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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 14893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14893 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 20626 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Rabacchi;
-parte attrice opponente-
e
(C.F. ), titolare della impresa Controparte_1 C.F._1 individuale rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. Enrico Marconi;
-parte convenuta opposta-
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte attrice opponente: “come da atto di citazione” e quindi:
“Piaccia al Tribunale adito, adversis reiectis, per i motivi dedotti e qui da aversi per richiamati e trascritti, revocare ed annullare il gravato decreto ingiuntivo 20/12/2019,
n. 25185/2019, N. R.G. 71691/2019, de quo, perché inammissibile, nullo, e comunque infondato in fatto e diritto. Con condanna del sig. quale titolare Controparte_1
1 della ditta individuale opposta, ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 3, C.P.C. Vittoria di spese.”
- per parte convenuta opposta: “richiamando interamente quelle rassegnate nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI c.p.c.,” e quindi:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito nel merito:
- in relazione al contratto di appalto per cui è causa ed in conseguenza dei gravi inadempimenti della committente inerenti la ingiustificata/illegittima sospensione dei lavori dell'appalto, protratta per oltre quattro anni, nonché per lo scadere del permesso a costruire inerente i lavori oggetto di appalto, e/o dell'illegittimo rifiuto del pagamento delle somma dovute alla opposta per i lavori eseguiti ed al netto degli acconti versati, e comunque per le ragioni ed i fatti tutti dedotti nella comparsa di costituzione e risposta e nel ricorso per ingiunzione, dichiarare la risoluzione del contratto detto, ex art. 1453, comma 2, cc, per colpa ed inadempimento gravi della
Parte_1
- accertare in ogni caso, ed anche nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione, l'entità, la categoria, le quantità dei lavori eseguiti dalle appaltatrici e determinare il credito vantato dalla opposta, al netto degli acconti versati, a titolo di corrispettivo delle opere eseguite dalle appaltatrici, nella misura indicata nel decreto ingiuntivo opposto, così determinato sulla base del contratto detto, ovvero, comunque, sulla base dei criteri subordinati fissati dall'art. 1657 cc., e per l'effetto confermare il decreto opposto;
- In via subordinata, nel caso in cui il detto corrispettivo non dovesse essere confermato nella misura indicata nella ingiunzione opposta, ovvero nel caso in cui la detta ingiunzione non potesse, per qualsivoglia ragione, esse confermata, eventualmente anche in via risarcitoria, accertata la giusta ragione creditoria residua dell'opposta, in relazione ai lavori ed alle opere appaltate ed eseguite, condannare
l'opponente al pagamento di detta somma, con gli interessi moratori di legge.
- In via risarcitoria, accertati e quantificati i danni procurati alla opposta, in conseguenza del fermo del cantiere, del ritardo del pagamento del dovuto nonché del mancato guadagno conseguente alla risoluzione del contratto, condannare la opponente al pagamento di detti danni in favore della opposta, con interessi e rivalutazione secondo i criteri al riguardo determinati dalla legge.
2 In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto n. Controparte_1
25185/2029, con cui questo Tribunale ha ingiunto a il Parte_1 Parte_1 pagamento dell'importo di euro 49.001,68, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione.
A sostegno della domanda proposta, l'allora ricorrente ha allegato:
- che lo stesso ricorrente, quale titolare dell'impresa individuale denominata
[...]
si era reso cessionario – dall'appaltatore Controparte_2 Parte_2 ed in forza di apposita scrittura privata del 14.9.2016, sottoscritta per
[...] accettazione anche dal committente – del contratto di appalto Parte_1 stipulato in data 9.12.2015 tra la e avente ad Parte_1 Parte_2 oggetto “la demolizione e ricostruzione di un edificio per civile abitazione sito in
Guardea (TR), loc. Madonna del Porto, come da progetto approvato dal competente
Comune in data 29.12.2014 , SCIA n. prot. 6476/2014, pratica edilizia 74/2014”;
- che l'art. 23 del suddetto contratto prevedeva il pagamento del corrispettivo per stati di avanzamento dei lavori;
- che i lavori erano iniziati regolarmente e la committente aveva eseguito i primi quattro pagamenti pattuiti e, in aggiunta, aveva versato anche un ulteriore acconto di euro 4.000,00;
- che, con email del 15.11.2016, asseritamente comproprietario per Parte_3 la quota di un mezzo dell'immobile da ristrutturare, aveva comunicato che i lavori dovevano essere sospesi, ai sensi dell'art. 8 del contratto di appalto, che prevedeva la possibilità della “la sospensione dei lavori qualora il Committente si trovi nella temporanea impossibilità di provvedere ai pagamenti previsti dallo stato di avanzamento dei lavori di cui all'art. 23 del contratto”;
- che, con diffida del 3.8.2018, lo stesso ricorrente aveva costituito in mora la committente per il pagamento della somma di euro 44.546,98, oltre IVA, costituente la differenza tra l'importo dei lavori effettivamente eseguiti dalle appaltatrici e gli acconti ricevuti;
- che, dopo aver deciso di tollerare ulteriormente la situazione di sospensione del contratto, infine, in data 21 giugno 2019, il ricorrente aveva inoltrato un'ulteriore
3 diffida alla committente, lamentando una protrazione della sospensione oltre la soglia di tollerabilità imposta dal principio di buona fede;
- che, data la mancata risposta da parte della committente, il ricorrente aveva quindi interpellato il di Guardea, per sapere se la SCIA fosse effettivamente scaduta CP_3
o se fosse stata rinnovata;
richiesta questa alla quale il predetto Comune aveva risposto, con missiva del 25.7.2019, comunicando che la SCIA approvata in data
29.12.2014, avente validità di quattro anni, era scaduta e che per il completamento dei lavori non terminati a quella data non risultava essere stata presentata alcuna nuova
SCIA;
- che, pertanto, lo stesso aveva emesso e inviato a la CP_2 Parte_1 fattura n. 12 del 2.8.2019 dell''importo di euro 49.001,68, domandandone il pagamento;
1.2. ha proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c., Parte_1 concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che la sospensione dei lavori era stata disposta dalla committente in modo legittimo, in quanto prevista dall'art. 8 dello stesso contratto;
- che la stessa committente aveva puntualmente pagato quanto dovuto sulla base degli stati di avanzamento raggiunti alla data della sospensione del rapporto;
- che la sospensione del rapporto era avvenuta nel mese del luglio 2016;
- che la pretesa creditoria della controparte era pertanto, infondata.
1.3. Il si è costituito tempestivamente in giudizio, ribadendo quanto già CP_2 esposto nel ricorso monitorio e concludendo quindi per la conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque per la condanna della opponente al pagamento del dovuto.
Ha inoltre domandato la condanna della opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Domanda quest'ultima poi non riproposta in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n.
1 c.p.c. e di precisazione delle conclusioni e da intendersi quindi rinunciata.
