Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 09/12/2025, n. 7952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7952 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07952/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05525/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5525 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Biamonte, Giovanna Cacciapuoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, Questura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) Del silenzio rigetto, formatosi in data 6.8.2024 ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 1191/1971, sul ricorso gerarchico proposto avverso il decreto di divieto detenzione armi n. 0121520/2024 emesso dal Prefetto di Napoli;
2) Del decreto di divieto detenzione armi n. 0121520/2024 emesso dal Prefetto di Napoli
3) Di ogni altro atto endoprocedimentale tra cui la nota CAT 6D/2023 del 6.10.2023, prot. 0324248.
4) Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 14\12\2024 :
1) del Decreto Ministero dell’Interno – Dip.to P.S. – Uff. IV – Area I - del 20.11.2024, 555/PAS/10171.51/PRL, comunicato in data 4.12.2024 con nota n. 40438/2024;
2) della Nota 40438/2024 del 4.12.2024 Min Interno – Uff. IV – Polizia Amm.va e Sicurezza.
3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese le controdeduzioni e il parere finale dell’UTG – Prefettura di Napoli del 24.5.2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli e di Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. AB AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS-ha adito questo Tribunale per ottenere l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi in data 6 agosto 2024, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971, sul ricorso gerarchico proposto avverso il decreto del Prefetto di Napoli n. 0121520/2024, emesso in data 4 aprile 2024. Con tale provvedimento, l'Amministrazione dell'Interno aveva disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, ai sensi dell'art. 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).
Successivamente, in data 4 dicembre 2024, il Ministero dell'Interno ha notificato al ricorrente il decreto D.M. 555/PAS/10171.51/PRL, con cui il predetto ricorso gerarchico è stato esplicitamente rigettato. Avverso tale ultimo atto, ritenuto lesivo e affetto dai medesimi vizi del provvedimento originario, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, chiedendone parimenti l'annullamento.
La vicenda trae origine da un intervento effettuato dal personale del Commissariato di P.S. San Paolo in data 30 settembre 2023, presso l'abitazione della madre e dei fratelli del ricorrente, a seguito di una lite familiare. Secondo la ricostruzione dell'Amministrazione, basata sulla relazione di servizio degli agenti intervenuti, il-OMISSIS-giunto sul posto, avrebbe tenuto una condotta tale da far dubitare della sua affidabilità e del suo equilibrio.
In particolare, l'Amministrazione ha posto a fondamento del divieto i seguenti elementi fattuali:
Un atteggiamento definito "poco collaborativo" alla richiesta degli agenti di esibire i propri documenti d'identità.
L'aver "millantato conoscenze" influenti, tra cui quella del Questore di Napoli, al quale avrebbe minacciato di rivolgersi per contestare l'operato degli agenti.
Un comportamento "ostruzionistico" manifestato durante le operazioni di ritiro cautelare delle armi, interpretato dall'Amministrazione come sintomo di un "morboso sentimento di possesso verso le armi stesse".
Sulla scorta di tali circostanze, la Prefettura ha formulato un giudizio prognostico negativo, ritenendo il ricorrente persona dall'indole "incapace a dominare impulsi ed emozioni, incline all’aggressività" e, pertanto, privo dei requisiti di piena affidabilità necessari per la detenzione di armi, a tutela della sicurezza pubblica.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha articolato, sia nel ricorso introduttivo che nei motivi aggiunti, una serie di censure volte a dimostrare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, riconducibili ai seguenti profili.
Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti; violazione degli artt. 3 e 7 della L. 241/1990.
Il ricorrente lamenta, in primo luogo, come i provvedimenti gravati si fondino su una motivazione meramente apparente e tautologica, che si limita a richiamare principi giurisprudenziali in materia di armi in modo astratto, senza operare una concreta e puntuale analisi del caso di specie. L'Amministrazione, a suo dire, non avrebbe adeguatamente ponderato le controdeduzioni presentate, né avrebbe condotto un'istruttoria completa e imparziale, cadendo in un palese travisamento dei fatti.
La difesa del ricorrente offre una ricostruzione dell'episodio del 30 settembre 2023 radicalmente diversa da quella dell'Amministrazione. Si evidenzia come il-OMISSIS- non fosse parte della lite originaria, scaturita da un'aggressione perpetrata dal di lui fratello-OMISSIS-(soggetto con riconosciuti problemi psichiatrici) ai danni del genero del ricorrente. Il suo intervento sarebbe stato finalizzato esclusivamente a sedare gli animi e a comprendere l'accaduto.
