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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1012 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 25.5.2023
da
- Parte_1
(avv. MASTALIA ROBERTO)
contro
- Controparte_1
(dott. CAPPONI STEFANO)
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, docente a tempo indeterminato dal 1°.
9.2020 in servizio presso l' Controparte_2
, ha chiesto la declaratoria di nullità del provvedimento di sospensione del 10.12022, con
[...]
conseguente condanna dell'Amministrazione alla restituzione di tutte le retribuzioni non versate. La
ricorrente ha contestato la legittimità sotto svariati profili del DL n.44/2021 e, con specifico riferimento al provvedimento di sospensione adottato, ha sottolineato che lo stesso non poteva essere emesso durante il periodo di malattia, che il comportamento del dirigente scolastico era discriminatorio e violava la normativa sulla privacy.
Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato puntualmente tutte le eccezioni, chiedendo l'integrale reiezione del ricorso.
Il ricorso non è fondato, se non in minima parte.
E' noto che con l'art. 2 del D.L. n. 172/21 l'obbligo vaccinale, già previsto dall'art. 4 D.L. 1°.4.2021
n.44, convertito in legge 28.5.2021 n.76, per gli esercenti la professione sanitaria e per gli operatori di interesse sanitario, è stato esteso anche a tutto il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione”, prevedendosi l'automatica sospensione, a seguito dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo, fino al 15 giugno 2022 di tutti i dipendenti non vaccinati. In virtù dell'art. 4 ter del D.L.
n.44/2021, vigente all'epoca dei fatti, l'Istituto scolastico, nella persona del dirigente, presso cui il docente presta la propria attività, doveva verificare il possesso della vaccinazione o di un certificato comprovante il diritto al differimento o all'esonero dalla vaccinazione, procedendo all'automatica sospensione dal servizio del personale che ne era privo, posto che la vaccinazione costituiva “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative”. E' altresì pacifico che in virtù del successivo
D.L. n. 24 del 24.3.2022 il personale scolastico non vaccinato è stato adibito ad altre mansioni non comportanti il contatto con gli alunni e che, a decorrere dal 15.6.2022, è venuto definitamente meno l'obbligo vaccinale, per cui la sig. ha potuto riprendere la propria attività senza alcuna Pt_1
limitazione.
Orbene, la sig. è stata sospesa in data 10.1.2022, non avendo provveduto all'adempimento Pt_1
dell'obbligo vaccinale entro 20 giorni dall'invito e non essendo esentata dalla vaccinazione secondo quanto indicato nelle circolari del Ministero della Salute. Sul punto non è fondata l'eccezione attorea,
secondo cui la sospensione del rapporto di lavoro sarebbe intervenuta durante il periodo di malattia e come tale sarebbe nulla. La vaccinazione avrebbe dovuto effettuarsi il 31.12.2021, giorno in cui la ricorrente avrebbe dovuto presentarsi presso l'hub vaccinale: viceversa la sig. non si presentava Pt_1
e non esibiva alcuna documentazione di esenzione o certificazione di malattia. Solo in data 10.1.2022
il Medico curante emetteva un certificato telematico di malattia con validità a partire dal giorno stesso.
Il 31.12.2021 la sig. avrebbe dunque dovuto vaccinarsi e viceversa – pacificamente - non l'ha Pt_1
fatto né il giorno 31, né i giorni successivi. L'adozione del provvedimento di sospensione il
10.1.2022, ultimo giorno di malattia, determina esclusivamente il diritto della sig. a percepire Pt_1
per quella giornata il trattamento di malattia, ma non rende nullo l'atto, che produce i suoi effetti dal momento della cessazione della malattia, ossia il giorno successivo. E tanto in virtù di un principio di conservazione degli atti giuridici desumibile dall'art. 1367 c.c. ed applicabile in forza del rinvio operato dall'art. 1324 c.c. agli atti unilaterali.
*
Quanto all'asserita violazione della privacy e alle presunte condotte mobbizzanti del Dirigente
scolastico, non è dato comprendere appieno la censura attorea. In ogni caso, come evidenziato dall'Amministrazione, tutti i soggetti indicati nell'atto introduttivo erano provvisti di apposita delega ed autorizzati all'acquisizione e conoscenza dei dati. L'operato del Dirigente Scolastico, d'altro canto,
così come descritto in ricorso, non era certamente suscettibile di discriminare dipendente alcuno,
trattandosi al più di generiche raccomandazioni volte alla sicurezza degli utenti.
