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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/11/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1997/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1997/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Penne (PE) alla Parte_1 C.F._1
Via Guido Rossa n. 28 presso e nello Studio dell'avv. MILANO FEDERICA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Controparte_1 C.F._2
Napoli n. 8 presso lo studio dell'avv. ROSA EMANUELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto DE decisione
1. In data 3.07.2005 contraeva matrimonio concordatario con il sig. , Parte_1 Controparte_1 come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di TO DE OR (PE) (atto n. 2,
p. II, S. A, anno 2005), dalla cui unione nascevano i figli e rispettivamente il Per_1 Per_2
21.05.2009 e il 30.01.2014.
2. Con ricorso del 23 giugno 2025 proponeva nei confronti del coniuge Parte_1 Controparte_1 la seguente domanda: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto. 2.
Nulla per il sostentamento reciproco, godendo entrambi i coniugi di redditi propri.
3. Assegnare
l'abitazione coniugale, sita in Civitaquana (PE) alla C.da Vicenne n. 80, nell'interesse dei minori che ivi desiderano dimorare poiché hanno stabilito, ormai, dei consolidati rapporti sociali con i coetanei, per comodità DE prosecuzione degli studi e delle attività ludico-sportive in particolare per
, alla Signora che si occuperà di eseguire le volture di tutte le utenze e di onerarsi Per_2 Parte_1 dei pagamenti delle imposte riferite all'utilizzo dell'immobile. Le spese di manutenzione straordinaria saranno sostenute dal Signor il quale si dovrà rendere disponibile alla eventuale sottoscrizione CP_1 di richieste/istanze agli Enti pubblici per fini di ristrutturazione/agevolazioni/bonus che dovessero rendersi necessari per il ripristino e/o migliorie del detto immobile. Le spese di manutenzione ordinaria resteranno a carico DE odierna ricorrente.
4. I minori e saranno Per_1 Per_2 affidati in modalità condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in
Civitaquana (PE) alla C.da Vicenne n. 80. 5. I ricorrenti stabiliscono sin d'ora che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei minori saranno assunte di comune accordo tra Essi, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente.
6. A titolo di assegno di mantenimento per i minori il Signor considerato il CP_1 reddito percepito ed il tenore di vita goduto, verserà alla Signora sul c/c Parte_1
[...] l'importo mensile € 1.200,00 rivalutato ed aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, e le spese straordinarie come previste dal Protocollo famiglia di Codesto
Tribunale nella misura del 70% a carico del padre ed il 30% DE madre, per il ragionevole dislivello economico intercorrente tra i coniugi. La Signora percepirà l'integrale assegno unico attesa Parte_1
CP_ la prevalente presenza dei minori con poiché il padre sostiene degli orari lavorativi che lo portano fuori l'intera giornata e con il quale, per l'anzidetta ragione, trascorreranno un tempo pagina 2 di 7 notevolmente inferiore, come d'altronde è oggi.
7. Quanto al piano genitoriale, qui inteso come parte integrante e sostanziale del presente ricorso, in relazione all'alternanza che i medesimi stabiliscono nell'interesse dei figli e ferma restando ampia disponibilità e flessibilità nel rispetto delle esigenze degli stessi, si conviene quanto segue: a) i minori risiederanno con la madre in Civitaquana (PE) alla
C.da Vicenne n. 80; b) quanto a , ormai sedicenne, vigerà una regolamentazione aperta e Per_1 fondata sugli impegni scolastici e sportivi dello stesso. Potrà liberamente, con il consenso e l'approvazione dei genitori in base anche ai loro orari ed impegni, stabilire i giorni da trascorrere con il padre, come pure i pernottamenti che potranno essere organizzati anche rispetto alle proprie attività sportive. c) per quanto riguarda , il padre si occuperà un giorno a settimana, di martedì o Per_2 giovedì, rispetto anche agli impegni di lavoro dello stesso e di studio DE minore, di pranzare e/o cenare con la figlia e, nel contempo, potrà agevolmente approfittare di accompagnare/riprendere l'altro figlio, , impegnato nell'attività sportiva. Per il pernottamento, anche a sarà Per_1 Per_2 data ampia disponibilità di autodeterminarsi. Il padre passerà due week end al mese con la figlia, il sabato o la domenica, ovvero nel caso in cui ritenga anche pernottando dallo stesso. I nonni Per_2 materni saranno parte integrante dell'organizzazione e del menage dei minori sostenendo i genitori nelle incombenze quotidiane con i nipoti per le eventuali esigenze. Il nonno paterno, novantenne, continuerà ad essere frequentato dai nipoti come d'abitudine; e) eventuali modifiche all'organizzazione anzidetta dovrà essere concordata preventivamente in base agli orari lavorativi e agli impegni dei genitori. f) le festività saranno così condivise: in linea generale continueranno le modalità ordinarie tuttavia se la Vigilia di Natale i minori saranno con il padre, il 25 dicembre con la madre, il 31 dicembre con il padre ed il 1 gennaio con la madre e viceversa di anno in anno. Il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa;
