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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/06/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 11 luglio 2024 ed iscritta al n.
1186 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nata l'[...] a [...] ed ivi residente a[...] C.F._1
Giusti n. 23/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Giordano del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lecco, via Parini n. 33, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] C.F._2
Mentana n. 70, rappresentato e difeso dall'avv. Marilena Guglielmana del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Lecco, via Cavour n. 41, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
In data 8 magio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli e (entrambi maggiorenni) rimangono collocati insieme alla madre presso l'abitazione coniugale Per_1 Per_2
sita in Lecco, via Giusti n. 23/A;
3. le parti danno atto che la casa coniugale, in comproprietà al 50% tra le stesse, resterà assegnata e nella disponibilità
della signora con tutto l'arredo che la compone, fino alla permanenza di uno o entrambi i figli Parte_1
nell'abitazione;
4. il signor si impegna a corrispondere a titolo di concorso al mantenimento dei figli sino all'indipendenza CP_1
economica degli stessi, ed in ogni caso sino al compimento del 25° anno di età di entrambi ovvero, solo per il figlio , Per_2
sino alla conclusione dell'eventuale corso universitario che verrà intrapreso dallo stesso (considerando anche eventuali
corsi di laurea magistrale e/o specialistici post lauream) la somma mensile di € 1.000,00 di cui € 300,00 per il
mantenimento mensile ordinario del figlio ed € 700,00 per il mantenimento mensile ordinario del figlio , da Per_1 Per_2
rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT e da versarsi entro e non oltre il giorno 11 di ogni mese
sul conto corrente intestato alla madre.
In caso di trasferimento di uno o entrambi i figli presso l'abitazione del padre, il signor cesserà di versare alla CP_1
signora l'assegno di mantenimento – per uno o per entrambi i figli, a partire dal mese successivo al Parte_1
trasferimento;
5. stante la maggiore età dei figli il padre gestirà autonomamente il suo rapporto loro nel rispetto delle loro esigenze
lavorative, scolastiche ed extrascolastiche;
6. i genitori si impegnano ad essere sempre reperibili, anche telefonicamente, per qualunque necessità riguardante i figli;
7. il signor si impegna a versare la quota corrispondente al 50% delle spese straordinarie riferibili ai figli così CP_1
come regolate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lecco in data 28 marzo 2018, comprese le spese per l'assicurazione
e il bollo dell'autovettura in uso a dell'autovettura che, in futuro, verrà acquistata o data in uso ad , oltre Per_1 Per_2
naturalmente le spese universitarie di quest'ultimo. Tali spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate e
documentate mediante idonee pezze giustificative del pagamento, da effettuare entro dieci giorni dalla loro esibizione.
Resta inteso che la detrazione fiscale delle suddette spese spetterà ad entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
8. l'assegno unico e ogni altra provvidenza pubblica prevista in relazione ai figli saranno percepiti dalla signora
[...]
Parte_1
pagina 2 di 10
9. la signora dà atto che la polizza assicurativa n. 24849160 del 04.06.2020 a lei intestata Parte_1 Controparte_2
è di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
10. il signor si impegna a corrispondere alla signora l'80% di tutte le spese riferibili al Controparte_1 Parte_1
cane Ulisse di proprietà del signor (a titolo esemplificativo e non esaustivo: visite, vaccinazioni, fiale e CP_1
medicinali antiparassitari, cibo, accessori, pensione per i periodi di vacanza della signora – almeno 20 giorni Parte_1
all'anno, etc). L'importo dovrà essere versato, a fronte di idonea trasmissione dei giustificativi di spesa da parte della
signora entro il giorno 15 del mese successivo sul conto corrente della ricorrente;
Parte_1
11. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni ulteriore reciproca pretesa
patrimoniale a titolo di mantenimento.
