Art. 4.
I benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni precedenti sono attribuiti a richiesta degli interessati.
Gli effetti economici conseguenti all'applicazione delle norme contenute negli articoli 1 e 2 hanno decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I benefici conseguenti all'applicazione delle disposizioni precedenti sono attribuiti a richiesta degli interessati.
Gli effetti economici conseguenti all'applicazione delle norme contenute negli articoli 1 e 2 hanno decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.