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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/07/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1488/2023 tra le parti:
ATTORE
cf Parte_1 C.F._1
- difesa: avv. GIGLIOTTI SAVERIO, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
TO
NT
, cf
[...] P.IVA_1
- difesa: avv. SOLINAS GIANNI, cf C.F._3 avv. DIANIN CRISTINA ( ; C.F._4
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Mutuo
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: NEL MERITO Accertata la responsabilità precontrattuale, ed in subordine quella extracontrattuale, dell'Istituto di Credito convenuto, condannare, per le causali di cui in atti, TR
, a risarcire la somma di euro 189.901,36, o quella
[...] Parte_1 anche maggiore si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
Spese e competenze di lite integralmente rifuse.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli, preceduti dalla locuzione “vero che”.
1. Fu Lei a trasmettere allo studio del notaio il 5/5/2022 la e-mail con i relativi allegati che Le si Per_1 rammostrano, di cui al documento 12 di parte attrice ?
2. Fra gli allegati di quella e-mail vi era il file denominato “22/3/2022 decreto GE saldo prezzo. Pdf”, la cui stampa Le si rammostra?
Testi e di Testimone_1 Testimone_2 NT
***
3. Giunse in data 5/5/2022 alla Sua casella di posta elettronica da la e-mail di cui al NT doc. 12 di parte attrice con i relativi allegati, tra cui quello denominato “22/3/2022 decreto GE saldo prezzo.
Pdf”, che Le si rammostra ?
Testi: notaio , sig.ra dipendente di Testimone_3 Testimone_4 CP_3
***
4. Una volta aggiudicato il compendio immobiliare di cui ai lotti 2-3 dell'esecuzione immobiliare 283/19 Trib.
Vicenza, e pagata la cauzione, i versamenti rateali dell'attore furono sempre regolari?
Testi: , Avv. Elisa Tagliaro Fortuna. Testimone_4 Tes_5
***
5. Tuttavia l'attore, al fine di acquisire il possesso dell'immobile prima dell'ottobre 2022, senza attendere la scadenza dell'ultima rata di cui al verbale di aggiudicazione, e per beneficiare dei buoni tassi di interesse dell'epoca, si determinò a pagare in unica soluzione facendo ricorso alla provvista derivante da mutuo fondiario e contemporaneamente facendo istanza al GE?
6. Pertanto si instaurarono a cura dell'attore e del padre di questi le interlocuzioni con la convenuta, che, CP_1 dopo l'invio della documentazione richiesta dall'istituto di credito, sfociarono con la prima proposta di mutuo della di novembre 2021 di cui ai doc.ti 6 e 7 del fascicolo di parte attrice che le si NT rammostrano?
Testi: e di , , Testimone_1 Testimone_2 NT Testimone_4 Tes_5
***
7. L'unica Banca con cui si relazionò l'attore per il mutuo de quo fu ? NT
8. Il sig. trasmise in data 20/4/2022 alla la e-mail la di cui al documento 9 Tes_5 NT del fascicolo attoreo e successivamente chiese ad e\o di Testimone_2 Testimone_1 CP_1 CP_1 ripetutamente tramite interlocuzioni telefoniche di essere rassicurato per iscritto, quanto meno per e-mail,
[...] sulla concessione tempestiva del mutuo? 9. I nominati dipendenti della affermarono che avrebbero comunicato di lì a poco (ossia a partire dal CP_1
20/4/2022) tramite e-mail le condizioni del finanziamento e inviato al notaio la documentazione per predisporre il mutuo?
10. In data 3/5/2023 pervenne dalla banca la e-mail di cui al doc. 11 del fascicolo di parte attoreo che si rammostra.
Testi: , Testimone_4 Tes_5
***
11. In data 22 aprile 2022, Lei, quale custode e\o delegato alla vendita nella procedura esecutiva immobiliare n.
283/2019 Tribunale di Vicenza, venne contattata da un incaricato di per il sopralluogo CP_1 NT finalizzato alla valutazione dell'immobile identificato catastalmente al foglio 5, part. 256, sub. 10-11-12 in vista della erogazione del mutuo da parte dell'Istituto di credito al sig. NT Parte_1
; 12. Venne indicata da parte del soggetto periziatore la data del 27 /4/2022 per il sopralluogo e Lei
[...] confermò Sua disponibilità all'accesso?