12. ciascuna parte provvederà al mantenimento delle spese e alla manutenzione dell'autovettura rispettivamente in uso.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle prove così come già dedotte e articolate, con i testi indicati.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Per parte resistente: “Ogni contraria istanza, deduzione, ed eccezione respinta Voglia il Tribunale così giudicare:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i IGg.ri e in Controparte_1 Parte_1
data 08/05/2000 in Lecco (n. 33, parte 2, Serie A, anno 2000), ordinando la trascrizione nei competenti registri dello Stato
Civile del suindicato Comune;
2. Confermare l'assegnazione dell'immobile familiare sito in Lecco – Via Giuseppe Giusti, 23/A, in comproprietà al 50%
fra i IGg.ri e , alla IG.ra affinché continui ad occuparlo attualmente Controparte_1 Parte_1 Parte_1
unitamente ai due figli maggiorenni, d;
Per_1 Per_2
3. Porre a carico del IG. assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio – pari Controparte_1 Per_2
ad € 350 mensili oltre a rivalutazione ISTAT annuale, da versarsi alla IG.ra entro il giorno 15 di ogni Parte_2
mese.
4. Revocare l'obbligo a carico del IG. di versamento di assegno di mantenimento a favore del figlio Controparte_1
essendo quest'ultimo da tempo economicamente indipendente. Per_1
5. Disporre che le spese straordinarie necessarie per il figlio siano a carico di entrambi i genitori nella misura del Per_2
50% ciascuno, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco, che qui si intende integralmente trascritto.
La detrazione fiscale di dette spese verrà ripartita al 50% fra i genitori.
6. Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla IG.ra ; Parte_1
pagina 3 di 10
7. Dare atto che la polizza assicurativa n. 24849160 del 04/06/2000 intestata alla IG.ra Controparte_2 Parte_1
è in comproprietà al 50% fra la medesima ed il IG. ;
[...] Controparte_1
8. Disporre che le spese tutte (veterinarie, di mantenimento, ec…) necessarie per il cane di famiglia , di proprietà del Per_3
IG. , vengano sostenute al 50% fra il IG. e la IG.ra ; Controparte_1 CP_1 Parte_1
9. Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti, con rinuncia alla reciproca richiesta di assegno di mantenimento;
10. Disporre che ciascuna parte provvederà al mantenimento delle spese e della manutenzione dell'autovettura
rispettivamente in uso.
12. Ordinare alla IG.ra l'immediata restituzione al IG. dei beni personali ancora presenti presso Parte_1 CP_1
l'abitazione familiare (stereo, CD, barbecue e attrezzattura dell'attività lavorativa del resistente).
Spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi.
In via istruttoria:
- ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulla parte narrativa, preceduta da “vero che” e sui capitoli di
prova di cui alla memoria difensiva del 09/10/2024, nonché sui capitoli così formulati in memoria ex art. 473-Bis. 17 n. II
del 29/10/2024, con i testi ivi indicati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con sentenza n. 740/2024 del 28.11/5.12.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato da e in Lecco Parte_1 Controparte_1
l'8.5.2000.
La causa è proseguita per le questioni economiche: tuttavia, non essendo state ammesse le prove dedotte, in data 8.5.2025 è passata in decisione, previa concessione dei termini per memorie ex art. 473bis.28 c.p.c..
2. - Rileva il Collegio come i figli nato il [...]) ed (nato il [...]) siano Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed abbiano deciso di vivere presso la madre: le parti sono concordi nell'assegnazione alla della casa coniugale di Lecco, via Giusti n. 23/A, in comproprietà al Parte_1
50% tra le stesse.
E' invece inammissibile nella presente sede la domanda avanzata dal resistente di ordinare alla ex moglie l'immediata restituzione dei beni personali ancora presenti presso l'abitazione familiare
(stereo, CD, barbecue e attrezzattura dell'attività lavorativa del resistente).
pagina 4 di 10 3. - Sotto il profilo economico, le due parti hanno riconosciuto di essere autosufficienti ed hanno rinunciato ad ogni ulteriore reciproca pretesa patrimoniale a titolo di mantenimento (id est
assegno divorzile).
Si sono dette pure d'accordo a che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla
Parte_1
Il reale punto di scontro riguarda il mantenimento dei figli e, specialmente, del più grande,
Per_1
3.1 - Come dimostrato dal resistente, che già all'epoca dell'accordo di negoziazione Per_1
assistita che ha regolamentato la separazione (21.2.2023) lavorava con contratto a tempo parziale, dall'1.4.2025 è stato assunto a tempo indeterminato dalla I.T.A. s.p.a. di Calolziocorte. Da ciò il fa derivare la cessazione di ogni suo contributo al mantenimento di la CP_1 Per_1 Parte_1
insiste invece nel rimarcare come nell'accordo di negoziazione assistita le parti avessero voluto garantire comunque a un mantenimento di euro 300,00 mensili sino al compimento del 25° Per_1
anno di età (che si avrebbe il 4.6.2027).
