Articolo 2 della Legge 20 maggio 1997, n. 134
Articolo 1
Versione
7 giugno 1997
Art. 2. 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5 miliardi per il 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 7 giugno 1997