13. L'accesso peritale del 27/4/2022 si svolse regolarmente?
14. Conferma di aver inviato poi in data 30/5/2022 segnalazione al GE con cui informò il giudice dell'esecuzione del mancato versamento del saldo prezzo lotti 2 e 3, come da documento n. 26 depositato con questa memoria che Le si rammostra?
15. Conferma che Lei inviò tale segnalazione a seguito della e mail di pari data con cui CP_1 NT
Le comunicava che il finanziamento era ancora in corso di istruttoria e che quindi non era stato erogato entro il termine perentorio per il versamento del saldo prezzo ?
16. Conferma che a quella segnalazione depositata in PCT Lei allegò
- l'estratto conto come da documento 27 depositato con questa memoria e che le si rammostra
- la e-mail della del 30/5/2022 come da documento 27 depositato con questa NT memoria e che Le si rammostra ove è scritto
Buongiorno avvocato, faccio riferimento alla procedura in oggetto, aggiudicatario il GN Parte_1
che unitamente al padre si è rivolto al nostro istituto per il finanziamento finalizzato al pagamento del
[...] residuo saldo prezzo. L'iter istruttorio ha subito i tempi per la contestuale necessaria revisione dei rapporti collegati ai clienti, i tempi di evasione della perizia e di una successiva nuova delibera tecnica per una variazione della linea di credito. Il mutuo richiestoci, ex art.585 cpc, è stato positivamente deliberato e stiamo predisponendo questa settimana il Prospetto Informativo Europeo standardizzato dopo la firma del quale è previsto l'appuntamento notarile per l'erogazione della somma. Rimango in attesa di un suo riscontro e la ringrazio per la disponibilità un cordiale saluto Testimone_2
Teste Avv. Elisa Tagliaro Fortuna
Nell'ipotesi di ammissione dei mezzi istruttori di parte convenuta si chiede di essere abilitati alla prova contraria con i testimoni indicati a prova diretta, ossia Avv. Elisa Tagliaro Fortuna, notaio Tes_5 Testimone_3
, .
[...] Testimone_4 Convenuto: In via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva della banca convenuta sulla richiesta di risarcimento del danno per l'importo di euro 1.022,00 e/o per qualsiasi importo richiesto alla banca quale spesa per l'assicurazione degli immobili del GN per i motivi meglio indicati nella narrativa dell'atto; Parte_1
Nel merito: rigettarsi, anche per i fatti esposti in narrativa, comunque, tutte le domande avanzate dal GN siccome infondate in fatto e diritto;
Parte_1
In via subordinata accertare e dichiarare la concorrente responsabilità di parte attrice nella causazione del danno ex art. 1227 comma 1 e/o nell'aggravamento del danno ex art. 1227 comma 2 c.c. e per l'effetto ridurre e/o dichiarare non dovuto l'importo richiesto per il risarcimento del danno;
In ogni caso: condannare parte attrice al pagamento dei compensi di lite oltre spese generali,
IVA e Cpa come per legge.
In via istruttoria
Nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudice non ritenga la causa matura per la decisione si chiede
l'interrogatorio formale del GN sulle seguenti circostanze: Parte_1
1. Vero che il 4 ottobre 2021, a seguito dell'esperimento di vendita senza incanto tenutosi innanzi alla delegata Avv. Elisa Tagliaro Fortuna, mi sono aggiudicato i lotti 2 e 3 della procedura esecutiva immobiliare n.
