TRIB
Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/10/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
TA UR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2078 del R.A.G.C. relativo all'anno 2014, posta in decisione all'udienza del 23.10.2025, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, e vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...] CodiceFiscale_1
e , nata a [...], il [...] C.F. Parte_2 [...]
residente in [...], C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata in calce al presente atto, su foglio separato, dall'Avv. Annalisa Fuso unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Valentina Repice e presso di loro elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour 17,
- parte opponente -
E
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Controparte_1
, C.F.: , con sede in Catania Corso Italia n.104, in
[...] P.IVA_1
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore Avv. CP_2
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via G. Puglisi Bertolino n.21
[...]
presso lo studio dell'Avv. Michelangelo Di Napoli, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. su foglio separato allegato, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta,
- parte opposta –
avente oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 379/2024 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 06.07.2024, pubblicato in data
09.07.2024, notificato il 18.07.2024, valore della causa: € 20.858,79
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti concludono riportandosi alle rispettive conclusioni rassegnate nelle note conclusive, comparse conclusionali e memorie di replica,
e come da note scritte in sostituzione di udienza, per l'udienza cartolare del
23.10.2025,
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa premessa, si osserva che, con atto di citazione regolarmente notificato, i SI.ri e la SI.ra proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo avverso il decreto ingiuntivo n.
379/2024 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 06.07.2024, pubblicato in data 09.07.2024, notificato il 18.07.2024, con il quale veniva ingiunta in danno degli opponenti ed in favore della la somma di € 20.858,79 CP_1
oltre interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento nonché, € 567,00 per compensi professionali ed € 145,50 per spese, oltre, Iva
e CPA e spese generali nella misura legalmente dovuta.
Con la predetta opposizione, parte opponente lamentava la nullità del contratto di finanziamento e, nel merito, contestava il credito vantato dall'opposta.
Per tutti questi motivi, rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuto dai sigg. e alla Pt_1 Pt_2
relativamente alla “domanda di finanziamento rodotta” ovvero ad altro CP_1
finanziamento, per le motivazioni tutte di cui in narrativa;
- Accertare e dichiarare in ogni caso la nullità del decreto ingiuntivo N. 7865/2017,
RGN. 8402/2017 per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo
e/o privo di efficacia e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- Accertare e dichiarare che il piano di rientro concordato ha fissato la dilazione in 32 rate con conseguente riduzione del capitale ingiunto in € 10.996,28 ovvero della minor somma che dovesse essere accertata in giudizio.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”.
Si costituiva la Controparte_1
, con comparsa di costituzione e
[...]
risposta, depositata in data 27.01.2025, la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto e rassegnava le seguenti conclusioni: “- Concedere, ai sensi dell'art.648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.379/2024 emesso il 09/07/2024 dal Tribunale di Termini Imerese, oggi opposto;
- Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il medesimo decreto ingiuntivo
n.379/2024 emesso il 09/07/2024 dal Tribunale di Termini Imerese, ai fini della definitiva esecutorietà dello stesso;
- Comunque condannare in solido i SI.ri e , al versamento Parte_1 Parte_2
di €20.858,79 (e/o della diversa somma risultante di giustizia) oltre interessi di mora come da contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti in data 07/06/2012 e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore della , oltre alle CP_1
spese della procedura di ingiunzione, come già liquidate, pertanto per € 567,00 per compensi e € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. rimborso forfettario spese generali, come per legge.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio come per legge.”
Con decreto reso in data 07.02.2025, il Tribunale non rilevando questioni rilevabili di ufficio, assegnava alle parti i termini ex art. 171 ter c.p.c., e confermava l'udienza del 14.05.2025.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 14.05.2025, la causa veniva posta in riserva sull'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza riservata resa in data 20.05.2025, questo Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rinviava all'udienza del 23.10.2025, per la precisazione delle conclusioni, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.; disponeva, altresì, per la predetta udienza la trattazione scritta, assegnando ad entrambe le parti termine sino alle ore 8.00 della predetta udienza per il deposito di note scritte.
Con successiva ordinanza, resa in data 05.09.2025, veniva disposta la correzione della predetta ordinanza riservata, disponendo l'esecutività del decreto ingiuntivo anche nei confronti della SI.ra . Parte_2
All'udienza cartolare del 23.10.2025, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, con i rispettivi atti difensivi, comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva posta in decisione.
Passando alla trattazione del giudizio, nel merito, si osserva che le domande di parte opponente non meritano accoglimento.
