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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/11/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5332/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5332/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Laura Elia che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Laura Elia che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: ZI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori e Parte_1 in data 18.02.2006, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Parte_2 Lodi Vecchio (LO) al n. 2, p. II, serie A, a. 2006
• ordinare al Comune di Lodi Vecchio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni pagina 1 di 4 1) La figlia minore pur prevalentemente collocata presso la casa materna, è affidate in Persona_1 via condivisa ad entrambi i genitori, i quali condivideranno la responsabilità genitoriale con identici diritti e identici oneri. Per_
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia , con modalità e tempi decisi in maniera autonoma dalla figlia visto che la stessa è sì minorenne, ma ha già compiuto 16 anni ed è in ormai in grado di determinarsi in tal senso.
3) In ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della figlia minore, tenuto conto in particolare delle condizioni reddituali delle parti, i coniugi convengono che il signor entro il Pt_2 giorno 28 di ogni mese, corrisponderà alla signora a mezzo bonifico, a titolo di concorso nel Pt_1 Per_ mantenimento della figlia minore l'importo di € 250,00 (euro duecentocinquanta). L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dall'anno successivo al deposito della sentenza di divorzio.
4) I coniugi si danno atto che sono spese comprese nell'assegno di mantenimento: il vitto, l'abbigliamento, le tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e il materiale scolastico di cancelleria, la mensa, i medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, etc), ad eccezione della spese per la locazione dell'abitazione ove la minore risiede con la madre, per le quali il signor corrisponderà, entro il 28 di ogni mese, un'ulteriore Pt_2 somma mensile pari ad € 100,00 (euro cento). Ciò al fine di realizzare il principio di proporzionalità nel mantenimento della figlia, con l'intesa che il predetto contributo, corrisposto a titolo di contributo diretto per la locazione dell'abitazione, sarà rivalutato allorquando dovessero esservi mutamenti delle condizioni reddituali di entrambi e/o la figlia divenisse economicamente autosufficiente.
5) I ricorrenti concordano che le spese straordinarie per le figlia minore graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno. Al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura straordinaria della spesa (modalità che non contribuisce alla serena crescita della minore), in difetto di altri accordi, e fermo restando l'impegno degli stessi di previa informativa reciproca in ordine a dette spese, i genitori si danno atto che avranno come riferimento, fatto salvo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, lo schema delle spese straordinarie individuato dalle Linee Guida del Tribunale di Monza del 7.05.2018 che i ricorrenti dichiarano di conoscere e che si riporta: b. Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo: Spese mediche: h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate: i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione 1. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche. materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
0. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza: Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento: Frequentazione di centri estivi pagina 2 di 4 gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). c. spese per le quali e necessario il preventivo accordo: ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche r. Esami diagnostici. trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso c/o strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento: W. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
6) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta economica e/o contributo di mantenimento e/o assegno divorzile dichiarando di aver già precedentemente regolato ogni rapporto patrimoniale tra di loro, di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7) Le spese legali sono a carico del Sig. Pt_2
8) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio
9) I coniugi si dichiarano pienamente soddisfatti delle condizioni di divorzio che hanno tra loro concordato in piena scienza e coscienza”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 6.7.2020 (R.G. 601/2020). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1 e in Lodi Vecchio (LO) il 18.2.2006 (trascritto al n. 2 Parte II
[...] Parte_2 Seria A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2006) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi Vecchio (LO) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. pone le spese del giudizio a carico di Parte_2
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5332/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Laura Elia che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Laura Elia che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: ZI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori e Parte_1 in data 18.02.2006, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Parte_2 Lodi Vecchio (LO) al n. 2, p. II, serie A, a. 2006
• ordinare al Comune di Lodi Vecchio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni pagina 1 di 4 1) La figlia minore pur prevalentemente collocata presso la casa materna, è affidate in Persona_1 via condivisa ad entrambi i genitori, i quali condivideranno la responsabilità genitoriale con identici diritti e identici oneri. Per_
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia , con modalità e tempi decisi in maniera autonoma dalla figlia visto che la stessa è sì minorenne, ma ha già compiuto 16 anni ed è in ormai in grado di determinarsi in tal senso.
3) In ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della figlia minore, tenuto conto in particolare delle condizioni reddituali delle parti, i coniugi convengono che il signor entro il Pt_2 giorno 28 di ogni mese, corrisponderà alla signora a mezzo bonifico, a titolo di concorso nel Pt_1 Per_ mantenimento della figlia minore l'importo di € 250,00 (euro duecentocinquanta). L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dall'anno successivo al deposito della sentenza di divorzio.
4) I coniugi si danno atto che sono spese comprese nell'assegno di mantenimento: il vitto, l'abbigliamento, le tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e il materiale scolastico di cancelleria, la mensa, i medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, etc), ad eccezione della spese per la locazione dell'abitazione ove la minore risiede con la madre, per le quali il signor corrisponderà, entro il 28 di ogni mese, un'ulteriore Pt_2 somma mensile pari ad € 100,00 (euro cento). Ciò al fine di realizzare il principio di proporzionalità nel mantenimento della figlia, con l'intesa che il predetto contributo, corrisposto a titolo di contributo diretto per la locazione dell'abitazione, sarà rivalutato allorquando dovessero esservi mutamenti delle condizioni reddituali di entrambi e/o la figlia divenisse economicamente autosufficiente.
5) I ricorrenti concordano che le spese straordinarie per le figlia minore graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno. Al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura straordinaria della spesa (modalità che non contribuisce alla serena crescita della minore), in difetto di altri accordi, e fermo restando l'impegno degli stessi di previa informativa reciproca in ordine a dette spese, i genitori si danno atto che avranno come riferimento, fatto salvo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, lo schema delle spese straordinarie individuato dalle Linee Guida del Tribunale di Monza del 7.05.2018 che i ricorrenti dichiarano di conoscere e che si riporta: b. Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo: Spese mediche: h. Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate: i. Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
j. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); k. Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione 1. Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
m. Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
n. Per le sole materie tecniche o artistiche. materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
0. Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza: Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento: Frequentazione di centri estivi pagina 2 di 4 gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). c. spese per le quali e necessario il preventivo accordo: ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche r. Esami diagnostici. trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
s. Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
t. Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso c/o strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
u. Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese v. Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento: W. Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
x. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
y. Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
aa. Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
bb. Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
6) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta economica e/o contributo di mantenimento e/o assegno divorzile dichiarando di aver già precedentemente regolato ogni rapporto patrimoniale tra di loro, di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7) Le spese legali sono a carico del Sig. Pt_2
8) I coniugi rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio
9) I coniugi si dichiarano pienamente soddisfatti delle condizioni di divorzio che hanno tra loro concordato in piena scienza e coscienza”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 6.7.2020 (R.G. 601/2020). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1 e in Lodi Vecchio (LO) il 18.2.2006 (trascritto al n. 2 Parte II
[...] Parte_2 Seria A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2006) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi Vecchio (LO) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. pone le spese del giudizio a carico di Parte_2
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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