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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 6305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6305 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40679/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies quarto comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40679/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERRI FLAVIO e dell'avv. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PIAZZA CINQUE GIORNATE 6 MILANOpresso il difensore avv. VERRI FLAVIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VERRI FLAVIO e dell'avv. , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in PIAZZA CINQUE GIORNATE 6 MILANOpresso il difensore avv. VERRI FLAVIO
OR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERRI FLAVIO e dell'avv. , Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliato in PIAZZA CINQUE GIORNATE 6 MILANOpresso il difensore avv. VERRI FLAVIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERRI FLAVIO e dell'avv. , Parte_4 C.F._4
elettivamente domiciliato in PIAZZA CINQUE GIORNATE 6 MILANOpresso il difensore avv. VERRI FLAVIO
(C.F. , e (C.F. Pt_5 Parte_6 C.F._5 Parte_7
con il patrocinio dell'avv. VERRI FLAVIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._6
CINQUE GIORNATE 6 MILANOpresso il difensore avv. Parte_8
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERRI FLAVIO e dell'avv. ,
[...] C.F._7
elettivamente domiciliato in PIAZZA CINQUE GIORNATE 6 MILANOpresso il difensore avv. VERRI FLAVIO
ATTORE/I
pagina 1 di 12 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLOTTI Controparte_1 P.IVA_1
SA NG;
, elettivamente domiciliato in Via Cesare Correnti 20123 presso il difensore CP_1
avv. BELLOTTI
CONVENUTO/I
E contro
(C.F. ), (C.F. ), Controparte_2 C.F._8 CP_3 C.F._9
(C.F. ), (C.f. ), Controparte_4 C.F._10 Controparte_5 C.F._11
(C.F. ) e (C.F. rappresentati e CP_6 C.F._12 CP_7 C.F._13
difesi dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA SAN VITTTORE AL TEATRO N. 3 20123 CP_7
MILANOpresso il difensore avv. CP_7
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla pagina 2 di 12 decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da Parte_1 Parte_2 Parte_9 Pt_4
, , e con atto di citazione, regolarmente
[...] Parte_10 Parte_7 Parte_8
notificato, con il quale hanno convenuto in giudizio il sito in alla via Dario Papa n. 4, per CP_1 CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare - accogliere, per le motivazioni infra esposte, la sopra estesa istanza di sospensione dell'efficacia delle delibere assunte dal Parte_11
nell'assemblea straordinaria del 13.07.2023 in relazione ai punti 1) 2) 3) e 8) all'Ordine del Giorno e le
[...]
delibere successive inerenti, conseguenti e/o collegate, adottando ex art. 186 c.p.c. i provvedimenti più
opportuni; nel merito, in via principale - accertare e dichiarare invalide per vizio di annullabilità le deliberazioni assembleari assunte dal nell'assemblea straordinaria del 13.07.2023 in Parte_11
relazione ai punti 1) 2) 3) e 8) all'Ordine del Giorno e le delibere successive inerenti, conseguenti e/o collegate,
quali la delibera assunta nell'assemblea straordinaria del 21.09.2023 in relazione al punto 3) all'Ordine del
Giorno, per i motivi infra esposti e anche in quanto adottate con il voto favorevole dii soggetti totalmente privi di potere deliberativo poiché non proprietari delle porzioni immobiliari, né titolari di qualsivoglia altro diritto sulle stesse porzioni immobiliari e parti comuni costituenti le singole palazzine, e per l'effetto disporre la loro rimozione e annullamento;
- accertare e dichiarare nulle, o comunque illegittime, per i motivi esposti in narrativa le impugnate deliberazioni assembleari assunte dal nell'assemblea Parte_11
straordinaria del 13.07.2023 in relazione ai punti 1) 2) 3) e 8) all'Ordine del Giorno e le delibere successive inerenti, conseguenti e/o collegate, quali la delibera assunta nell'assemblea straordinaria del 21.09.2023 in relazione al punto 3) all'Ordine del Giorno;
in via istruttoria - si producono in copia i documenti citati in atto e sottoelencati, con riserva di integrare e di indicare ulteriori mezzi istruttori alla luce delle istanze istruttorie formulande da controparte. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso spese forfettario ex art. 2,
pagina 3 di 12 2^ comma, D.M. 55/2014, oltre CPA e IVA (se dovuta) come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese di mediazione”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Paola Folci che con decreto 22.12.2023 differiva la prima udienza di comparizione delle parti al 13.5.2024.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA CP_1
PRELIMINARE DI RITO Disporre la riunione della presente causa alla causa r.g.n. 36217/23, pendente dinanzi al Tribunale di Milano, sez. XIII Civile, dr.ssa (prima udienza indicata in citazione 20.3.24) promossa dal Per_1
Sig. nei confronti del , per l'impugnazione delle Parte_12 Controparte_8 CP_1
delibere assembleari in data 23.7.23 e 21.9.23 gravate anche nel presente giudizio, per le ragioni ed i motivi esposti nel paragrafo 1 della narrativa. IN VIA PRELIMINARE DI MERITO Rigettare l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera in quanto infondata in fatto ed in diritto. IN VIA
PRELIMINARE DI MERITO Dichiarare la decadenza degli attori ex art. 1137 c.c. dall'impugnazione della delibera del 21.9.23 per le ragioni esposte in narrativa. IN VIA PRELIMINARE DI MERITO Dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. a proporre la domanda di impugnazione della delibera, ex art. 1137 Parte_1
c.c., difettando, allo stato, la prova di essere condomino per le ragioni esposte in narrativa NEL MERITO
Rigettare le domande degli attori, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa”.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., a scioglimento della riserva assunta alla udienza di prima comparizione, la causa veniva rinviata al 14.6.2024 convocando i soli procuratori delle parti.