Viene inoltre sottolineato come l'unico elemento apparentemente a suo carico, ovvero la querela sporta dal fratello PA, sia stata rimessa il giorno successivo all'evento. Tale remissione, accettata dal ricorrente, dimostrerebbe, secondo la sua prospettazione, l'assenza di una reale e radicata conflittualità, riducendo l'accaduto a un isolato e subito rientrato malinteso familiare. A tal proposito, il ricorrente ha prodotto le dichiarazioni rese dal fratello, il quale avrebbe sporto querela in un momento di spavento, temendo per la salute del ricorrente, affetto da gravi patologie cardiache.
La difesa contesta fermamente il riferimento a un "contesto familiare" conflittuale, evidenziando come il ricorrente risieda in un'abitazione diversa da quella dei suoi familiari d'origine, il che renderebbe illogico e pretestuoso estendere a lui le dinamiche interne a un altro nucleo. L'istruttoria, pertanto, sarebbe viziata da un "rigido pregiudizio preconcetto", volto a confermare aprioristicamente una situazione di inaffidabilità, senza valutare concretamente gli elementi forniti a discolpa.
Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; violazione dell'art. 11 del T.U.L.P.S.
Il ricorrente deduce la manifesta sproporzione e irragionevolezza della misura adottata. L'Amministrazione avrebbe fondato un giudizio così grave e afflittivo su un singolo episodio, peraltro travisato e ridimensionato, omettendo di considerare una pluralità di elementi positivi che depongono in senso contrario e che avrebbero dovuto condurre a una valutazione complessiva della sua personalità ben diversa.
In particolare, si evidenzia come l'Amministrazione abbia ignorato:
la circostanza che il-OMISSIS- è titolare di porto d'armi ininterrottamente dal 1982, per oltre quarant'anni, senza mai aver dato adito ad alcun rilievo;
la sua pregressa esperienza professionale come guardia particolare giurata armata, ruolo che presuppone requisiti di affidabilità stringenti;
il suo attuale impiego presso il Consolato Americano, nell'ambito del quale ha ricevuto anche un encomio, a testimonianza della sua condotta irreprensibile;
la sua condizione di salute, caratterizzata da una grave cardiopatia, che lo renderebbe persona incline a evitare situazioni di stress e conflitto.
Secondo la tesi del ricorrente, una valutazione rispettosa dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza avrebbe dovuto bilanciare il singolo e ambiguo episodio con la sua storia personale e professionale, dalla quale emergerebbe un profilo di assoluta affidabilità. La decisione di revocare il titolo sulla base di un unico fatto, senza un'adeguata ponderazione di tutti gli interessi e gli elementi in gioco, configurerebbe un esercizio viziato del potere discrezionale.
L'Avvocatura dello Stato, per conto delle Amministrazioni resistenti, ha contestato integralmente le censure del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La difesa erariale, in particolare, ribadisce che nell'ordinamento italiano non esiste un "diritto ad essere armati", ma un mero interesse legittimo che può essere soddisfatto solo in via eccezionale e che recede di fronte all'esigenza preminente di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Di conseguenza, la normativa di settore (artt. 39 e 43 T.U.L.P.S.) conferisce all'Autorità di Pubblica Sicurezza un potere ampiamente discrezionale nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità, con un giudizio che deve essere "altamente severo" e volto a garantire una "perfetta e completa sicurezza" sul buon uso delle armi.
Si sottolinea che il divieto di detenzione armi non ha finalità sanzionatoria, ma meramente cautelare e preventiva. Il giudizio di inaffidabilità è, per sua natura, prognostico e si basa su un criterio del "più probabile che non". Pertanto, per giustificare la misura, non è necessaria la prova di un abuso conclamato o di una condanna penale, essendo sufficiente la presenza di "qualsivoglia fatto, comportamento, circostanza" o anche solo di "semplici sospetti o indizi negativi" che possano incrinare la fiducia dell'Amministrazione nella piena affidabilità del soggetto.
L'Amministrazione insiste, infine, sulla rilevanza dei fatti accaduti il 30 settembre 2023. L'atteggiamento del ricorrente è stato legittimamente interpretato come sintomatico di un'indole impulsiva e aggressiva, incompatibile con la detenzione di armi. La successiva remissione della querela da parte del fratello è considerata irrilevante ("nulla innova"), poiché non elide il fatto storico nella sua oggettività, il quale rimane un elemento valido per la valutazione discrezionale dell'Amministrazione. Anche il riferimento alla "situazione familiare" è ritenuto legittimo, in quanto sintomatico di un contesto relazionale non trasparente che può influenzare il giudizio complessivo.
In conclusione, l'Amministrazione sostiene che il provvedimento impugnato sia il risultato di un ragionevole apprezzamento delle circostanze, esente da vizi di illogicità o arbitrarietà, e che rientri pienamente nell'alveo della discrezionalità ad essa attribuita dalla legge per la tutela della collettività.
All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
1.- Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere ritenuto infondato e, pertanto, va respinto.
Il Collegio ritiene opportuno, in via preliminare, richiamare i principi consolidati che governano la materia delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, al fine di inquadrare correttamente la controversia, con specifico riguardo all'oggetto del presente giudizio e alla natura del potere esercitato dall'Amministrazione.
1.1.- Il ricorrente ha inizialmente impugnato il silenzio formatosi sul suo ricorso gerarchico, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. A tale riguardo, occorre precisare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la formazione del silenzio-rigetto costituisce un presupposto processuale per adire il giudice amministrativo. L'oggetto del sindacato giurisdizionale, tuttavia, non è il silenzio in sé, bensì il provvedimento originariamente impugnato in via gerarchica, ovvero il decreto prefettizio di divieto di detenzione armi. La successiva adozione del provvedimento ministeriale esplicito di rigetto non sposta i termini della questione, ma si limita a confermare la volontà dell'Amministrazione, rendendo necessario per il ricorrente estendere l'impugnazione a tale atto, come correttamente avvenuto con i motivi aggiunti. Il nucleo della controversia rimane, pertanto, la legittimità del provvedimento prefettizio originario, alla luce delle censure sollevate.
1.2.- La disciplina delle armi è informata al principio fondamentale per cui non esiste nell'ordinamento un diritto soggettivo ad essere armati, ma unicamente un interesse legittimo che può essere soddisfatto in via di eccezione al generale divieto di detenzione. Come chiarito dalla Corte Costituzionale: Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi e può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse (Corte Cost., sentenza n. 109 del 15 maggio 2019).
Da tale premessa discende che l'Autorità di Pubblica Sicurezza è titolare di un potere ampiamente discrezionale, la cui finalità non è sanzionatoria, ma eminentemente preventiva e cautelare (Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sede staccata di Brescia num. 1244 del 2018). L'obiettivo è scongiurare, con un giudizio prognostico ex ante, qualsiasi rischio, anche solo potenziale, di abuso delle armi, a tutela dei beni primari dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività (Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Venezia num. 42 del 2025).
Il giudizio di affidabilità richiesto al titolare della licenza deve essere, pertanto, improntato al massimo rigore. La richiesta di porto d’armi può, dunque, essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica”.
Questo giudizio prognostico, basato sul criterio del "più probabile che non", consente all'Amministrazione di valorizzare qualsiasi elemento fattuale, anche isolato o non penalmente rilevante, che possa ragionevolmente incrinare il necessario rapporto di fiducia. Il sindacato del giudice amministrativo su tali valutazioni è necessariamente limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e della non manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà della determinazione amministrativa (Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria - Genova num. 568 del 2025).
2.- Alla luce dei principi sopra richiamati, le censure formulate dal ricorrente si palesano infondate e devono essere respinte.
2.1. In merito alla censura avente ad oggetto la dedotta carenza di motivazione e di istruttoria, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i provvedimenti impugnati non sono affetti da carenza di motivazione o di istruttoria. La motivazione del decreto prefettizio, ripresa e confermata in sede di rigetto del ricorso gerarchico, si fonda su elementi fattuali specifici e puntualmente indicati, ovvero la condotta tenuta dal-OMISSIS- in occasione dell'intervento della Polizia di Stato in data 30 settembre 2023.
L'Amministrazione ha legittimamente valorizzato non tanto la lite familiare in sé, quanto la reazione del ricorrente di fronte all'Autorità: l'atteggiamento "poco collaborativo", il "millantare conoscenze" e, soprattutto, il comportamento "ostruzionistico" unito a un "morboso sentimento di possesso verso le armi stesse". Tali condotte, autonomamente valutate, sono state ragionevolmente ritenute sintomatiche di "un’indole incapace a dominare impulsi ed emozioni, incline all’aggressività", del tutto incompatibile con il profilo di totale affidabilità richiesto per la detenzione di armi.
La giurisprudenza è pacifica nel riconoscere che l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di "non affidabilità" valorizzando situazioni genericamente non ascrivibili alla "buona condotta", senza che sia necessario un giudizio di pericolosità sociale o un comprovato abuso delle armi. Come affermato dal Consiglio di Stato: la licenza di porto d’armi può quindi “essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l’Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all’uso delle stesse” (così Consiglio di Stato, III, 12 aprile 2022, n. 2756; Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo num. 1770 del 2025).
Non assume, inoltre, un rilievo decisivo la questione della remissione della querela. Come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, "nulla innova ai fini del procedimento amministrativo, la remissione della querela [...] permanendo l’inaffidabilità sopra descritta". La valutazione amministrativa, infatti, persegue finalità non punitive, ma preventive, e differisce da quella penale. L'Amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto nella sua obiettiva dimensione storica, a prescindere dall'esito del giudizio penale. Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito in modo inequivocabile: la remissione della querela e l'archiviazione del procedimento penale non precludono all'autorità amministrativa di valutare comunque la gravità dell'episodio e non eliminano sul piano storico e fattuale i comportamenti ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità nella detenzione delle armi (T.A.R. Piemonte Torino Sez. I Sent., 13 giugno 2017, n. 731). Invero, secondo la giurisprudenza, la presentazione di remissione di querela (evento nondimeno frequente nei casi di conflittualità fra persone legate da rapporto di coniugio, di convivenza o di parentela) ovvero di dichiarazioni successive tese a sminuire i fatti, non risultano ex se idonee ad eliminare, sul piano storico e fattuale, i comportamenti e le circostanze ritenute rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità in ordine alla condotta di vita e all'assenza di pericolo, anche potenziale, di abuso da parte di chi sia autorizzato alla detenzione e uso delle armi (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione staccata di Lecce num. 1446 del 2025).
L'istruttoria, pertanto, non è carente, ma si è basata sugli atti a disposizione, in primis la relazione di servizio degli agenti intervenuti, fonte privilegiata di conoscenza per l'Autorità di P.S. L'Amministrazione non è tenuta a svolgere un'inchiesta sostitutiva di quella penale, ma a compiere una valutazione prognostica sulla base degli indizi raccolti, che nel caso di specie sono stati ritenuti sufficienti a fondare un giudizio di non affidabilità (Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Venezia num. 42 del 2025).
2.2. Nemmeno può trovare accoglimento la censura relativa alla violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il ricorrente sostiene che un singolo episodio non possa inficiare una vita intera di condotta irreprensibile.
Tale prospettazione non coglie la ratio della normativa di settore. Il giudizio di affidabilità è, per sua natura, dinamico e proiettato al futuro. La lunga detenzione di armi senza abusi non costituisce un diritto quesito o una garanzia di affidabilità perpetua, ma può essere posta nel nulla da un singolo, recente episodio che riveli una personalità non più compatibile con il maneggio di armi. Come ha chiarito il Consiglio di Stato: la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa "affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014; Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo num. 1770 del 2025).
La valutazione dell'Amministrazione non appare sproporzionata, in quanto il bilanciamento tra l'interesse del privato alla detenzione di armi e l'interesse pubblico primario alla sicurezza e all'incolumità della collettività deve necessariamente risolversi a favore di quest'ultimo in presenza di elementi, anche solo indiziari, che facciano sorgere dubbi sull'affidabilità del soggetto (Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche - Ancona num. 259 del 2025).
Infine, il riferimento al "contesto familiare" conflittuale non è illogico né sviato. L'Amministrazione può legittimamente considerare che un clima di tensione familiare, anche se non direttamente innescato dal detentore di armi, costituisca un fattore di rischio, potendo generare situazioni di stress e alterazione emotiva che potrebbero portare a un uso improprio delle armi. La giurisprudenza ha infatti riconosciuto che: ove sussista un quadro di conflittualità in ambito familiare, a fronte di litigi e querele, caratterizzate da tensioni, litigi, minacce ed eventuali denunce, esso costituisce motivo più che valido a legittimare il divieto di detenzione d'armi, in relazione al carattere preventivo dei relativi provvedimenti, la cui funzione è di prevenire i delitti che potrebbero avere occasione dalla disponibilità di armi” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 19.9.2013, n. 4666, T.A.R. Toscana, Sez. II, 4.12.2017, n. 1496, , T.A.R. Piemonte, 1 ottobre 2019, n. 47). E dalla medesima giurisprudenza si evince come ciò che più rileva ai fini della specifica valutazione operata dall’Autorità di p.s. in subiecta materia non sia il riscontro di condotte di rilievo penale, quanto piuttosto il coinvolgimento in un clima di conflittualità che possa favorire o anche solo dare adito a dubbi circa il pericolo di abusi delle armi (ex multis, Cons. St., Sez. III, 23 agosto 2022, n. 7; id. 3 maggio, n. 1700; id. 5 luglio, n. 2990; id. 21.12.2022, n. 11175).
In conclusione, la valutazione operata dall'Amministrazione appare immune da vizi logici, congruamente motivata e rispettosa dell'ampia discrezionalità che la legge le conferisce in questa delicata materia.
Per le suesposte ragioni, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
condanna il ricorrente, -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida complessivamente in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AV IC, Presidente FF
Gianluca Di Vita, Consigliere
AB AF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB AF | AV IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.