stessa regola per le altre festività riconosciute in cui i minori passeranno la festività del 25 aprile con il padre, del 2 giugno con la madre ed il 15 agosto con il padre e viceversa di anno in anno;
i compleanni dei minori saranno festeggiati nelle modalità che gli stessi presceglieranno. Ad ogni buon conto i genitori terranno conto delle preminenti esigenze dei figli i quali, vista l'età potranno stabilire di condividere le vacanze e/o i giorni di festa come riterranno sempre nel rispetto delle direttive dei genitori;
g) nel periodo delle ferie estive vigeranno le regolamentazioni consuete con l'inserimento di campus estivi che i minori potranno frequentare;
i genitori potranno trascorrere eventuali vacanze che includano pernotti in luoghi diversi dalla residenza comunicandolo all'altro genitore;
h) i minori attualmente svolgono le seguenti attività sportive: è giocatore del Montesilvano Calcio e pratica ginnastica ritmica presso Per_1 Per_2
ASD di Catignano. I genitori si impegnano ad accompagnarli e riprenderli in base ai turni di lavoro che si comunicheranno preventivamente, fermo restando a quanto indicato al punto c) nel rispetto del pagina 3 di 7 diritto di visita del padre;
i) in ogni caso saranno sempre prevalenti le esigenze di studio, sport e ludiche dei figli. Resta imprescindibile tutelare la serenità emotiva degli stessi ai quali dovrà essere garantita l'opportunità di esprimere eventuali esigenze come quelle di vedere il padre quando ne sentono il bisogno ovvero di restare dalla madre se ne manifestino la volontà; l) eventuali terze figure che si accompagneranno all'uno o altro genitore, dovranno essere inserite nella quotidianità dei figli con gradualità e considerazione delle emozioni manifestate.
8. Le parti autorizzano sin da ora il rilascio e/o rinnovo del passaporto e DE carta d'identità dei minori e .
9. I Per_1 Per_2 ricorrenti si comunicheranno tempestivamente per ogni evenienza ogni cambio di residenza o dimora, nonché i numeri di telefonia fissa e mobile, con impegno a notificarsi eventuali modifiche rispetto agli attuali indirizzi e contatti rispettivamente in uso. 10. Adottare tutti i provvedimenti di Legge per le trascrizioni e comunicazioni ai competenti Uffici”.
3. Il resistente, costituitosi in giudizio, rappresentava congiuntamente alla ricorrente di essere addivenuto ad un accordo per la separazione consensuale alle condizioni riportate nella scrittura sottoscritta dalle parti e versata in atti.
4. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione DE convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia DE separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
5. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti all'udienza del 6 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
- che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi e e Parte_1 Controparte_1 ordinare al Comune di TO DE OR di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare che i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, non avranno nulla a pretendere fra di loro a titolo di assegno di mantenimento;
- i figli minori, e , sono affidati in modalità condivisa a entrambi i genitori, ai sensi Per_1 Per_2 degli artt. 337-ter e ss. c.c., con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in
Civitaquana (PE), C.da Vicenne n. 80. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta DE residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli pagina 4 di 7 stessi. Per le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore durante i rispettivi tempi di permanenza con i figli;
- i figli avranno il diritto di frequentare il padre secondo le seguenti modalità, ferma restando la massima flessibilità e disponibilità di entrambi i genitori nell'interesse primario dei minori:
a) il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato mattina e fino alla domenica sera, con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 21:00;
b) durante la settimana, in considerazione dell'attività lavorativa del padre, egli potrà tenere con sé i figli, almeno un giorno infrasettimanale, previo avviso verbale alla madre da fornirsi entro il giorno precedente, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e sociali dei minori;
c) Festività Natalizie e Pasquali: I figli trascorreranno le festività in modo alternato con ciascun genitore, a titolo esemplificativo, un anno trascorreranno la Vigilia di Natale e il 31 dicembre con il padre e il giorno di Natale e il 1° gennaio con la madre;
l'anno successivo avverrà il contrario.