Alla suddetta udienza, visto l'art. 274 c.p.c. e ritenuta la esistenza di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva con il giudizio avente R.G. n. 36217/2023, dopo numerosi rinvii, il fascicolo veniva rimesso al
Presidente della Sezione che, con decreto del 12.11.2024, rimetteva il fascicolo alla dott.ssa Sabrina
Bocconcello per la valutazione della eventuale riunione con il procedimento rg n. 36217/2023 : il Giudice
designato fissava udienza avanti a sé al 27.11.2024.
All'esito della suddetta udienza, sciogliendo la riserva ivi assunta, veniva rigettata l'istanza di riunione e la pagina 4 di 12 causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al 16.4.2025.
Parte attrice precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che qui si trascrive integralmente: “in via preliminare - prendere atto della sospensione nell'esecuzione delle delibere impugnate ad opera del , in persona del suo legale rappresentante, intervenuta Parte_11
successivamente alla promozione del presente giudizio, come attestato al punto 5) del verbale dell'assemblea straordinaria del 21.11.2023; nel merito, in via principale - accertare e dichiarare invalide per vizio di annullabilità le deliberazioni assembleari assunte dal nell'assemblea Parte_11
straordinaria del 13.07.2023 in relazione ai punti 1) 2) 3) e 8) all'Ordine del Giorno e le delibere successive inerenti, conseguenti e/o collegate, quali la delibera assunta nell'assemblea straordinaria del 21.09.2023 in relazione al punto 3) all'Ordine del Giorno, per i motivi esposti in atto di citazione e nelle successive memorie ex art. 171 ter, primo comma, c.p.c., ovvero anche per vizi rilevabili d'ufficio, quali la mancanza del quorum costitutivo e/o deliberativo, irregolare convocazione dei condomini, sussistenza di vizi formali e violazione di prescrizioni regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'Assemblea,
irregolarità nel procedimento di convocazione e anche in quanto adottate con il voto favorevole di soggetti totalmente privi di potere deliberativo poiché non proprietari delle porzioni immobiliari, né titolari di qualsivoglia altro diritto sulle stesse porzioni immobiliari e parti comuni costituenti le singole palazzine, e per l'effetto disporre la loro rimozione e annullamento;
- accertare e dichiarare nulle, o comunque illegittime, le impugnate deliberazioni assembleari assunte dal nell'assemblea straordinaria del Parte_11
13.07.2023 in relazione ai punti 1) 2) 3) e 8) all'Ordine del Giorno e le delibere successive inerenti, conseguenti e/o collegate, quali la delibera assunta nell'assemblea straordinaria del 21.09.2023 in relazione al punto 3)
all'Ordine del Giorno, per i motivi esposti in atto di citazione e nelle successive memorie ex art. 171 ter, primo comma, c.p.c., ovvero anche per vizi rilevabili d'ufficio, relativi alle fattispecie di nullità quali all'oggetto impossibile o illecito, con oggetto non rientrante nella competenza dell'Assemblea, vertendo su delibere che pagina 5 di 12 incidono sui diritti dei singoli condomini, su cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ogni condomino,
nonché per violazione degli artt. 1123, 1130, 1135 e 1137 cod. civ., in via istruttoria - ci si riporta ai documenti prodotti con l'atto di citazione e con le successive memorie ex art. 171 ter, primo comma, c.p.c.. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso spese forfettario ex art. 2, 2^ comma, D.M. 55/2014, oltre CPA e IVA
(se dovuta) come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese di mediazione”.
Il convenuto precisava invece le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e, in particolare, a Parte_11
quelle formulate in comparsa di risposta e costituzione, che qui di seguito si riproducono: “IN VIA
PRELIMINARE DI RITO Disporre la riunione della presente causa alla causa r.g.n. 36217/23, pendente dinanzi al Tribunale di Milano, sez. XIII Civile, dr.ssa (prima udienza indicata in citazione 20.3.24) promossa dal Per_1
Sig. nei confronti del , per l'impugnazione delle Parte_12 Controparte_8 CP_1
delibere assembleari in data 23.7.23 e 21.9.23 gravate anche nel presente giudizio, per le ragioni ed i motivi esposti nel paragrafo 1 della narrativa. IN VIA PRELIMINARE DI MERITO Rigettare l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera in quanto infondata in fatto ed in diritto. IN VIA
PRELIMINARE DI MERITO Dichiarare la decadenza degli attori ex art. 1137 c.c. dall'impugnazione della delibera del 21.9.23 per le ragioni esposte in narrativa. IN VIA PRELIMINARE DI MERITO Dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. a proporre la domanda di impugnazione della delibera, ex art. 1137 Parte_1
c.c., difettando, allo stato, la prova di essere condomino per le ragioni esposte in narrativa NEL MERITO
Rigettare le domande degli attori, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa”.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la lettura della sentenza.
Nelle more, con comparsa di risposta depositata in data 4.7.2025, intervenivano volontariamente i terzi
[...]
, , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_9 CP_10 CP_7
aderendo alle conclusioni rassegnate dal convenuto. CP_1
All'udienza del 9.7.2025, dopo aver rigettato la istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. proposta dagli attori e la istanza di autorizzazione al deposito di documenti nell'interesse degli attori, la causa veniva trattenuta pagina 6 di 12 in decisione, riservando con la pronuncia della sentenza la risoluzione della questione inerente all'ammissibilità
dell'intervento volontario effettuato dai terzi.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria per entrambe le delibere, concluse con verbali negativi, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Sempre in via preliminare deve ritenersi ammissibile l'intervento dei terzi condomini (cass 16934\2023 e cass
1017\2011) atteso che i terzi intervenuti pacificamente sono titolari di un rapporto giuridico dipendente dal rapporto oggetto del processo originario, in quanto condomini ed hanno inteso far valere i diritti della collettività
condominiale sostenendo, le ragioni del Condominio già costituito (Cass SSUU 10934\2019). Né può ritenersi tardiva la costituzione posto che “Nei giudizi promossi dall'amministratore a tutela delle parti comuni, l'intervento del singolo condomino si connota come intervento adesivo autonomo, ovvero quale costituzione di una delle parti originarie in senso sostanziale, determinatasi a far valere le proprie ragioni direttamente e non più tramite il rappresentante comune, sicché, configurandosi un unico giudizio con pluralità di parti, si determina tra queste ultime un litisconsorzio processuale necessario” (Cass 8695\2019)
Ancora in via preliminare quanto alla dedotta carenza di legittimazione attiva formulata dal in danno CP_1
all'attore si rileva quanto segue. Parte_1
A fronte della dedotta carenza di legittimazione attiva per assenza di prova in ordine alla qualità di condomino per mancanza di titolo, l'attore si difende assumendo di aver accettato tacitamente l'eredità della moglie, Pt_1
originaria condomina, al suo decesso e per fatti concludenti.
