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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/11/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 763/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 885/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 7.10.2025, vertente
TRA elettivamente domiciliata in Sant'Omero (TE) alla Via D. Parte_1
Bramante n.4, presso e nello studio dell'avv. Matteo Nardini, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello,
APPELLANTE
E
, residente in [...], Alba Adriatica (TE), Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 104/2024 del Tribunale di Teramo pubblicata il giorno 06.02.2024 – altri istituti e leggi speciali
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“- In riforma della sentenza appellata, condannare il Sig. al pagamento Controparte_1 della somma pari ad € 10.400,00 a titolo di rimborso della metà delle spese finora sostenute dalla Sig.ra er il mantenimento esclusivo dei figli e dalla cessazione Pt_1 Per_1 Pt_2 della convivenza decorrente dal mese di settembre dell'anno 2019 sino alla data del deposito del Ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. per l'affidamento e il mantenimento dei figli naturali rubricato R.G. 2250/2021 avvenuta in data 15.11.2021;
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. All'esito del giudizio di primo grado – promosso da ontro Parte_1 CP_1
(con formulazione di domanda di condanna del convenuto al rimborso della metà delle
[...] spese sostenute per il mantenimento dei figli minori da calcolarsi dalla data di cessazione della convivenza more uxorio nel settembre del 2019 sino alla data di deposto del ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c intervenuto il 15.11.2021, quantificate in € 10.400,00), giudizio nell'ambito del quale, seppur regolarmente citato, il convenuto non si era costituito, il Tribunale di Teramo ha pronunciato l'impugnata sentenza con la quale ha così statuito: “Rigetta la domanda;
-
Dichiara irripetibili le spese di lite”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno della domanda, l'attrice aveva esposto: - di aver intrattenuto una relazione more uxorio con;
- che da Controparte_1 tale unione erano nati i minori (nato il [...]) e (nata il Persona_2 Pt_2
03.02.2018), riconosciuti da entrambi i genitori;
- che la coppia genitoriale aveva deciso di separarsi, con conseguente cessazione della convivenza a far data dal settembre 2019; - di aver depositato in data 15.11.2021 ricorso ex art. 337 bis e 337 ter c.c. per l'affidamento ed il mantenimento dei figli naturali;
- che in data 14.09.2022 il Tribunale aveva disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, determinando in € 200,00 il contributo mensile dovuto dal per ciascun figlio, da CP_1 corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2021
e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
- che il CP_1 non aveva in alcun modo contribuito alle spese necessarie per i figli fin dalla cessazione della convivenza.
Dava ancora atto che il non si era costituito in giudizio. CP_1
1.2. Ciò detto, rilevato che la domanda era rimasta priva di riscontro probatorio, ne evidenziava l'indeterminatezza, non avendo la sig.ra specificato se il rimborso Pt_1 richiesto fosse riferito al contributo di mantenimento determinato dal Tribunale in € 400,00 mensili o al rimborso del 50% delle spese straordinarie, risultando altresì incerta l'indicazione della somma richiesta in “circa” € 10.400,00.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria attrice, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di un unico motivo di gravame, con il quale ha denunciato l'erronea valutazione degli elementi probatori posti a sostegno della domanda di rimborso dell'importo di € 10.400,00 per il mancato versamento del contributo di mantenimento dovuto per i figli minori per il periodo compreso tra la data di interruzione della convivenza nel settembre 2019 e l'introduzione del giudizio relativo all'affidamento e al mantenimento della prole in data 15.11.2021.
3. Nell'ambito del presente procedimento di appello, seppur regolarmente citato, il sig.
non si è costituito, sicché ne va dichiarata la contumacia. CP_1
4. Nel corso della prima udienza del giorno 21.01.2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 7.10.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appellante ha provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 7.10.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
9.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L'appello è meritevole di accoglimento nei termini che saranno di seguito precisati.
5.1. L'appellante denuncia che il primo giudice ha omesso un'attenta valutazione dei fatti, trascurando di considerare che l'omesso versamento di qualsivoglia somma a titolo di mantenimento dei figli minori a far data dalla cessazione della convivenza risulta accertato dalla sentenza penale (resa dal Tribunale di Teramo in data 28.05.2024) di condanna del per violazione degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell'art. 570 c.p., sicché CP_1 deve ritenersi provato che dalla data di cessazione della convivenza e fino alla data di deposito del ricorso per l'affidamento ed il mantenimento dei figli il non abbia in CP_1 alcun modo provveduto al mantenimento dei figli minori.