Analogamente per le festività pasquali, trascorrendo la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni;
d) Vacanze Estive: I figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di vacanza continuativo di almeno sette giorni, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
e) Compleanni e altre festività: I compleanni dei figli saranno gestiti secondo i loro desideri. Le altre festività civili e religiose saranno suddivise equamente tra i genitori. Resta inteso che, data l'età dei figli, ogni diversa modalità di frequentazione potrà essere concordata tra genitori e figli, nel rispetto delle esigenze di questi ultimi;
- l'abitazione coniugale, sita in Civitaquana (PE) alla C.da Vicenne n. 80, di proprietà del signor
è assegnata alla signora quale genitore collocatario dei figli minori e nell'esclusivo CP_1 Parte_1 interesse di questi a conservare il proprio habitat domestico;
a) il signor si impegna a sostenere integralmente il pagamento delle rate del mutuo gravante su CP_1 detto immobile, fino alla sua estinzione;
b) la signora si farà carico del pagamento di tutte le utenze domestiche (energia elettrica, Parte_1 gas, acqua, telefono, etc.), provvedendo entro e non oltre novembre 2025 alla relativa domiciliazione di tutte le utenze a proprio nome, nonché DE Tassa sui Rifiuti (TARI) e di ogni altra imposta legata all'utilizzo dell'immobile.
pagina 5 di 7 c) le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile saranno a carico DE signora Le spese Parte_1 di manutenzione straordinaria resteranno a carico del proprietario.
d) la signora si obbliga a restituire l'immobile nella piena disponibilità del proprietario sino Parte_1
a quando permarrà l'interesse dei figli conviventi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337- sexies c.c.
e) la signora si obbliga a non far risiedere o domiciliare un eventuale futuro compagno nella Parte_1 casa coniugale di proprietà del sig. CP_1
f) il signor si obbliga, a procedere al trasferimento anagrafico DE propria residenza CP_1 dall'immobile familiare sito in Civitaquana (PE) alla C.da Vicenne n. 80 entro il mese di novembre
2025 con conseguente aggiornamento dei registri presso l'Ufficio competente e, entro il mese di dicembre 2025, il medesimo si impegna a rimuovere tutti gli oggetti personali da detto immobile;
- a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e , il signor Per_1 Per_2 CP_1 si obbliga a versare alla signora la somma mensile complessiva di € 750,00
[...] Parte_1
(settecentocinquanta/00), €. 375,00 cadauno. Tale importo, annualmente adeguato agli indici ISTAT
(indice FOI), sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora con IBAN [...] a partire dal mese di Parte_1 novembre dell'anno 2025;
- le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ludiche e ricreative) relative ai figli, come individuate dal protocollo d'intesa del Tribunale di Pescara, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In linea con la giurisprudenza di legittimità, si intendono straordinarie
"quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli". Più specificamente, si definiscono tali quelle che "non siano prevedibili e ponderabili al tempo DE determinazione dell'assegno". Per tutte le altre spese straordinarie ed imprevedibili, il genitore che intende effettuarle dovrà ottenere il preventivo consenso dell'altro, salvo i casi di urgenza o necessità (es. spese mediche urgenti, acquisto di farmaci con prescrizione). La richiesta di consenso dovrà essere avanzata per iscritto (es. e-mail, messaggio) e, in mancanza di dissenso motivato entro 10 giorni, si intenderà prestato il consenso. Il rimborso DE quota di spettanza dovrà avvenire entro 15 giorni dalla presentazione DE relativa documentazione di spesa;
- l'Assegno Unico Universale per i figli sarà percepito integralmente dalla signora quale Parte_1 genitore collocatario. Le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno ripartite al 50% tra i genitori.
pagina 6 di 7 6. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e dei figli minori.