Forma convincimento del Collegio che la questione controversa debba essere decisa facendo applicazione del chiaro disposto dell'art. 337 septies comma 1 c.c., che, in tanto prevede il pagamento di un assegno periodico di mantenimento per il figlio maggiorenne, in quanto lo stesso non sia economicamente indipendente. Giacché non è contestato, nello specifico, che il lavoro a tempo indeterminato di gli permetta uno stipendio che lo rende economicamente indipendente (cfr. le Per_1
buste paga dell'anno 2024 prodotte dalla ricorrente che attestano stipendi netti per una media di euro
1.500,00 mensili), cessa ogni dovere dei genitori di contribuire al di lui mantenimento. Nemmeno può predicarsi l'efficacia di un accordo, assunto dalle parti all'epoca della separazione, che perduri anche per il divorzio ed a condizioni modificate.
3.2 - Il figlio è studente e dunque necessita ancora del contributo dei genitori. In sede di Per_2
accordi di negoziazione assistita i genitori avevano previsto un contributo mensile del padre di euro
450,00 “sino alla conclusione dell'eventuale corso universitario che verrà intrapreso dallo stesso
(considerando anche eventuali corsi di laurea magistrale e/o specialistici post lauream)”. Nel presente pagina 5 di 10 giudizio, il padre ha chiesto di ridurre il mantenimento ad euro 350,00 mentre la madre ne ha chiesto l'innalzamento ad euro 700,00.
La richiesta dalla si basa, per un verso, sul miglioramento delle entrate economiche Parte_1
del avendo assunto che, come agente di commercio/rappresentante presso la Brillux Italia CP_1
s.r.l., percepisse una retribuzione fra i 2.7000,00 ed i 3.000,00 euro mensili, oltre indennità di trasferta,
rimborsi spese e benefit dell'autovettura e senza oneri di canone di locazione, alloggiando in un immobile di una cugina;
per altro verso, sulla scarsa frequentazione del padre con i figli, per modo che tutte le spese di vitto resterebbero a carico della madre. Inoltre, l'assegno unico è passato da euro
159,00 ad euro 77,00.
Come detto, l'accordo di negoziazione assistita che ha regolamentato la separazione è del febbraio 2023. Dagli estratti del conto corrente acceso presso la e prodotti Controparte_3
dal resistente a far data dal luglio 2012 alla chiusura nonché dalle buste paga del resistente presso la
Valt Plastic di Valmadrera nell'anno 2022 (prodotte il 16.1.2025) si ricava che il tenuto CP_1
conto di tredicesima e di quattordicesima, nel 2022 ha guadagnato circa 35.000,00 euro netti.
Dalle buste paga del 2023, quando il si è trasferito alla Sitz di Grassobbio, si ricavano CP_1
stipendi netti per euro 31.352,00. Nel 2024 il ha prodotto le buste paga (carenti però della CP_1
mensilità di dicembre) per un totale di euro 27.995,00 netti: considerando la mensilità di dicembre con la tredicesima, gli stipendi netti percepiti non si discostano da quelli del 2023.
Il reddito complessivo dell'anno d'imposta 2022 è di euro 37.462,00; quello del 2023 di euro
39.599,00; quello del 2024 di euro 44.500,00 circa.
Da queste emergenze documentali si ricava con certezza che il reddito del non è CP_1
diminuito rispetto all'epoca degli accordi di separazione e, anzi, ha subito un certo incremento: ciò non giustifica la richiesta di riduzione del contributo paterno al mantenimento di . Per_2
Ma lo stesso è a dirsi del reddito da lavoro dipendente della quando lavorava presso Parte_1
ICAM lo stipendio medio era di circa 1.300,00 euro mensili (oltre tredicesima); dall'aprile 2023,
quando è stata assunta alla Wagner di Valmadrera, lo stipendio si assesta intorno ai 1.900,00 euro mensili.
pagina 6 di 10 A fronte di questo aumento, non può trovare fondamento la richiesta di incremento dell'assegno di mantenimento per il figlio secondogenito: la somma di euro 450,00 (oltre successivi incrementi
ISTAT maturati) mensili, concordata nel febbraio 2023, risulta del tutto attuale e va quindi confermata,
anche per la decisiva ragione che le parti non hanno allegato nuove esigenze del figlio rispetto a quelle tenute in conto nel 2023.
