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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9241 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano all'udienza odierna pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n14633 2025 R.G. Previdenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.PARISI GAETANO con cui Parte_1 elettivamente domicilia ricorrente
E
CP_1
Resistente-contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/06/2025 , la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso le conclusioni rese dal CTU nel procedimento per ATP attivato con ricorso:
“- le infermità da cui è affetta la signora sono, le seguenti: Parte_1
“BPCO SEVERA CON ENFISEMA POLMONARE. DIABETE MELLITO DI
TIPO 2. CARDIOPATIA IPERTENSIVA. ARTROSI POLIDISTRETTUALE.
DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE”.
- tenuto conto delle leggi richiamate nei quesiti, in base ai criteri di valutazione della metodologia medico-legale corrente e corretta, la RA : presenta Parte_1 al momento della domanda amministrativa un'invalidità del 70% (settanta per cento).
pagina1 di 3 Successivamente il quadro morboso è peggiorato e la RA Parte_1 presenta un'invalidità del 100% (cento per cento) con elevato grado di ragionevole certezza e di probabilità logistica dal mese di agosto 2024.”
Chiedeva: “1) In accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare che la istante per le patologie suindicate, esaminato ogni altro requisito, ha diritto a percepire i ratei relativi all'assegno d'invalidità e ad ottenere i benefici relativi allo stato di portatore di handicap con invalidità pari o superiore ai 2/3 ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/92, previsti per il suo stato invalidante fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o subordinatamente da data da accertarsi e confermando i benefici già riconosciuti del 100% dall'agosto 2024 per la pensione di inabilità civile perché non è capo di opposizione;
2) per l'effetto condannare l , in persona del Controparte_2
Presidente p.t., Piazzale delle Nazioni Roma –Eur- Roma Cap.00144 , o chi di competenza, al pagamento a favore dell'istante di tutti i ratei maturati e maturandi relativi all'assegno d'invalidità a lui spettanti e all'elargizione di tutti i benefici previsti dall'art.3 comma 1 della L.104/92 relativi allo stato di portatore di handicap con percentuale di invalidità pari o superiore ai 2/3, il tutto sempre a far data dalla domanda amministrativa o subordinatamente dalla data che verrà accertata a seguito di nomina di altro ctu e condannare anche l'istituto al pagamento della prestazione non opposta e riconosciuta dal ctu del 100% dall'agosto 2024 per la pensione di inabilità , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione al saldo;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.” CP_ Non si costituiva l , benchè regolarmente citato, e ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza l'Avv. Parisi formalizzava rinunzia all'azione e veniva emessa sentenza con contestuale lettura.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La rinunzia all'azione, diversamente alla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione del convenuto che non potrebbe mai avere un interesse giuridicamente pagina2 di 3 rilevante ad opporvisi atteso che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda.
Non derivando dalla rinunzia alla azione, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio, una definizione in rito bensì una pronunzia di merito equivalente al rigetto della domanda non è necessaria l'accettazione (Cass. Sez. Lavoro 2268/99).
La rinunzia resa non comporta però l'estinzione del processo in quanto, cessata la materia del contendere, il processo deve chiudersi nelle forme disciplinate dal codice di procedura civile e, quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, con sentenza (Cass. Sez. II Civ. 622/97).
Quanto alle spese, poi, in caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito di rinunzia all'azione il giudice dovrà tenere conto non del principio della soccombenza virtuale bensì della causa della pronunzia di cessazione della materia del contendere e quindi della rinunzia all'azione espressa dal ricorrente che equivale ad una pronuncia di rigetto nel merito della domanda (Cass. Sez. 1 Civ.18255/04).
Nel caso di specie, stante la contumacia della parte resistente, nulla va disposto sulle spese.