Quanto all'asserita adibizione a mansioni inferiori dal 01.04.2022 al 15.06.2022 e con riferimento agli ulteriori comportamenti di carattere asseritamente “mobbizzante”, anche sul punto le censure attoree sono veramente infondate. In primis: la sig. sino al 15.6.2022 non è stata adibita a Pt_1
mansioni inferiori, ma ad attività proprie della funzione di docente e di supporto alle funzioni scolastiche, così come esplicitato nelle circolari ministeriali, quali a titolo esemplificativo, “le attività
anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione,
documentazione, aggiornamento e formazione” (nota MI 620/2022).
Non è dato poi comprendere come possa essere considerata condotta mobbizzante la richiesta di effettuare il controllo Covid 19 in orario che consentisse di certificare la negatività, essendo la stessa volta evidentemente a scongiurare possibili interruzioni del servizio. Quanto infine all'indicazione di richiedere le ferie durante il periodo pasquale, si rileva che la ricorrente aveva comunque l'obbligo di prestare servizio durante il periodo di sospensione delle lezioni, per cui, qualora non fosse in ferie,
avrebbe dovuto essere presente. Da qui il suggerimento di “prendere ferie”, che all'evidenza era a vantaggio della docente, essendo volto ad evitare che la stessa potesse considerarsi assente ingiustificata.
*
Accanto alle – infondate – doglianze relative al provvedimento di sospensione, parte ricorrente solleva una serie indeterminata di eccezioni volte a censurare in generale la legislazione d'emergenza e soprattutto l'efficacia dei vaccini, denunciando la contrarietà dell'art. 4 DL 44/2021 a norme comunitarie e costituzionali. Può dirsi che nelle more del giudizio gran parte delle questioni sono state risolte a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale, intervenuta in materia.
I Giudici di legittimità hanno innanzitutto respinto la pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 4 ter
D.L. Nella pronuncia del 9.2.2023 n. 15 la Corte Costituzionale ha sottolineato come “l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico”. “Può quindi affermarsi che le disposizioni qui censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà
di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività”.
La sentenza della Corte pone la parola “fine” ad ogni ulteriore possibile questione di costituzionalità
con riferimento all'invocato art. 32 Cost. (v. altresì sentenza n.171 del 20.6.2023).
Quanto alla pretesa violazione del diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie tutelata dall'art. 32 Cost., anche sul punto è intervenuta la citata sentenza della Consulta. Il diritto al lavoro “non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. Non è dunque in discussione il diritto del lavoratore, esercente una professione sanitaria o operatore di interesse sanitario, o impiegato in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, che non abbia inteso assolvere all'obbligo vaccinale, di rendere la propria prestazione lavorativa. È piuttosto da verificare se il legislatore, disponendo la sospensione del lavoratore dal servizio fino all'assolvimento di detto obbligo, o fino al completamento del piano vaccinale nazionale, o ancora fino al termine stabilito dalla stessa normativa, pur nell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone al fine di dettare i tempi ed i modi del bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza.
Il che […] deve escludersi”.
*
Parte ricorrente lamenta ancora l'irrazionalità della normativa laddove impone l'obbligo vaccinale anche nel caso di smart working, questione che evidentemente non rileva nel caso di specie, posto che la ricorrente non ha mai lavorato in smart working.
*
Quanto alla corresponsione dell'assegno alimentare, si richiama sul punto la già citata pronuncia della
Corte Costituzionale n.15 del 2023, secondo cui “l'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica,
pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato
dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”.
* Non è infine pertinente la presunta illegittimità del protrarsi dello stato di emergenza oltre la data del
31.1.2022, posto che le prescrizioni dell'art. 4 d.l. n. 44/2021 non trovano giustificazione nella dichiarazione in quanto tale dello stato di emergenza, ma nel bilanciamento degli interessi di rango costituzionale alla luce delle effettive condizioni di emergenza sanitaria pandemica, attestate da tutti i dati ufficiali pubblicati dell'Istituto superiore di Sanità.