7. Spese compensate atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il
23.06.2025 da nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , coniugati in Parte_1 Controparte_1
TO DE OR (PE) il 03.07.2005 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
2, p. II, s. A, anno 2005), alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
b) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione DE presente sentenza;
c) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 13 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Luigi Cirillo Presidente
Carmine Di Fulvio Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1997/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Penne (PE) alla Parte_1 C.F._1
Via Guido Rossa n. 28 presso e nello Studio dell'avv. MILANO FEDERICA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara alla Via Controparte_1 C.F._2
Napoli n. 8 presso lo studio dell'avv. ROSA EMANUELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto DE decisione
1. In data 3.07.2005 contraeva matrimonio concordatario con il sig. , Parte_1 Controparte_1 come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di TO DE OR (PE) (atto n. 2,
p. II, S. A, anno 2005), dalla cui unione nascevano i figli e rispettivamente il Per_1 Per_2
21.05.2009 e il 30.01.2014.
2. Con ricorso del 23 giugno 2025 proponeva nei confronti del coniuge Parte_1 Controparte_1 la seguente domanda: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto. 2.
Nulla per il sostentamento reciproco, godendo entrambi i coniugi di redditi propri.
3. Assegnare
l'abitazione coniugale, sita in Civitaquana (PE) alla C.da Vicenne n. 80, nell'interesse dei minori che ivi desiderano dimorare poiché hanno stabilito, ormai, dei consolidati rapporti sociali con i coetanei, per comodità DE prosecuzione degli studi e delle attività ludico-sportive in particolare per
, alla Signora che si occuperà di eseguire le volture di tutte le utenze e di onerarsi Per_2 Parte_1 dei pagamenti delle imposte riferite all'utilizzo dell'immobile. Le spese di manutenzione straordinaria saranno sostenute dal Signor il quale si dovrà rendere disponibile alla eventuale sottoscrizione CP_1 di richieste/istanze agli Enti pubblici per fini di ristrutturazione/agevolazioni/bonus che dovessero rendersi necessari per il ripristino e/o migliorie del detto immobile. Le spese di manutenzione ordinaria resteranno a carico DE odierna ricorrente.
4. I minori e saranno Per_1 Per_2 affidati in modalità condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre in
Civitaquana (PE) alla C.da Vicenne n. 80. 5. I ricorrenti stabiliscono sin d'ora che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei minori saranno assunte di comune accordo tra Essi, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, mentre in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente.
6. A titolo di assegno di mantenimento per i minori il Signor considerato il CP_1 reddito percepito ed il tenore di vita goduto, verserà alla Signora sul c/c Parte_1
[...] l'importo mensile € 1.200,00 rivalutato ed aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT, e le spese straordinarie come previste dal Protocollo famiglia di Codesto
Tribunale nella misura del 70% a carico del padre ed il 30% DE madre, per il ragionevole dislivello economico intercorrente tra i coniugi. La Signora percepirà l'integrale assegno unico attesa Parte_1
CP_ la prevalente presenza dei minori con poiché il padre sostiene degli orari lavorativi che lo portano fuori l'intera giornata e con il quale, per l'anzidetta ragione, trascorreranno un tempo pagina 2 di 7 notevolmente inferiore, come d'altronde è oggi.
7. Quanto al piano genitoriale, qui inteso come parte integrante e sostanziale del presente ricorso, in relazione all'alternanza che i medesimi stabiliscono nell'interesse dei figli e ferma restando ampia disponibilità e flessibilità nel rispetto delle esigenze degli stessi, si conviene quanto segue: a) i minori risiederanno con la madre in Civitaquana (PE) alla
C.da Vicenne n. 80; b) quanto a , ormai sedicenne, vigerà una regolamentazione aperta e Per_1 fondata sugli impegni scolastici e sportivi dello stesso. Potrà liberamente, con il consenso e l'approvazione dei genitori in base anche ai loro orari ed impegni, stabilire i giorni da trascorrere con il padre, come pure i pernottamenti che potranno essere organizzati anche rispetto alle proprie attività sportive. c) per quanto riguarda , il padre si occuperà un giorno a settimana, di martedì o Per_2 giovedì, rispetto anche agli impegni di lavoro dello stesso e di studio DE minore, di pranzare e/o cenare con la figlia e, nel contempo, potrà agevolmente approfittare di accompagnare/riprendere l'altro figlio, , impegnato nell'attività sportiva. Per il pernottamento, anche a sarà Per_1 Per_2 data ampia disponibilità di autodeterminarsi. Il padre passerà due week end al mese con la figlia, il sabato o la domenica, ovvero nel caso in cui ritenga anche pernottando dallo stesso. I nonni Per_2 materni saranno parte integrante dell'organizzazione e del menage dei minori sostenendo i genitori nelle incombenze quotidiane con i nipoti per le eventuali esigenze. Il nonno paterno, novantenne, continuerà ad essere frequentato dai nipoti come d'abitudine; e) eventuali modifiche all'organizzazione anzidetta dovrà essere concordata preventivamente in base agli orari lavorativi e agli impegni dei genitori. f) le festività saranno così condivise: in linea generale continueranno le modalità ordinarie tuttavia se la Vigilia di Natale i minori saranno con il padre, il 25 dicembre con la madre, il 31 dicembre con il padre ed il 1 gennaio con la madre e viceversa di anno in anno. Il giorno di Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre e viceversa;