1.4. Rigettata l'istanza ex art 648 c.p.c. formulata da parte opposta e fissata apposita udienza per consentire alle parti di prendere posizione sulla proposta ex art. 185 bis c.p.c. contestualmente formulata dal giudice, l'opposto, con le note di trattazione scritta depositate in vista della predetta udienza, ha poi modificato le proprie conclusioni, domandando la risoluzione del contratto e la condanna della
4 opponente al pagamento di quanto dovuto per le opere realizzate, oltre che al risarcimento del danno causato dall'inadempimento.
Modifiche queste di cui parte opponente ha eccepito l'inammissibilità.
1.5. Preso atto della mancata accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c. ed assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita mediante prove documentali e testimoniali, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sull'ammissibilità della modifica della domanda.
2.1. Come già anticipato, parte opposta ha modificato l'originaria domanda di adempimento del contratto, chiedendo, in luogo della stessa, la risoluzione del contratto ed il pagamento del valore delle opere eseguite, oltre al risarcimento del danno causato dall'inadempimento.
Parte opponente ha eccepito l'inammissibilità di tale modifica, sostenendo che le caratteristiche strutturali del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo impedirebbero alla convenuta opposta di procedere a una siffatta mutatio libelli.
2.2. L'eccezione di parte opponente è infondata.
Come è noto, infatti, l'art. 1453, comma 2 c.c. (“La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione”), derogando ai princìpi di ordine processuale che vietano la mutatio libelli in corso di causa, consente di sostituire in qualsiasi fase e grado del giudizio, alla originaria domanda di adempimento in forma specifica, quella di risoluzione.
La parte, contestualmente all'esercizio dello "ius variandi", può inoltre domandare, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale (Cass. S.U.
8510/2014).
Il quadro normativo ed interpretativo così delineato non muta, poi, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, ai sensi dell'art. 645, comma 2,
c.p.c., si svolge “secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adìto” ed il cui oggetto è pur sempre costituito dalla domanda di adempimento proposta dall'opposto, in quanto tale soggetta alla già richiamata disciplina dell'art. 1453, comma 2 c.c..
5 La modifica della domanda effettuata dall'opposto è pertanto ammissibile.
2.3. La modifica della domanda – e dunque anche della causa petendi della originaria domanda monitoria – determina poi in ogni la necessità di disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulla domanda di risoluzione per inadempimento.
La domanda va accolta per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Parte opposta fonda la domanda di risoluzione contrattuale sul grave inadempimento di parte opposta. In particolare, allega la violazione dell'obbligo di buona fede esecutiva, di cui all'art. 1375 c.c., nell'esercizio del potere di sospensione del contratto cristallizzato nell'art. 8 del contratto di appalto.
Parte opponente, di converso, afferma di avere tenuto una condotta indenne da censure, mancando un termine finale per l'esercizio dell'indicato potere e non potendosi giungere a una sua introduzione in via ermeneutica per tramite del canone della buona fede.
3.2. La domanda di risoluzione è fondata e merita accoglimento.
In linea generale, il principio di buona fede oggettiva permea ogni ambito delle relazioni negoziali, dalla fase delle trattative alla fase esecutiva (cfr. artt. 1175, 1337,
1358, 1366, 1375, 1460 c. 2 c.c.), e impone alle parti, nell'esercizio dei propri diritti e facoltà, di prendere in considerazione anche l'esistenza degli altrui interessi, benché confliggenti, in modo da arrecare agli stessi il minimo sacrificio possibile.
Nel caso di specie, l'art. 8 prevede il potere, per il committente, di disporre la sospensione del dei lavori, a fronte dell'insorgere di una condizione di temporanea impossibilità di far fronte ai pagamenti previsti dallo stato di avanzamento dei lavori.
Tale potere non può però considerarsi avulso dall'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
Nella specie, occorre infatti considerare che la durata stimata dell'appalto è stata contrattualmente individuata in n. 300 giorni lavorativi e che la sospensione dei lavori, senza che sia stata processualmente provata una valida ragione giustificativa alla base della stessa, se non la mera allegazione della difficoltà economica della committente, si
è protratta per circa il triplo di tale periodo prima dell'introduzione del giudizio monitorio e per circa un ulteriore anno fino al momento in cui l'opposto ha formulato la domanda di risoluzione. Il che rende anche evidente come il presupposto al ricorrere del quale i contraenti hanno attribuito l'esercizio del potere di sospensione – ossia
6 quello della “temporanea impossibilità” – sia venuto meno, essendosi l'impedimento tramutato da temporaneo in sostanzialmente permanente (dovendo a tal fine aversi riguardo alla durata massima che possono avere rapporti negoziale della tipologia di quello di cui si discute).
A ciò si aggiunga che, nelle more della sospensione disposta dall'opponente, è scaduta la SCIA posta alla base del progetto oggetto del contratto di appalto.
La gravosità, per l'opposta, di questa perdurante condizione di stasi è stata manifestata anche in via stragiudiziale mediante le varie diffide dalla stessa inviata nei confronti dell'opposta (cfr. docc. 12 e 13 allegati al ricorso monitorio).
In occasione di tali scambi, la opposta si è tuttavia limitata a ribadire la legittimità della propria posizione, senza tuttavia fornire all'opposta nemmeno uno scenario ipotetico circa la ripresa dei lavori.
La condotta della opposta va dunque qualificata come non conforme al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e integrante l'inadempimento di un obbligo legale, operante in seno al contratto, tale da giustificare la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1453 c.c..
Pur in difetto di una previsione espressa di un termine finale per l'esercizio di tale potere, si deve infatti ritenere che l'ampiezza del periodo di sospensione, unitamente alla mancata comunicazione sugli scenari ipotetici di ripresa dei lavori, abbiano determinato un sacrificio degli interessi dell'appaltatore superiore alla soglia di tolleranza esigibile.
Tale condotta, avendo inciso in modo rilevante e protratto nel tempo sulle obbligazioni principali poste a carico delle parti del contratto di appalto (non consentendo all'appaltatore di proseguire con l'esecuzione con le opere ed impedendogli quindi anche di percepire il corrispettivo dovuto), integra poi anche un inadempimento, oltre che imputabile (non avendo parte opponente dato prova di essersi trovata nell'impossibilità, nonostante lo sforzo di diligenza compiuto, di consentire la ripresa dei lavori), di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. ed
è, quindi, idonea a giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione proposta da parte opposta.
4. Sulla domanda di pagamento del corrispettivo per le opere eseguite.
Anche la domanda in esame va accolta.
7 4.1. Parte opposta ha anche domandato la condanna della opponente al pagamento di quanto ancora dovuto per le opere realizzate, al netto dei pagamenti già ricevuti.
Domanda questa che va riqualificata, sussistendone i presupposti, quale domanda di ripetizione per equivalente dell'indebito conseguente alla risoluzione anticipata del contratto di appalto.