*
Parte ricorrente lamenta, altresì, che l'atto di sospensione sarebbe viziato per violazione del
Regolamento UE n. 953-2021 ed in particolare del “Considerando 36”, per la discriminazione oggi patita da una persona che non è vaccinata perché ha scelto di non vaccinarsi. Il richiamo contenuto in ricorso al preteso contrasto della normativa italiana con il Regolamento UE 953 del 2021 è del tutto inconferente, posto che il Regolamento non riguarda l'obbligo vaccinale, ma la diversa questione della circolazione tra gli Stati membri ed è volto a superare eventuali misure restrittive transfrontaliere introdotte dalle legislazioni emergenziali.
Più in generale non si rinviene alcun contrasto con la normativa europea. Si rileva che la materia degli obblighi vaccinali non costituisce ex se oggetto di disciplina dell'Unione, per cui rispetto ad essa ciascuno Stato mantiene un ampio margine di autonomia. Tanto esclude a priori un contrasto con l'art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che garantisce il diritto alla tutela dell'integrità della persona, poiché i diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione trovano tutela solo nell'ambito delle situazioni giuridiche disciplinate dal diritto dell'Unione, ma non allorquando vengano in rilievo situazioni che non rientrano nella sua sfera di applicazione (v. CGUE 26.2.203, causa C-617/10; 26.10.2017, causa C-333/17). In tal senso si è del resto costantemente espressa la S.C., che in più occasioni ha affermato l'irrilevanza della Carta dei diritti fondamentali nelle materie non regolate dal diritto UE (v. Cass. sez.5, n. 23272 del 27.11.2018).
Il ricorso deve essere rigettato, laddove la sig. ha diritto solo al trattamento di malattia per il Pt_1
giorno 10.1.2022, domanda quest'ultima che deve ritenersi compresa nella richiesta condanna dell'Amministrazione a corrispondere le retribuzioni arretrate per l'appunto dal 10.1.2022. Sono dovute le spese di lite.
PQM
Il GL, contrariis reiectis, accerta il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di malattia per il giorno 10.1.2022. Rigetta per il resto il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate in €2.400,00, oltre rimborso spese generali.
Venezia, 4.4.2025
Il GL
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1012 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 25.5.2023
da
- Parte_1
(avv. MASTALIA ROBERTO)
contro
- Controparte_1
(dott. CAPPONI STEFANO)
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, docente a tempo indeterminato dal 1°.
9.2020 in servizio presso l' Controparte_2
, ha chiesto la declaratoria di nullità del provvedimento di sospensione del 10.12022, con
[...]
conseguente condanna dell'Amministrazione alla restituzione di tutte le retribuzioni non versate. La
ricorrente ha contestato la legittimità sotto svariati profili del DL n.44/2021 e, con specifico riferimento al provvedimento di sospensione adottato, ha sottolineato che lo stesso non poteva essere emesso durante il periodo di malattia, che il comportamento del dirigente scolastico era discriminatorio e violava la normativa sulla privacy.
Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha contestato puntualmente tutte le eccezioni, chiedendo l'integrale reiezione del ricorso.
Il ricorso non è fondato, se non in minima parte.
E' noto che con l'art. 2 del D.L. n. 172/21 l'obbligo vaccinale, già previsto dall'art. 4 D.L. 1°.4.2021
n.44, convertito in legge 28.5.2021 n.76, per gli esercenti la professione sanitaria e per gli operatori di interesse sanitario, è stato esteso anche a tutto il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione”, prevedendosi l'automatica sospensione, a seguito dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo, fino al 15 giugno 2022 di tutti i dipendenti non vaccinati. In virtù dell'art. 4 ter del D.L.
n.44/2021, vigente all'epoca dei fatti, l'Istituto scolastico, nella persona del dirigente, presso cui il docente presta la propria attività, doveva verificare il possesso della vaccinazione o di un certificato comprovante il diritto al differimento o all'esonero dalla vaccinazione, procedendo all'automatica sospensione dal servizio del personale che ne era privo, posto che la vaccinazione costituiva “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative”. E' altresì pacifico che in virtù del successivo
D.L. n. 24 del 24.3.2022 il personale scolastico non vaccinato è stato adibito ad altre mansioni non comportanti il contatto con gli alunni e che, a decorrere dal 15.6.2022, è venuto definitamente meno l'obbligo vaccinale, per cui la sig. ha potuto riprendere la propria attività senza alcuna Pt_1
limitazione.
