavorato a tempo pieno, svolgendo anche lavoro straordinario. Infatti la testimone ha così dichiarato: “A.D.R. confermo la circostanza 1) del ricorso e tanto posso Testimone_1 dire perché anch'io ho lavorato come cameriera da febbraio ad aprile 2022 per il resistente;
per il periodo successivo posso confermare che la ricorrente ha continuato a lavorare perché siamo amiche strette e quindi è capitato che andassi lì a farmi un caffè o a prenderla dal lavoro. Io avevo una regolare assunzione e non ho controversie con il datore di lavoro perché alla fine del periodo i miei genitori sono andati a parlare con lui e mi ha dato tutti i soldi che mi spettavano.
A.D.R. confermo la circostanza 2) del ricorso perché gli orari di lavoro erano uguali per tutti.
A.D.R. confermo la circostanza 3) del ricorso.”.
Si riportano le circostanze articolate per la prova testimoniale:
“1) "Vero che la sig.ra , nel periodo dal 02/02/2022 al 16/06/2022, ha lavorato, Parte_1 svolgendo mansioni di Cameriera, presso il Ristorante “Fabrica”, sito in Trani alla Via Benedetto
Croce n. 48";
2) "Vero che la ricorrente svolgeva le predette mansioni dal martedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 24.00, mentre il sabato e la domenica dalle ore 17.00 alle ore 04.00";
3) "Vero che la ricorrente si occupava di ricevere i clienti, prendere le ordinazioni e trasmetterle alla cucina, servire ai tavoli, apparecchiare e sparecchiare i tavoli, preparare gli ordinativi per la merce,
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occupandosi del magazzino, effettuando servizio di caffetteria prima dell'orario di apertura del ristorante".
Parimenti, il testimone ha dichiarato: “A.D.R. confermo la circostanza 1) del Testimone_2 ricorso e tanto posso dire perché anch'io ho lavorato alle dipendenze del da dicembre CP_1
2021 a giugno 2022 svolgendo le mansioni di cuoco. Sono andato via una settimana prima rispetto alla ricorrente. Ho promosso anch'io una vertenza nei confronti del datore di lavoro per il pagamento delle somme che mi spettano. La controversia è attualmente pendente.
A.D.R. confermo la circostanza 2) del ricorso;
io iniziavo generalmente prima delle cameriere il mio orario di lavoro e di settimana finivo come loro a mezzanotte;
il sabato e la domenica io finivo di lavorare all'1:30 mentre so per certo che loro finivano dopo. In cucina eravamo in 2 a lavorare nel fine settimana mentre in settimana ero da solo;
in sala c'erano di solito tre cameriere ed il fine settimana qualcuna in più.
A.D.R. confermo la circostanza 3) del ricorso”
Infine il testimone ha dichiarato: Testimone_3
“A.D.R. confermo la circostanza 1) del ricorso in quanto io e la ricorrente abbiamo sottoscritto il contratto di lavoro lo stesso giorno. Io ho lavorato presso lo Sporting Club di Trani gestito sempre da . A fine lavoro con la squadra dello Sporting Club andavamo a magiare Controparte_1
qualcosa presso il ristorante Fabrica.
A.D.R. confermo la circostanza 2) del ricorso in quanto nel pomeriggio dei giorni di lavoro mi recavo presso il ristorante Fabrica, dove vedevo la ricorrente lavorare;
poi ci Controparte_1 portava allo Sporting Club per lavorare come camerieri e poiché lì c'erano pochi coperti verso le
22:30 finivamo di lavorare (il sabato all'1:30) e poi andavamo di nuovo al ristorante Fabrica. Lì la ricorrente stava ancora lavorando.
A.D.R. confermo la circostanza 3) del ricorso.
A.D.R. confermo che la ricorrente ha finito di lavorare per il resistente il 16/06/2022.
A.D.R. non ho controversie di lavoro con ”. Controparte_1
A ciò si aggiunga che il resistente (contumace) non si è presentato a rendere interrogatorio formale senza addurre alcun giustificato motivo, nonostante la regolare notifica nei suoi riguardi del verbale con deferimento dell'interrogatorio formale e, tale contegno, ai sensi del 232 c.p.c., viene valutato quale ammissione delle circostanze all'uopo articolate, in relazione alla sussistenza e alla durata del rapporto di lavoro, alle mansioni svolte, all'orario osservato e alla retribuzione corrisposta.
Ciò posto, dal momento che la ricorrente ha dimostrato lo svolgimento del rapporto di lavoro come spiegato nel ricorso, non essendovi ragione per contestare i conteggi allegati all'atto introduttivo e notificati al datore di lavoro, era onere del resistente provare ai sensi del 2697 co.2 c.c. l'estinzione
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dell'obbligazione di pagamento, cioè di aver corrisposto alla lavoratrice gli emolumenti richiesti e dovuti.
Tale onere probatorio, invece, non è stato assolto.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e il resistente deve essere condannato al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 10.948,62 (di cui € 868,82 a titolo di TFR) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo.
Le spese legali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e devono essere interamente poste a carico del resistente, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
4/4/2023 da nei confronti di , rigettata ogni diversa istanza, Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 10.948,62 (di cui € 868,82 a titolo di TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo;
2) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali della ricorrente, che liquida in €
118,50 per esborsi ed € in € 2.695,00 per compenso professionale, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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