Orbene nel caso in esame, in assenza di specifica domanda volta ad ottenere una statuizione che accerti l'intervenuta accettazione tacita da parte del chiamato all'eredità, il rimane chiamato all'eredità e come Pt_1
tale non risulta essere per manca za di titolo, con la conseguenza che va accolta l'eccezione di Pt_11
carenza di legittimazione attiva di (Cass. civ., sez. II, 19/02/2019, n. 4843, Cass. civ., sez. II, Parte_1
30/09/2020, n. 20878, Cass. civ., sez. VI, 04/03/2020, n. 5995 e Trib. Milano 13 ottobre 2023, n. 8022).
Infine sempre in via preliminare deve essere dichiarata inammissibile la domanda come precisata da parte pagina 7 di 12 attrice con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, ove precisa che l'annullabilità delle delibere impugnate deve essere valutata anche in merito “ ai vizi rilevabili d'ufficio, quali
la mancanza del quorum costitutivo e deliberativo, irregolare convocazione dei condomini, sussistenza di vizi
formali e violazione di prescrizioni regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione”
dell'assemblea, irregolarità nel procedimento di convocazione”, atteso che tale domanda si configura come nuova domanda e come tale non consentita la sua introduzione in sede di memorie ex art 171 ter cpc.
Nel merito gli attori, tutti condomini del convenuto, lamentano la illegittimità delle delibere del CP_1
13.7.2023 punti 1, 2, 3 e 8 dell'O.D.G.nonchè la illegittimità della successiva delibera del 21.9.2023 punto n. 3
dell'O.D.G. deducendo che
1. Quanto alle delibere del 13.7.2023 sono nulle e/o annullabili a) perché approvate in seno ad una unica indifferenziata assemblea comprendente i condomini di tutte le palazzine e non in seno a delle assemblee di ogni singola e autonoma palazzina,
b) per la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1123, comma primo, c.c. e art. 1137 c.c. in quanto l'assemblea ha deciso di intervenire su beni non costituenti parti o servizi comuni come le facciate c) per la violazione dell'art. 6 del regolamento condominiale,
e) per la violazione dell'art. 1135 c.c. in quanto l'assemblea, andando oltre i poteri e le competenze conferitole dalla norma, ha agito con eccesso di potere per aver conseguentemente derogato illegittimamente ai criteri di riparto delle spese;
2. Quanto alla delibera del 21.9.2023, punto n. 3 O.D.G., è altresì nulla e/o annullabile per i medesimi vizi inficianti le delibere del 13.7.2023, punti n. 1, 2, 3, 8 O.D.G in quanto naturale prosecuzione delle medesime e per aver statuito su beni (i balconi) che sono di proprietà privata.
Preliminarmente va rilevato che ad un attento esame dell'atto di citazione, la domanda di parte attrice è volta alla sola declaratoria di nullità della delibera del 13.7.2023 -e conseguentemente della delibera del 21.9.2023
punto 3 odg- lamentando l'eccesso di potere dell'assemblea per aver deliberato in seduta totalitaria e non per pagina 8 di 12 singola palazzina opere di rifacimento della facciata, assumendo “abbia inteso proditoriamente snaturare l'iter
corretto e prevaricare i diritti dei condomini delle singole palazzine, al fine di sommare i condomini e relativi
millesimi dell'intero condominio per pervenire più agevolmente, ma illegittimamente, all'approvazione
dell'intervento complessivo da realizzarsi su tutte le undici palazzine in unica soluzione, da cui peraltro, in caso
di esecuzione della stessa, un condomino, per esempio della palazzina A) si troverebbe a versare una maggior
somma da egli dovuta ma per la ristrutturazione della palazzina B,C,D e segg., rispetto alla minor somma dovuta
dalla palazzina A) in forza dei differenti interventi previsti nelle suddette rispettive palazzine, quindi in aperta
violazione dei legittimi diritti individuali e soggettivi dei singoli condomini delle stesse palazzine “ (pag 9 e 10
citazione), non ravvisandosi profili di annullabilità per i motivi di impugnazione atteso che questo Giudice ritiene che gli ulteriori profili di annullabilità elencati a pag 11 dell'atto di citazione sono oggetto esclusivamente di lamentele circa l'operato dell'amministratore, di cui non vi è specifica domanda in seno all'atto di citazione e quindi sul punto nulla dovrà statuirsi, perchè non si possono ritenere motivi di impugnazione e ciò tenuto conto che sono gli stessi attori che affermano che il comportamento censurabile affligge le delibere impugnate di vizio di eccesso di potere, che , se rilevato, comporterebbe nullità e non annullabilità della delibera.
Consegue che la eccezione di decadenza degli attori dall'impugnazione della delibera del 21.9.2023 in relazione alla annullabilità della delibera deve essere disattesa, avendo dedotto solo motivi di nullità della delibera,
compreso quello relativo alla deliberazione su beni di proprietà dei singoli (ndr lavori sui balconi) .