stessa regola per le altre festività riconosciute in cui i minori passeranno la festività del 25 aprile con il padre, del 2 giugno con la madre ed il 15 agosto con il padre e viceversa di anno in anno;
i compleanni dei minori saranno festeggiati nelle modalità che gli stessi presceglieranno. Ad ogni buon conto i genitori terranno conto delle preminenti esigenze dei figli i quali, vista l'età potranno stabilire di condividere le vacanze e/o i giorni di festa come riterranno sempre nel rispetto delle direttive dei genitori;
g) nel periodo delle ferie estive vigeranno le regolamentazioni consuete con l'inserimento di campus estivi che i minori potranno frequentare;
i genitori potranno trascorrere eventuali vacanze che includano pernotti in luoghi diversi dalla residenza comunicandolo all'altro genitore;
h) i minori attualmente svolgono le seguenti attività sportive: è giocatore del Montesilvano Calcio e pratica ginnastica ritmica presso Per_1 Per_2
ASD di Catignano. I genitori si impegnano ad accompagnarli e riprenderli in base ai turni di lavoro che si comunicheranno preventivamente, fermo restando a quanto indicato al punto c) nel rispetto del pagina 3 di 7 diritto di visita del padre;
i) in ogni caso saranno sempre prevalenti le esigenze di studio, sport e ludiche dei figli. Resta imprescindibile tutelare la serenità emotiva degli stessi ai quali dovrà essere garantita l'opportunità di esprimere eventuali esigenze come quelle di vedere il padre quando ne sentono il bisogno ovvero di restare dalla madre se ne manifestino la volontà; l) eventuali terze figure che si accompagneranno all'uno o altro genitore, dovranno essere inserite nella quotidianità dei figli con gradualità e considerazione delle emozioni manifestate.
8. Le parti autorizzano sin da ora il rilascio e/o rinnovo del passaporto e DE carta d'identità dei minori e .
9. I Per_1 Per_2 ricorrenti si comunicheranno tempestivamente per ogni evenienza ogni cambio di residenza o dimora, nonché i numeri di telefonia fissa e mobile, con impegno a notificarsi eventuali modifiche rispetto agli attuali indirizzi e contatti rispettivamente in uso. 10. Adottare tutti i provvedimenti di Legge per le trascrizioni e comunicazioni ai competenti Uffici”.
3. Il resistente, costituitosi in giudizio, rappresentava congiuntamente alla ricorrente di essere addivenuto ad un accordo per la separazione consensuale alle condizioni riportate nella scrittura sottoscritta dalle parti e versata in atti.
4. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione DE convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia DE separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
5. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti all'udienza del 6 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
- che venga dichiarata la separazione personale dei coniugi e e Parte_1 Controparte_1 ordinare al Comune di TO DE OR di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare che i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, non avranno nulla a pretendere fra di loro a titolo di assegno di mantenimento;
- i figli minori, e , sono affidati in modalità condivisa a entrambi i genitori, ai sensi Per_1 Per_2 degli artt. 337-ter e ss. c.c., con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in
Civitaquana (PE), C.da Vicenne n. 80. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta DE residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli pagina 4 di 7 stessi. Per le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente da ciascun genitore durante i rispettivi tempi di permanenza con i figli;
- i figli avranno il diritto di frequentare il padre secondo le seguenti modalità, ferma restando la massima flessibilità e disponibilità di entrambi i genitori nell'interesse primario dei minori:
a) il padre terrà con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato mattina e fino alla domenica sera, con rientro presso l'abitazione materna entro le ore 21:00;
b) durante la settimana, in considerazione dell'attività lavorativa del padre, egli potrà tenere con sé i figli, almeno un giorno infrasettimanale, previo avviso verbale alla madre da fornirsi entro il giorno precedente, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e sociali dei minori;
c) Festività Natalizie e Pasquali: I figli trascorreranno le festività in modo alternato con ciascun genitore, a titolo esemplificativo, un anno trascorreranno la Vigilia di Natale e il 31 dicembre con il padre e il giorno di Natale e il 1° gennaio con la madre;
l'anno successivo avverrà il contrario.