Sulla natura giuridica della CP_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
La , è un ente Controparte_1
pubblico economico dotato di personalità giuridica pubblica, istituita e disciplinata con la legge regionale 27 dicembre 1954 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.
La è posta sotto la vigilanza della Regione Siciliana (cfr. art. 1 CP_1
Statuto della . CP_1
La per il credito alle imprese artigiane è stata Controparte_1 CP_1
costituita nel 1954 con lo scopo di salvaguardare e promuovere l'artigianato nella Regione. Essa nasce a Catania, ma nel tempo l'istituto è cresciuto capillarmente istituendo nuove sedi sparse nel territorio: Messina, Palermo,
Agrigento, nonché il portale online che estende l'accesso ai servizi a tutti gli utenti che possono qui partecipare a bandi e richieste di credito per l'artigianato. Infatti, uno dei sostegni più importanti che ha dato CP_1
alle PMI siciliane è stata l'istituzione dei finanziamenti fondo CP_1
perduto e non per investimenti finalizzati a migliorare produzione e competitività tra i produttori artigiani. La politica che cerca di CP_1
portare avanti è stata inoltre anche un punto di riferimento per le università locali. Negli ultimi anni, ad esempio, una convenzione tra e CP_1
l'Università di Catania ha fatto sì che molti studenti abbiano potuto svolgere diversi tirocini formativi nel campo d'impresa presso la sede .. CP_1
I prestiti sono rivolti alle imprese artigiane che vogliono migliorare CP_1
la produttività e la competitività nel territorio, e per questo si dividono in diverse tipologie di agevolazioni volte ognuna ad aiutare le PMI a raggiungere
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
tale scopo. Poiché si tratta di più finanziamenti a fondo perduto e CP_1
diversi prestiti, per conoscere importi, tassi e tempi di erogazione abbiamo deciso di raccogliere tutte queste informazioni e ordinarle in tabelle specifiche con i principali strumenti finanziari agevolativi offerti da CP_1
Premesso quanto sopra, è evidente che il contratto di finanziamento sottoscritto dai SI.ri e non rientra nella categorai dei contratti Pt_1 Pt_2
di finanziamento conclusi con una Banca o con una qualsiasi finanziaria, proprio perchè i finanziamenti erogati dalla sono diretti ad aiutare CP_1
le imprese artigiane a migliorare la propria attività ed il livello di produzione per essere più competitive nel mercato.
La normativa in materia è riconducibile alla Legge Regionale n. 32/2000.
Proprio in considerazione della natura pubblicistica dell'Ente e della tipologia di finanziamento agevolato introdotta dalla Regione Siciliana, le modalità operative della sono ben difformi rispetto a quelle previste per i CP_1
finanziamenti bancari, per tali categorie di prestito non è prevista la stipula di alcun contratto di finanziamento specifico tra le parti, ma la semplice presentazione di una domanda di finanziamento (da scaricare dal sito Internet della ai sensi della legge regionale di riferimento, a cui seguirà, CP_1
dopo una breve attività istruttoria, l'erogazione del finanziamento al tasso agevolato previsto dalla normativa, come è avvenuto con i SI.ri Parte_1
e .
[...] Parte_2
Come è emerso chiaramente dalla documentazione versata in atti dalla parte opposta, la domanda di finanziamento sottoscritta e presentata dall'Impresa
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Artigianale Richiusa protocollata in data 15.06.2012 (cfr. produzione Pt_1
già in atti), già nel frontespizio del modulo presenta ed esplica che si tratta di una “Domanda di Finanziamento per il Credito di Esercizio ai sensi della Legge L.R.
32/2000 art.52 comma 1 lett. B”, anche nel corpo della domanda è chiaramente esplicitato, dopo le generalità del debitore che questi “presenta domanda di
Finanziamento per il Credito di Esercizio ai sensi della L.R. 32/2000 art.52 comma 1 lett. B”.
[ L'art. 52 comma 1 lett. B così dispone: “L'Assessorato regionale della cooperazion
Co commerci rtigianato e della pesca è autorizzato a concedere, per il tramite della CP_4
le seguenti agevolazioni a favore delle imprese artigiane, finanziamento per il CP_1
credito d'esercizio per una durata massima di 36 mesi e per un importo minimo di euro
5.164,57 ed un massimo di euro 51.645,69”.
Inoltre il comma 2 del medesimo articolo prevede: “I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato”.