Lamenta che il Tribunale si è limitato a rilevare l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, sebbene la stessa riguardasse con chiarezza il rimborso della metà delle spese da lei sostenute per il mantenimento dei figli dalla cessazione della convivenza fino alla data del deposito del ricorso ex art. 337 bis e ter c.c.
Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto determinare il quantum dovuto in via presuntiva, vista l'allegazione e la non contestazione del mancato pagamento delle somme dovute dal mese di settembre dell'anno 2019 sino al deposito del ricorso per l'affidamento e il mantenimento dei figli in data 15.11.2021. Richiama al riguardo Cass. n. 22506/2010, secondo cui il quantum dovuto in restituzione dal genitore che ha omesso di provvedere ai bisogni economici dei figli può essere determinato dal giudice in via presuntiva ricorrendo al criterio equitativo.
5.2. Premette il Collegio che nella specie il riconoscimento dei figli naturali è avvenuto a far data dalla loro nascita da parte di entrambi i genitori e che, secondo la prospettazione dell'attrice in primo grado (odierna appellante), entrambi i genitori hanno provveduto al mantenimento dei figli durante il periodo della loro convivenza, mentre il padre si è sottratto a tale obbligo (previsto a carico di entrambi i genitori dall'art. 148 c.c.) dalla data della cessazione della convivenza della coppia genitoriale, quindi a far data dal settembre 2019.
Poiché poi l'assegno di mantenimento in favore dei figli a carico del (fissato CP_1 nell'ambito del procedimento introdotto dall'attuale appellante con ricorso ex artt. 337 bis e
337 ter e ss. c.c. nella misura di € 200,00 per ciascun figlio) è stato previsto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, l'appellante ha agito per il periodo pregresso
(ricompreso tra la data di cessazione della convivenza e la data di introduzione del procedimento per l'affidamento dei figli naturali e per il loro mantenimento) con azione di regresso.
5.3. Ciò detto si rileva che, se alcun dubbio vi è in ordine all'obbligo ex art. 148 c.c. dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli (obbligo che sorge per il solo fatto della filiazione), va altresì rilevato che allorquando, a fronte dell'inadempienza da parte di uno dei genitori, l'onere sia assunto in via esclusiva dall'altro, questi ha il diritto di regresso per la corrispondente quota nei confronti dell'altro in base alle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali.
Sul punto la Corte di cassazione ha recentemente (cass. n. 10359/2024) ribadito che “…in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, decorre dalla data della sua proposizione,
a meno che non vi siano espresse ragioni che impongano una decorrenza successiva (cfr.
Cass, Sez. 1, Ordinanza n. 17570 del 20/06/2023). In altre parole, la decisione relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio posto a carico del genitore non affidatario
o non collocatario decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda, come avviene per ogni volta in cui è esercitato nel processo un diritto di credito (Sez 3, Ordinanza
n. 8816 del 12/05/2020). Ciò non toglie che, essendo vigente l'obbligo di mantenere il figlio, in ragione del solo legame genitoriale, per il tempo in cui nessun provvedimento abbia regolato la misura della contribuzione, il genitore che abbia sostenuto spese per il mantenimento del figlio possa esperire un'azione di regresso nei confronti dell'altro –e dunque diversa da quella volta a regolare (per il futuro) la misura dell'assegno ex art. 337 ter c.c.- al fine volta ad ottenere dall'altro genitore, con esso obbligato al mantenimento del figlio, la quota di contribuzione da lui anticipata anche per l'altro (Cass., Sez. 1, Sentenza n.
7960 del 28/03/2017)”.
5.4 Nella specie, alla luce della sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo Sezione
Penale in data 28 maggio 2024, ove il Sig. è stato condannato per violazione degli CP_1 obblighi di assistenza familiare ai sensi dell'art. 570 c.p. poiché “da moltissimi anni omette il pagamento del mantenimento dei figli”, risulta provato che l'appellato non ha versato alcuna somma a titolo di mantenimento dei figli dalla cessazione della convivenza avvenuta nel mese di settembre dell'anno 2019 sino al deposito del ricorso per l'affidamento ed il mantenimento dei figli avvenuto in data 15.11.2021.