P Q M
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Napoli, 11/12/2025
Il Giudice del lavoro pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano all'udienza odierna pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n14633 2025 R.G. Previdenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.PARISI GAETANO con cui Parte_1 elettivamente domicilia ricorrente
E
CP_1
Resistente-contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/06/2025 , la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso le conclusioni rese dal CTU nel procedimento per ATP attivato con ricorso:
“- le infermità da cui è affetta la signora sono, le seguenti: Parte_1
“BPCO SEVERA CON ENFISEMA POLMONARE. DIABETE MELLITO DI
TIPO 2. CARDIOPATIA IPERTENSIVA. ARTROSI POLIDISTRETTUALE.
DISTURBO DEPRESSIVO MAGGIORE”.
- tenuto conto delle leggi richiamate nei quesiti, in base ai criteri di valutazione della metodologia medico-legale corrente e corretta, la RA : presenta Parte_1 al momento della domanda amministrativa un'invalidità del 70% (settanta per cento).
pagina1 di 3 Successivamente il quadro morboso è peggiorato e la RA Parte_1 presenta un'invalidità del 100% (cento per cento) con elevato grado di ragionevole certezza e di probabilità logistica dal mese di agosto 2024.”
Chiedeva: “1) In accoglimento del presente ricorso, accertare e dichiarare che la istante per le patologie suindicate, esaminato ogni altro requisito, ha diritto a percepire i ratei relativi all'assegno d'invalidità e ad ottenere i benefici relativi allo stato di portatore di handicap con invalidità pari o superiore ai 2/3 ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 104/92, previsti per il suo stato invalidante fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o subordinatamente da data da accertarsi e confermando i benefici già riconosciuti del 100% dall'agosto 2024 per la pensione di inabilità civile perché non è capo di opposizione;
2) per l'effetto condannare l , in persona del Controparte_2
Presidente p.t., Piazzale delle Nazioni Roma –Eur- Roma Cap.00144 , o chi di competenza, al pagamento a favore dell'istante di tutti i ratei maturati e maturandi relativi all'assegno d'invalidità a lui spettanti e all'elargizione di tutti i benefici previsti dall'art.3 comma 1 della L.104/92 relativi allo stato di portatore di handicap con percentuale di invalidità pari o superiore ai 2/3, il tutto sempre a far data dalla domanda amministrativa o subordinatamente dalla data che verrà accertata a seguito di nomina di altro ctu e condannare anche l'istituto al pagamento della prestazione non opposta e riconosciuta dal ctu del 100% dall'agosto 2024 per la pensione di inabilità , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione al saldo;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.” CP_ Non si costituiva l , benchè regolarmente citato, e ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza l'Avv. Parisi formalizzava rinunzia all'azione e veniva emessa sentenza con contestuale lettura.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La rinunzia all'azione, diversamente alla rinunzia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione del convenuto che non potrebbe mai avere un interesse giuridicamente pagina2 di 3 rilevante ad opporvisi atteso che la dichiarazione di cessazione della materia del contendere produce lo stesso effetto della pronuncia di rigetto della domanda.
Non derivando dalla rinunzia alla azione, a differenza della rinunzia agli atti del giudizio, una definizione in rito bensì una pronunzia di merito equivalente al rigetto della domanda non è necessaria l'accettazione (Cass. Sez. Lavoro 2268/99).
La rinunzia resa non comporta però l'estinzione del processo in quanto, cessata la materia del contendere, il processo deve chiudersi nelle forme disciplinate dal codice di procedura civile e, quindi, in mancanza di conciliazione giudiziale, cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, con sentenza (Cass. Sez. II Civ. 622/97).
Quanto alle spese, poi, in caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito di rinunzia all'azione il giudice dovrà tenere conto non del principio della soccombenza virtuale bensì della causa della pronunzia di cessazione della materia del contendere e quindi della rinunzia all'azione espressa dal ricorrente che equivale ad una pronuncia di rigetto nel merito della domanda (Cass. Sez. 1 Civ.18255/04).
Nel caso di specie, stante la contumacia della parte resistente, nulla va disposto sulle spese.
P Q M
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Napoli, 11/12/2025
Il Giudice del lavoro pagina3 di 3