Orbene, la sig. è stata sospesa in data 10.1.2022, non avendo provveduto all'adempimento Pt_1
dell'obbligo vaccinale entro 20 giorni dall'invito e non essendo esentata dalla vaccinazione secondo quanto indicato nelle circolari del Ministero della Salute. Sul punto non è fondata l'eccezione attorea,
secondo cui la sospensione del rapporto di lavoro sarebbe intervenuta durante il periodo di malattia e come tale sarebbe nulla. La vaccinazione avrebbe dovuto effettuarsi il 31.12.2021, giorno in cui la ricorrente avrebbe dovuto presentarsi presso l'hub vaccinale: viceversa la sig. non si presentava Pt_1
e non esibiva alcuna documentazione di esenzione o certificazione di malattia. Solo in data 10.1.2022
il Medico curante emetteva un certificato telematico di malattia con validità a partire dal giorno stesso.
Il 31.12.2021 la sig. avrebbe dunque dovuto vaccinarsi e viceversa – pacificamente - non l'ha Pt_1
fatto né il giorno 31, né i giorni successivi. L'adozione del provvedimento di sospensione il
10.1.2022, ultimo giorno di malattia, determina esclusivamente il diritto della sig. a percepire Pt_1
per quella giornata il trattamento di malattia, ma non rende nullo l'atto, che produce i suoi effetti dal momento della cessazione della malattia, ossia il giorno successivo. E tanto in virtù di un principio di conservazione degli atti giuridici desumibile dall'art. 1367 c.c. ed applicabile in forza del rinvio operato dall'art. 1324 c.c. agli atti unilaterali.
*
Quanto all'asserita violazione della privacy e alle presunte condotte mobbizzanti del Dirigente
scolastico, non è dato comprendere appieno la censura attorea. In ogni caso, come evidenziato dall'Amministrazione, tutti i soggetti indicati nell'atto introduttivo erano provvisti di apposita delega ed autorizzati all'acquisizione e conoscenza dei dati. L'operato del Dirigente Scolastico, d'altro canto,
così come descritto in ricorso, non era certamente suscettibile di discriminare dipendente alcuno,
trattandosi al più di generiche raccomandazioni volte alla sicurezza degli utenti.
Quanto all'asserita adibizione a mansioni inferiori dal 01.04.2022 al 15.06.2022 e con riferimento agli ulteriori comportamenti di carattere asseritamente “mobbizzante”, anche sul punto le censure attoree sono veramente infondate. In primis: la sig. sino al 15.6.2022 non è stata adibita a Pt_1
mansioni inferiori, ma ad attività proprie della funzione di docente e di supporto alle funzioni scolastiche, così come esplicitato nelle circolari ministeriali, quali a titolo esemplificativo, “le attività
anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione,
documentazione, aggiornamento e formazione” (nota MI 620/2022).
Non è dato poi comprendere come possa essere considerata condotta mobbizzante la richiesta di effettuare il controllo Covid 19 in orario che consentisse di certificare la negatività, essendo la stessa volta evidentemente a scongiurare possibili interruzioni del servizio. Quanto infine all'indicazione di richiedere le ferie durante il periodo pasquale, si rileva che la ricorrente aveva comunque l'obbligo di prestare servizio durante il periodo di sospensione delle lezioni, per cui, qualora non fosse in ferie,
avrebbe dovuto essere presente. Da qui il suggerimento di “prendere ferie”, che all'evidenza era a vantaggio della docente, essendo volto ad evitare che la stessa potesse considerarsi assente ingiustificata.
*
Accanto alle – infondate – doglianze relative al provvedimento di sospensione, parte ricorrente solleva una serie indeterminata di eccezioni volte a censurare in generale la legislazione d'emergenza e soprattutto l'efficacia dei vaccini, denunciando la contrarietà dell'art. 4 DL 44/2021 a norme comunitarie e costituzionali. Può dirsi che nelle more del giudizio gran parte delle questioni sono state risolte a seguito delle pronunce della Corte Costituzionale, intervenuta in materia.
I Giudici di legittimità hanno innanzitutto respinto la pretesa illegittimità costituzionale dell'art. 4 ter
D.L. Nella pronuncia del 9.2.2023 n. 15 la Corte Costituzionale ha sottolineato come “l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico”. “Può quindi affermarsi che le disposizioni qui censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà
di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività”.