5.5. Fermo il diritto della sig.ra i richiedere al la quota di contribuzione Pt_1 CP_1 da lei anticipata anche per lui, deve rilevarsi che l'appellante non ha fornito elementi probatori utili all'esatta quantificazione delle spese di mantenimento per la prole, limitandosi a richiamare in primo grado la quantificazione operata dal Tribunale per il futuro, rimettendosi in questa sede alla valutazione presuntiva.
Nella specie soccorre tuttavia il ricorso alla liquidazione equitativa, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze dei figli, con particolare riferimento alle spese di sostentamento, in base ad elementari canoni di comune esperienza (sul punto vedi cass. n.
28520/2023).
5.6. Pertanto, tenuto conto dell'età dei bambini (che all'epoca della separazione avevano quattro e un anno) e delle loro esigenze di vita, nonché delle modeste disponibilità della sig.ra si ritiene che gli esborsi sostenuti dalla appellante per provvedere al Pt_1 mantenimento dei minori siano stati pari ad un media di € 500,00 mensili, sicché il CP_1 deve essere condannato al rimborso della quota di sua spettanza (indicata nella metà dalla stessa appellante), nella misura di € 250,00 mensili.
Moltiplicando tale importo per il numero dei mesi (26) al quale si riferisce la richiesta di rimborso, si perviene alla somma di € 6.500,00.
Su tale importo decorrono gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
6. Stante il parziale accoglimento della domanda attorea in misura sostanzialmente inferiore a quanto richiesto e la contumacia dell'appellato che non ha contrastato la pretesa attorea, si ritiene equo procedere alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) In parziale accoglimento dell'appello, NN l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di € 6.500,00 per le causali di cui in motivazione, oltre agli interessi nella misura legale alla domanda al saldo;
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
3) DISPONE per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21.10.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 885/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter C.P.C., del giorno 7.10.2025, vertente
TRA elettivamente domiciliata in Sant'Omero (TE) alla Via D. Parte_1
Bramante n.4, presso e nello studio dell'avv. Matteo Nardini, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello,
APPELLANTE
E
, residente in [...], Alba Adriatica (TE), Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 104/2024 del Tribunale di Teramo pubblicata il giorno 06.02.2024 – altri istituti e leggi speciali
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“- In riforma della sentenza appellata, condannare il Sig. al pagamento Controparte_1 della somma pari ad € 10.400,00 a titolo di rimborso della metà delle spese finora sostenute dalla Sig.ra er il mantenimento esclusivo dei figli e dalla cessazione Pt_1 Per_1 Pt_2 della convivenza decorrente dal mese di settembre dell'anno 2019 sino alla data del deposito del Ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. per l'affidamento e il mantenimento dei figli naturali rubricato R.G. 2250/2021 avvenuta in data 15.11.2021;
- Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio;
- In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. All'esito del giudizio di primo grado – promosso da ontro Parte_1 CP_1
(con formulazione di domanda di condanna del convenuto al rimborso della metà delle
[...] spese sostenute per il mantenimento dei figli minori da calcolarsi dalla data di cessazione della convivenza more uxorio nel settembre del 2019 sino alla data di deposto del ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c intervenuto il 15.11.2021, quantificate in € 10.400,00), giudizio nell'ambito del quale, seppur regolarmente citato, il convenuto non si era costituito, il Tribunale di Teramo ha pronunciato l'impugnata sentenza con la quale ha così statuito: “Rigetta la domanda;
-
Dichiara irripetibili le spese di lite”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno della domanda, l'attrice aveva esposto: - di aver intrattenuto una relazione more uxorio con;
- che da Controparte_1 tale unione erano nati i minori (nato il [...]) e (nata il Persona_2 Pt_2
03.02.2018), riconosciuti da entrambi i genitori;
- che la coppia genitoriale aveva deciso di separarsi, con conseguente cessazione della convivenza a far data dal settembre 2019; - di aver depositato in data 15.11.2021 ricorso ex art. 337 bis e 337 ter c.c. per l'affidamento ed il mantenimento dei figli naturali;
- che in data 14.09.2022 il Tribunale aveva disposto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, determinando in € 200,00 il contributo mensile dovuto dal per ciascun figlio, da CP_1 corrispondersi entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2021
e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
- che il CP_1 non aveva in alcun modo contribuito alle spese necessarie per i figli fin dalla cessazione della convivenza.