Nel merito, all'esito delle allegazioni e produzioni in atti, deve ritenersi pacifico tra le parti che:
1.Il condominio è costituito da 11 edifici
2.Nel febbraio 2022 è stata redatta Certificazione Idoneità Statica (CIS) dall'ing. doc 2 convenuto) Per_2
CP_1
3.nel maggio 2023 sono stati redatti dall'ing. progetti e computo metrici i fini dell'adeguamento alla normativa antisismica per adempiere alle prescrizioni del CIS, indicando le soluzioni da realizzare: risanamento intonaco o cappotto termico.(doc 6 convenuto)
4.l'assemblea del 13.7.2023 approvava la soluzione “Cappotto termico” (doc 5 convenuto)
pagina 9 di 12 5.l'assemblea del 21.9.2023 al punto 3 dell'odg “Esame delle possibili varianti al capitolato dei lavori inerente gli interventi di riqualificazione nel rispetto delle prescrizioni previste nel Certificato di Idoneità Statica approvati nell'assemblea in data 13.7.23 (ad Esempio alternative al cappotto in corrispondenza dei balconi) delibere in merito” ,ha stabilito “….si precisa che in relazione alle opere ed al capitolato approvati nell'assemblea del
13.7.23, i proprietari dei balconi avranno facoltà di scegliere se accettare il cappotto sino ai piedi della
pavimentazione o, diversamente, se tagliarlo al parapetto, fermo restando che in tal modo saranno comunque
rispettate le prescrizioni del CIS e quelle sull'efficienza energetica….”
Va detto che parte attrice non contesta la necessità di far eseguire dei lavori di risanamento del complesso
, ma contesta la scelta operata dall'assemblea di deliberare in una assemblea totalitaria CP_12
l'esecuzione di opere sulle facciate dei singoli condomini quindi di competenza del condominio parziale.
Deve darsi atto altresì che vi è contrasto tra le parti sul regolamento di condominio da applicarsi atteso che:
- parte attrice deduce che il regolamento abbia natura contrattuale sul presupposto che così è stato affermato dall'amministratore del condominio in assemblea.
- il Condominio deduce l'esistenza di un regolamento assembleare peraltro non opponibile poiché non trascritto né redatto dall'originario costruttore.
Ciò posto, manca in atti la prova dell'approvazione dell'uno o dell'altro regolamento condominiale ovvero della loro trascrizione, non potendosi ritenere che la dichiarazione dell'amministratore valga ai fini della sua opponibilità a terzi, con la conseguenza che allo stato in mancanza di prova sul punto, il testo prodotto non è
opponibile (Cass 6357\22). Dovrà quindi farsi riferimento alle norme codicistiche che prevede all'art. 1117 c.c.
che “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: … i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate …” ed il successivo Art. 1117-bis. Ambito di applicabilità stabilisce che “Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai pagina 10 di 12 sensi dell'articolo 1117.”
Orbene, con assorbimento per quanto sopra di ogni questione inerente l'applicabilità nel caso in esame dell'art. 6 del regolamento, va da sè che poiché è pacifico che il condominio sia costituito da 11 edifici, a mente dell'art. 1117 bis cpc, le deliberazioni relative ad opere da eseguirsi su parti comuni , le facciate, – volte all'adeguamento resosi necessario per ottenere il CIS- devono essere prese dall'intero consesso assembleare ovvero con la convocazione di tutti i condomini facenti parte del condominio stesso, trattandosi di opere che riguardano la sicurezza.
Emerge quindi il legittimo esercizio del potere dell'assemblea totalitaria con la conseguenza che risultano infondati i motivi di impugnazione.
Quanto alla delibera 21.9.2023, fermo quanto sopra in merito alla questione della legittimità della delibera totalitaria, residua l'ulteriore profilo di nullità della delibera per aver statuito in merito a beni di proprietà
individuale . Il motivo non è fondato: ad un attento esame del contenuto della delibera sul punto, l'assemblea ha inteso porre in essere un atto sostanzialmente sostitutivo di quello deliberato in seno all'assemblea del
13.7.2023 ove nel capitolato, approvato, erano stati inclusi lavori anche su proprietà private (balconi) e quindi intervenendo sui diritti del singolo (in senso conforme Cass. civ., Sez. II, 28/06/2004, n. 11961; Cass. 09.12.97
n. 12439; Cass. 05.06.95 n. 6304; Cass. n.3159 del 1993; Cass. n.13740 del 1992).
L'assemblea 21.9.2023 punto 3 odg ha inteso quindi chiarire che detti lavori erano facoltativi per “i proprietari
dei balconi potendo scegliere se accettare il cappotto sino ai piedi della pavimentazione o, diversamente, se
tagliarlo al parapetto”, emendando il vizio della delibera del 13.7.2023 .
Consegue che, poiché non risultando provato che la delibera sia stata presa in violazione delle proprietà dei singoli, il motivo di impugnazione va disatteso.
Con assorbimento infine di ogni altra domanda ed eccezione in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V
Ord., 08/06/2018, n. 15008).
pagina 11 di 12 In considerazione dell'esito del presente giudizio, le spese e competenze di lite e della procedura di mediazione,
seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico dell'attore ed a favore del convenuto e Parte_11
vengono liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda. Si ritiene equo compensare le spese degli intervenuti atteso che le difese non hanno contribuito alle difese del convenuto e che l'intervento, per ammissione degli intervenuti, era volto esclusivamente a scongiurare la remissione in termini richiesta dagli attori atteso il “disinteresse alla presente causa – vitale per il Condominio – mostrato dal nuovo Amministratore condominiale, Avv. Elisabetta Bellotti, la quale ha revocato il mandato a difendere non solo del primo procuratore scelto dall'assemblea condominiale,
ma anche di un secondo (avv. Giacomo Conti), il quale, in pendenza di nomina, ha omesso anche di ottemperare alla disposizione del Giudice del deposito delle note conclusionali”.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- dichiara la carenza di legittimazione attiva di Parte_1
- rigetta le domande di parte attrice come in motivazione.
- rigetta ogni altra domanda
- Condanna gli attori in solido tra loro a rifondere al convenuto le spese e competenze di lite, CP_1
liquidate in €.10.513,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva
di legge.
- compensa le spese di lite dei terzi intervenuti.