Le spese straordinarie per continueranno ad essere suddivise fra le due parti al 50% Per_2
ciascuna, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso questo Tribunale e meglio declinato in dispositivo.
4. - In assenza di accordo fra le parti – nel qual caso il Tribunale di sarebbe limitato a darne atto
– il Collegio non può ritenersi investito della domanda relativa al mantenimento del cane, giacché le decisioni economiche vanno assunte con riferimento ai coniugi ed alla prole.
5. - Dal momento che nessuna delle due parti ha visto accolte pienamente le proprie richieste,
ricorrono giusti motivi (di soccombenza reciproca) per compensare integralmente le spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
CONFERMA
l'assegnazione a della casa coniugale di Lecco, via Giusti n. 23/A, con quanto la Parte_1
arreda;
DISPONE che versi ad , a titolo di contributo nel mantenimento del figlio Controparte_1 Parte_1
, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità, la somma di euro 450,00 oltre rivalutazione Per_2
ISTAT dal febbraio 2024 nonché il 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket
sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
pagina 7 di 10 - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f)
gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
pagina 8 di 10 - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
REVOCA
l'assegno di mantenimento a carico di ed a favore del figlio a partire dalla Controparte_1 Per_1
mensilità di luglio 2024;
DA' ATTO che le due parti hanno riconosciuto di essere autosufficienti ed hanno rinunciato ad ogni ulteriore reciproca pretesa patrimoniale a titolo assegno divorzile.
DICHIARA INAMMISSIBILI la domanda avanzata dal resistente di ordinare alla ex moglie l'immediata restituzione dei beni personali ancora presenti presso l'abitazione familiare (stereo, CD, barbecue e attrezzattura dell'attività
lavorativa del resistente) e quella relativa al mantenimento del cane.
COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
pagina 9 di 10 Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di giovedì 19 giugno 2025
. Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 11 luglio 2024 ed iscritta al n.
1186 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nata l'[...] a [...] ed ivi residente a[...] C.F._1
Giusti n. 23/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Giordano del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lecco, via Parini n. 33, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] C.F._2
Mentana n. 70, rappresentato e difeso dall'avv. Marilena Guglielmana del foro di Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Lecco, via Cavour n. 41, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
In data 8 magio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli e (entrambi maggiorenni) rimangono collocati insieme alla madre presso l'abitazione coniugale Per_1 Per_2
sita in Lecco, via Giusti n. 23/A;
3. le parti danno atto che la casa coniugale, in comproprietà al 50% tra le stesse, resterà assegnata e nella disponibilità
della signora con tutto l'arredo che la compone, fino alla permanenza di uno o entrambi i figli Parte_1
nell'abitazione;
4. il signor si impegna a corrispondere a titolo di concorso al mantenimento dei figli sino all'indipendenza CP_1
economica degli stessi, ed in ogni caso sino al compimento del 25° anno di età di entrambi ovvero, solo per il figlio , Per_2
sino alla conclusione dell'eventuale corso universitario che verrà intrapreso dallo stesso (considerando anche eventuali
corsi di laurea magistrale e/o specialistici post lauream) la somma mensile di € 1.000,00 di cui € 300,00 per il
mantenimento mensile ordinario del figlio ed € 700,00 per il mantenimento mensile ordinario del figlio , da Per_1 Per_2
rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT e da versarsi entro e non oltre il giorno 11 di ogni mese
sul conto corrente intestato alla madre.
In caso di trasferimento di uno o entrambi i figli presso l'abitazione del padre, il signor cesserà di versare alla CP_1
signora l'assegno di mantenimento – per uno o per entrambi i figli, a partire dal mese successivo al Parte_1
trasferimento;
5. stante la maggiore età dei figli il padre gestirà autonomamente il suo rapporto loro nel rispetto delle loro esigenze
lavorative, scolastiche ed extrascolastiche;
6. i genitori si impegnano ad essere sempre reperibili, anche telefonicamente, per qualunque necessità riguardante i figli;
7. il signor si impegna a versare la quota corrispondente al 50% delle spese straordinarie riferibili ai figli così CP_1
come regolate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Lecco in data 28 marzo 2018, comprese le spese per l'assicurazione
e il bollo dell'autovettura in uso a dell'autovettura che, in futuro, verrà acquistata o data in uso ad , oltre Per_1 Per_2
naturalmente le spese universitarie di quest'ultimo. Tali spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate e
documentate mediante idonee pezze giustificative del pagamento, da effettuare entro dieci giorni dalla loro esibizione.
Resta inteso che la detrazione fiscale delle suddette spese spetterà ad entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno;
8. l'assegno unico e ogni altra provvidenza pubblica prevista in relazione ai figli saranno percepiti dalla signora
[...]
Parte_1
pagina 2 di 10
9. la signora dà atto che la polizza assicurativa n. 24849160 del 04.06.2020 a lei intestata Parte_1 Controparte_2
è di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
10. il signor si impegna a corrispondere alla signora l'80% di tutte le spese riferibili al Controparte_1 Parte_1
cane Ulisse di proprietà del signor (a titolo esemplificativo e non esaustivo: visite, vaccinazioni, fiale e CP_1
medicinali antiparassitari, cibo, accessori, pensione per i periodi di vacanza della signora – almeno 20 giorni Parte_1
all'anno, etc). L'importo dovrà essere versato, a fronte di idonea trasmissione dei giustificativi di spesa da parte della
signora entro il giorno 15 del mese successivo sul conto corrente della ricorrente;
Parte_1
11. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare ad ogni ulteriore reciproca pretesa
patrimoniale a titolo di mantenimento.
12. ciascuna parte provvederà al mantenimento delle spese e alla manutenzione dell'autovettura rispettivamente in uso.
In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione delle prove così come già dedotte e articolate, con i testi indicati.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Per parte resistente: “Ogni contraria istanza, deduzione, ed eccezione respinta Voglia il Tribunale così giudicare:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i IGg.ri e in Controparte_1 Parte_1
data 08/05/2000 in Lecco (n. 33, parte 2, Serie A, anno 2000), ordinando la trascrizione nei competenti registri dello Stato
Civile del suindicato Comune;
2. Confermare l'assegnazione dell'immobile familiare sito in Lecco – Via Giuseppe Giusti, 23/A, in comproprietà al 50%
fra i IGg.ri e , alla IG.ra affinché continui ad occuparlo attualmente Controparte_1 Parte_1 Parte_1
unitamente ai due figli maggiorenni, d;
Per_1 Per_2
3. Porre a carico del IG. assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio – pari Controparte_1 Per_2
ad € 350 mensili oltre a rivalutazione ISTAT annuale, da versarsi alla IG.ra entro il giorno 15 di ogni Parte_2
mese.
4. Revocare l'obbligo a carico del IG. di versamento di assegno di mantenimento a favore del figlio Controparte_1
essendo quest'ultimo da tempo economicamente indipendente. Per_1
5. Disporre che le spese straordinarie necessarie per il figlio siano a carico di entrambi i genitori nella misura del Per_2
50% ciascuno, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco, che qui si intende integralmente trascritto.
La detrazione fiscale di dette spese verrà ripartita al 50% fra i genitori.
6. Disporre che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla IG.ra ; Parte_1
pagina 3 di 10
7. Dare atto che la polizza assicurativa n. 24849160 del 04/06/2000 intestata alla IG.ra Controparte_2 Parte_1
è in comproprietà al 50% fra la medesima ed il IG. ;
[...] Controparte_1
8. Disporre che le spese tutte (veterinarie, di mantenimento, ec…) necessarie per il cane di famiglia , di proprietà del Per_3
IG. , vengano sostenute al 50% fra il IG. e la IG.ra ; Controparte_1 CP_1 Parte_1
9. Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti, con rinuncia alla reciproca richiesta di assegno di mantenimento;
10. Disporre che ciascuna parte provvederà al mantenimento delle spese e della manutenzione dell'autovettura
rispettivamente in uso.
12. Ordinare alla IG.ra l'immediata restituzione al IG. dei beni personali ancora presenti presso Parte_1 CP_1
l'abitazione familiare (stereo, CD, barbecue e attrezzattura dell'attività lavorativa del resistente).
Spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi.
In via istruttoria:
- ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulla parte narrativa, preceduta da “vero che” e sui capitoli di
prova di cui alla memoria difensiva del 09/10/2024, nonché sui capitoli così formulati in memoria ex art. 473-Bis. 17 n. II
del 29/10/2024, con i testi ivi indicati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con sentenza n. 740/2024 del 28.11/5.12.2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato da e in Lecco Parte_1 Controparte_1
l'8.5.2000.
La causa è proseguita per le questioni economiche: tuttavia, non essendo state ammesse le prove dedotte, in data 8.5.2025 è passata in decisione, previa concessione dei termini per memorie ex art. 473bis.28 c.p.c..
2. - Rileva il Collegio come i figli nato il [...]) ed (nato il [...]) siano Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed abbiano deciso di vivere presso la madre: le parti sono concordi nell'assegnazione alla della casa coniugale di Lecco, via Giusti n. 23/A, in comproprietà al Parte_1
50% tra le stesse.
E' invece inammissibile nella presente sede la domanda avanzata dal resistente di ordinare alla ex moglie l'immediata restituzione dei beni personali ancora presenti presso l'abitazione familiare
(stereo, CD, barbecue e attrezzattura dell'attività lavorativa del resistente).
pagina 4 di 10 3. - Sotto il profilo economico, le due parti hanno riconosciuto di essere autosufficienti ed hanno rinunciato ad ogni ulteriore reciproca pretesa patrimoniale a titolo di mantenimento (id est
assegno divorzile).
Si sono dette pure d'accordo a che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla
Parte_1
Il reale punto di scontro riguarda il mantenimento dei figli e, specialmente, del più grande,
Per_1
3.1 - Come dimostrato dal resistente, che già all'epoca dell'accordo di negoziazione Per_1
assistita che ha regolamentato la separazione (21.2.2023) lavorava con contratto a tempo parziale, dall'1.4.2025 è stato assunto a tempo indeterminato dalla I.T.A. s.p.a. di Calolziocorte. Da ciò il fa derivare la cessazione di ogni suo contributo al mantenimento di la CP_1 Per_1 Parte_1
insiste invece nel rimarcare come nell'accordo di negoziazione assistita le parti avessero voluto garantire comunque a un mantenimento di euro 300,00 mensili sino al compimento del 25° Per_1
anno di età (che si avrebbe il 4.6.2027).
Forma convincimento del Collegio che la questione controversa debba essere decisa facendo applicazione del chiaro disposto dell'art. 337 septies comma 1 c.c., che, in tanto prevede il pagamento di un assegno periodico di mantenimento per il figlio maggiorenne, in quanto lo stesso non sia economicamente indipendente. Giacché non è contestato, nello specifico, che il lavoro a tempo indeterminato di gli permetta uno stipendio che lo rende economicamente indipendente (cfr. le Per_1
buste paga dell'anno 2024 prodotte dalla ricorrente che attestano stipendi netti per una media di euro
1.500,00 mensili), cessa ogni dovere dei genitori di contribuire al di lui mantenimento. Nemmeno può predicarsi l'efficacia di un accordo, assunto dalle parti all'epoca della separazione, che perduri anche per il divorzio ed a condizioni modificate.
3.2 - Il figlio è studente e dunque necessita ancora del contributo dei genitori. In sede di Per_2
accordi di negoziazione assistita i genitori avevano previsto un contributo mensile del padre di euro
450,00 “sino alla conclusione dell'eventuale corso universitario che verrà intrapreso dallo stesso
(considerando anche eventuali corsi di laurea magistrale e/o specialistici post lauream)”. Nel presente pagina 5 di 10 giudizio, il padre ha chiesto di ridurre il mantenimento ad euro 350,00 mentre la madre ne ha chiesto l'innalzamento ad euro 700,00.
La richiesta dalla si basa, per un verso, sul miglioramento delle entrate economiche Parte_1
del avendo assunto che, come agente di commercio/rappresentante presso la Brillux Italia CP_1
s.r.l., percepisse una retribuzione fra i 2.7000,00 ed i 3.000,00 euro mensili, oltre indennità di trasferta,
rimborsi spese e benefit dell'autovettura e senza oneri di canone di locazione, alloggiando in un immobile di una cugina;
per altro verso, sulla scarsa frequentazione del padre con i figli, per modo che tutte le spese di vitto resterebbero a carico della madre. Inoltre, l'assegno unico è passato da euro
159,00 ad euro 77,00.
Come detto, l'accordo di negoziazione assistita che ha regolamentato la separazione è del febbraio 2023. Dagli estratti del conto corrente acceso presso la e prodotti Controparte_3
dal resistente a far data dal luglio 2012 alla chiusura nonché dalle buste paga del resistente presso la
Valt Plastic di Valmadrera nell'anno 2022 (prodotte il 16.1.2025) si ricava che il tenuto CP_1
conto di tredicesima e di quattordicesima, nel 2022 ha guadagnato circa 35.000,00 euro netti.
Dalle buste paga del 2023, quando il si è trasferito alla Sitz di Grassobbio, si ricavano CP_1
stipendi netti per euro 31.352,00. Nel 2024 il ha prodotto le buste paga (carenti però della CP_1
mensilità di dicembre) per un totale di euro 27.995,00 netti: considerando la mensilità di dicembre con la tredicesima, gli stipendi netti percepiti non si discostano da quelli del 2023.
Il reddito complessivo dell'anno d'imposta 2022 è di euro 37.462,00; quello del 2023 di euro
39.599,00; quello del 2024 di euro 44.500,00 circa.
Da queste emergenze documentali si ricava con certezza che il reddito del non è CP_1
diminuito rispetto all'epoca degli accordi di separazione e, anzi, ha subito un certo incremento: ciò non giustifica la richiesta di riduzione del contributo paterno al mantenimento di . Per_2
Ma lo stesso è a dirsi del reddito da lavoro dipendente della quando lavorava presso Parte_1
ICAM lo stipendio medio era di circa 1.300,00 euro mensili (oltre tredicesima); dall'aprile 2023,
quando è stata assunta alla Wagner di Valmadrera, lo stipendio si assesta intorno ai 1.900,00 euro mensili.
pagina 6 di 10 A fronte di questo aumento, non può trovare fondamento la richiesta di incremento dell'assegno di mantenimento per il figlio secondogenito: la somma di euro 450,00 (oltre successivi incrementi
ISTAT maturati) mensili, concordata nel febbraio 2023, risulta del tutto attuale e va quindi confermata,
anche per la decisiva ragione che le parti non hanno allegato nuove esigenze del figlio rispetto a quelle tenute in conto nel 2023.
Le spese straordinarie per continueranno ad essere suddivise fra le due parti al 50% Per_2
ciascuna, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso questo Tribunale e meglio declinato in dispositivo.
4. - In assenza di accordo fra le parti – nel qual caso il Tribunale di sarebbe limitato a darne atto
– il Collegio non può ritenersi investito della domanda relativa al mantenimento del cane, giacché le decisioni economiche vanno assunte con riferimento ai coniugi ed alla prole.
5. - Dal momento che nessuna delle due parti ha visto accolte pienamente le proprie richieste,
ricorrono giusti motivi (di soccombenza reciproca) per compensare integralmente le spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
CONFERMA
l'assegnazione a della casa coniugale di Lecco, via Giusti n. 23/A, con quanto la Parte_1
arreda;
DISPONE che versi ad , a titolo di contributo nel mantenimento del figlio Controparte_1 Parte_1
, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità, la somma di euro 450,00 oltre rivalutazione Per_2
ISTAT dal febbraio 2024 nonché il 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket
sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
pagina 7 di 10 - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f)
gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
pagina 8 di 10 - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
REVOCA
l'assegno di mantenimento a carico di ed a favore del figlio a partire dalla Controparte_1 Per_1
mensilità di luglio 2024;
DA' ATTO che le due parti hanno riconosciuto di essere autosufficienti ed hanno rinunciato ad ogni ulteriore reciproca pretesa patrimoniale a titolo assegno divorzile.
DICHIARA INAMMISSIBILI la domanda avanzata dal resistente di ordinare alla ex moglie l'immediata restituzione dei beni personali ancora presenti presso l'abitazione familiare (stereo, CD, barbecue e attrezzattura dell'attività
lavorativa del resistente) e quella relativa al mantenimento del cane.
COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
pagina 9 di 10 Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di giovedì 19 giugno 2025
. Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
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