Per giurisprudenza costante, infatti, “in tema di appalto, l'ultimazione e la consegna delle opere non è ostativa alla proposizione da parte dell'appaltatore della domanda di risoluzione per inadempimento, in quanto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica, non sottraendosi pertanto alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione, con la conseguenza che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum" (così fra le altre Cass. 22065/2022; in tema, v. inoltre Cass. 13405/2015, secondo cui, qualora l'appaltatore, in corso d'opera, chieda la risoluzione del contratto per inadempimento del committente ed il "pagamento del prezzo" dei lavori già eseguiti, la sentenza del giudice del merito, la quale, riconosciuta la fondatezza della prima domanda, accolga anche la seconda, pur rilevandone l'impropria formulazione in termini di versamento del corrispettivo, anziché, secondo i principi della risoluzione del contratto ad esecuzione continuata o periodica, in termini di "restitutio in integrum" a mezzo di equivalente pecuniario, non incorre in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., trattandosi di mera qualificazione giuridica della domanda, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento).
4.2. Le prove acquisite inducono a ritenere che l'opposto abbia fornito prova adeguata del proprio credito.
4.2.1. L'opposto ha versato in atti la perizia di parte (v. doc. 14 del fascicolo della fase monitoria), con la quale l'ingegnere incaricato dallo stesso opposto, previa verifica della esatta consistenza delle opere eseguite e facendo applicazione del prezziario contenuto nel capitolato tecnico allegato al contratto per cui è causa (cfr. doc. D del fascicolo di parte opposta), ha stimato i costi delle opere realizzate e, operata la decurtazione, contrattualmente prevista, del valore del quindici per cento, ha determinato il valore complessivo in euro 126.096,98. Somma questa da cui l'opposto
8 ha detratto i pagamenti ricevuti, al fine di individuare il valore delle opere che devono essere oggetto di restituzione per equivalente.
Alla puntualità delle allegazioni contenute nella perizia non è, peraltro, seguita una altrettanto specifica contestazione, da parte della opponente, della corrispondenza al vero e congruità delle quantità e prezzi indicati e utilizzati come parametro per la determinazione del valore delle opere, essendosi invece la stessa opponente limitata a contestare l'ammissibilità e l'utilizzabilità del documento ai fini del decidere.
Le risultanze della predetta perizia hanno poi trovato riscontro nelle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio.
In primo luogo, vengono infatti in rilievo le dichiarazioni rese dall'ing.
[...]
il quale, ascoltato all'udienza istruttoria del 26.4.2023, ha confermato il Tes_1 contenuto della perizia di parte da lui redatta e ha specificato che le fotografie alla stessa allegate sono state scattate da lui stesso in occasione del sopralluogo effettuato presso l'immobile (“Sono stato incaricato da di verificare, alla Controparte_1 data del 24.5.2018, quale fosse lo stato del cantiere. Non ero mai stato lì prima di allora. Ho partecipato al sopralluogo che si è tenuto in quella data. Oltre a me, c'era solo il Non c'erano altre persone. Ho verificato l'avanzamento dei lavori CP_2
a quella data. Il computo metrico estimativo che mi è stato fornito dal CP_2 riportava ulteriori voci a completamento delle opere. Mi sono basato in particolare sul capitolato tecnico di appalto datato 9.12.2014 a firma del geom. CP_4
”; “Ho poi redatto una relazione. E' quella datata 9.6.2018 di cui prendo ora
[...] visione (doc. 14 di parte opposta): Ne confermo il contenuto”; “Le foto che mi vengono mostrate le ho scattate io con la mia macchina fotografica in occasione del predetto sopralluogo. Poi non sono più stato in quei luoghi”; “Preciso che non ho mai visto il contratto di appalto. Mi sono basato, come già detto, sul capitolo tecnico di appalto”;
“come ho già detto e ripeto, ho verificato l'esecuzione delle sole opere indicate nella mia relazione e precisamente di quelle fino alla voce 5.10 del capitolato tecnico di appalto. La risposta alla domanda [ossia se alla data del sopralluogo risultassero eseguiti la pavimentazione dell'immobile, gli impianti elettrico ed idraulico] è quindi no”).
Poco rileva, peraltro, che il sopralluogo in questione sia stato effettuato solo a maggio 2018 e dunque a distanza di tempo, posto che non risulta neanche allegato,
9 ancor prima che provato, che lo stato dei luoghi abbia subito delle modifiche successivamente all'epoca in cui l'opposto ha realizzato le opere di cui si discute.
Lo stesso testimone ha inoltre affermato di aver accertato l'entità dei lavori realizzati alla data del 24.5.2018, basandosi sul capitolato tecnico di appalto datato
9.12.2014 a firma del geom. . Controparte_4
In secondo luogo, viene in rilievo l'esame dei testi e Testimone_2 Tes_3
, ascoltati all'udienza del 12.10.2022, entrambi all'epoca dei fatti lavoratori
[...] dipendenti dell'opposto, i quali hanno confermato di avere realizzato – successivamente alla cessione del contratto in favore dello stesso opposto – una serie di lavori di tamponatura di pareti esterne in pietra e tramezzatura di interni (il teste ha infatti dichiarato: “Ho iniziato a lavorare per la Tes_2 Parte_4 dall'agosto 2016. Sono stati eseguiti lavori di tamponatura e di tramezzatura interna dei locali dell'immobile in comune di Guardea, località Madonna del Porto. Da quel che so la casa in costruzione apparteneva al Sig. lo deduco dal fatto che Parte_3 ogni tanto veniva a vedere come proseguivano i lavori”; “Sì, confermo, è stato eseguito anche il rivestimento con muratura di pietra delle pareti. Io mi occupavo in particolare dei lavori in muratura, assieme ad e e CP_2 Parte_5
Preciso che il rivestimento è stato effettuato in pietra. I lavori a cui Persona_1 ho fatto riferimento sono stati eseguiti nel periodo settembre ottobre 2016”; “Il fabbricato in costruzione era composto di due piani, c'era già la struttura ed era in corso la divisione. Non ricordo con esattezza il numero dei vani. Le tamponature esterne erano tre in quanto il fabbricato era adiacente ad un altro “; il teste Tes_3 ha invece dichiarato: “ho svolto la professione di muratore come socio di e Pt_2 successivamente alle dipendenze di dal 2015 circa sino a due anni fa, CP_2 preciso che non ricordo esattamente se era il 2015 o il 2016 l'anno in cui ho iniziato a lavorare per Si trattava in ogni caso dell'anno in cui l'impresa ha iniziato CP_2
l'attività. Da quel che so la è stata chiusa nello stesso periodo in cui sono Pt_2 passato a lavorare alla […]”; “Ricordo di aver svolto nel 2016, mesi CP_2 autunnali, lavori di rivestimento in pietra dell'immobile sito in località Guardea comune di Guardea, località Madonna del Porto. Confermo l'effettuazione da parte nostra di lavori aventi ad oggetto tamponatura pareti esterne e tramezzatura pereti interne. il fabbricato si componeva di due piani ed era attaccato ad altro fabbricato.