- Sentenza esecutiva
Milano 30.7.2025 Il giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies quarto comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40679/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERRI FLAVIO e dell'avv. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in PIAZZA CINQUE GIORNATE 6 MILANOpresso il difensore avv. VERRI FLAVIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VERRI FLAVIO e dell'avv. , Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in PIAZZA CINQUE GIORNATE 6 MILANOpresso il difensore avv. VERRI FLAVIO
OR (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERRI FLAVIO e dell'avv. , Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliato in PIAZZA CINQUE GIORNATE 6 MILANOpresso il difensore avv. VERRI FLAVIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERRI FLAVIO e dell'avv. , Parte_4 C.F._4
elettivamente domiciliato in PIAZZA CINQUE GIORNATE 6 MILANOpresso il difensore avv. VERRI FLAVIO
(C.F. , e (C.F. Pt_5 Parte_6 C.F._5 Parte_7
con il patrocinio dell'avv. VERRI FLAVIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA C.F._6
CINQUE GIORNATE 6 MILANOpresso il difensore avv. Parte_8
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERRI FLAVIO e dell'avv. ,
[...] C.F._7
elettivamente domiciliato in PIAZZA CINQUE GIORNATE 6 MILANOpresso il difensore avv. VERRI FLAVIO
ATTORE/I
pagina 1 di 12 contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BELLOTTI Controparte_1 P.IVA_1
SA NG;
, elettivamente domiciliato in Via Cesare Correnti 20123 presso il difensore CP_1
avv. BELLOTTI
CONVENUTO/I
E contro
(C.F. ), (C.F. ), Controparte_2 C.F._8 CP_3 C.F._9
(C.F. ), (C.f. ), Controparte_4 C.F._10 Controparte_5 C.F._11
(C.F. ) e (C.F. rappresentati e CP_6 C.F._12 CP_7 C.F._13
difesi dall'avv. ed elettivamente domiciliato in VIA SAN VITTTORE AL TEATRO N. 3 20123 CP_7
MILANOpresso il difensore avv. CP_7
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla pagina 2 di 12 decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta da Parte_1 Parte_2 Parte_9 Pt_4
, , e con atto di citazione, regolarmente
[...] Parte_10 Parte_7 Parte_8
notificato, con il quale hanno convenuto in giudizio il sito in alla via Dario Papa n. 4, per CP_1 CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare - accogliere, per le motivazioni infra esposte, la sopra estesa istanza di sospensione dell'efficacia delle delibere assunte dal Parte_11
nell'assemblea straordinaria del 13.07.2023 in relazione ai punti 1) 2) 3) e 8) all'Ordine del Giorno e le
[...]
delibere successive inerenti, conseguenti e/o collegate, adottando ex art. 186 c.p.c. i provvedimenti più
opportuni; nel merito, in via principale - accertare e dichiarare invalide per vizio di annullabilità le deliberazioni assembleari assunte dal nell'assemblea straordinaria del 13.07.2023 in Parte_11
relazione ai punti 1) 2) 3) e 8) all'Ordine del Giorno e le delibere successive inerenti, conseguenti e/o collegate,
quali la delibera assunta nell'assemblea straordinaria del 21.09.2023 in relazione al punto 3) all'Ordine del
Giorno, per i motivi infra esposti e anche in quanto adottate con il voto favorevole dii soggetti totalmente privi di potere deliberativo poiché non proprietari delle porzioni immobiliari, né titolari di qualsivoglia altro diritto sulle stesse porzioni immobiliari e parti comuni costituenti le singole palazzine, e per l'effetto disporre la loro rimozione e annullamento;
- accertare e dichiarare nulle, o comunque illegittime, per i motivi esposti in narrativa le impugnate deliberazioni assembleari assunte dal nell'assemblea Parte_11
straordinaria del 13.07.2023 in relazione ai punti 1) 2) 3) e 8) all'Ordine del Giorno e le delibere successive inerenti, conseguenti e/o collegate, quali la delibera assunta nell'assemblea straordinaria del 21.09.2023 in relazione al punto 3) all'Ordine del Giorno;
in via istruttoria - si producono in copia i documenti citati in atto e sottoelencati, con riserva di integrare e di indicare ulteriori mezzi istruttori alla luce delle istanze istruttorie formulande da controparte. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso spese forfettario ex art. 2,
pagina 3 di 12 2^ comma, D.M. 55/2014, oltre CPA e IVA (se dovuta) come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese di mediazione”.
La causa veniva assegnata alla dott.ssa Paola Folci che con decreto 22.12.2023 differiva la prima udienza di comparizione delle parti al 13.5.2024.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA CP_1
PRELIMINARE DI RITO Disporre la riunione della presente causa alla causa r.g.n. 36217/23, pendente dinanzi al Tribunale di Milano, sez. XIII Civile, dr.ssa (prima udienza indicata in citazione 20.3.24) promossa dal Per_1
Sig. nei confronti del , per l'impugnazione delle Parte_12 Controparte_8 CP_1
delibere assembleari in data 23.7.23 e 21.9.23 gravate anche nel presente giudizio, per le ragioni ed i motivi esposti nel paragrafo 1 della narrativa. IN VIA PRELIMINARE DI MERITO Rigettare l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera in quanto infondata in fatto ed in diritto. IN VIA
PRELIMINARE DI MERITO Dichiarare la decadenza degli attori ex art. 1137 c.c. dall'impugnazione della delibera del 21.9.23 per le ragioni esposte in narrativa. IN VIA PRELIMINARE DI MERITO Dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. a proporre la domanda di impugnazione della delibera, ex art. 1137 Parte_1
c.c., difettando, allo stato, la prova di essere condomino per le ragioni esposte in narrativa NEL MERITO
Rigettare le domande degli attori, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa”.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., a scioglimento della riserva assunta alla udienza di prima comparizione, la causa veniva rinviata al 14.6.2024 convocando i soli procuratori delle parti.
Alla suddetta udienza, visto l'art. 274 c.p.c. e ritenuta la esistenza di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva con il giudizio avente R.G. n. 36217/2023, dopo numerosi rinvii, il fascicolo veniva rimesso al
Presidente della Sezione che, con decreto del 12.11.2024, rimetteva il fascicolo alla dott.ssa Sabrina
Bocconcello per la valutazione della eventuale riunione con il procedimento rg n. 36217/2023 : il Giudice
designato fissava udienza avanti a sé al 27.11.2024.
