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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/07/2025, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22553/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22553/2024
avente per oggetto: separazione personale promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CARRERA PAOLA e dall'avv. Parte_1
DIONISIO GIOVANNI presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. GAVRILAKOS ELENA Controparte_1 presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
E con
L'avv. STEFANO ARDAGNA in qualità di curatore speciale delle minori:
nata a [...] l'[...] e Controparte_2 Controparte_3 nata a [...] il [...]
[...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente “come da note scritte del 23.04.2025”.
pagina 1 di 3 Per parte resistente “come da note scritte del 29.04.2025”.
Per il curatore speciale delle minori “come da note scritte del 23.04.2025.”
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Torino il 02/10/2011.
Dal matrimonio sono nate le figlie: nata a [...] l'[...] e CP_2 [...] nata a [...] il [...]. Controparte_3
Con ricorso depositato il 13/12/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
All'udienza del 30.01.2025, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava di provvedere in ordine ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie delle parti, con separata ordinanza.
Con decreto del 28.03.2025 il Giudice, rilevato che le parti hanno richiesto la pronuncia di sentenza di separazione personale in punto status, assegnava alle stesse termine perentorio fino per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti le conclusioni delle parti;
Con comparsa del 18.04.2025 si costituiva il curatore speciale delle minori.
Nel termine loro assegnato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti e depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate;
Il curatore aderiva alla richiesta di separazione in punto status formulata dalle parti;
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
rilevato il comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
pagina 2 di 3 pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
Spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22553/2024
avente per oggetto: separazione personale promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. CARRERA PAOLA e dall'avv. Parte_1
DIONISIO GIOVANNI presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'avv. GAVRILAKOS ELENA Controparte_1 presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTE
E con
L'avv. STEFANO ARDAGNA in qualità di curatore speciale delle minori:
nata a [...] l'[...] e Controparte_2 Controparte_3 nata a [...] il [...]
[...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente “come da note scritte del 23.04.2025”.
pagina 1 di 3 Per parte resistente “come da note scritte del 29.04.2025”.
Per il curatore speciale delle minori “come da note scritte del 23.04.2025.”
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Torino il 02/10/2011.
Dal matrimonio sono nate le figlie: nata a [...] l'[...] e CP_2 [...] nata a [...] il [...]. Controparte_3
Con ricorso depositato il 13/12/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
All'udienza del 30.01.2025, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava di provvedere in ordine ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie delle parti, con separata ordinanza.
Con decreto del 28.03.2025 il Giudice, rilevato che le parti hanno richiesto la pronuncia di sentenza di separazione personale in punto status, assegnava alle stesse termine perentorio fino per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale contenenti le conclusioni delle parti;
Con comparsa del 18.04.2025 si costituiva il curatore speciale delle minori.
Nel termine loro assegnato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti e depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate;
Il curatore aderiva alla richiesta di separazione in punto status formulata dalle parti;
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
rilevato il comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
pagina 2 di 3 pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
[...]
Spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.6.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3