Eravamo in quattro a svolgere lavori, oltre a me c'erano Parte_5
10 Non ricordo con precisione la distribuzione Testimone_2 Controparte_1 interna degli spazi. Da quel che so io l'immobile apparteneva ad una società, non ricordo il nome della società, la circostanza mi fu riferita all'epoca dai due
Il sig. a volte era presente sul cantiere, per controllare CP_2 Parte_3
l'andamento del cantiere”).
4.2.2. Non induce invece a diverse conclusioni la testimonianza di
[...]
ascoltato a prova contraria all'udienza del 26.4.2023. Parte_3
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di incapacità a testimoniare del testimone sollevata da parte opposta.
Il Piacevoli, sin dalla proposizione del ricorso monitorio, è stato indicato come comproprietario, insieme all'opponente, dell'immobile oggetto del contratto di appalto per cui è causa, in quanto così indicato nella visura catastale versata in atti (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio).
Per tale ragione, in sede di esame testimoniale, parte opposta ha eccepito l'incapacità a testimoniare dello stesso.
Il teste, sul punto, ha tuttavia dichiarato di non vantare alcun diritto sull'immobile in questione. Circostanza questa che appare comprovata dalla produzione documentale di parte opponente del 4.4.2025, da ritenersi ammissibile in quanto diretta non a provare i fatti principali oggetto di causa, ma unicamente la capacità a testimoniare del
Parte_3
Poiché l'incapacità a testimoniare presuppone la titolarità di un interesse concreto e attuale che coinvolga il teste all'interno del rapporto controverso, l'assenza di diritti soggettivi sull'immobile oggetto del contratto sub iudice impedisce di ritenerlo incapace a testimoniare.
Le dichiarazioni del testimone – che ha riferito circostanze in parte difformi e confliggenti in ordine all'esecuzione dei lavori rispetto a quelle narrate dai testimoni di parte opposta – si presentano tuttavia inattendibili e comunque inidonee a smentire il complesso delle risultanze sopra richiamate.
L'attendibilità del teste, infatti, è posta in dubbio dal fatto che egli, sebbene abbia riferito di non essere proprietario dell'immobile oggetto dell'appalto e di non avere mai avuto legami stabili con la società opponente (ossia di non esserne mai stato né legale rappresentante, né socio), nel corso del rapporto contrattuale risulti essersi più volte interfacciato con l'opposto in nome e per conto della società opponente, tanto da
11 aver comunicato lui stesso, quale “delegato”, la sospensione dei lavori con email del
15.11.2016 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio). E ciò senza che sia stata fornita alcuna spiegazione di questo suo personale coinvolgimento, peraltro neanche di per sé giustificabile – ci si riferisce in particolare all'invio della predetta comunicazione di posta elettronica – sulla base di una sua maggiore presenza in loco.
Venendo poi al contenuto delle dichiarazioni rese, va rilevato come il testimone, nell'escludere l'esecuzione dei lavori indicati dall'opposto (v. risposte ai capitoli 1 e 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta), si sia espresso in termini dubitativi (“Non sono un tecnico, ma non mi sembra che i lavori cui si fa riferimento siano stati mai eseguiti”), confermando poi tuttavia, quantomeno con riguardo alla parte esterna del fabbricato, la conformità allo stato dei luoghi delle riproduzioni fotografiche versate in atti dall'opposto (“Prendo visione delle fotografie.
Nulla so quanto agli interni. Per quanto riguarda gli esterni del fabbricato e precisamente la facciata che vedo riprodotta, posso dire che le immagini corrispondono allo stato dell'immobile. E' sempre stato così dal momento della sospensione dei lavori. La sospensione dei lavori c'è stata intorno a luglio 2016”).
A prescindere dalla collocazione temporale della comunicazione di sospensione dei lavori, il dato essenziale è dunque che il testimone non abbia puntualmente smentito l'esecuzione delle opere interne (“Nulla so quanto agli interni”) ed abbia invece confermato la corrispondenza dello stato dei luoghi, quanto alle opere visibili dall'esterno del fabbricato, a quello sulla cui base il tecnico incaricato dall'opposto ha quantificato le opere eseguite e dunque il credito maturato dallo stesso opposto.
4.3. L'ammontare di quanto dovuto all'opposto, a titolo di restitutio in integrum conseguente alla risoluzione del contratto di appalto, va quindi quantificato nella differenza tra il valore delle opere eseguite dallo stesso opposto (euro 126.096,98, oltre
IVA) ed il totale dei pagamenti già effettuati in corso d'opera dalla opponente (euro
81.550,00, oltre IVA).
La opponente deve pertanto essere condannata al pagamento, in favore dell'opposto, dell'importo di euro 49.001,68 (euro 44.101,51, oltre IVA), oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (per l'applicabilità degli interessi maggiorati anche alle obbligazioni restitutorie, v. da ultimo Cass. 7677/2025) con decorrenza dal 18.2.2021 (data di proposizione della domanda di risoluzione e pagamento del valore delle opere eseguite) al saldo effettivo.
12 5. Sulla domanda di risarcimento del danno da inadempimento.
La domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Parte opposta, a fondamento della domanda in esame, ha prospettato di avere subito “danni […] a causa della illegittima e prolungata sospensione dei lavori, del ritardo dei pagamenti delle opere eseguite, e della risoluzione del contratto” (v. nota di trattazione scritta trasmessa in vista della udienza del 23.3.2021 e successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.).
In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha poi inteso offrire prova del pregiudizio asseritamente subito, producendo documentazione, rispetto alla quale ha chiesto anche l'ammissione di prova testimoniale, volta a dare evidenza del TAEG applicato per l'affidamento in conto corrente ricevuto Cassa di risparmio di Orvieto
(doc. H del fascicolo di parte opposta).
5.2. Ai sensi dell'art. 1223 c.c., chi si assume danneggiato dall'altrui inadempimento deve provare non solo i danni patiti, ma anche che gli stessi siano conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento (id est il nesso causale).
Parte opposta, tuttavia, non ha allegato specificamente e comunque provato che il ricorso al credito si sia reso necessario per rimediare alla perdurante sospensione dei lavori oggetto del contratto di appalto con la opponente ed alla mancata percezione del corrispettivo dovutole.
Dal momento le ragioni dell'accesso al credito possono derivare da plurime cause, in assenza anche della minima allegazione dell'assenza di decorsi causali alternativi del danno allegato, va allora escluso che parte opposta abbia soddisfatto l'onere di allegazione e prova posto a proprio carico.
6. Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla opponente.
L'esito complessivo del giudizio rende evidente l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda in esame.
7. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso fra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00; valori medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione).
P.Q.M.