Analogamente per le festività pasquali, trascorrendo la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni;
d) Vacanze Estive: I figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di vacanza continuativo di almeno sette giorni, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
e) Compleanni e altre festività: I compleanni dei figli saranno gestiti secondo i loro desideri. Le altre festività civili e religiose saranno suddivise equamente tra i genitori. Resta inteso che, data l'età dei figli, ogni diversa modalità di frequentazione potrà essere concordata tra genitori e figli, nel rispetto delle esigenze di questi ultimi;
- l'abitazione coniugale, sita in Civitaquana (PE) alla C.da Vicenne n. 80, di proprietà del signor
è assegnata alla signora quale genitore collocatario dei figli minori e nell'esclusivo CP_1 Parte_1 interesse di questi a conservare il proprio habitat domestico;
a) il signor si impegna a sostenere integralmente il pagamento delle rate del mutuo gravante su CP_1 detto immobile, fino alla sua estinzione;
b) la signora si farà carico del pagamento di tutte le utenze domestiche (energia elettrica, Parte_1 gas, acqua, telefono, etc.), provvedendo entro e non oltre novembre 2025 alla relativa domiciliazione di tutte le utenze a proprio nome, nonché DE Tassa sui Rifiuti (TARI) e di ogni altra imposta legata all'utilizzo dell'immobile.
pagina 5 di 7 c) le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile saranno a carico DE signora Le spese Parte_1 di manutenzione straordinaria resteranno a carico del proprietario.
d) la signora si obbliga a restituire l'immobile nella piena disponibilità del proprietario sino Parte_1
a quando permarrà l'interesse dei figli conviventi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337- sexies c.c.
e) la signora si obbliga a non far risiedere o domiciliare un eventuale futuro compagno nella Parte_1 casa coniugale di proprietà del sig. CP_1
f) il signor si obbliga, a procedere al trasferimento anagrafico DE propria residenza CP_1 dall'immobile familiare sito in Civitaquana (PE) alla C.da Vicenne n. 80 entro il mese di novembre
2025 con conseguente aggiornamento dei registri presso l'Ufficio competente e, entro il mese di dicembre 2025, il medesimo si impegna a rimuovere tutti gli oggetti personali da detto immobile;
- a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli e , il signor Per_1 Per_2 CP_1 si obbliga a versare alla signora la somma mensile complessiva di € 750,00
[...] Parte_1
(settecentocinquanta/00), €. 375,00 cadauno. Tale importo, annualmente adeguato agli indici ISTAT
(indice FOI), sarà versato entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora con IBAN [...] a partire dal mese di Parte_1 novembre dell'anno 2025;
- le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ludiche e ricreative) relative ai figli, come individuate dal protocollo d'intesa del Tribunale di Pescara, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In linea con la giurisprudenza di legittimità, si intendono straordinarie
"quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli". Più specificamente, si definiscono tali quelle che "non siano prevedibili e ponderabili al tempo DE determinazione dell'assegno". Per tutte le altre spese straordinarie ed imprevedibili, il genitore che intende effettuarle dovrà ottenere il preventivo consenso dell'altro, salvo i casi di urgenza o necessità (es. spese mediche urgenti, acquisto di farmaci con prescrizione). La richiesta di consenso dovrà essere avanzata per iscritto (es. e-mail, messaggio) e, in mancanza di dissenso motivato entro 10 giorni, si intenderà prestato il consenso. Il rimborso DE quota di spettanza dovrà avvenire entro 15 giorni dalla presentazione DE relativa documentazione di spesa;
- l'Assegno Unico Universale per i figli sarà percepito integralmente dalla signora quale Parte_1 genitore collocatario. Le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno ripartite al 50% tra i genitori.
pagina 6 di 7 6. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e dei figli minori.
7. Spese compensate atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il
23.06.2025 da nei confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , coniugati in Parte_1 Controparte_1
TO DE OR (PE) il 03.07.2005 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
2, p. II, s. A, anno 2005), alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
b) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione DE presente sentenza;
c) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Pescara, il 13 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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