All'esito della suddetta udienza, sciogliendo la riserva ivi assunta, veniva rigettata l'istanza di riunione e la pagina 4 di 12 causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. al 16.4.2025.
Parte attrice precisava le proprie conclusioni come da foglio depositato telematicamente, che qui si trascrive integralmente: “in via preliminare - prendere atto della sospensione nell'esecuzione delle delibere impugnate ad opera del , in persona del suo legale rappresentante, intervenuta Parte_11
successivamente alla promozione del presente giudizio, come attestato al punto 5) del verbale dell'assemblea straordinaria del 21.11.2023; nel merito, in via principale - accertare e dichiarare invalide per vizio di annullabilità le deliberazioni assembleari assunte dal nell'assemblea Parte_11
straordinaria del 13.07.2023 in relazione ai punti 1) 2) 3) e 8) all'Ordine del Giorno e le delibere successive inerenti, conseguenti e/o collegate, quali la delibera assunta nell'assemblea straordinaria del 21.09.2023 in relazione al punto 3) all'Ordine del Giorno, per i motivi esposti in atto di citazione e nelle successive memorie ex art. 171 ter, primo comma, c.p.c., ovvero anche per vizi rilevabili d'ufficio, quali la mancanza del quorum costitutivo e/o deliberativo, irregolare convocazione dei condomini, sussistenza di vizi formali e violazione di prescrizioni regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'Assemblea,
irregolarità nel procedimento di convocazione e anche in quanto adottate con il voto favorevole di soggetti totalmente privi di potere deliberativo poiché non proprietari delle porzioni immobiliari, né titolari di qualsivoglia altro diritto sulle stesse porzioni immobiliari e parti comuni costituenti le singole palazzine, e per l'effetto disporre la loro rimozione e annullamento;
- accertare e dichiarare nulle, o comunque illegittime, le impugnate deliberazioni assembleari assunte dal nell'assemblea straordinaria del Parte_11
13.07.2023 in relazione ai punti 1) 2) 3) e 8) all'Ordine del Giorno e le delibere successive inerenti, conseguenti e/o collegate, quali la delibera assunta nell'assemblea straordinaria del 21.09.2023 in relazione al punto 3)
all'Ordine del Giorno, per i motivi esposti in atto di citazione e nelle successive memorie ex art. 171 ter, primo comma, c.p.c., ovvero anche per vizi rilevabili d'ufficio, relativi alle fattispecie di nullità quali all'oggetto impossibile o illecito, con oggetto non rientrante nella competenza dell'Assemblea, vertendo su delibere che pagina 5 di 12 incidono sui diritti dei singoli condomini, su cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ogni condomino,
nonché per violazione degli artt. 1123, 1130, 1135 e 1137 cod. civ., in via istruttoria - ci si riporta ai documenti prodotti con l'atto di citazione e con le successive memorie ex art. 171 ter, primo comma, c.p.c.. Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso spese forfettario ex art. 2, 2^ comma, D.M. 55/2014, oltre CPA e IVA
(se dovuta) come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese di mediazione”.
Il convenuto precisava invece le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e, in particolare, a Parte_11
quelle formulate in comparsa di risposta e costituzione, che qui di seguito si riproducono: “IN VIA
PRELIMINARE DI RITO Disporre la riunione della presente causa alla causa r.g.n. 36217/23, pendente dinanzi al Tribunale di Milano, sez. XIII Civile, dr.ssa (prima udienza indicata in citazione 20.3.24) promossa dal Per_1
Sig. nei confronti del , per l'impugnazione delle Parte_12 Controparte_8 CP_1
delibere assembleari in data 23.7.23 e 21.9.23 gravate anche nel presente giudizio, per le ragioni ed i motivi esposti nel paragrafo 1 della narrativa. IN VIA PRELIMINARE DI MERITO Rigettare l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera in quanto infondata in fatto ed in diritto. IN VIA
PRELIMINARE DI MERITO Dichiarare la decadenza degli attori ex art. 1137 c.c. dall'impugnazione della delibera del 21.9.23 per le ragioni esposte in narrativa. IN VIA PRELIMINARE DI MERITO Dichiarare la carenza di legittimazione attiva del sig. a proporre la domanda di impugnazione della delibera, ex art. 1137 Parte_1
c.c., difettando, allo stato, la prova di essere condomino per le ragioni esposte in narrativa NEL MERITO
Rigettare le domande degli attori, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa”.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la lettura della sentenza.
Nelle more, con comparsa di risposta depositata in data 4.7.2025, intervenivano volontariamente i terzi
[...]
, , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_9 CP_10 CP_7
aderendo alle conclusioni rassegnate dal convenuto. CP_1
All'udienza del 9.7.2025, dopo aver rigettato la istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. proposta dagli attori e la istanza di autorizzazione al deposito di documenti nell'interesse degli attori, la causa veniva trattenuta pagina 6 di 12 in decisione, riservando con la pronuncia della sentenza la risoluzione della questione inerente all'ammissibilità
dell'intervento volontario effettuato dai terzi.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria per entrambe le delibere, concluse con verbali negativi, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Sempre in via preliminare deve ritenersi ammissibile l'intervento dei terzi condomini (cass 16934\2023 e cass
1017\2011) atteso che i terzi intervenuti pacificamente sono titolari di un rapporto giuridico dipendente dal rapporto oggetto del processo originario, in quanto condomini ed hanno inteso far valere i diritti della collettività
condominiale sostenendo, le ragioni del Condominio già costituito (Cass SSUU 10934\2019). Né può ritenersi tardiva la costituzione posto che “Nei giudizi promossi dall'amministratore a tutela delle parti comuni, l'intervento del singolo condomino si connota come intervento adesivo autonomo, ovvero quale costituzione di una delle parti originarie in senso sostanziale, determinatasi a far valere le proprie ragioni direttamente e non più tramite il rappresentante comune, sicché, configurandosi un unico giudizio con pluralità di parti, si determina tra queste ultime un litisconsorzio processuale necessario” (Cass 8695\2019)
Ancora in via preliminare quanto alla dedotta carenza di legittimazione attiva formulata dal in danno CP_1
all'attore si rileva quanto segue. Parte_1
A fronte della dedotta carenza di legittimazione attiva per assenza di prova in ordine alla qualità di condomino per mancanza di titolo, l'attore si difende assumendo di aver accettato tacitamente l'eredità della moglie, Pt_1
originaria condomina, al suo decesso e per fatti concludenti.
