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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/07/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice rel. nel procedimento iscritto al n.r.g. 15461/23, promosso da:
(C.F. nato a [...], il Controparte_1 C.F._1 ll'avv. S ente domiciliato in VIA FARINI N. 50 41100 MODENA presso il difensore;
RICORRENTE Contro
(C.F. ) - , Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3 'Avvoc ale gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6;
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 23.5.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
Ha pronunciato la seguente Sentenza Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. in data 25.11.2023 il ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso in data 25.10.2023 e notificato in data 28.10.2023, con il quale Questore della Provincia di Reggio Emilia ha rigettato la domanda del ricorrente volta al riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 d. lgs. n. 286/98 in quanto figlio del cittadino titolare di permesso di soggiorno per lungo Per_1 Parte_1 soggiornanti.
La motivazione del provvedimento impugnato si fonda, sostanzialmente, sulla mancanza in capo al ricorrente di uno dei requisiti di cui all'art. 29 TUI, non rientrando tra i “familiari” previsti dalla norma.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando la convivenza con il padre, con la madre ed il fratello, anch'essi regolari sul territorio nazionale e, comunque, ivi residenti da oltre vent'anni; ha rappresentato come il diniego questorile avesse leso il suo diritto all'unità familiare, nonché il percorso d'integrazione lavorativo intrapreso da diversi anni. Ha dedotto, in particolare, di essere sottoposto alla misura della detenzione domiciliare sostituiva in esecuzione della sentenza n. 670/23 del GUP presso il Tribunale di Modena pronunciata in data 13 novembre 2023, per fatti comunque risalenti al 2020 (doc.2 ricorso); di stare espiando la pena detentiva presso l'abitazione dei genitori (doc.3 ricorso) e del fratello, prima in Correggio (RE), via Boccaccio 2 e poi in Correggio (RE), via Galvani 1; abitazione condotta in locazione dal padre
[...] (doc.4, 5 e 6 ricorso); di aver fatto ingresso in Italia quando era ancora minorenn Parte_1 ppreso perfettamente la lingua italiana;
di aver sempre svolto, munito di regolare permesso, sin dal 2012 (doc.7 ricorso) attività lavorativa, di essere infatti assunto, da ultimo, con contratto a tempo indeterminato dalla società Red Gloves Automotive S.r.l. (doc.8 ricorso), di prestare la propria attività lavorativa in Maranello presso lo stabilimento della percependo CP_4 uno stipendio mensile di circa euro 1400,00 (doc. 9 e 10 ricorso); di non avere familiari stretti nel paese d'origine o legami significativi di carattere affettivo, sociale o economico con la Tunisia. Ha quindi chiesto nel ricorso al Tribunale: in via principale, il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
in subordine, il riconoscimento del permesso per protezione speciale.
Si è ritualmente costituito in giudizio il , chiedendo di respingere il ricorso in Controparte_2 quanto infondato.
All'udienza del 19.7.2024, dinanzi al giudice delegato, facente parte dell'ufficio del processo, è stato ascoltato il ricorrente, il quale ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: io ora sono in detenzione domiciliare sostituiva dal 17 giugno di quest'anno. Ho patteggiato una pena di 4 anni per detenzione a fini di spaccio in concorso con altri, mi trovavo agli arresti domiciliari e poi una volta divenuta definitiva la sentenza ho chiesto ed ottenuto la detenzione domiciliare sostituiva. In questa sentenza di patteggiamento avevo già avuto il riconoscimento della continuazione con una precedente condanna emessa dal Tribunale di Modena per lo stesso reato commesso nel 2019. Ricordo che ad agosto dell'anno scorso, mentre ero in regime degli arresti domiciliari, sono stato trovato dai Carabinieri di Correggio nel cortile di casa e mi hanno denunciato per evasione. Non so nulla, invece, dell'ordinanza di custodia cautelare per spaccio di stupefacenti di cui lei ora mia sta parlando e che risulta dall'AFIS in atti perché non mi è stta mai notificata.... ADR: io sono entrato per la prima volta in Italia il 22.09.2011 per “ricongiungimento familiare” con mio padre e la Questura di Modena, città dove al tempo abitava mio padre, mi ha Parte_1
di soggiorno per “motivi familiari” poi convertito in “lavoro subordinato” più volte fino all'inizio del 2020, quando ho ricevuto l'avviso orale di tre anni da parte del Questore di Modena e poi il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno nel 2022. ADR: quando sono arrivato in Italia nel 2011 c'era solo mio padre che viveva a Modena, poi sono arrivati mia madre e mio fratello. In Italia vive anche mio zio, fratello di mia madre, a Carpi. Ho un fratello maggiore che è rimasto a vivere a Sousse ed è sposato. Mio fratello ha un permesso sempre per motivi di famiglia come mia madre, lui ha 20 anni ma frequenta ancora la scuola Corni di Modena e mia madre è casalinga. Mio padre lavora anche lui alla ma è stato assunto CP_4 dopo di me, anzi io l'ho fatto assumere, è magazziniere come me anc n altro reparto. Lui aveva perso il lavoro, era