283/2019 R.G.E. del Tribunale di Vicenza rispettivamente per euro 505.000,00 ed euro 427.000,00;
2. Vero che, unitamente ho richiesto, unitamente a , un fido a come Tes_5 NT da doc. 4 della banca che mi si rammostra in data successiva all'aggiudicazione del 4.10.2021;
3. Vero che, con istanza del 17.3.2022 ho chiesto, chiesto alla Delegata l'autorizzazione al pagamento del residuo del prezzo in un'unica soluzione come da doc. 5 di parte attrice che si rammostra;
4. Vero che, nell'istanza presentata in data 17.3.2022, ho affermato avevo già ottenuto una delibera di affidamento da un istituto bancario come da doc. 5 di parte attrice che si rammostra;
5. Vero che quanto affermato in ordine all'esistenza della delibera nell'istanza del 17.3.2022 che si rammostra era un dato inveritiero;
6. Vero che in data 20.4.2022 mio padre , per mio conto, ha trasmesso alla banca una mail Tes_5 per comunicare l'indirizzo mail della delegata alla vendita Avv. Elisa Tagliaro Fortuna, al fine di concordare per l'accesso agli immobili oggetto di possibile ipoteca volontaria in favore di ; NT
7. Vero che, solo dopo la scadenza del termine perentorio del 21.5.2022 per il pagamento del saldo prezzo dei lotti 2 e 3 esecutiva immobiliare n. 283/2019 R.G.E. del Tribunale di Vicenza, la banca è stata espressamente informata dal GN dell'esistenza del termine stesso;
Tes_5
8. Vero che ho richiesto al dott. di inviare, in data 30.5.2022, alla Delegata Avv. Testimone_2
Tagliaro Fortuna una comunicazione in cui venisse dato atto era in corso l'erogazione del mutuo;
Si chiede, inoltre, l'assunzione della prova per testi sui seguenti capitoli per testi: 9. Vero che in data 20.4.2022 il GN ha trasmesso alla banca una mail per comunicare Tes_5
l'indirizzo mail della delegata alla vendita Avv. Elisa Tagliaro Fortuna al fine di permettere al perito della banca di avere i riferimenti del soggetto con cui mettersi in contatto per poter accedere agli immobili e predisporre la perizia necessaria alla concessione del finanziamento;
10. Vero che ricevuta la comunicazione in data 20.4.2022 la banca ha girato i riferimenti al perito per effettuare la perizia;
11. Vero che, solo dopo la scadenza del termine perentorio del 21.5.2022 per il pagamento del saldo prezzo dei lotti 2 e 3 esecutiva immobiliare n. 283/2019 R.G.E. del Tribunale di Vicenza, la banca è stata espressamente informata dal GN dell'esistenza del termine stesso;
Tes_5
12. Vero che il GN mi ha chiesto di inviare, in data 30.5.2022, alla Delegata Avv. Tagliaro Tes_5
Fortuna una comunicazione in cui venisse dato atto, dalla banca, che era in corso l'erogazione del mutuo;
13. Vero che il GN , verso la fine di giugno 2022, ha contattato la banca telefonicamente Tes_5 evidenziandomi che era rammaricato di non aver provveduto con le proprie disponibilità al pagamento del prezzo della aggiudicazione entro alla data prevista.
Si indicano quali testi sui capitoli sopra indicati i GNi , e , Testimone_2 Testimone_1 Testimone_6 tutti domiciliati presso la sede legale della banca in Vedelago (TV), via Spada n. 1.
Nella denegata e non creduta ipotesi dell'ammissione della prova per testi richiesta ex adverso, la banca chiede di sentire sulle medesime circostanze che verranno ammesse in prova contraria i GNi , Testimone_2
e , tutti domiciliati presso la sede legale della banca in Vedelago (TV), via Spada Testimone_1 Testimone_6
n. 1.
Fatto e processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha citato in giudizio Parte_1
al fine di sentirne NT accertare la responsabilità precontrattuale ed in subordine quella extracontrattuale e, quindi, sentir condannare la stessa a risarcirlo della somma di euro 189.901,36, o quella anche maggiore si riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
In particolare, ha dichiarato che: Tes_5
- il 4 ottobre 2021, a seguito dell'esperimento di vendita senza incanto tenutosi innanzi alla delegata, Avv. Elisa Tagliaro Fortuna, si era aggiudicato, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 283/2019 R.G.E. del Tribunale di Vicenza, i lotti 2 e 3, rispettivamente per euro 505.000,00 avendo versato una cauzione di euro 33.375,00 e per euro 427.000,00 avendo versato una cauzione di euro 22.395,00;