13 il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 25185/2109 di questo Tribunale;
2) pronuncia la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., del contratto di appalto del
9.12.2015 richiamato in motivazione;
3) per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Parte_1
dell'importo di euro 49.001,68, oltre interessi nella Controparte_1 misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 18.2.2021 al saldo effettivo;
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Controparte_1
5) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Parte_1
6) condanna al rimborso, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott. Mattia Di Ciollo CP_5
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 20626 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 tra
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Rabacchi;
-parte attrice opponente-
e
(C.F. ), titolare della impresa Controparte_1 C.F._1 individuale rappresentato e difeso Controparte_2 dall'Avv. Enrico Marconi;
-parte convenuta opposta-
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte attrice opponente: “come da atto di citazione” e quindi:
“Piaccia al Tribunale adito, adversis reiectis, per i motivi dedotti e qui da aversi per richiamati e trascritti, revocare ed annullare il gravato decreto ingiuntivo 20/12/2019,
n. 25185/2019, N. R.G. 71691/2019, de quo, perché inammissibile, nullo, e comunque infondato in fatto e diritto. Con condanna del sig. quale titolare Controparte_1
1 della ditta individuale opposta, ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 3, C.P.C. Vittoria di spese.”
- per parte convenuta opposta: “richiamando interamente quelle rassegnate nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI c.p.c.,” e quindi:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito nel merito:
- in relazione al contratto di appalto per cui è causa ed in conseguenza dei gravi inadempimenti della committente inerenti la ingiustificata/illegittima sospensione dei lavori dell'appalto, protratta per oltre quattro anni, nonché per lo scadere del permesso a costruire inerente i lavori oggetto di appalto, e/o dell'illegittimo rifiuto del pagamento delle somma dovute alla opposta per i lavori eseguiti ed al netto degli acconti versati, e comunque per le ragioni ed i fatti tutti dedotti nella comparsa di costituzione e risposta e nel ricorso per ingiunzione, dichiarare la risoluzione del contratto detto, ex art. 1453, comma 2, cc, per colpa ed inadempimento gravi della
Parte_1
- accertare in ogni caso, ed anche nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di risoluzione, l'entità, la categoria, le quantità dei lavori eseguiti dalle appaltatrici e determinare il credito vantato dalla opposta, al netto degli acconti versati, a titolo di corrispettivo delle opere eseguite dalle appaltatrici, nella misura indicata nel decreto ingiuntivo opposto, così determinato sulla base del contratto detto, ovvero, comunque, sulla base dei criteri subordinati fissati dall'art. 1657 cc., e per l'effetto confermare il decreto opposto;
- In via subordinata, nel caso in cui il detto corrispettivo non dovesse essere confermato nella misura indicata nella ingiunzione opposta, ovvero nel caso in cui la detta ingiunzione non potesse, per qualsivoglia ragione, esse confermata, eventualmente anche in via risarcitoria, accertata la giusta ragione creditoria residua dell'opposta, in relazione ai lavori ed alle opere appaltate ed eseguite, condannare
l'opponente al pagamento di detta somma, con gli interessi moratori di legge.
- In via risarcitoria, accertati e quantificati i danni procurati alla opposta, in conseguenza del fermo del cantiere, del ritardo del pagamento del dovuto nonché del mancato guadagno conseguente alla risoluzione del contratto, condannare la opponente al pagamento di detti danni in favore della opposta, con interessi e rivalutazione secondo i criteri al riguardo determinati dalla legge.
2 In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della controversia ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto n. Controparte_1
25185/2029, con cui questo Tribunale ha ingiunto a il Parte_1 Parte_1 pagamento dell'importo di euro 49.001,68, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione.
A sostegno della domanda proposta, l'allora ricorrente ha allegato:
- che lo stesso ricorrente, quale titolare dell'impresa individuale denominata
[...]
si era reso cessionario – dall'appaltatore Controparte_2 Parte_2 ed in forza di apposita scrittura privata del 14.9.2016, sottoscritta per
[...] accettazione anche dal committente – del contratto di appalto Parte_1 stipulato in data 9.12.2015 tra la e avente ad Parte_1 Parte_2 oggetto “la demolizione e ricostruzione di un edificio per civile abitazione sito in
Guardea (TR), loc. Madonna del Porto, come da progetto approvato dal competente
Comune in data 29.12.2014 , SCIA n. prot. 6476/2014, pratica edilizia 74/2014”;
- che l'art. 23 del suddetto contratto prevedeva il pagamento del corrispettivo per stati di avanzamento dei lavori;
- che i lavori erano iniziati regolarmente e la committente aveva eseguito i primi quattro pagamenti pattuiti e, in aggiunta, aveva versato anche un ulteriore acconto di euro 4.000,00;
- che, con email del 15.11.2016, asseritamente comproprietario per Parte_3 la quota di un mezzo dell'immobile da ristrutturare, aveva comunicato che i lavori dovevano essere sospesi, ai sensi dell'art. 8 del contratto di appalto, che prevedeva la possibilità della “la sospensione dei lavori qualora il Committente si trovi nella temporanea impossibilità di provvedere ai pagamenti previsti dallo stato di avanzamento dei lavori di cui all'art. 23 del contratto”;
- che, con diffida del 3.8.2018, lo stesso ricorrente aveva costituito in mora la committente per il pagamento della somma di euro 44.546,98, oltre IVA, costituente la differenza tra l'importo dei lavori effettivamente eseguiti dalle appaltatrici e gli acconti ricevuti;
- che, dopo aver deciso di tollerare ulteriormente la situazione di sospensione del contratto, infine, in data 21 giugno 2019, il ricorrente aveva inoltrato un'ulteriore
3 diffida alla committente, lamentando una protrazione della sospensione oltre la soglia di tollerabilità imposta dal principio di buona fede;
- che, data la mancata risposta da parte della committente, il ricorrente aveva quindi interpellato il di Guardea, per sapere se la SCIA fosse effettivamente scaduta CP_3
o se fosse stata rinnovata;
richiesta questa alla quale il predetto Comune aveva risposto, con missiva del 25.7.2019, comunicando che la SCIA approvata in data
29.12.2014, avente validità di quattro anni, era scaduta e che per il completamento dei lavori non terminati a quella data non risultava essere stata presentata alcuna nuova
SCIA;
- che, pertanto, lo stesso aveva emesso e inviato a la CP_2 Parte_1 fattura n. 12 del 2.8.2019 dell''importo di euro 49.001,68, domandandone il pagamento;
1.2. ha proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c., Parte_1 concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che la sospensione dei lavori era stata disposta dalla committente in modo legittimo, in quanto prevista dall'art. 8 dello stesso contratto;
- che la stessa committente aveva puntualmente pagato quanto dovuto sulla base degli stati di avanzamento raggiunti alla data della sospensione del rapporto;
- che la sospensione del rapporto era avvenuta nel mese del luglio 2016;
- che la pretesa creditoria della controparte era pertanto, infondata.
1.3. Il si è costituito tempestivamente in giudizio, ribadendo quanto già CP_2 esposto nel ricorso monitorio e concludendo quindi per la conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque per la condanna della opponente al pagamento del dovuto.
Ha inoltre domandato la condanna della opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Domanda quest'ultima poi non riproposta in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n.
1 c.p.c. e di precisazione delle conclusioni e da intendersi quindi rinunciata.
