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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Putignano, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto
Con atto depositato il 30.1.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione VO con decorrenza agosto 2018, deducendo che “i valori figurativi attribuiti dall'Istituto ai periodi di mobilità appaiono inferiori al dovuto, non correttamente rapportati al valore figurativo della
CIG del (2014), … indicata nell'estratto contributivo in atti nell'importo di euro 1.715,00 pari ad euro 857,50 settimanali” ha chiesto al giudice del lavoro adito di “dichiarare il diritto dell'istante al ricalcolo della pensione VOS nella misura di euro 1.412,84 alla decorrenza, ponendo a base di calcolo della retribuzione pensionabile relativa ai periodi di mobilità del
2014, 2015 e 2016 la medesima retribuzione pensionabile utilizzata per il calcolo della cassa CP_ integrazione del 2014 …; per l'effetto condannare l' alla riliquidazione della prestazione e al pagamento degli arretrati e della differenza mensile di euro 311.21 nei limiti del triennio anteriore al ricorso, oltre accessori di legge e ratei successivi spettanti …”. CP_ L' costituitosi, ha eccepito l'improponibilità della domanda e la decadenza ex art. 47
D.P.R. n. 639/70 e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda.
1 Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna per mezzo della presente sentenza.
CP_ Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione improponibilità sollevata dall' venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta, in relazione alla quale è, invece, da ritenere operante la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 per le differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo, ovvero dal 30.1.2024 (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858).
Ai sensi dell'art. 7, comma 9, L.n. 223/91, i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità sono calcolati “sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale”.
La L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 1, a sua volta puntualizza che l'indennità di mobilità spetta “nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro”.
Alla luce dei dati normativi che precedono, la Suprema Corte ha, in termini convincenti, chiarito che i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario d'integrazione salariale.
Tale retribuzione coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo (che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento), con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita, contenuto nella L. n. 155 del
1981, art. 8, comma 1 (Cass., sez. lav., 14 marzo 2018, n. 6161).
Ne consegue che il valore della contribuzione figurativa per mobilità dev'essere commisurato non a un dato virtuale, ma al dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario d'integrazione salariale.
Inoltre, come del tutto significativamente chiarito da Cassazione civile sez. lav.,
29.12.2023, n. 36477, “in particolare, i dati retributivi presi a base dall'ente per il calcolo
2 dell'integrazione salariale sono quelli forniti dal datore di lavoro, già comprensivi, pro quota, CP_ degli emolumenti in discorso. E' noto, infatti, che i datori di lavoro trasmettono all mediante moduli appositi, i dati retributivi necessari ai fini del calcolo della retribuzione mensile necessaria per determinare l'importo dell'indennità di mobilità, vale a dire quella spettante nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, comprensivi anche dei ratei di mensilità aggiuntive, e tale dato viene poi posto a base del calcolo della contribuzione da accreditare al lavoratore;
pertanto, se venisse accolta la domanda del pensionato, le dette voci retributive verrebbero computate due volte nella base imponibile” (vds. altresì sul punto Cass. n. 17044/21 che da Cass. n. 4724/22).
Dovendosi, pertanto, procedere alla quantificazione delle retribuzioni figurative da accreditare per il periodo di mobilità che viene in rilievo sulla base dei presupposti normativi dappresso citati, assorbente rilievo, in senso preclusivo all'accoglimento attorea, la considerazione che, in difetto delle originarie denunce aziendali, delle buste paga e/o del contratto di lavoro, non vi è modo di enucleare una retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale diversa rispetto a quella considerata nella liquidazione operata dall'istituto previdenziale.
In altri termini, dall'assenza del dato in questione non può che discendere l'opinabilità di ogni ulteriore conteggio (ivi compreso quello a fondamento del ricorso, basato sull'importo della retribuzione di euro 1.715,00 accreditata in estratto conto previdenziale per n. 2 settimane di CIG dell'anno 2014, da ritenere del tutto avulso dalla retribuzione di riferimento, in quanto la retribuzione delle n. 38 settimane di lavoro dipendente accreditate nello stesso anno 2014 risulta mediamente pari a euro 309,65), laddove ciò che rileva, ai fini del calcolo che viene in rilievo, è soltanto il dato oggettivo (qui non disponibile) della retribuzione (comunicata dal datore di lavoro), cui è riferita l'integrazione salariale.
Dovendosi, quindi, nel caso, applicare “… le specifiche previsioni di legge (L. n. 155 del
1981, art. 8, comma 4, e della L. n. 223 del 1991, art. 7, commi 1 e 9) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria” (Cass., sez. VI,
16 giugno 2021, n. 17044, in motivazione;
cfr altresì, Cassazione civile sez. lav., 9.10.2023, n.
28241) e residuando, al contempo, assoluta incertezza in relazione ad ulteriori (ed eventualmente più favorevoli) dati per il calcolo della retribuzione pensionabile riferita ai
3 periodi di mobilità che vengono qui in rilievo (e non essendovi, di riflesso, modo di individuare un valore economico certo, sicché la chiesta ctu contabile non potrebbe, per tale ragione, che assumere valenza meramente esplorativa), sulla base di tali brevi ed assorbenti considerazioni, la domanda attorea è, dunque, da disattendere.
Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto da con atto depositato il Parte_1
CP_ 30.1.2024, nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Lecce, il 24 settembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Putignano, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto
Con atto depositato il 30.1.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, titolare di pensione VO con decorrenza agosto 2018, deducendo che “i valori figurativi attribuiti dall'Istituto ai periodi di mobilità appaiono inferiori al dovuto, non correttamente rapportati al valore figurativo della
CIG del (2014), … indicata nell'estratto contributivo in atti nell'importo di euro 1.715,00 pari ad euro 857,50 settimanali” ha chiesto al giudice del lavoro adito di “dichiarare il diritto dell'istante al ricalcolo della pensione VOS nella misura di euro 1.412,84 alla decorrenza, ponendo a base di calcolo della retribuzione pensionabile relativa ai periodi di mobilità del
2014, 2015 e 2016 la medesima retribuzione pensionabile utilizzata per il calcolo della cassa CP_ integrazione del 2014 …; per l'effetto condannare l' alla riliquidazione della prestazione e al pagamento degli arretrati e della differenza mensile di euro 311.21 nei limiti del triennio anteriore al ricorso, oltre accessori di legge e ratei successivi spettanti …”. CP_ L' costituitosi, ha eccepito l'improponibilità della domanda e la decadenza ex art. 47
D.P.R. n. 639/70 e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda.
1 Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna per mezzo della presente sentenza.
CP_ Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione improponibilità sollevata dall' venendo in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta, in relazione alla quale è, invece, da ritenere operante la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 per le differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio calcolato a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo, ovvero dal 30.1.2024 (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858).
Ai sensi dell'art. 7, comma 9, L.n. 223/91, i contributi figurativi utili a pensione per i periodi di mobilità sono calcolati “sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale”.
La L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 1, a sua volta puntualizza che l'indennità di mobilità spetta “nella misura percentuale stabilita per il trattamento straordinario di integrazione salariale che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro”.
Alla luce dei dati normativi che precedono, la Suprema Corte ha, in termini convincenti, chiarito che i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, si calcolano sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario d'integrazione salariale.
Tale retribuzione coincide con quella dovuta nel periodo immediatamente precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro per l'orario contrattuale ordinario, maggiorata degli eventuali elementi di carattere continuativo (che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento), con conseguente irrilevanza del richiamo alla retribuzione effettivamente percepita, contenuto nella L. n. 155 del
1981, art. 8, comma 1 (Cass., sez. lav., 14 marzo 2018, n. 6161).
Ne consegue che il valore della contribuzione figurativa per mobilità dev'essere commisurato non a un dato virtuale, ma al dato reale corrispondente alla retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario d'integrazione salariale.
Inoltre, come del tutto significativamente chiarito da Cassazione civile sez. lav.,
29.12.2023, n. 36477, “in particolare, i dati retributivi presi a base dall'ente per il calcolo
2 dell'integrazione salariale sono quelli forniti dal datore di lavoro, già comprensivi, pro quota, CP_ degli emolumenti in discorso. E' noto, infatti, che i datori di lavoro trasmettono all mediante moduli appositi, i dati retributivi necessari ai fini del calcolo della retribuzione mensile necessaria per determinare l'importo dell'indennità di mobilità, vale a dire quella spettante nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, comprensivi anche dei ratei di mensilità aggiuntive, e tale dato viene poi posto a base del calcolo della contribuzione da accreditare al lavoratore;
pertanto, se venisse accolta la domanda del pensionato, le dette voci retributive verrebbero computate due volte nella base imponibile” (vds. altresì sul punto Cass. n. 17044/21 che da Cass. n. 4724/22).
Dovendosi, pertanto, procedere alla quantificazione delle retribuzioni figurative da accreditare per il periodo di mobilità che viene in rilievo sulla base dei presupposti normativi dappresso citati, assorbente rilievo, in senso preclusivo all'accoglimento attorea, la considerazione che, in difetto delle originarie denunce aziendali, delle buste paga e/o del contratto di lavoro, non vi è modo di enucleare una retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale diversa rispetto a quella considerata nella liquidazione operata dall'istituto previdenziale.
In altri termini, dall'assenza del dato in questione non può che discendere l'opinabilità di ogni ulteriore conteggio (ivi compreso quello a fondamento del ricorso, basato sull'importo della retribuzione di euro 1.715,00 accreditata in estratto conto previdenziale per n. 2 settimane di CIG dell'anno 2014, da ritenere del tutto avulso dalla retribuzione di riferimento, in quanto la retribuzione delle n. 38 settimane di lavoro dipendente accreditate nello stesso anno 2014 risulta mediamente pari a euro 309,65), laddove ciò che rileva, ai fini del calcolo che viene in rilievo, è soltanto il dato oggettivo (qui non disponibile) della retribuzione (comunicata dal datore di lavoro), cui è riferita l'integrazione salariale.
Dovendosi, quindi, nel caso, applicare “… le specifiche previsioni di legge (L. n. 155 del
1981, art. 8, comma 4, e della L. n. 223 del 1991, art. 7, commi 1 e 9) che, ai fini della contribuzione figurativa per cassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo della integrazione salariale straordinaria” (Cass., sez. VI,
16 giugno 2021, n. 17044, in motivazione;
cfr altresì, Cassazione civile sez. lav., 9.10.2023, n.
28241) e residuando, al contempo, assoluta incertezza in relazione ad ulteriori (ed eventualmente più favorevoli) dati per il calcolo della retribuzione pensionabile riferita ai
3 periodi di mobilità che vengono qui in rilievo (e non essendovi, di riflesso, modo di individuare un valore economico certo, sicché la chiesta ctu contabile non potrebbe, per tale ragione, che assumere valenza meramente esplorativa), sulla base di tali brevi ed assorbenti considerazioni, la domanda attorea è, dunque, da disattendere.
Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto da con atto depositato il Parte_1
CP_ 30.1.2024, nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Lecce, il 24 settembre 2025.
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