Decreto cautelare 28 luglio 2025
Ordinanza collegiale 24 settembre 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00197/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01638/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1638 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvano Martella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Airò e Alessandro Gangemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- con la quale si commina la decadenza dall’impiego del ricorrente;
- e, ove occorra, anche della clausola del bando (art.3) ove interpretata nel senso di limitare l’accesso all’impiego a tutti i soggetti che avessero riportato qualsivoglia condanna per reati che “possano influire sull’idoneità morale e sull’attitudine ad espletare l’attività di pubblico impiegato” rimettendo alla assoluta discrezionalità del Direttore Generale dell’Ente la valutazione (anche ex post ) di tale potenziale influenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. EM IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
Con ricorso notificato in data 23 luglio 2025 e depositato il successivo 25 luglio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, con la quale è stata dichiarata la sua decadenza dall’impiego di funzionario tecnico (cat. D1), nonché, ove occorra, la clausola dell’art. 3 del relativo bando di concorso.
Espone in fatto il ricorrente di aver partecipato alla procedura concorsuale indetta dal Comune di -OMISSIS- con bando pubblicato nella G.U.R.S. n. -OMISSIS- per la copertura di n. -OMISSIS- posti di Funzionario Tecnico.
All’esito della selezione, risultava utilmente collocato in graduatoria al-OMISSIS- posto e, in data -OMISSIS-, sottoscriveva il contratto individuale di lavoro.
Riferisce di aver riportato, in epoca risalente, due condanne penali (una per violazione dell’art. 110 c.p. in concorso con l’art. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 e l’art. 30 della L. n. 394/1991, accertata nel 2012; l’altra per atti persecutori ex art. 612-bis, comma 2, c.p., commessi nel -OMISSIS-), entrambe con pena sospesa e, la seconda, con beneficio della non menzione.
Tali condanne – secondo la prospettazione del ricorrente - non rientravano tra quelle da dichiarare obbligatoriamente ai sensi dell’art. 4 del bando, che si riferiva a condanne comportanti l’interdizione dai pubblici uffici.
In data 20 -OMISSIS-, l’Amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di decadenza per presunta mendacità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione. Nonostante le controdeduzioni del ricorrente e la sua piena immissione in servizio con l’affidamento di numerosi incarichi, il Comune adottava, in data -OMISSIS-, il provvedimento di decadenza impugnato.
Avverso tale atto, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
- Eccesso di potere per travisamento dei presupposti : erroneo richiamo alla sentenza del TAR Catania n. 851/2025, relativa a fattispecie di reato (tentata violenza sessuale) ben più grave e ostativa;
- Violazione dei principi di tempestività, buona fede e legittimo affidamento (art. 97 Cost.) : l’Amministrazione, pur a conoscenza dei fatti da -OMISSIS-, ha atteso oltre sette mesi prima di provvedere, ingenerando nel ricorrente, che aveva nel frattempo risolto il precedente rapporto di lavoro, un legittimo affidamento sulla stabilità del nuovo impiego;
- Incompetenza del Direttore Generale e violazione del D.P.R. n. 3/1957 e D.Lgs. n. 165/2001 : la valutazione discrezionale sull’idoneità morale del dipendente spetterebbe all’organo di disciplina nell’ambito di un procedimento disciplinare, e non al Direttore Generale in sede di verifica dei requisiti;
- Violazione del bando di concorso (artt. 3 e 4), travisamento dei fatti e violazione di legge (art. 127, lett. d) D.P.R. n. 3/1957 e art. 75 D.P.R. n. 445/2000) : la dichiarazione resa era veritiera in quanto l’art. 4 del bando non imponeva di dichiarare le condanne in questione;
- Violazione dell’art. 97 Cost. e del D.Lgs. n. 165/2001, eccesso di potere : illegittimità della clausola del bando (art. 3) se interpretata nel senso di attribuire all’Amministrazione un potere discrezionale postumo e non predeterminato di valutazione delle condanne ostative;
- Eccesso di potere, violazione di legge e del principio del “favor participationis” : l’ambiguità delle clausole del bando avrebbe dovuto indurre a un’interpretazione favorevole al concorrente;
- Violazione di legge, del bando e carenza dei presupposti : anche in caso di obbligo dichiarativo, l’omissione non poteva comportare l’esclusione automatica, mancando una valutazione concreta e motivata sull’incidenza dei reati, peraltro risalenti.
- Violazione dell’art. 55-quater, lett. d) D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 9 del contratto di lavoro, incompetenza : la valutazione sulla rilevanza di eventuali falsità dichiarative rientra nella competenza dell’organo disciplinare;
- Violazione dell’art. 166 c.p. e del bando, carenza dei presupposti : il provvedimento non ha considerato l’effetto estintivo del reato connesso alla sospensione condizionale della pena.
Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, il quale, con memoria, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della clausola del bando e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, sostenendo la correttezza del proprio operato. In particolare, ha evidenziato l’obbligo del candidato, discendente da un’interpretazione sistematica e secondo buona fede del bando, di dichiarare tutte le condanne potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell’idoneità morale. Ha quindi difeso la legittimità della valutazione discrezionale compiuta, ritenendo le condanne riportate dal ricorrente (per lottizzazione abusiva e atti persecutori) incompatibili con le funzioni da svolgere e lesive del rapporto fiduciario. Ha infine contestato la sussistenza di un legittimo affidamento in capo al ricorrente.
Con memoria depositata in data 15 dicembre 2025, parte ricorrente ha insistito nelle proprie tesi, contestando le difese avversarie.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, va affermata la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo. Il provvedimento impugnato, con cui è stata disposta la decadenza dall’impiego del ricorrente, è stato adottato ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 3/1957, sul presupposto della carenza di un requisito di ammissione al concorso per effetto di dichiarazioni non veritiere. Come chiarito da consolidata giurisprudenza, alla quale questo Collegio intende dare continuità (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 1221/2025; n. 851/2025), la controversia attiene all’esercizio di un potere autoritativo dell’Amministrazione, connesso alla fase genetica del rapporto di lavoro e non alla sua gestione.
In particolare, come statuito dal Consiglio di Stato:
a) la decadenza dall’impiego comminata ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d, del D.P.R. n. 3/1957, quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, è tipica ed eccezionale espressione di una potestà pubblicistica, riconosciuta dalla legge in favore dell’Amministrazione a fronte di condotte fraudolente o decettive aventi ad oggetto la documentazione, in apparenza attestante l’esistenza di tutti requisiti di partecipazione al concorso, grazie alle quali il pubblico dipendente ha conseguito il proprio impiego; b) come affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 327 del 27 luglio 2009, tale specifica previsione resta esclusa dal processo di privatizzazione del pubblico impiego; c) il potere di dichiarare la decadenza è giustificato, per un verso, dal divieto di instaurare o proseguire rapporti di pubblico impiego con soggetti che abbiano agito in violazione del principio di lealtà e, per altro verso, dall’esigenza di tutelare l’eguaglianza dei concorrenti, pregiudicati dalla sleale competizione con chi abbia partecipato alla selezione con documenti falsi o viziati; d) l’interessato, a fronte di ciò, è titolare di un interesse legittimo al corretto esercizio del potere, il quale è connesso, in modo più o meno diretto, al procedimento di selezione, sicché si radica la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, quarto comma, del decreto legislativo n. 165/2001 e, comunque, ai sensi dell’art. 7, primo comma, c.p.a.; e) la circostanza che la dichiarazione di decadenza incida inevitabilmente sul rapporto di impiego, risolvendolo, costituisce l’effetto necessitato di tale provvedimento e non già la sua causa, sicché non può ritenersi che si controverta in ordine ad una risoluzione del rapporto di lavoro. (Cons. Stato, Sez. III, n. 2399/2018).
Tale potere autoritativo coesiste con il potere di licenziamento disciplinare di cui all’art. 55-quater del D.Lgs. n. 165/2001, attenendo il primo alla fase di accesso all’impiego e il secondo alla gestione del rapporto già validamente instaurato.
Ne consegue che le censure di incompetenza del Direttore Generale, fondate sulla pretesa necessità di attivare il procedimento disciplinare, sono infondate, vertendosi in un’ipotesi di esercizio di potestà pubblicistica.
2. Nel merito, il ricorso è infondato.
Il fulcro della controversia risiede nell'interpretazione della “lex specialis” di gara e, in particolare, nella portata dell'obbligo dichiarativo imposto ai candidati in relazione ai precedenti penali.
L’art. 3 del bando, rubricato “Requisiti generali di ammissione” , alla lettera g) richiedeva “l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che potessero influire sull’idoneità morale e sull’attitudine ad espletare l’attività di pubblico impiegato” .
Il successivo art. 4, nel disciplinare la compilazione della domanda, prevedeva la dichiarazione di “non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comporta[ssero] l’interdizione da pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza” .
Il ricorrente sostiene di aver reso una dichiarazione veritiera, avendo interpretato l’art. 4 come norma speciale e tassativa che limitava l’obbligo dichiarativo alle sole condanne comportanti l’interdizione dai pubblici uffici, condizione nel suo caso non sussistente.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questo Tribunale ha già aderito in casi analoghi (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, n. 1221/2025), le clausole del bando di concorso devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto (art. 1363 c.c.), e secondo i canoni di buona fede e correttezza (art. 1366 c.c.).
La previsione dell’art. 4 non può essere letta in modo "atomistico" e isolato, ma va coordinata con il requisito sostanziale di ammissione previsto dall’art. 3, lett. g). Quest’ultimo delinea un requisito di carattere generale – l’idoneità morale e attitudinale ad espletare l’attività di pubblico impiego – la cui verifica è rimessa all’Amministrazione sulla base di un giudizio che non può essere limitato a priori alle sole condanne con pena accessoria interdittiva.
La partecipazione a una procedura selettiva pubblica impone al candidato un dovere di leale collaborazione, che si traduce in un obbligo informativo esteso a tutte le circostanze rilevanti per consentire all’Amministrazione una corretta valutazione dei requisiti.