da sempre occupato nel montaggio delle impalcature delle feste o fiere cittadine e così io ho parlato con il mio responsabile e mio padre è stato assunto pure lui. ADR: ora io lavoro come magazziniere per una società che si è aggiudicata l'appalto per il magazzino della a Maranello, sono dipendente dell'Agenzia per il lavoro RED GLOVES CP_4 AUTO che mi paga. Lavoro dal 2022 con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno, dal lunedì al venerdì a seconda dei turni, dalle 5 del mattino fino alle 13:00, e dalle 13:00 fino alle 21:00 a settimane alterne, poi lavoro anche il sabato per due volte al mese come straordinario. Guadagno al mese 1500,00 circa. Quando sono arrivato nel 2011 in Italia ero ancora minorenne, ho frequentato la scuola per apprendere la lingua italiana e così poi per cercare lavoro. Ho frequentato la scuola della Città dei Ragazzi a Modena, di un ente parrocchiale, dovevo prendere parte ad un corso biennale di metalmeccanico, ma non ho terminato gli studi e non ho conseguito il diploma. Sono comunque riuscito a lavorare negli anni successivi con contratti part-time come operaio nel senso che aiutavo anche mio padre nell'allestimento e nello smontaggio degli stands fieristici.... ADR: sto bene in salute. ADR dell'avv. Sandoni: so di avere sbagliato, ai tempi dei reati commessi tra il 2019 e il 2020 io facevo uso di hashish che fumavo e di cocaina. Non vivevo con la mia famiglia, ma con un ragazza a Modena anche lei coinvolta nell'ultima vicenda processuale con la quale ho interrotto la convivenza e comunque ogni rapporto nel 2021. ADR: la domanda del permesso di soggiorno l'ho presentato alla Questura di Reggio-Emilia perché precedentemente i miei genitori si erano trasferiti a Correggio verso la fine del 2019 in quanto avevano dovuto lasciare la casa a Modena che serviva al proprietario di casa e non erano riusciti a trovare un'abitazione più vicina. ADR: dopo che avevo interrotto la convivenza con la mia ragazza nel 2021 io ero comunque già tornato a casa dai miei genitori, ricordo che avevo ricevuto la notifica del rigetto come ho indicato prima, che avevo consegnato la pratica ad un avvocato che però non ha impugnato nulla e così poi con l'avvocato qui presente ho provveduto a presentare una nuova domanda per motivi familiari a Reggio-Emilia. ADR: l'ultima volta che sono tornato in Tunisia è stata nel 2015 insieme a mio padre perché mia madre e mio fratello erano ancora lì”.
Alla suddetta udienza, il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alla domanda principale, insistendo in quella subordinata di protezione speciale ex art. 19 TUI.
All'esito dell'istruttoria, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza di discussione al 17.6.2025 e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
*** Ebbene, avendo la parte ricorrente rinunciato alla domanda di riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, oggetto del presente giudizio è solo la valutazione della sussistenza dei presupposti per il rilascio in favore del ricorrente del permesso per protezione speciale ex art. 19 TUI.
Va premessa l'ammissibilità nel presente giudizio della suddetta domanda di protezione speciale alla luce dell'art. 5, comma 9 del d. lgs. n. 286/98, secondo cui “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”, applicabile alla fattispecie, trattandosi di domanda presentata in via amministrativa in data 23.2.2023 (dunque anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 50/23 che ha abolito la possibilità per la Questura di esaminare in via autonoma le domande di protezione speciale). Il ricorso avverso il diniego (implicito) reso dal Questore alla domanda di protezione speciale è peraltro tempestivo, in quanto depositato entro il termine di giorni 30 di cui all'art. 19 ter, comma 4, del d. ls. n. 150/2011.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020, trattandosi, come detto, di domanda presentata il 23.2.2023. Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Ebbene, va premesso che non è emerso in giudizio alcun rischio per il ricorrente di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Nella valutazione si dovrà tuttavia tenere in considerazione il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. ; n. 13441/1987, Per_2 Per_3
c. Svezia): tale bilanciamento nel caso dell'art. 19 è stato disciplinato consentendo Per_4 erenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
Orbene, venendo al caso di specie, dalla documentazione agli atti è emerso che il ricorrente è giunto in Italia nel settembre del 2011 per “ricongiungimento familiare” con il padre
[...] ed ha in seguito ottenuto un permesso di soggiorno per “motivi familiari Parte_1 oro subordinato”. Ha iniziato a svolgere regolare attività lavorativa nel 2012, ha poi ripreso nel 2016 e ha proseguito fino al 2020, ha poi ricominciato nel 2022 e da allora lavora con continuità: attualmente sta prestando regolare attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato presso la società Red Gloves Automotive S.r.l. I redditi percepiti negli ultimi anni (euro 15.300 nel 2022, euro 24.500 nel 2023, euro 27.200 nel 2024 ed euro 3900 nei mesi di gennaio-febbraio 2025) attestano un progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, che vive con i genitori ed il fratello.