- la prospettiva di investimento del sig. era quella di acquistare le due unità facenti Tes_5 parte delle medesima palazzina, sita in Vicenza via degli Orefici n. 9 (lotto 2: CF Vicenza, foglio 5, mappale 256 subb 10-11; lotto 3 CF Vicenza, foglio 5, mappale 256 sub 12), onde creare un'unica porzione prestigiosa ed esclusiva;
- per entrambe le aggiudicazioni il verbale prevedeva che il versamento del 50% delle competenze del delegato per la fase del trasferimento della proprietà, delle spese di registrazione, volturazione e trascrizione del decreto di trasferimento (bolli), avvenga nel termine perentorio di 120 giorni da oggi, mentre il versamento del saldo prezzo nel termine perentorio di n. 12 (dodici) rate, con cadenza mensile aventi pari importo, a partire dal prossimo mese;
- pertanto, il saldo dei prezzi per entrambi i lotti avrebbe dovuto essere assolto mediante il versamento di dodici rate mensili di euro 73.019,00, l'ultima di euro 73.019,00;
- di aver regolarmente eseguito i pagamenti delle mensilità di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, per un totale di 365.095,00, nonché il pagamento 50 % per competenze del delegato ed accessori, pari a 2.442,44;
- che, con istanza in data 16/3/2022, inviata alla delegata, aveva chiesto al G.E. di essere autorizzato al pagamento del residuo prezzo in unica soluzione, in quanto la cui si era CP_1 rivolto, si era dichiarata disponibile a finanziarlo per l'importo necessario, e dunque con anticipo rispetto ai tempi determinati in fase di aggiudicazione;
- proprio sulla base di tale manifestata disponibilità il aveva formulato istanza al G.E., Tes_5 il quale con provvedimento del 22/3/2022 lo aveva autorizzato a versare il saldo prezzo in un'unica soluzione, in luogo dei pagamenti rateali richiesti, disponendo il versamento del saldo prezzo (comprensivo di imposte e tasse) entro giorni 60 dal presente provvedimento ex art. 576 cpc e pertanto entro il 21 maggio 2022;
- di aver comunicato alla banca convenuta con e-mail 20 aprile 2022 documentazione comprendente, tra l'altro, il decreto del 22/03/2022 del GE con indicazione del termine perentorio per il versamento del saldo prezzo;
che la con email del 29/4/2022 aveva chiesto euro 732,00 per lo svolgimento della CP_1 perizia prodromica al finanziamento e di aver quindi versato tale importo;
- che con e-mail del 3 maggio 2022 aveva comunicato le condizioni NT concesse, richiedendo altresì una polizza, che l'attore aveva sottoscritto versando il relativo premio di euro 1.022,00;
- che con e mail del 5 maggio2022 aveva preso contatti col notaio NT prescelto dal sig. per la stipula del mutuo, trasmettendola documentazione di rito;
Tes_5 - che con segnalazione del 30/5/2022, la delegata aveva informato il giudice del mancato versamento del saldo prezzo lotti 2 e 3;
- che, quindi, la si sarebbe “persa” il termine perentorio,facendo incorrere il sig. CP_1 Tes_5 nella decadenza ex 587 c.p.c. senza neppure avvertirlo in tempo utile per evitarla;
- che, per effetto della condotta della il aveva perso a) le cauzioni versate alla CP_1 Tes_5 procedura esecutiva;
b) le rate versate alla procedura esecutiva;
c) le somme versate al delegato alla vendita;
d) quanto pagato alla in sede di istruttoria per la perizia e quanto CP_1 pagato per il premio della polizza di assicurazione;
e) i beni aggiudicati;
- che il G.E. aveva successivamente disposto solo la restituzione dell'importo di €
365.095,00, a titolo di rate incamerate per il saldo prezzo dei Lotti 2 e 3 e dell'importo di €
2.442,44 quale compenso del Delegato incamerato;
- che aveva quindi partecipato al nuovo esperimento di vendita senza incanto tenutosi il
23/09/2022, nel corso del quale però si era aggiudicato solo il lotto 3 per euro 410.000,00, posto che il Lotto 2 era stato aggiudicato ad altro soggetto che aveva offerto € 582.000,00, superiore di euro 77.000,00 rispetto al prezzo offerto dal nella precedente gara ossia Tes_5 euro 505.000,00.