Dava ancora atto che il non si era costituito in giudizio. CP_1
1.2. Ciò detto, rilevato che la domanda era rimasta priva di riscontro probatorio, ne evidenziava l'indeterminatezza, non avendo la sig.ra specificato se il rimborso Pt_1 richiesto fosse riferito al contributo di mantenimento determinato dal Tribunale in € 400,00 mensili o al rimborso del 50% delle spese straordinarie, risultando altresì incerta l'indicazione della somma richiesta in “circa” € 10.400,00.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria attrice, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di un unico motivo di gravame, con il quale ha denunciato l'erronea valutazione degli elementi probatori posti a sostegno della domanda di rimborso dell'importo di € 10.400,00 per il mancato versamento del contributo di mantenimento dovuto per i figli minori per il periodo compreso tra la data di interruzione della convivenza nel settembre 2019 e l'introduzione del giudizio relativo all'affidamento e al mantenimento della prole in data 15.11.2021.
3. Nell'ambito del presente procedimento di appello, seppur regolarmente citato, il sig.
non si è costituito, sicché ne va dichiarata la contumacia. CP_1
4. Nel corso della prima udienza del giorno 21.01.2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 7.10.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appellante ha provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 7.10.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
9.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L'appello è meritevole di accoglimento nei termini che saranno di seguito precisati.
5.1. L'appellante denuncia che il primo giudice ha omesso un'attenta valutazione dei fatti, trascurando di considerare che l'omesso versamento di qualsivoglia somma a titolo di mantenimento dei figli minori a far data dalla cessazione della convivenza risulta accertato dalla sentenza penale (resa dal Tribunale di Teramo in data 28.05.2024) di condanna del per violazione degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell'art. 570 c.p., sicché CP_1 deve ritenersi provato che dalla data di cessazione della convivenza e fino alla data di deposito del ricorso per l'affidamento ed il mantenimento dei figli il non abbia in CP_1 alcun modo provveduto al mantenimento dei figli minori.
Lamenta che il Tribunale si è limitato a rilevare l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, sebbene la stessa riguardasse con chiarezza il rimborso della metà delle spese da lei sostenute per il mantenimento dei figli dalla cessazione della convivenza fino alla data del deposito del ricorso ex art. 337 bis e ter c.c.
Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto determinare il quantum dovuto in via presuntiva, vista l'allegazione e la non contestazione del mancato pagamento delle somme dovute dal mese di settembre dell'anno 2019 sino al deposito del ricorso per l'affidamento e il mantenimento dei figli in data 15.11.2021. Richiama al riguardo Cass. n. 22506/2010, secondo cui il quantum dovuto in restituzione dal genitore che ha omesso di provvedere ai bisogni economici dei figli può essere determinato dal giudice in via presuntiva ricorrendo al criterio equitativo.
5.2. Premette il Collegio che nella specie il riconoscimento dei figli naturali è avvenuto a far data dalla loro nascita da parte di entrambi i genitori e che, secondo la prospettazione dell'attrice in primo grado (odierna appellante), entrambi i genitori hanno provveduto al mantenimento dei figli durante il periodo della loro convivenza, mentre il padre si è sottratto a tale obbligo (previsto a carico di entrambi i genitori dall'art. 148 c.c.) dalla data della cessazione della convivenza della coppia genitoriale, quindi a far data dal settembre 2019.
Poiché poi l'assegno di mantenimento in favore dei figli a carico del (fissato CP_1 nell'ambito del procedimento introdotto dall'attuale appellante con ricorso ex artt. 337 bis e
337 ter e ss. c.c. nella misura di € 200,00 per ciascun figlio) è stato previsto con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, l'appellante ha agito per il periodo pregresso
(ricompreso tra la data di cessazione della convivenza e la data di introduzione del procedimento per l'affidamento dei figli naturali e per il loro mantenimento) con azione di regresso.