1.4. Rigettata l'istanza ex art 648 c.p.c. formulata da parte opposta e fissata apposita udienza per consentire alle parti di prendere posizione sulla proposta ex art. 185 bis c.p.c. contestualmente formulata dal giudice, l'opposto, con le note di trattazione scritta depositate in vista della predetta udienza, ha poi modificato le proprie conclusioni, domandando la risoluzione del contratto e la condanna della
4 opponente al pagamento di quanto dovuto per le opere realizzate, oltre che al risarcimento del danno causato dall'inadempimento.
Modifiche queste di cui parte opponente ha eccepito l'inammissibilità.
1.5. Preso atto della mancata accettazione della proposta ex art. 185 bis c.p.c. ed assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita mediante prove documentali e testimoniali, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sull'ammissibilità della modifica della domanda.
2.1. Come già anticipato, parte opposta ha modificato l'originaria domanda di adempimento del contratto, chiedendo, in luogo della stessa, la risoluzione del contratto ed il pagamento del valore delle opere eseguite, oltre al risarcimento del danno causato dall'inadempimento.
Parte opponente ha eccepito l'inammissibilità di tale modifica, sostenendo che le caratteristiche strutturali del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo impedirebbero alla convenuta opposta di procedere a una siffatta mutatio libelli.
2.2. L'eccezione di parte opponente è infondata.
Come è noto, infatti, l'art. 1453, comma 2 c.c. (“La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione”), derogando ai princìpi di ordine processuale che vietano la mutatio libelli in corso di causa, consente di sostituire in qualsiasi fase e grado del giudizio, alla originaria domanda di adempimento in forma specifica, quella di risoluzione.
La parte, contestualmente all'esercizio dello "ius variandi", può inoltre domandare, oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale (Cass. S.U.
8510/2014).
Il quadro normativo ed interpretativo così delineato non muta, poi, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, ai sensi dell'art. 645, comma 2,
c.p.c., si svolge “secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adìto” ed il cui oggetto è pur sempre costituito dalla domanda di adempimento proposta dall'opposto, in quanto tale soggetta alla già richiamata disciplina dell'art. 1453, comma 2 c.c..
5 La modifica della domanda effettuata dall'opposto è pertanto ammissibile.
2.3. La modifica della domanda – e dunque anche della causa petendi della originaria domanda monitoria – determina poi in ogni la necessità di disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulla domanda di risoluzione per inadempimento.
La domanda va accolta per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Parte opposta fonda la domanda di risoluzione contrattuale sul grave inadempimento di parte opposta. In particolare, allega la violazione dell'obbligo di buona fede esecutiva, di cui all'art. 1375 c.c., nell'esercizio del potere di sospensione del contratto cristallizzato nell'art. 8 del contratto di appalto.
Parte opponente, di converso, afferma di avere tenuto una condotta indenne da censure, mancando un termine finale per l'esercizio dell'indicato potere e non potendosi giungere a una sua introduzione in via ermeneutica per tramite del canone della buona fede.
3.2. La domanda di risoluzione è fondata e merita accoglimento.
In linea generale, il principio di buona fede oggettiva permea ogni ambito delle relazioni negoziali, dalla fase delle trattative alla fase esecutiva (cfr. artt. 1175, 1337,
1358, 1366, 1375, 1460 c. 2 c.c.), e impone alle parti, nell'esercizio dei propri diritti e facoltà, di prendere in considerazione anche l'esistenza degli altrui interessi, benché confliggenti, in modo da arrecare agli stessi il minimo sacrificio possibile.
Nel caso di specie, l'art. 8 prevede il potere, per il committente, di disporre la sospensione del dei lavori, a fronte dell'insorgere di una condizione di temporanea impossibilità di far fronte ai pagamenti previsti dallo stato di avanzamento dei lavori.
Tale potere non può però considerarsi avulso dall'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
Nella specie, occorre infatti considerare che la durata stimata dell'appalto è stata contrattualmente individuata in n. 300 giorni lavorativi e che la sospensione dei lavori, senza che sia stata processualmente provata una valida ragione giustificativa alla base della stessa, se non la mera allegazione della difficoltà economica della committente, si
è protratta per circa il triplo di tale periodo prima dell'introduzione del giudizio monitorio e per circa un ulteriore anno fino al momento in cui l'opposto ha formulato la domanda di risoluzione. Il che rende anche evidente come il presupposto al ricorrere del quale i contraenti hanno attribuito l'esercizio del potere di sospensione – ossia
6 quello della “temporanea impossibilità” – sia venuto meno, essendosi l'impedimento tramutato da temporaneo in sostanzialmente permanente (dovendo a tal fine aversi riguardo alla durata massima che possono avere rapporti negoziale della tipologia di quello di cui si discute).
A ciò si aggiunga che, nelle more della sospensione disposta dall'opponente, è scaduta la SCIA posta alla base del progetto oggetto del contratto di appalto.
La gravosità, per l'opposta, di questa perdurante condizione di stasi è stata manifestata anche in via stragiudiziale mediante le varie diffide dalla stessa inviata nei confronti dell'opposta (cfr. docc. 12 e 13 allegati al ricorso monitorio).
In occasione di tali scambi, la opposta si è tuttavia limitata a ribadire la legittimità della propria posizione, senza tuttavia fornire all'opposta nemmeno uno scenario ipotetico circa la ripresa dei lavori.
La condotta della opposta va dunque qualificata come non conforme al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e integrante l'inadempimento di un obbligo legale, operante in seno al contratto, tale da giustificare la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1453 c.c..
Pur in difetto di una previsione espressa di un termine finale per l'esercizio di tale potere, si deve infatti ritenere che l'ampiezza del periodo di sospensione, unitamente alla mancata comunicazione sugli scenari ipotetici di ripresa dei lavori, abbiano determinato un sacrificio degli interessi dell'appaltatore superiore alla soglia di tolleranza esigibile.
Tale condotta, avendo inciso in modo rilevante e protratto nel tempo sulle obbligazioni principali poste a carico delle parti del contratto di appalto (non consentendo all'appaltatore di proseguire con l'esecuzione con le opere ed impedendogli quindi anche di percepire il corrispettivo dovuto), integra poi anche un inadempimento, oltre che imputabile (non avendo parte opponente dato prova di essersi trovata nell'impossibilità, nonostante lo sforzo di diligenza compiuto, di consentire la ripresa dei lavori), di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. ed
è, quindi, idonea a giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione proposta da parte opposta.
4. Sulla domanda di pagamento del corrispettivo per le opere eseguite.
Anche la domanda in esame va accolta.
7 4.1. Parte opposta ha anche domandato la condanna della opponente al pagamento di quanto ancora dovuto per le opere realizzate, al netto dei pagamenti già ricevuti.
Domanda questa che va riqualificata, sussistendone i presupposti, quale domanda di ripetizione per equivalente dell'indebito conseguente alla risoluzione anticipata del contratto di appalto.