Come statuito da questa stessa Sezione in un caso sovrapponibile:
“(…) la buona fede, che non rileva solo in occasione dell’interpretazione del contratto o di un atto, ma altresì nelle trattative (art. 1337 c.c.), in sede di esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) e nei rapporti di diritto pubblico tra il privato e l’Amministrazione, comporta anche il cosiddetto obbligo di informazione, il quale implica il dovere di rendere edotta la controparte di ogni circostanza che possa assumere rilievo ai fini della corretta formazione della sua volontà (provvedimentale o contrattuale). Appare, quindi, indubbio al Collegio che il ricorrente, alla luce di tale complessiva disciplina (…), fosse tenuto a dichiarare anche l’assenza o la sussistenza di condanne che potessero influire sull’idoneità morale e sull’attitudine ad espletare l’attività di pubblico impiegato. (…)” (T.A.R. Sicilia, Catania, n. 1221/2025).
L’omessa dichiarazione delle due condanne penali riportate, pur con pena sospesa, integra pertanto una violazione di tale obbligo di lealtà e completezza, a prescindere dalla valutazione che l’Amministrazione avrebbe poi compiuto sulla loro effettiva incidenza.
La completezza delle dichiarazioni è, infatti, “già di per sé un valore da perseguire, anche in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione, e senz’altro è diretta a costituire ineludibile indice di serietà e di correttezza del candidato” (T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, n. 9028/2018).
3. Una volta accertata l’omissione dichiarativa, occorre valutare la legittimità del giudizio espresso dal Comune di -OMISSIS- circa la rilevanza ostativa di tali condanne. L’Amministrazione ha ritenuto che i precedenti penali del ricorrente – una condanna per lottizzazione abusiva e una per atti persecutori ( stalking ) – fossero tali da minare il requisito dell’idoneità morale e attitudinale richiesto per la figura del funzionario tecnico.
Tale valutazione, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, è sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, vizi che nel caso di specie non si ravvisano.
L’Amministrazione ha ragionevolmente considerato che i reati per cui il ricorrente è stato condannato, sebbene risalenti nel tempo, incidono negativamente sul rapporto fiduciario che deve intercorrere con un pubblico dipendente.
In particolare, la condanna per il reato di cui all’art. 612-bis c.p. (atti persecutori) denota una personalità non incline all’autocontrollo e al rispetto della libertà altrui, caratteristiche che sono alla base dell’etica pubblica e che assumono particolare rilievo in un contesto lavorativo.
Analogamente, la condanna per reati edilizi assume una specifica valenza negativa in relazione al profilo professionale di “Funzionario Tecnico” , le cui mansioni sono direttamente connesse alla gestione e al controllo del territorio.
Il giudizio di inaffidabilità morale e attitudinale all’attività di pubblico impiego espresso dal Comune di -OMISSIS- non appare, pertanto, illogico o sproporzionato, ma frutto di un ponderato apprezzamento, dunque insuscettibile di sindacato giurisdizionale da parte di questo Decidente.
Questa Sezione ha avuto modo di precisare proprio con riferimento ad un caso del tutto sovrapponibile che “(…) Tali condanne, sebbene in relazione alla prima sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e di conseguenza delle statuizioni accessorie, devono considerarsi rilevanti ai fini della valutazione complessiva dell’idoneità morale del candidato, atteso che i reati commessi assumono una rilevanza di particolare gravità sul piano etico, incidendo negativamente sull’affidabilità in relazione all’esercizio di funzioni pubbliche e compromettendo inesorabilmente l’idoneità del ricorrente a ricoprire un incarico pubblico (incarico che – come emerge dal bando - presuppone un elevato livello di fiducia e di integrità morale). Più specificatamente, la lex specialis della procedura concorsuale prevede che le condanne per reati di particolare gravità, come quello previsto dall'art. (…), precludano in maniera assoluta l’accesso al concorso, indipendentemente dall'applicazione o meno della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, in quanto la gravità del reato stesso è sufficiente a determinare la non idoneità del candidato (…)” (cfr. TAR Sicilia, Sezione distaccata di Catania, Sezione II, n. 851/2025).
4. Sono altresì infondate le censure relative alla violazione del principio di legittimo affidamento.
Il potere di verifica dei requisiti e di adozione degli atti conseguenti non è soggetto a un termine perentorio.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha avviato il procedimento di decadenza a breve distanza dalla conoscenza dei precedenti penali (acquisiti a -OMISSIS-, con avvio del procedimento a -OMISSIS-) e lo ha concluso in un lasso di tempo ragionevole.
Lo svolgimento dell’attività lavorativa nelle more non può sanare il vizio genetico del rapporto, né può consolidare un affidamento meritevole di tutela a fronte di una condotta dichiarativa del privato non improntata a piena lealtà, a scapito, peraltro, dell’interesse pubblico alla corretta selezione del personale e della parità di trattamento tra i concorrenti.
5. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato in ogni sua parte.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di -OMISSIS-, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL RZ, Presidente
EM IT, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM IT | EL RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.