5.3. Ciò detto si rileva che, se alcun dubbio vi è in ordine all'obbligo ex art. 148 c.c. dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli (obbligo che sorge per il solo fatto della filiazione), va altresì rilevato che allorquando, a fronte dell'inadempienza da parte di uno dei genitori, l'onere sia assunto in via esclusiva dall'altro, questi ha il diritto di regresso per la corrispondente quota nei confronti dell'altro in base alle regole dettate dall'art. 1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali.
Sul punto la Corte di cassazione ha recentemente (cass. n. 10359/2024) ribadito che “…in materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, decorre dalla data della sua proposizione,
a meno che non vi siano espresse ragioni che impongano una decorrenza successiva (cfr.
Cass, Sez. 1, Ordinanza n. 17570 del 20/06/2023). In altre parole, la decisione relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio posto a carico del genitore non affidatario
o non collocatario decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda, come avviene per ogni volta in cui è esercitato nel processo un diritto di credito (Sez 3, Ordinanza
n. 8816 del 12/05/2020). Ciò non toglie che, essendo vigente l'obbligo di mantenere il figlio, in ragione del solo legame genitoriale, per il tempo in cui nessun provvedimento abbia regolato la misura della contribuzione, il genitore che abbia sostenuto spese per il mantenimento del figlio possa esperire un'azione di regresso nei confronti dell'altro –e dunque diversa da quella volta a regolare (per il futuro) la misura dell'assegno ex art. 337 ter c.c.- al fine volta ad ottenere dall'altro genitore, con esso obbligato al mantenimento del figlio, la quota di contribuzione da lui anticipata anche per l'altro (Cass., Sez. 1, Sentenza n.
7960 del 28/03/2017)”.
5.4 Nella specie, alla luce della sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo Sezione
Penale in data 28 maggio 2024, ove il Sig. è stato condannato per violazione degli CP_1 obblighi di assistenza familiare ai sensi dell'art. 570 c.p. poiché “da moltissimi anni omette il pagamento del mantenimento dei figli”, risulta provato che l'appellato non ha versato alcuna somma a titolo di mantenimento dei figli dalla cessazione della convivenza avvenuta nel mese di settembre dell'anno 2019 sino al deposito del ricorso per l'affidamento ed il mantenimento dei figli avvenuto in data 15.11.2021.
5.5. Fermo il diritto della sig.ra i richiedere al la quota di contribuzione Pt_1 CP_1 da lei anticipata anche per lui, deve rilevarsi che l'appellante non ha fornito elementi probatori utili all'esatta quantificazione delle spese di mantenimento per la prole, limitandosi a richiamare in primo grado la quantificazione operata dal Tribunale per il futuro, rimettendosi in questa sede alla valutazione presuntiva.
Nella specie soccorre tuttavia il ricorso alla liquidazione equitativa, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze dei figli, con particolare riferimento alle spese di sostentamento, in base ad elementari canoni di comune esperienza (sul punto vedi cass. n.
28520/2023).
5.6. Pertanto, tenuto conto dell'età dei bambini (che all'epoca della separazione avevano quattro e un anno) e delle loro esigenze di vita, nonché delle modeste disponibilità della sig.ra si ritiene che gli esborsi sostenuti dalla appellante per provvedere al Pt_1 mantenimento dei minori siano stati pari ad un media di € 500,00 mensili, sicché il CP_1 deve essere condannato al rimborso della quota di sua spettanza (indicata nella metà dalla stessa appellante), nella misura di € 250,00 mensili.
Moltiplicando tale importo per il numero dei mesi (26) al quale si riferisce la richiesta di rimborso, si perviene alla somma di € 6.500,00.
Su tale importo decorrono gli interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
6. Stante il parziale accoglimento della domanda attorea in misura sostanzialmente inferiore a quanto richiesto e la contumacia dell'appellato che non ha contrastato la pretesa attorea, si ritiene equo procedere alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) In parziale accoglimento dell'appello, NN l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di € 6.500,00 per le causali di cui in motivazione, oltre agli interessi nella misura legale alla domanda al saldo;
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
3) DISPONE per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21.10.2025
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)