Per giurisprudenza costante, infatti, “in tema di appalto, l'ultimazione e la consegna delle opere non è ostativa alla proposizione da parte dell'appaltatore della domanda di risoluzione per inadempimento, in quanto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica, non sottraendosi pertanto alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione, con la conseguenza che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum" (così fra le altre Cass. 22065/2022; in tema, v. inoltre Cass. 13405/2015, secondo cui, qualora l'appaltatore, in corso d'opera, chieda la risoluzione del contratto per inadempimento del committente ed il "pagamento del prezzo" dei lavori già eseguiti, la sentenza del giudice del merito, la quale, riconosciuta la fondatezza della prima domanda, accolga anche la seconda, pur rilevandone l'impropria formulazione in termini di versamento del corrispettivo, anziché, secondo i principi della risoluzione del contratto ad esecuzione continuata o periodica, in termini di "restitutio in integrum" a mezzo di equivalente pecuniario, non incorre in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., trattandosi di mera qualificazione giuridica della domanda, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento).
4.2. Le prove acquisite inducono a ritenere che l'opposto abbia fornito prova adeguata del proprio credito.
4.2.1. L'opposto ha versato in atti la perizia di parte (v. doc. 14 del fascicolo della fase monitoria), con la quale l'ingegnere incaricato dallo stesso opposto, previa verifica della esatta consistenza delle opere eseguite e facendo applicazione del prezziario contenuto nel capitolato tecnico allegato al contratto per cui è causa (cfr. doc. D del fascicolo di parte opposta), ha stimato i costi delle opere realizzate e, operata la decurtazione, contrattualmente prevista, del valore del quindici per cento, ha determinato il valore complessivo in euro 126.096,98. Somma questa da cui l'opposto
8 ha detratto i pagamenti ricevuti, al fine di individuare il valore delle opere che devono essere oggetto di restituzione per equivalente.
Alla puntualità delle allegazioni contenute nella perizia non è, peraltro, seguita una altrettanto specifica contestazione, da parte della opponente, della corrispondenza al vero e congruità delle quantità e prezzi indicati e utilizzati come parametro per la determinazione del valore delle opere, essendosi invece la stessa opponente limitata a contestare l'ammissibilità e l'utilizzabilità del documento ai fini del decidere.
Le risultanze della predetta perizia hanno poi trovato riscontro nelle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio.
In primo luogo, vengono infatti in rilievo le dichiarazioni rese dall'ing.
[...]
il quale, ascoltato all'udienza istruttoria del 26.4.2023, ha confermato il Tes_1 contenuto della perizia di parte da lui redatta e ha specificato che le fotografie alla stessa allegate sono state scattate da lui stesso in occasione del sopralluogo effettuato presso l'immobile (“Sono stato incaricato da di verificare, alla Controparte_1 data del 24.5.2018, quale fosse lo stato del cantiere. Non ero mai stato lì prima di allora. Ho partecipato al sopralluogo che si è tenuto in quella data. Oltre a me, c'era solo il Non c'erano altre persone. Ho verificato l'avanzamento dei lavori CP_2
a quella data. Il computo metrico estimativo che mi è stato fornito dal CP_2 riportava ulteriori voci a completamento delle opere. Mi sono basato in particolare sul capitolato tecnico di appalto datato 9.12.2014 a firma del geom. CP_4
”; “Ho poi redatto una relazione. E' quella datata 9.6.2018 di cui prendo ora
[...] visione (doc. 14 di parte opposta): Ne confermo il contenuto”; “Le foto che mi vengono mostrate le ho scattate io con la mia macchina fotografica in occasione del predetto sopralluogo. Poi non sono più stato in quei luoghi”; “Preciso che non ho mai visto il contratto di appalto. Mi sono basato, come già detto, sul capitolo tecnico di appalto”;
“come ho già detto e ripeto, ho verificato l'esecuzione delle sole opere indicate nella mia relazione e precisamente di quelle fino alla voce 5.10 del capitolato tecnico di appalto. La risposta alla domanda [ossia se alla data del sopralluogo risultassero eseguiti la pavimentazione dell'immobile, gli impianti elettrico ed idraulico] è quindi no”).
Poco rileva, peraltro, che il sopralluogo in questione sia stato effettuato solo a maggio 2018 e dunque a distanza di tempo, posto che non risulta neanche allegato,
9 ancor prima che provato, che lo stato dei luoghi abbia subito delle modifiche successivamente all'epoca in cui l'opposto ha realizzato le opere di cui si discute.
Lo stesso testimone ha inoltre affermato di aver accertato l'entità dei lavori realizzati alla data del 24.5.2018, basandosi sul capitolato tecnico di appalto datato
9.12.2014 a firma del geom. . Controparte_4
In secondo luogo, viene in rilievo l'esame dei testi e Testimone_2 Tes_3
, ascoltati all'udienza del 12.10.2022, entrambi all'epoca dei fatti lavoratori
[...] dipendenti dell'opposto, i quali hanno confermato di avere realizzato – successivamente alla cessione del contratto in favore dello stesso opposto – una serie di lavori di tamponatura di pareti esterne in pietra e tramezzatura di interni (il teste ha infatti dichiarato: “Ho iniziato a lavorare per la Tes_2 Parte_4 dall'agosto 2016. Sono stati eseguiti lavori di tamponatura e di tramezzatura interna dei locali dell'immobile in comune di Guardea, località Madonna del Porto. Da quel che so la casa in costruzione apparteneva al Sig. lo deduco dal fatto che Parte_3 ogni tanto veniva a vedere come proseguivano i lavori”; “Sì, confermo, è stato eseguito anche il rivestimento con muratura di pietra delle pareti. Io mi occupavo in particolare dei lavori in muratura, assieme ad e e CP_2 Parte_5
Preciso che il rivestimento è stato effettuato in pietra. I lavori a cui Persona_1 ho fatto riferimento sono stati eseguiti nel periodo settembre ottobre 2016”; “Il fabbricato in costruzione era composto di due piani, c'era già la struttura ed era in corso la divisione. Non ricordo con esattezza il numero dei vani. Le tamponature esterne erano tre in quanto il fabbricato era adiacente ad un altro “; il teste Tes_3 ha invece dichiarato: “ho svolto la professione di muratore come socio di e Pt_2 successivamente alle dipendenze di dal 2015 circa sino a due anni fa, CP_2 preciso che non ricordo esattamente se era il 2015 o il 2016 l'anno in cui ho iniziato a lavorare per Si trattava in ogni caso dell'anno in cui l'impresa ha iniziato CP_2
l'attività. Da quel che so la è stata chiusa nello stesso periodo in cui sono Pt_2 passato a lavorare alla […]”; “Ricordo di aver svolto nel 2016, mesi CP_2 autunnali, lavori di rivestimento in pietra dell'immobile sito in località Guardea comune di Guardea, località Madonna del Porto. Confermo l'effettuazione da parte nostra di lavori aventi ad oggetto tamponatura pareti esterne e tramezzatura pereti interne. il fabbricato si componeva di due piani ed era attaccato ad altro fabbricato.