Si ricordi al riguardo che secondo la Corte europea dei diritti umani, l'esistenza o meno di una “vita familiare” è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali e c. Italia [GC], § 140). La Corte, pertanto, in assenza Per_5 Per_6 di un riconoscimento gi el are, esamina i legami familiari di fatto, come, per esempio, il fatto che i ricorrenti convivano e altri c. Irlanda, § 56). Elemento essenziale Per_7 della vita familiare è, invero, il diritto di sieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente ( c. Belgio, § 31) e i membri della famiglia possano godere della Per_8 reciproca compagnia (Olss zia (n. 1), § 59). Può esistere, inoltre, una vita familiare giuridicamente rilevante anche tra fratelli ( c. Per_9 Belgio, § 36; e c. Turchia, § 19) e tra zii e nipoti ( c. §§ Per_10 CP_5 CP_6 41-47). La C c e che i rapporti tra i maggiorenni o genitori e fratelli costituiscono una vita familiare tutelata dall'articolo 8 anche qualora il maggiorenne non viva con i suoi genitori o con i suoi fratelli ( c. , § 35) e si sia formato un distinto nucleo Per_11 Per_3 familiare ( c. Belgio, §§ 35 e 45-46; c. , § 33). Per_9 Per_12 Per_3
A fronte di tali elementi, deve tuttavia darsi atto che dal certificato del casellario giudiziale in atti risultano a carico del ricorrente i seguenti precedenti:
- sentenza del 30.10.2019 di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa da Tribunale di Modena, che ha condannato il ricorrente alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 6 e alla multa di euro 4.000 per n. 5 condotte di cessione illecita di sostanze stupefacenti, commesse a Modena nell'ottobre del 2019;
- sentenza del 13.11.2023 di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal GUP del Tribunale di Modena con la quale è stata comminata al ricorrente la pena della reclusione di anni 4 e della multa di euro 18.000 per n. 2 condotte di detenzione e cessione illecite di stupefacenti, commesse tra il settembre 2019 e settembre 2020;
- con provvedimento del 22.3.2024 emesso dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Modena è stato disposto il cumulo fra le due condanne e rideterminata la pena domiciliare sostitutiva da scontare in anni 3, mesi 4, giorni 26. Il ricorrente sta espiando la suddetta pena dal 15.9.2023 (con fine-pena al 10.2.2027) in regime di detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 56 L.689/81 e in data 17.6.2024 il magistrato di sorveglianza gli ha concesso di allontanarsi dal domicilio con mezzi propri e senza scorta per ragioni lavorative.
Pertanto, alla luce degli elementi sopra evidenziati, va rilevato che, da un lato, le condotte penalmente rilevanti dell'istante risultano risalenti nel tempo e, comunque, limitate ad un ristretto arco temporale (anni 2019 e 2020), a fronte della lunga permanenza dell'istante sul territorio italiano e, dall'altro, non risultano a suo carico in epoca successiva ulteriori condanne. Dal certificato dei carichi pendenti in atti emerge infatti solo il procedimento penale per il reato di evasione, commesso il 24.8.2023, definito con sentenza di proscioglimento ex art.131 bis c.p. (per particolare tenuità del fatto) pronunciata dalla Corte d'Appello di Bologna in data 28.10.2024, come da dispositivo depositato in atti il 30.10.2024.
Non può pertanto allo stato affermarsi una pericolosità sociale del ricorrente: se è vero, infatti, che egli sta ancora espiando la pena relativa alle condanne sopra indicate, d'altra parte la stessa autorità giudiziaria gli ha concesso il regime di detenzione domiciliare, autorizzandolo a recarsi autonomamente sul posto di lavoro. Dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale, inoltre, il ricorrente appare aver intrapreso un percorso di ripensamento critico delle proprie passate azioni (“...ADR dell'avv. Sandoni: so di avere sbagliato, ai tempi dei reati commessi tra il 2019 e il 2020 io facevo uso di hashish che fumavo e di cocaina. Non vivevo con la mia famiglia, ma con una ragazza a Modena anche lei coinvolta nell'ultima vicenda processuale con la quale ho interrotto la convivenza e comunque ogni rapporto nel 2021...”).
Conclusivamente, una valutazione complessiva del suo vissuto, condotta alla stregua del superiore principio di proporzionalità, induce a ritenere prevalente, nell'ambito del giudizio di bilanciamento imposto dall'art. 19 co.
1.1 TUI, l'interesse privatistico alla tutela della vita privata e familiare per come esercitata dal ricorrente alla luce degli elementi positivi rappresentati nel corso dell'odierno giudizio. È, comunque, bene chiarire che l'accertamento effettuato in questa sede non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna all'esito della camera di consiglio del 3.7.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso