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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/11/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei magistrati:
- dott. Pasquale Cristiano Presidente
- dott. Michele Videtta Consigliere
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 589/2020 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: PROMESSA DI PAGAMENTO: RICOGNIZIONE DEL DEBITO vertente
tra
, in persona del Sindaco.p.t. Parte_1
(avv.to CAMILLO CELEBRANO)
appellante e
n persona del l.r.p.t. Controparte_1
(avv.to MICHELE MARCONE E NICOLA SENATORE)
appellata
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza n. 495/2020, pubblicata il 30 ottobre 2020 del Tribunale di Lagonegro, in persona del G.O.T. dott. Vincenzo D'Ambrosio, notificata l'8 novembre 2020, a definizione del giudizio civile recante il n. 434 /2014 R.G promosso da Controparte_1
della Dott.ssa Franca Gina Camerota, in persona del l.r.p.t., nei
1 confronti del , in persona del sindaco p.t., il giudice Parte_1
di primo grado così disponeva:
• Condanna il al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della Dott.ssa Franca Gina Camerota della somma di Controparte_1
euro 64.580,00, oltre interessi legali;
• Condanna il al pagamento dei due terzi delle spese della Parte_1
presente causa in favore dell'attrice che liquidava, già nella predetta percentuale, in euro 5.353,00 per compenso, oltre rimborso spese (15%),
c.p.a. ed iva (se dovuta) da attribuirsi all'Avv. Michele Marcone per dichiarato anticipo.
Con atto di citazione in appello il , in persona del suo Parte_1
Sindaco p.t., ha impugnato la suddetta pronuncia innanzi a questa
Corte.
Si è costituito lo Controparte_2
chiedendo il rigetto del gravame.
Assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino all' 8.10.2025 nessuna delle parti costituite formulava note di trattazione ‒ attività equipollente alla comparizione in udienza.
Parimenti, assegnato nuovo termine per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter, co. 4 c.p.c. nessuna delle parti costituite provvedeva al deposito di note scritte all'udienza del 04.11.2025, così ponendo in essere un comportamento equiparabile alla mancata comparizione in udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
La Corte tratteneva in decisione la causa.
MOTIVI della DECISIONE
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, e dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter, 309 e 181 co.1 c.p.c. in ragione del mancato deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 08.10.2025 e del mancato deposito di note difensive entro il termine del 04.11.2025. L'art. 181 co. 1 c.p.c. –
2 nella formulazione scaturita dalla modificazione introdotta dall'art. 50 del D.L. 25/6/08 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6/8/08
n. 133 – dispone che, in caso di mancata comparizione delle parti in udienza, il giudice fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, ove queste ultime non compaiano neppure alla nuova udienza, il giudice “ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 56 del D.L. n. 112/08, si applica ai giudizi instaurati in primo grado dopo il 25.6.2008.
Nel caso di specie il processo di primo grado tra le parti è stato instaurato nel 2020 sicché trova senz'altro applicazione l'art. 181 co. 1
c.p.c. nella nuova formulazione. Né può dubitarsi che l'art.181 c.p.c. sia operativo anche nel giudizio di appello, atteso il richiamo dell'art. 359
c.p.c. alle norme relative al procedimento di primo grado davanti al tribunale.
In conclusione, per effetto del mancato deposito di note scritte entro il 08.10.2025 e del mancato deposito di note difensive entro il 04.11.2025 va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata con sentenza l'estinzione del processo. In aderenza al dettato dell'art. 338
c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ai sensi dell'art. 310 ult.co.
c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 127 ter, 309 e 181 co.1 c.p.c.;
- dichiara il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
3 - nulla per le spese processuali relative al presente grado di giudizio.
Così deciso in Potenza, camera di consiglio del 18 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE est. Mariadomenica Marchese IL PRESIDENTE Pasquale Cristiano
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