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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 2671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2671 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 94/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 94/2025, con l'intervento del P.M
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis: 1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente Sigg.ri Mario e
possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed Pt_1 ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 2.- Accertare e dichiarare che la ricorrente sig.ra è cittadina Parte_2 italiana dalla data in cui è stato celebrato il matrimonio con il cittadino italiano, sig.
[...]
e dunque dal 18/09/1981.3.- Per l'effetto, ordinare al in persona del CP_1 Controparte_2
Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
I ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere di essere discendenti del sig. Persona_1 nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile. Il predetto si è sposato con la sig.ra nel 1927 e non si è mai naturalizzato. Dalla predetta unione Persona_2 coniugale nasceva nel 1930 il sig. . Dal matrimonio, nel 1955, tra il sig. Persona_3 [...]
e la sig.ra nasceva nel 1955 il sig. . il sig. Per_3 Parte_3 Controparte_1
pagina 1 di 3 si sposava nel 1981 con la sig.ra e procreavano nel Controparte_1 Parte_2
1986 il sig. . Persona_4
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che:
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del
14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano . nato a [...] il [...] ha Persona_1 perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, pagina 2 di 3 nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da nato a [...] il [...] per quanto concerne le spese di lite la Persona_1 declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che i sigg. nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1
nato in [...] il [...], C.F. Persona_4 C.F._2 [...]
nata in [...] il [...], C.F. sono Parte_2 C.F._3 cittadini italiani
- compensa le spese di lite.
Firenze, 29 luglio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 94/2025, con l'intervento del P.M
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso dei ricorrenti volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis: 1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente Sigg.ri Mario e
possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed Pt_1 ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 2.- Accertare e dichiarare che la ricorrente sig.ra è cittadina Parte_2 italiana dalla data in cui è stato celebrato il matrimonio con il cittadino italiano, sig.
[...]
e dunque dal 18/09/1981.3.- Per l'effetto, ordinare al in persona del CP_1 Controparte_2
Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”.
I ricorrenti hanno dedotto e documentato di essere di essere discendenti del sig. Persona_1 nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile. Il predetto si è sposato con la sig.ra nel 1927 e non si è mai naturalizzato. Dalla predetta unione Persona_2 coniugale nasceva nel 1930 il sig. . Dal matrimonio, nel 1955, tra il sig. Persona_3 [...]
e la sig.ra nasceva nel 1955 il sig. . il sig. Per_3 Parte_3 Controparte_1
pagina 1 di 3 si sposava nel 1981 con la sig.ra e procreavano nel Controparte_1 Parte_2
1986 il sig. . Persona_4
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del
Procuratore presso il Tribunale di Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che:
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del
14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata , senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano . nato a [...] il [...] ha Persona_1 perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, pagina 2 di 3 nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da nato a [...] il [...] per quanto concerne le spese di lite la Persona_1 declaratoria di difetto di giurisdizione su quelle consequenziali depone per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- accerta che i sigg. nato in [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._1
nato in [...] il [...], C.F. Persona_4 C.F._2 [...]
nata in [...] il [...], C.F. sono Parte_2 C.F._3 cittadini italiani
- compensa le spese di lite.
Firenze, 29 luglio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 3 di 3