Eravamo in quattro a svolgere lavori, oltre a me c'erano Parte_5
10 Non ricordo con precisione la distribuzione Testimone_2 Controparte_1 interna degli spazi. Da quel che so io l'immobile apparteneva ad una società, non ricordo il nome della società, la circostanza mi fu riferita all'epoca dai due
Il sig. a volte era presente sul cantiere, per controllare CP_2 Parte_3
l'andamento del cantiere”).
4.2.2. Non induce invece a diverse conclusioni la testimonianza di
[...]
ascoltato a prova contraria all'udienza del 26.4.2023. Parte_3
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di incapacità a testimoniare del testimone sollevata da parte opposta.
Il Piacevoli, sin dalla proposizione del ricorso monitorio, è stato indicato come comproprietario, insieme all'opponente, dell'immobile oggetto del contratto di appalto per cui è causa, in quanto così indicato nella visura catastale versata in atti (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio).
Per tale ragione, in sede di esame testimoniale, parte opposta ha eccepito l'incapacità a testimoniare dello stesso.
Il teste, sul punto, ha tuttavia dichiarato di non vantare alcun diritto sull'immobile in questione. Circostanza questa che appare comprovata dalla produzione documentale di parte opponente del 4.4.2025, da ritenersi ammissibile in quanto diretta non a provare i fatti principali oggetto di causa, ma unicamente la capacità a testimoniare del
Parte_3
Poiché l'incapacità a testimoniare presuppone la titolarità di un interesse concreto e attuale che coinvolga il teste all'interno del rapporto controverso, l'assenza di diritti soggettivi sull'immobile oggetto del contratto sub iudice impedisce di ritenerlo incapace a testimoniare.
Le dichiarazioni del testimone – che ha riferito circostanze in parte difformi e confliggenti in ordine all'esecuzione dei lavori rispetto a quelle narrate dai testimoni di parte opposta – si presentano tuttavia inattendibili e comunque inidonee a smentire il complesso delle risultanze sopra richiamate.
L'attendibilità del teste, infatti, è posta in dubbio dal fatto che egli, sebbene abbia riferito di non essere proprietario dell'immobile oggetto dell'appalto e di non avere mai avuto legami stabili con la società opponente (ossia di non esserne mai stato né legale rappresentante, né socio), nel corso del rapporto contrattuale risulti essersi più volte interfacciato con l'opposto in nome e per conto della società opponente, tanto da
11 aver comunicato lui stesso, quale “delegato”, la sospensione dei lavori con email del
15.11.2016 (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio). E ciò senza che sia stata fornita alcuna spiegazione di questo suo personale coinvolgimento, peraltro neanche di per sé giustificabile – ci si riferisce in particolare all'invio della predetta comunicazione di posta elettronica – sulla base di una sua maggiore presenza in loco.
Venendo poi al contenuto delle dichiarazioni rese, va rilevato come il testimone, nell'escludere l'esecuzione dei lavori indicati dall'opposto (v. risposte ai capitoli 1 e 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta), si sia espresso in termini dubitativi (“Non sono un tecnico, ma non mi sembra che i lavori cui si fa riferimento siano stati mai eseguiti”), confermando poi tuttavia, quantomeno con riguardo alla parte esterna del fabbricato, la conformità allo stato dei luoghi delle riproduzioni fotografiche versate in atti dall'opposto (“Prendo visione delle fotografie.
Nulla so quanto agli interni. Per quanto riguarda gli esterni del fabbricato e precisamente la facciata che vedo riprodotta, posso dire che le immagini corrispondono allo stato dell'immobile. E' sempre stato così dal momento della sospensione dei lavori. La sospensione dei lavori c'è stata intorno a luglio 2016”).
A prescindere dalla collocazione temporale della comunicazione di sospensione dei lavori, il dato essenziale è dunque che il testimone non abbia puntualmente smentito l'esecuzione delle opere interne (“Nulla so quanto agli interni”) ed abbia invece confermato la corrispondenza dello stato dei luoghi, quanto alle opere visibili dall'esterno del fabbricato, a quello sulla cui base il tecnico incaricato dall'opposto ha quantificato le opere eseguite e dunque il credito maturato dallo stesso opposto.
4.3. L'ammontare di quanto dovuto all'opposto, a titolo di restitutio in integrum conseguente alla risoluzione del contratto di appalto, va quindi quantificato nella differenza tra il valore delle opere eseguite dallo stesso opposto (euro 126.096,98, oltre
IVA) ed il totale dei pagamenti già effettuati in corso d'opera dalla opponente (euro
81.550,00, oltre IVA).
La opponente deve pertanto essere condannata al pagamento, in favore dell'opposto, dell'importo di euro 49.001,68 (euro 44.101,51, oltre IVA), oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (per l'applicabilità degli interessi maggiorati anche alle obbligazioni restitutorie, v. da ultimo Cass. 7677/2025) con decorrenza dal 18.2.2021 (data di proposizione della domanda di risoluzione e pagamento del valore delle opere eseguite) al saldo effettivo.
12 5. Sulla domanda di risarcimento del danno da inadempimento.
La domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
5.1. Parte opposta, a fondamento della domanda in esame, ha prospettato di avere subito “danni […] a causa della illegittima e prolungata sospensione dei lavori, del ritardo dei pagamenti delle opere eseguite, e della risoluzione del contratto” (v. nota di trattazione scritta trasmessa in vista della udienza del 23.3.2021 e successiva memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.).
In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., ha poi inteso offrire prova del pregiudizio asseritamente subito, producendo documentazione, rispetto alla quale ha chiesto anche l'ammissione di prova testimoniale, volta a dare evidenza del TAEG applicato per l'affidamento in conto corrente ricevuto Cassa di risparmio di Orvieto
(doc. H del fascicolo di parte opposta).
5.2. Ai sensi dell'art. 1223 c.c., chi si assume danneggiato dall'altrui inadempimento deve provare non solo i danni patiti, ma anche che gli stessi siano conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento (id est il nesso causale).
Parte opposta, tuttavia, non ha allegato specificamente e comunque provato che il ricorso al credito si sia reso necessario per rimediare alla perdurante sospensione dei lavori oggetto del contratto di appalto con la opponente ed alla mancata percezione del corrispettivo dovutole.
Dal momento le ragioni dell'accesso al credito possono derivare da plurime cause, in assenza anche della minima allegazione dell'assenza di decorsi causali alternativi del danno allegato, va allora escluso che parte opposta abbia soddisfatto l'onere di allegazione e prova posto a proprio carico.
6. Sulla domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla opponente.
L'esito complessivo del giudizio rende evidente l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda in esame.
7. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia ricompreso fra euro
26.000,01 ed euro 52.000,00; valori medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione).
P.Q.M.
13 il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 25185/2109 di questo Tribunale;
2) pronuncia la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., del contratto di appalto del
9.12.2015 richiamato in motivazione;
3) per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Parte_1
dell'importo di euro 49.001,68, oltre interessi nella Controparte_1 misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 18.2.2021 al saldo effettivo;
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Controparte_1
5) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Parte_1
6) condanna al rimborso, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott. Mattia Di Ciollo CP_5
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