Tutto ciò premesso, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, così analiticamente specificato: la polizza assicurativa pagata invano: euro 732,00; la perizia pagata inutilmente: euro 1.022,00; le spese legali sostenute per contenere il danno: euro 4.377,36, oltre quelle sostenende, trattandosi di solo acconto versato il 13.2.2023; le cauzioni perse: euro 33.375,00 ed euro 22.395,00; euro 128.000,00 a titolo di minor valore del lotto 3 (ossia il bene censito al CF di Vicenza, foglio 5 mappale 256 sub 12) stante l'impossibilità per il sig. di aggiudicarsi anche l'altro lotto. Tes_5
Si è costituita chiedendo in Controparte_4 via preliminare che venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva della banca convenuta sulla richiesta di risarcimento del danno per l'importo di euro 1.022,00; nel merito, il rigetto delle domande;
in via subordinata, che venisse accertata e dichiarata la concorrente responsabilità di parte attrice nella causazione del danno ex art. 1227 comma 1 e/o nell'aggravamento del danno ex art. 1227 comma 2 c.c. e per l'effetto ridurre e/o dichiarare non dovuto l'importo richiesto per il risarcimento del danno.
In particolare, parte convenuta ha dichiarato che: - parte attrice, nell'ottobre 2021, si era aggiudicata due immobili per un valore di quasi un milione di euro senza avere, al momento dell'aggiudicazione, la necessaria capacità finanziaria per la copertura integrale del prezzo e senza, soprattutto, avere all'epoca nemmeno ancora preso contatto con la banca convenuta per anticipare eventuali fabbisogni finanziari legati a tale partecipazione all'asta;
- i primi contatti interlocutori tra le parti erano, infatti, avvenuti nel novembre 2021 ovvero in un momento successivo non solo alla presentazione delle offerte ma anche ai verbali di aggiudicazione;
- la richiesta di affidamento svolta a dicembre 2021 era stata formalizzata non solo dall'attore ma anche dal padre del medesimo, l'importo richiesto (euro 560.000,00) era del tutto diverso dall'importo ancora residuo da pagare a dicembre 2021, nella richiesta di fido non vi era alcun espresso riferimento alla necessità di avere il finanziamento per coprire il pagamento del prezzo di una aggiudicazione e tanto meno dell'esistenza di termini per tale pagamento;
- alla data del 16.3.2022 non vi era alcuna delibera di concessione del finanziamento;
- solo il 20.4.2022 l'attore aveva comunicato alla Banca il provvedimento con cui il
G.E. aveva anticipato il termine per il pagamento del saldo prezzo;
- con la comunicazione del 20.4.2022 in ogni caso non era stato affatto comunicato che il termine in capo all'aggiudicatario fosse perentorio;
- non era stato svolto alcun sollecito alla banca prima della scadenza del termine del
21.5.2022;
- l'attore aveva deciso di acquistare il lotto 3 per euro 410.000,00 senza aver necessità di alcun finanziamento da parte della banca convenuta.
Infine, la banca ha contestato tutte le singole voci di danno richiesto, deducendo in particolare come il costo dell'assicurazione (euro 1.022,00) sarebbe stato versato a soggetto terzo e comunque non vi era prova del versamento. Inoltre, l'aggiudicazione del lotto 3 era avvenuta per euro 410.000,00 a un prezzo inferiore a quello della precedente aggiudicazione (euro
427.000,00) di euro 17.000.
Sono state concesse le memorie 183 VI cpc.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 25/3/25 le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione. Motivi della decisione
La domanda è infondata e va rigettata.
Parte attrice espone che il punto focale della controversia sarebbe quello di accertare se la banca abbia ingenerato l'affidamento nella concessione del finanziamento e non abbia avvertito che il finanziamento non avrebbe potuto essere erogato per tempo.
Orbene, viene quindi in esame una fattispecie di responsabilità precontrattuale.
L'art. 1337 c.c. prevede che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
Come noto, la buona fede implica non solo il rispetto della legge e delle pattuizioni contrattuali, ma anche degli obblighi di protezione dell'altro contrante;
ovvero sono dovute quelle cautele e attività ulteriori che, senza sacrificio eccessivo per una parte, consentono all'altra di conservare o conseguire le utilità nascenti dal contratto.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, la responsabilità precontrattuale sarebbe riconducibile alla responsabilità aquiliana (Cass. n. 1397/2025; Cass. n. 27102/2024; Cass. n.
15643/2024), e, pertanto, si applicano le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova.
Ciò significa che, a fronte del recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza (Cass. n. 27262/2023; Cass. n. 24738/2019).
