Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 11/03/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
accertamento negativo
REPUBBLICA ITALIANA dell'obbligo contributivo IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.SA AleSAndra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 11/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 757/2024 R.G. promoSA
DA
• (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. TURE MARIASTELLA per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'Avv. SALVO RICCARDO;
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento negativo dell'obbligo contributivo
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 05/11/2024 la società
[...]
CP_ conveniva in giudizio l chiedendo accogliersi le Parte_1 seguenti conclusioni:
«In via principale e nel merito: accertare la legittima fruizione in capo alla
[...]
CP_ (P.I. Parte_1 PartitaIVA_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, degli sgravi P.IVA_4 contributivi under 36 fruiti per il lavoratore per il periodo 2021- CP_3 dicembre 2023 e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza del debito contributivo della ricorrente nei confronti dell' Provinciale di Ferrara (P.I. – CP_4 P.IVA_5
CP_ C.F. ) in ordine alla comunicazione PEC 2900.31/10/2023.0247796 P.IVA_2
CP_ del 31/10/2023 (doc.2) e alla PEC del 18.09.2024 (doc.15).
1
[...] tenuta alla restituzione della sola somma Parte_1
CP_ capitale dovuta a a titolo di sgravi contributivi, senza sanzioni ed interessi e con integrale compensazione delle spese di lite.
[….] Con vittoria di spese - anche di quelle peritali sostenute dalla per Parte_1 la DO.SA - e compensi professionali del giudizio». Persona_1
CP_ 2. Si costituiva in giudizio l il quale, ricordato che la causa trae origine dal provvedimento di recupero delle somme indebitamente percepite dalla ricorrente a seguito di fruizione dell'esonero contributivo Under 36 relativamente all'assunzione di giovani e/o per le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel biennio 2021-2022 ex art. 1, comma da 10 a 15, L. 178/2020, ha evidenziato come il lavoratore risultava essere stato lavoratore dipendente assunto a CP_3 tempo indeterminato da gennaio 2018 a febbraio 2019.
Tale rapporto di lavoro a tempo indeterminato derivava da una riqualificazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l'azienda ELLETIPI
S.R.L. – Matricola 2902349742 -, a seguito di verbale ispettivo.
Ciò aveva comportato la perdita dello sgravio contributivo in argomento, per il quale l'assunzione con contratto di lavoro subordinato deve riguardare soggetti che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.
Posto che l'accertamento ispettivo era stato giudicato infondato, in relazione alla posizione di , con sentenza n. 103/2024 di questo Tribunale, CP_3 divenuta irrevodcabile il 24.1.2025, l'ente dichiarava di avere provveduto con
Autotutela n° 290000-25-0019 del 06/02/2025 ad annullare il provvedimento impugnato (all. 3).
3. Non v'è dubbio pertanto che tra le parti sia ceSAta la materia del contendere, come dato atto da entrambe le parti all'odierna udienza. CP_
4. Le spese di lite debbono tuttavia essere poste a carico dell in virtù del principio della soccombenza virtuale, atteso che il paSAggio in giudicato della sentenza sopra citata non ha alcun rilievo ai fini del decidere, posto che ciò che rileva è esclusivamente la posizione della società di completa buona fede.
2 Alla luce della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, appare infatti evidente che l'azienda avesse correttamente svolto tutte le opportune indagini per accertare che il lavoratore avesse i requisiti soggettivi richiesti per la fruizione dell'esonero contributivo (soggetto che non sia stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa) e che non era stato possibile per la stesSA venire a conoscenza dell'accertamento ispettivo sopra menzionato e degli effetti sulla posizione di CP_3
.
[...]
Tale contesto si attaglia pienamente al quadro che lo stesso ente previdenziale ha richiamato nel meSAggio n. 4178 del 24.11.2023 (doc. 7 ric.) ove si legge CP_2 che “[…] laddove il datore di lavoro che abbia fruito del menzionati incentivi all'assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentjvata, riteneva in buona fede che il 1avoratore fosse legittimo destinatario dell'agevolazione.
Ne consegue che, nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando quindi il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri indicati in oggetto, tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che, in buona fede, ha assunto il lavoratore titolare del rapporto riqualificato.
Nell'ipotesi sopra descritta, quindi, il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire degli esoneri contributivi in oggetto e non è tenuto, per il successivo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datbre di lavoro, alla restituzione dell'agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregreSA fruizione della misura agevolativa”. CP_ Debbono essere poste a carico dell anche le spese peritali sostenute dalla per la DO.SA , sua consulente del lavoro, che ha Parte_1 Persona_1 seguito tutta la parte interlocutoria con l'ente previdenziale (si v. i documenti prodotti) volta anche ad evitare che il contenzioso insorto sfociasse nell'instaurazione di una causa giudiziale;
attività per la quale la consulente ha emesso fattura n. 259 del 7.11.2024 per complessivi € 1.996,25 (com da documento esibito in data odierna).
3 Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. n.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia, del provvedimento in autotutela e della ridotta attività processuale (dunque esclusa la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, dichiara ceSAta la materia del contendere tra le parti in relazione alla domanda principale. CP_ Condanna l a rimborsare alla parte ricorrente le spese di consulenza per la fase precontenziosa, di cui alla fattura dello Studio n. 259 del 7.11.2024 per € Per_1
1.996,25. CP_ Condanna l a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi,
€ 1.865,00, oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, ad € 43,00 per contributo unificato ed oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ferrara il 11/03/2025
IL GIUDICE AleSAndra De Curtis
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