La sentenza della Corte pone la parola “fine” ad ogni ulteriore possibile questione di costituzionalità
con riferimento all'invocato art. 32 Cost. (v. altresì sentenza n.171 del 20.6.2023).
Quanto alla pretesa violazione del diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie tutelata dall'art. 32 Cost., anche sul punto è intervenuta la citata sentenza della Consulta. Il diritto al lavoro “non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. Non è dunque in discussione il diritto del lavoratore, esercente una professione sanitaria o operatore di interesse sanitario, o impiegato in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, che non abbia inteso assolvere all'obbligo vaccinale, di rendere la propria prestazione lavorativa. È piuttosto da verificare se il legislatore, disponendo la sospensione del lavoratore dal servizio fino all'assolvimento di detto obbligo, o fino al completamento del piano vaccinale nazionale, o ancora fino al termine stabilito dalla stessa normativa, pur nell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone al fine di dettare i tempi ed i modi del bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza.
Il che […] deve escludersi”.
*
Parte ricorrente lamenta ancora l'irrazionalità della normativa laddove impone l'obbligo vaccinale anche nel caso di smart working, questione che evidentemente non rileva nel caso di specie, posto che la ricorrente non ha mai lavorato in smart working.
*
Quanto alla corresponsione dell'assegno alimentare, si richiama sul punto la già citata pronuncia della
Corte Costituzionale n.15 del 2023, secondo cui “l'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica,
pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato
dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile”.
* Non è infine pertinente la presunta illegittimità del protrarsi dello stato di emergenza oltre la data del
31.1.2022, posto che le prescrizioni dell'art. 4 d.l. n. 44/2021 non trovano giustificazione nella dichiarazione in quanto tale dello stato di emergenza, ma nel bilanciamento degli interessi di rango costituzionale alla luce delle effettive condizioni di emergenza sanitaria pandemica, attestate da tutti i dati ufficiali pubblicati dell'Istituto superiore di Sanità.
*
Parte ricorrente lamenta, altresì, che l'atto di sospensione sarebbe viziato per violazione del
Regolamento UE n. 953-2021 ed in particolare del “Considerando 36”, per la discriminazione oggi patita da una persona che non è vaccinata perché ha scelto di non vaccinarsi. Il richiamo contenuto in ricorso al preteso contrasto della normativa italiana con il Regolamento UE 953 del 2021 è del tutto inconferente, posto che il Regolamento non riguarda l'obbligo vaccinale, ma la diversa questione della circolazione tra gli Stati membri ed è volto a superare eventuali misure restrittive transfrontaliere introdotte dalle legislazioni emergenziali.
Più in generale non si rinviene alcun contrasto con la normativa europea. Si rileva che la materia degli obblighi vaccinali non costituisce ex se oggetto di disciplina dell'Unione, per cui rispetto ad essa ciascuno Stato mantiene un ampio margine di autonomia. Tanto esclude a priori un contrasto con l'art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che garantisce il diritto alla tutela dell'integrità della persona, poiché i diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione trovano tutela solo nell'ambito delle situazioni giuridiche disciplinate dal diritto dell'Unione, ma non allorquando vengano in rilievo situazioni che non rientrano nella sua sfera di applicazione (v. CGUE 26.2.203, causa C-617/10; 26.10.2017, causa C-333/17). In tal senso si è del resto costantemente espressa la S.C., che in più occasioni ha affermato l'irrilevanza della Carta dei diritti fondamentali nelle materie non regolate dal diritto UE (v. Cass. sez.5, n. 23272 del 27.11.2018).
Il ricorso deve essere rigettato, laddove la sig. ha diritto solo al trattamento di malattia per il Pt_1
giorno 10.1.2022, domanda quest'ultima che deve ritenersi compresa nella richiesta condanna dell'Amministrazione a corrispondere le retribuzioni arretrate per l'appunto dal 10.1.2022. Sono dovute le spese di lite.
PQM
Il GL, contrariis reiectis, accerta il diritto della ricorrente a percepire il trattamento di malattia per il giorno 10.1.2022. Rigetta per il resto il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate in €2.400,00, oltre rimborso spese generali.
Venezia, 4.4.2025
Il GL