Pertanto tutte le condizioni contenute in un comune contratto di finanziamento sono indicate
e richiamate nella domanda di finanziamento sottoscritta dai SI.ri e e Pt_1 Pt_2
presentata alla C.R.I.A.S.
Nello specifico, nella domanda di finanziamento, i sottoscrittori dichiarano di accettare il finanziamento alle condizioni in esso contenute, oltre alla modalità di rimborso dello stesso, il tasso di morosità applicato in caso di ritardato pagamento di ciascuna rata, nonché le conseguenze del mancato puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
In particolar modo nelle suddette condizioni, contenute nella domanda di finanziamento (cfr. produzione in atti) è previsto che al momento dell'erogazione delle somme finanziate la provvederà a trattenere CP_1
una somma a titolo di interessi agevolati, accreditando il corrispondente importo netto sul conto corrente indicato dalla parte beneficiaria.
Tale circostanza, nel caso specifico, è provata dall'attestazione di bonifico eseguita a favore del SI. per un importo pari ad €. 26.993,99 Parte_1
con valuta 13.03.2013, relativo all'erogazione del finanziamento n.0116735,
(cfr. produzione in atti).
In riferimento alle modalità di calcolo degli interessi contrattuali occorre soffermare l'attenzione sull'art. 16 della legge de qua che, al comma 1, così recita: “Per le operazioni di credito a tasso agevolato e per i contributi in conto interessi relativi ai regimi di aiuto disciplinati dalla presente legge, i tassi d'interesse sono uniformati ai criteri seguenti che alla lettera c) prevede: per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla lettera a). Tale tasso è ridotto del 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori”.
La Legge Regionale n.32/2000, pertanto, indica le modalità di calcolo di interessi, pur non specificando numericamente il tasso, in quanto ancorato ad un tasso variabile, indicato nella normativa.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Pertanto, i presupposti e le condizioni dei finanziamenti erogati da CP_1
sono fissati da leggi regionali, chiaramente esplicitate, che non concedono all'Ente alcuna autonomia contrattuale nell'erogare fondi pubblici.
Inoltre, la L.R. 32/2000 è, in ogni caso, pubblicata sul sito internet della nella sezione che tratta la tipologia di prestito richiesta dal SI. CP_1
, sotto la voce “normativa”, dove si scarica anche la domanda Parte_3
di accesso al credito.
Sempre sul sito, sono altresì pubblicate le informazioni riepilogative sulle condizioni e i tassi applicati, in particolare sono specificati:
1. Peculiarità del finanziamento che si intende richiedere;
2. Tassi di volta in volta applicati al momento della presentazione della domanda;
3. Piani di ammortamento dei prestiti in relazione all'ammontare richiesto, elencati in una specifica tabella (cfr. produzione già in atti);
4. Ammontare del versamento di istruttoria;
5. Importo delle commissioni bancarie.
In particolare, per i finanziamenti di € 28.000,00 (come quello che è stato erogato al SI. ), la tabella prevede un rimborso in n.29 rate, la prima Pt_1
dell'importo di €965,72 e le successive n.28 rate dell'importo di € 965,51.
E successivamente alla tabella illustrando i “criteri di erogazione e modalità di rimborso per il credito di esercizio”, è previsto che i prestiti di € 28.000,00 vengano inseriti tra i prestiti con ammortamento a 32 mesi dei quali 4 di preammortamento con il pagamento di 29 rate.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Lo stesso schema viene adottato, per altro, per i rimborsi dei prestiti di €
30.500,00 da rimborsare in 32 mesi, di cui 4 di preammortamento, ovviamente con rate di importo superiore è previsto il pagamento di 29 rate.
Tutte queste condizioni di finanziamento sono specificate nel sito internet dell'Ente, nella stessa sezione in cui si scarica la modulistica per la presentazione della domanda;
quindi, perfettamente conoscibili e conosciute dal debitore, il quale, nel momento stesso in cui ha presentato la “domanda di finanziamento per il credito di esercizio ai sensi della L.R. 32/2000”, ha ammesso in ogni caso di conoscere i presupposti e le condizioni che disciplinano l'accesso a tale linea di credito.
Inoltre, come indicato nel piano di ammortamento del finanziamento di esercizio, il tasso di interesse applicato dalla è stato quello legale del CP_1
tempo, pari ad 1,300%.
Per quanto riguarda invece gli interessi moratori, calcolati sul ritardato pagamento delle rate, essi sono stati calcolati in conformità a quanto previsto dalla apposita clausola inserita nella domanda di finanziamento, laddove viene specificato che il tasso di morosità da applicare è quello pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di sei punti dalla scadenza all'effettivo soddisfo.