Orbene nel caso in esame, in assenza di specifica domanda volta ad ottenere una statuizione che accerti l'intervenuta accettazione tacita da parte del chiamato all'eredità, il rimane chiamato all'eredità e come Pt_1
tale non risulta essere per manca za di titolo, con la conseguenza che va accolta l'eccezione di Pt_11
carenza di legittimazione attiva di (Cass. civ., sez. II, 19/02/2019, n. 4843, Cass. civ., sez. II, Parte_1
30/09/2020, n. 20878, Cass. civ., sez. VI, 04/03/2020, n. 5995 e Trib. Milano 13 ottobre 2023, n. 8022).
Infine sempre in via preliminare deve essere dichiarata inammissibile la domanda come precisata da parte pagina 7 di 12 attrice con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, ove precisa che l'annullabilità delle delibere impugnate deve essere valutata anche in merito “ ai vizi rilevabili d'ufficio, quali
la mancanza del quorum costitutivo e deliberativo, irregolare convocazione dei condomini, sussistenza di vizi
formali e violazione di prescrizioni regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione”
dell'assemblea, irregolarità nel procedimento di convocazione”, atteso che tale domanda si configura come nuova domanda e come tale non consentita la sua introduzione in sede di memorie ex art 171 ter cpc.
Nel merito gli attori, tutti condomini del convenuto, lamentano la illegittimità delle delibere del CP_1
13.7.2023 punti 1, 2, 3 e 8 dell'O.D.G.nonchè la illegittimità della successiva delibera del 21.9.2023 punto n. 3
dell'O.D.G. deducendo che
1. Quanto alle delibere del 13.7.2023 sono nulle e/o annullabili a) perché approvate in seno ad una unica indifferenziata assemblea comprendente i condomini di tutte le palazzine e non in seno a delle assemblee di ogni singola e autonoma palazzina,
b) per la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1123, comma primo, c.c. e art. 1137 c.c. in quanto l'assemblea ha deciso di intervenire su beni non costituenti parti o servizi comuni come le facciate c) per la violazione dell'art. 6 del regolamento condominiale,
e) per la violazione dell'art. 1135 c.c. in quanto l'assemblea, andando oltre i poteri e le competenze conferitole dalla norma, ha agito con eccesso di potere per aver conseguentemente derogato illegittimamente ai criteri di riparto delle spese;
2. Quanto alla delibera del 21.9.2023, punto n. 3 O.D.G., è altresì nulla e/o annullabile per i medesimi vizi inficianti le delibere del 13.7.2023, punti n. 1, 2, 3, 8 O.D.G in quanto naturale prosecuzione delle medesime e per aver statuito su beni (i balconi) che sono di proprietà privata.
Preliminarmente va rilevato che ad un attento esame dell'atto di citazione, la domanda di parte attrice è volta alla sola declaratoria di nullità della delibera del 13.7.2023 -e conseguentemente della delibera del 21.9.2023
punto 3 odg- lamentando l'eccesso di potere dell'assemblea per aver deliberato in seduta totalitaria e non per pagina 8 di 12 singola palazzina opere di rifacimento della facciata, assumendo “abbia inteso proditoriamente snaturare l'iter
corretto e prevaricare i diritti dei condomini delle singole palazzine, al fine di sommare i condomini e relativi
millesimi dell'intero condominio per pervenire più agevolmente, ma illegittimamente, all'approvazione
dell'intervento complessivo da realizzarsi su tutte le undici palazzine in unica soluzione, da cui peraltro, in caso
di esecuzione della stessa, un condomino, per esempio della palazzina A) si troverebbe a versare una maggior
somma da egli dovuta ma per la ristrutturazione della palazzina B,C,D e segg., rispetto alla minor somma dovuta
dalla palazzina A) in forza dei differenti interventi previsti nelle suddette rispettive palazzine, quindi in aperta
violazione dei legittimi diritti individuali e soggettivi dei singoli condomini delle stesse palazzine “ (pag 9 e 10
citazione), non ravvisandosi profili di annullabilità per i motivi di impugnazione atteso che questo Giudice ritiene che gli ulteriori profili di annullabilità elencati a pag 11 dell'atto di citazione sono oggetto esclusivamente di lamentele circa l'operato dell'amministratore, di cui non vi è specifica domanda in seno all'atto di citazione e quindi sul punto nulla dovrà statuirsi, perchè non si possono ritenere motivi di impugnazione e ciò tenuto conto che sono gli stessi attori che affermano che il comportamento censurabile affligge le delibere impugnate di vizio di eccesso di potere, che , se rilevato, comporterebbe nullità e non annullabilità della delibera.
Consegue che la eccezione di decadenza degli attori dall'impugnazione della delibera del 21.9.2023 in relazione alla annullabilità della delibera deve essere disattesa, avendo dedotto solo motivi di nullità della delibera,
compreso quello relativo alla deliberazione su beni di proprietà dei singoli (ndr lavori sui balconi) .
