Articolo 8 della Legge 7 marzo 1967, n. 117
Articolo 7Articolo 9
Versione
9 aprile 1967
Art. 8.
L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione degli allievi, i titoli finali di studio, nonche' ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quanto disposto dalla presente legge, saranno stabiliti con lo statuto.
Lo statuto e' proposto dal Consiglio direttivo della Scuola, udite le Commissioni didattiche delle sezioni, ed e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalita' ed hanno attuazione a partire dall'anno accademico successivo alla loro approvazione.
Lo statuto non puo' essere modificato se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla sua approvazione o dalla sua ultima modificazione, salvo casi di particolare constatata necessita'.
Entrata in vigore il 9 aprile 1967