Articolo 3 della Legge 9 ottobre 1967, n. 950
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 novembre 1967
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Versione
15 marzo 1975
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Versione
9 agosto 1984
Art. 3.

Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all' articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 , diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 2500 e massima di lire 5000. (1) ((3)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
La L. 1 marzo 1975, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Le sanzioni amministrative previste dall' articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 , e relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi previste nei regolamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono elevate nel minimo a L. 20.000 e nel massimo a L. 200.000." ------------ AGGIORNAMENTO (3)
La L. 4 agosto 1984, n. 424 , nel modificare l' art. 11 della L. 1 marzo 1975, n. 47 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Sono altresi' quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1 marzo 1975, n. 47 ".
Entrata in vigore il 9 agosto 1984
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