Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/05/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 8555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
nata a [...], il [...], residente in [...]6 16100
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
PARODI VIOLA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2
come da procura in atti e
, C.F. nato a Parte_2 C.F._3
ECUADOR, il 28/08/1985, residente in [...]8 16100
GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
FABBRI CRISTINA (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
18-25.03.2025;
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Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno modificato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo alla luce della pronuncia del Tribunale dei Minorenni ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 05/04/2012 presso il Consolato dell'Ecuador di Genova così come risulta in atti;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n.2472 /2024 emessa dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova il 05/04/2012 dai
Signori e Parte_1 [...]
Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: -
2 1.Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova in data
05/04/2012 tra i SI.ri e Parte_1 Parte_2
[...]
2. I figli minori nata a [...] il [...] e Persona_1
nato a [...] il [...], collocati e residenti Persona_2
anagraficamente presso la madre, sono alla stessa affidati, quale unico genitore esercente la responsabilità genitoriale con obbligo di collaborazione della stessa, per i prossimi 24 mesi, con i Servizi Sociali come da decreto definitivo emesso in data 20.02.2025 dall'Ecc.mo Tribunale per i minorenni di Genova, nel procedimento n. 459/2019VG, i atti e riconoscimento del padre di incontrare ed , tenuto conto dell'interesse preminente dei due minori e dei loro Per_2 Per_1
impegni;
3. Disporre che il padre SI. corrisponda entro il giorno 10 di Parte_2 ogni mese alla madre SI.ra la somma mensile di € 300,00 (€ Parte_1
150,00 per ciascuno dei figli) oltre rivalutazione Istat quale contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie per i due minori regolamentate come da Verbale della IV sez. del Tribunale Civile di Genova del
15/0972016, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte loro;
4. Rinuncia della SI.ra , come in effetti rinuncia, agli arretrati Parte_4 dell'assegno di mantenimento per i figli minori e alle relative procedure per il pregresso”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Dispone trasmettersi la presente Sentenza, per opportuna conoscenza, al TM di
Genova e al SS del di Genova competente per la zona di via Chiusone CP_1
n. 6/5 che proseguirà il monitoraggio e gli interventi educativi come stabiliti dal
TM nel Decreto Definitivo del 22.01.2025
Genova, lì 23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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