Scendendo poi al tema del risarcimento del danno, si osserva che "in tema di responsabilità precontrattuale, il pregiudizio risarcibile è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari" (Cass. 3.12.2015, n. 24625) e Cassazione civile sez. III, 13/09/2024, n.24690
In particolare, la responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c., coprendo, nei limiti del cosiddetto interesse negativo, tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., si estende al danno per il pregiudizio economico derivante dalle rinunce a stipulare un contratto, ancorché avente contenuto diverso, rispetto a quello per cui si erano svolte le trattative, se la sua mancata conclusione si manifesti come conseguenza immediata e diretta del comportamento della controparte, che ha lasciato cadere le dette trattative quando queste erano giunte al punto di creare un ragionevole affidamento nella conclusione positiva di esse (v. Cass. civ. Sez. 3, 6/07/2023, n. 19202; in senso conforme: Cass. Sez. 1, 10/03/2016 n. 4718; Cass. Sez. 3, 12/03/1993, n. 2973).
Ciò posto, nel caso in esame, ciò che viene in rilievo non è un recesso ingiustificato dalle trattative, ma il fatto che la Banca non abbia avvisato l'attore che il finanziamento non poteva essere concesso nel termine dato.
Come noto, la responsabilità precontrattuale postula che l'affidamento abbia ad oggetto lo svolgimento di trattative che non siano inutili e, tuttavia, l'inutilità delle trattative del caso di specie non è imputabile alla banca.
Né un preventivo avviso in tal senso avrebbe cambiato le cose.
Ed, infatti, appare anzitutto dirimente il fatto che si sia autonomamente determinato Tes_5 con istanza del 16.3.2022 a chiedere al G.E. l'autorizzazione al pagamento del residuo del prezzo in un'unica soluzione, sostenendo di essere nella disponibilità di delibera per l'accensione di un mutuo bancario, circostanza quest'ultima non coerente con la realtà dei fatti.
Inoltre, a fronte del provvedimento del G.E. del 22/3/22, con cui quest'ultimo autorizzava il pagamento del dovuto in un'unica soluzione (e, quindi, entro il 21/5/22), la richiesta di finanziamento è stata rivolta dall'attore (per mezzo del padre) alla banca, solo il 20/4/22 cioè in ritardo di 30 giorni sui 60 disponibili.
La trattativa per la conclusione del finanziamento ha avuto, quindi, una durata oggettivamente delimitata dall'arco temporale compreso tra il 20.4.2022 (giorno in cui il GN a Tes_5 mezzo del padre avrebbe trasmesso alla banca la documentazione comprendente il Tes_5 decreto del 22.3.2023) ed il 30/5/2022 (giorno in cui la ha inviato una email alla CP_1 delegata del G.E. esponendo che “è stato positivamente deliberato e stiamo predisponendo questa settimana il Prospetto Informativo Europeo standardizzato dopo la firma del quale è previsto l'appuntamento notarile per l'erogazione della somma”).
Tuttavia, ciò non è stato sufficiente a evitare che l'attore decadesse dalle aggiudicazioni.
Ciò posto, coniugando la responsabilità precontrattuale con l'imminente principio di autoresponsabilità che grava sul danneggiato, non si può ritenere sussistente un ragionevole affidamento in capo al Tes_5 Ed, infatti, è stesso che si è mosso unilateralmente creando i presupposti per la Tes_5 decadenza (ha svolto infatti una istanza al G.E. senza avere la delibera di finanziamento), posto che quando egli si è rivolto alla banca, questa poteva unicamente informarlo che la pratica non sarebbe giunta a termine nei tempi dati.
Inoltre, a parte il fatto che non vi è alcun obbligo della banca di rendere edotto il cliente che probabilmente l'istruttoria e la delibera di finanziamento non si chiuderanno per tempo, vi è da sottolineare che, da un lato, non è soggiunta alcuna istanza di sollecito da parte dell'attore, nei giorni precedenti la scadenza del termine per il pagamento e, dall'altro, non vi è alcuna prova circa il fatto che se l'attore avesse avuto per tempo detta notizia, avrebbe potuto evitare il danno.
In altre parole, manca il nesso di causa tra il paventato obbligo informativo indicato dall'attore come sussistente in capo alla banca e il pregiudizio patito.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico della parte attrice, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n. 37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa, parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva e decisionale stante l'assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
RIGETTA la domanda attore;
CONDANNA a corrispondere a Parte_1 Controparte_4 le spese di lite che liquida in € 7.052,00 oltre spese generali al
[...]
15%, IVA e CPA.
Vicenza, 08/07/2025
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello