Articolo 4 della Legge 12 aprile 1976, n. 205
Articolo 3
Versione
28 maggio 1976
Art. 4.
I benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni precedenti sono attribuiti a richiesta degli interessati.
Gli effetti economici conseguenti all'applicazione delle norme contenute negli articoli 1 e 2 hanno decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 28 maggio 1976