Articolo 2 della Legge 7 febbraio 1979, n. 70
Articolo 1Articolo 3
Versione
17 marzo 1979
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 25 dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 17 marzo 1979