TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/11/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3947/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3947/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 11 novembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3947/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRANI DAVIDE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv., elettivamente domiciliato in Via Volturno 6 41037 MIRANDOLA presso il difensore avv. PIRANI DAVIDE
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. e dell'avv. BARTOLAZZI MENCHETTI PIER FRANCESCO ( ) VIA C.F._1
FRATELLI BANDIERA 48 SENIGALLIA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il di san Felice sul Panaro ha opposto Parte_1
il decreto ingiuntivo pronunziato ad istanza di portante CP_2
condanna al pagamento della somma di € 101.811, 20. In particolare, pagina 2 di 6 si assume che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto,
insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza in data 28 gennaio us., veniva concessa la provvisoria esecuzione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
In forza di contratto di appalto concluso in data 27 marzo 2018,
ha eseguito lavori di riparazione, ricostruzione e miglioramento CP_1
sismico del fabbricato condominiale in oggetto sito a San Felice sul
Panaro, via Cavicchioni, n. 136, come è pacifico.
L'impresa appaltatrice agisce per conseguire il pagamento del saldo dei lavori.
Assume il condominio il difetto di legittimazione attiva di
, impresa consorziata del col quale è stato CP_1 Controparte_3
concluso l'appalto.
Si assume quindi che solo quest'ultimo sarebbe legittimata a pretendere il saldo.
In realtà, dal contratto di appalto, risulta l'affidamento dei lavori alla consorziata, unico soggetto legittimato a conseguire il pagamento del corrispettivo dell'appalto (art. 8, comma 1,
contratto).
L'eccezione preliminare, in quanto infondata, è pertanto reietta.
III. Assume ancora l'opponente il ritardo da parte di nel CP_1
completamento dei lavori anche dovevano, a tenore di contratto durare pagina 3 di 6 18 mesi a decorrere dal 15 ottobre 2018. Di talchè il completamento delle opere in data 20 ottobre 2020 dovrebbe comportare il diritto ad esigere la penale per il ritardo pari all'1% dell'importo contrattuale.
Ebbene, risulta pacifico che il ritrovamento di due caldaie in calcestruzzo durante i lavori di scavo ha fatto slittare l'inizio dei lavori al 1° ottobre 2018 (v. il capitolato di prova come dedotto da parte opponente).
Parte convenuta assume poi che ulteriore ritardo nel completamento delle opere si è verificato per causa a sè non imputabile, per effetto di varianti in corso d'opera richieste dai condomini.
Effettivamente, alle assemblee condominiali del 4 e del 12
febbraio 2019, furono richieste dai condomini significative varianti in corso d'opera (docc. 47 e 49).
Si legge nel verbale del 4.2.: con “riguardo all'impianto di
riscaldamento rispetto a quello centralizzato, considerato nel
computo metrico iniziale si propone una variante impiantistica con 12
caldaie elettriche a pompa di calore posizionate nei ripostigli con
predisposizione per condizionamento di uno split per la zona giorno
ed uno split per la zona notte ed il motore in copertura, per ogni
unità immobiliare vi sarà un impianto fotovoltaico di 1 kWh” Si legge ancora: “i presenti accettano all'unanimità”.
Ancora, si legge nel medesimo verbale: “l'azienda CP_1
predisporrà dei preventivi per raggiungere uno a 2 kWh per l'impianto
fotovoltaico di ogni appartamento e per completare con gli split e
l'impianto di condizionamento, ed il geometra silvestri espone poi
diverse soluzioni per i serramenti”.
pagina 4 di 6 Nell'assemblea del 12.2. il condominio accettò poi di sostituire
“i parapetti dei balconi con ringhiere in ferro”, in luogo di quelle con vetri e “tutti sono daccordo”.
Si previde, ancora, di installare in ogni appartamento “le
tapparelle in pvc per ogni infisso non motorizzato con cassonetto
coibentato”.
Come si vede, le molteplici varianti concordate dai condomini nelle richiamate assemblee condominiali hanno dilatato i tempi di consegna dei lavori finiti per alcuni mesi.
Di talchè, il ritardo di Re.co si rivela ad essa non imputabile,
con conseguente non debenza della penale e rigetto della domanda.
Il decreto ingiuntivo va pertanto confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in opposizione Parte_1
a decreto ingiuntivo notificato in data 30 luglio 2024,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
12.000 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 11 novembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3947/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 11 novembre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3947/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRANI DAVIDE e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv., elettivamente domiciliato in Via Volturno 6 41037 MIRANDOLA presso il difensore avv. PIRANI DAVIDE
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. e dell'avv. BARTOLAZZI MENCHETTI PIER FRANCESCO ( ) VIA C.F._1
FRATELLI BANDIERA 48 SENIGALLIA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il di san Felice sul Panaro ha opposto Parte_1
il decreto ingiuntivo pronunziato ad istanza di portante CP_2
condanna al pagamento della somma di € 101.811, 20. In particolare, pagina 2 di 6 si assume che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto,
insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza in data 28 gennaio us., veniva concessa la provvisoria esecuzione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
In forza di contratto di appalto concluso in data 27 marzo 2018,
ha eseguito lavori di riparazione, ricostruzione e miglioramento CP_1
sismico del fabbricato condominiale in oggetto sito a San Felice sul
Panaro, via Cavicchioni, n. 136, come è pacifico.
L'impresa appaltatrice agisce per conseguire il pagamento del saldo dei lavori.
Assume il condominio il difetto di legittimazione attiva di
, impresa consorziata del col quale è stato CP_1 Controparte_3
concluso l'appalto.
Si assume quindi che solo quest'ultimo sarebbe legittimata a pretendere il saldo.
In realtà, dal contratto di appalto, risulta l'affidamento dei lavori alla consorziata, unico soggetto legittimato a conseguire il pagamento del corrispettivo dell'appalto (art. 8, comma 1,
contratto).
L'eccezione preliminare, in quanto infondata, è pertanto reietta.
III. Assume ancora l'opponente il ritardo da parte di nel CP_1
completamento dei lavori anche dovevano, a tenore di contratto durare pagina 3 di 6 18 mesi a decorrere dal 15 ottobre 2018. Di talchè il completamento delle opere in data 20 ottobre 2020 dovrebbe comportare il diritto ad esigere la penale per il ritardo pari all'1% dell'importo contrattuale.
Ebbene, risulta pacifico che il ritrovamento di due caldaie in calcestruzzo durante i lavori di scavo ha fatto slittare l'inizio dei lavori al 1° ottobre 2018 (v. il capitolato di prova come dedotto da parte opponente).
Parte convenuta assume poi che ulteriore ritardo nel completamento delle opere si è verificato per causa a sè non imputabile, per effetto di varianti in corso d'opera richieste dai condomini.
Effettivamente, alle assemblee condominiali del 4 e del 12
febbraio 2019, furono richieste dai condomini significative varianti in corso d'opera (docc. 47 e 49).
Si legge nel verbale del 4.2.: con “riguardo all'impianto di
riscaldamento rispetto a quello centralizzato, considerato nel
computo metrico iniziale si propone una variante impiantistica con 12
caldaie elettriche a pompa di calore posizionate nei ripostigli con
predisposizione per condizionamento di uno split per la zona giorno
ed uno split per la zona notte ed il motore in copertura, per ogni
unità immobiliare vi sarà un impianto fotovoltaico di 1 kWh” Si legge ancora: “i presenti accettano all'unanimità”.
Ancora, si legge nel medesimo verbale: “l'azienda CP_1
predisporrà dei preventivi per raggiungere uno a 2 kWh per l'impianto
fotovoltaico di ogni appartamento e per completare con gli split e
l'impianto di condizionamento, ed il geometra silvestri espone poi
diverse soluzioni per i serramenti”.
pagina 4 di 6 Nell'assemblea del 12.2. il condominio accettò poi di sostituire
“i parapetti dei balconi con ringhiere in ferro”, in luogo di quelle con vetri e “tutti sono daccordo”.
Si previde, ancora, di installare in ogni appartamento “le
tapparelle in pvc per ogni infisso non motorizzato con cassonetto
coibentato”.
Come si vede, le molteplici varianti concordate dai condomini nelle richiamate assemblee condominiali hanno dilatato i tempi di consegna dei lavori finiti per alcuni mesi.
Di talchè, il ritardo di Re.co si rivela ad essa non imputabile,
con conseguente non debenza della penale e rigetto della domanda.
Il decreto ingiuntivo va pertanto confermato.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in opposizione Parte_1
a decreto ingiuntivo notificato in data 30 luglio 2024,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
12.000 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 11 novembre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6