Nel merito, all'esito delle allegazioni e produzioni in atti, deve ritenersi pacifico tra le parti che:
1.Il condominio è costituito da 11 edifici
2.Nel febbraio 2022 è stata redatta Certificazione Idoneità Statica (CIS) dall'ing. doc 2 convenuto) Per_2
CP_1
3.nel maggio 2023 sono stati redatti dall'ing. progetti e computo metrici i fini dell'adeguamento alla normativa antisismica per adempiere alle prescrizioni del CIS, indicando le soluzioni da realizzare: risanamento intonaco o cappotto termico.(doc 6 convenuto)
4.l'assemblea del 13.7.2023 approvava la soluzione “Cappotto termico” (doc 5 convenuto)
pagina 9 di 12 5.l'assemblea del 21.9.2023 al punto 3 dell'odg “Esame delle possibili varianti al capitolato dei lavori inerente gli interventi di riqualificazione nel rispetto delle prescrizioni previste nel Certificato di Idoneità Statica approvati nell'assemblea in data 13.7.23 (ad Esempio alternative al cappotto in corrispondenza dei balconi) delibere in merito” ,ha stabilito “….si precisa che in relazione alle opere ed al capitolato approvati nell'assemblea del
13.7.23, i proprietari dei balconi avranno facoltà di scegliere se accettare il cappotto sino ai piedi della
pavimentazione o, diversamente, se tagliarlo al parapetto, fermo restando che in tal modo saranno comunque
rispettate le prescrizioni del CIS e quelle sull'efficienza energetica….”
Va detto che parte attrice non contesta la necessità di far eseguire dei lavori di risanamento del complesso
, ma contesta la scelta operata dall'assemblea di deliberare in una assemblea totalitaria CP_12
l'esecuzione di opere sulle facciate dei singoli condomini quindi di competenza del condominio parziale.
Deve darsi atto altresì che vi è contrasto tra le parti sul regolamento di condominio da applicarsi atteso che:
- parte attrice deduce che il regolamento abbia natura contrattuale sul presupposto che così è stato affermato dall'amministratore del condominio in assemblea.
- il Condominio deduce l'esistenza di un regolamento assembleare peraltro non opponibile poiché non trascritto né redatto dall'originario costruttore.
Ciò posto, manca in atti la prova dell'approvazione dell'uno o dell'altro regolamento condominiale ovvero della loro trascrizione, non potendosi ritenere che la dichiarazione dell'amministratore valga ai fini della sua opponibilità a terzi, con la conseguenza che allo stato in mancanza di prova sul punto, il testo prodotto non è
opponibile (Cass 6357\22). Dovrà quindi farsi riferimento alle norme codicistiche che prevede all'art. 1117 c.c.
che “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: … i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate …” ed il successivo Art. 1117-bis. Ambito di applicabilità stabilisce che “Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai pagina 10 di 12 sensi dell'articolo 1117.”
Orbene, con assorbimento per quanto sopra di ogni questione inerente l'applicabilità nel caso in esame dell'art. 6 del regolamento, va da sè che poiché è pacifico che il condominio sia costituito da 11 edifici, a mente dell'art. 1117 bis cpc, le deliberazioni relative ad opere da eseguirsi su parti comuni , le facciate, – volte all'adeguamento resosi necessario per ottenere il CIS- devono essere prese dall'intero consesso assembleare ovvero con la convocazione di tutti i condomini facenti parte del condominio stesso, trattandosi di opere che riguardano la sicurezza.
Emerge quindi il legittimo esercizio del potere dell'assemblea totalitaria con la conseguenza che risultano infondati i motivi di impugnazione.
Quanto alla delibera 21.9.2023, fermo quanto sopra in merito alla questione della legittimità della delibera totalitaria, residua l'ulteriore profilo di nullità della delibera per aver statuito in merito a beni di proprietà
individuale . Il motivo non è fondato: ad un attento esame del contenuto della delibera sul punto, l'assemblea ha inteso porre in essere un atto sostanzialmente sostitutivo di quello deliberato in seno all'assemblea del
13.7.2023 ove nel capitolato, approvato, erano stati inclusi lavori anche su proprietà private (balconi) e quindi intervenendo sui diritti del singolo (in senso conforme Cass. civ., Sez. II, 28/06/2004, n. 11961; Cass. 09.12.97
n. 12439; Cass. 05.06.95 n. 6304; Cass. n.3159 del 1993; Cass. n.13740 del 1992).
L'assemblea 21.9.2023 punto 3 odg ha inteso quindi chiarire che detti lavori erano facoltativi per “i proprietari
dei balconi potendo scegliere se accettare il cappotto sino ai piedi della pavimentazione o, diversamente, se
tagliarlo al parapetto”, emendando il vizio della delibera del 13.7.2023 .
Consegue che, poiché non risultando provato che la delibera sia stata presa in violazione delle proprietà dei singoli, il motivo di impugnazione va disatteso.
Con assorbimento infine di ogni altra domanda ed eccezione in applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V
Ord., 08/06/2018, n. 15008).
pagina 11 di 12 In considerazione dell'esito del presente giudizio, le spese e competenze di lite e della procedura di mediazione,
seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico dell'attore ed a favore del convenuto e Parte_11
vengono liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del 10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda. Si ritiene equo compensare le spese degli intervenuti atteso che le difese non hanno contribuito alle difese del convenuto e che l'intervento, per ammissione degli intervenuti, era volto esclusivamente a scongiurare la remissione in termini richiesta dagli attori atteso il “disinteresse alla presente causa – vitale per il Condominio – mostrato dal nuovo Amministratore condominiale, Avv. Elisabetta Bellotti, la quale ha revocato il mandato a difendere non solo del primo procuratore scelto dall'assemblea condominiale,
ma anche di un secondo (avv. Giacomo Conti), il quale, in pendenza di nomina, ha omesso anche di ottemperare alla disposizione del Giudice del deposito delle note conclusionali”.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede sulle domande formulate in atti, come in motivazione:
- dichiara la carenza di legittimazione attiva di Parte_1
- rigetta le domande di parte attrice come in motivazione.
- rigetta ogni altra domanda
- Condanna gli attori in solido tra loro a rifondere al convenuto le spese e competenze di lite, CP_1
liquidate in €.10.513,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva
di legge.
- compensa le spese di lite dei terzi intervenuti.
- Sentenza esecutiva
Milano 30.7.2025 Il giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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