Pertanto, gli interessi inseriti in decreto ingiuntivo sono corretti e dovuti, unitamente alle spese di visure e alle commissioni bancarie.
Pertanto, priva di qualsiasi fondamento è la dichiarazione che il SI. Parte_1
non fosse edotto delle condizioni dei prestiti, previste da Leggi
[...]
Regionali e chiaramente illustrate nel sito internet ufficiale della e CP_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
contenute nella domanda di finanziamento sottoscritta dai SI.ri Parte_1
e .
[...] Parte_2
Inoltre, tra la produzione trasmessa dall'opponente alla C.R.I.A.S. vi è il modulo Rid (cfr. produzione già in atti) con il quale il SI. Pt_1
autorizzava il rimborso del prestito mediante addebito in conto e nel quale è chiaramente specificato che “l'addebito delle rate inizierà dopo 4 mesi dalla data di valuta dell'accredito”.
Per quanto concerne la mancata comunicazione della riduzione del finanziamento, come da nota prot. 3805 del 08.02.2013 (cfr. produzione in atti) la C.R.I.A.S. specificava chiaramente l'avvenuta riduzione deliberata, rivolgendo all'impresa del SI. ulteriori richieste di chiarimenti Parte_1
in merito ad un avvenuto protesto.
Sulle clausole vessatorie:
Per quanto riguarda alla asserita applicazione di clausole vessatorie, si evidenzia che la contestazione è del tutto generica, pretestuosa e del tutto infondata in fatto e in diritto, considerando che parte opponente, nel corso del giudizio, non ha fornito alcuna prova né tantomeno ha specificato quali clausole o condizioni si debbano intendere vessatorie.
In particolar modo per ciò che concerne il tasso moratorio, lo stesso non oltrepassa il “tasso soglia” previsto dalla normativa antiusura, che è il parametro di riferimento fissato dal legislatore per verificare l'illegittimità dei tassi applicati.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Per tutte le considerazioni sopra esposte, è evidente che la normativa invocata da parte opponente non è pertinente.
Infatti, l'opposizione è fondata sull'asserita nullità del contratto di finanziamento in violazione dell'art. 117 TUB, normativa applicata ai contratti bancari.
Tuttavia, come sopra argomentato, il contratto di finanziamento de quo non rientra nella categoria dei contratti bancari, trattandosi di un contratto regolamentato dalla Legge Regionale, e le parti sono un soggetto pubblico ed un'impresa artigiana. CP_1
Sui presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto:
Nello specifico, parte opponente ha genericamente contestato l'assenza dei presupposti previsti dal codice di rito per la concessione del provvedimento, comunque emesso dal Tribunale di Termini Imerese.
Con riferimento alla prova scritta, va rilevato che nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla società opposta specifica in modo preciso l'andamento dell'intero rapporto di finanziamento.
Alla luce delle superiori argomentazioni, appare opportuno evidenziare che la validità e legittimità della emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta è supportata dalla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio, nonché dalla ulteriore documentazione depositata in questa sede, attestante il credito oggi vantato dalla nei confronti di parte debitrice. CP_1
Nello specifico, la società creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito, mentre l'opponente ha dedotto generiche circostanze non
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta.
A tale proposito, è il caso di evidenziare che nel caso che oggi ci occupa, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio in cui parte opponente ricopre la veste di convenuto sostanziale, era onere di quest'ultimo contestare specificatamente e nella prima difesa utile i fatti addotti a sostegno della domanda monitoria, circostanza che nella fattispecie in esame, si ribadisce, non è avvenuta.
D'altra parte, gli opponenti non hanno in alcun modo provato che la somma di debito residua a titolo di capitale sarebbe stata inferiore a quanto richiesto in ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che avrebbero corrisposto, complessivamente, una somma che aggiunta al capitale residuo richiesto in ricorso (pari ad €.12.551,63) sarebbe stato superiore all'importo del finanziamento erogato.
L'assunto di parte opponente, tuttavia, non è stata documentalmente provata e, pertanto, non merita accoglimento.
Difatti, le eccezioni formulate da parte opponente appaiono alquanto generiche, tali da non superare l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.; inoltre, la documentazione prodotta dall'opposta, non disconosciuta dalla parte opponente in sede di atto introduttivo, appare ampiamente provare la sussistenza del credito azionato (cfr. sentenza
Tribunale di Milano, 12 gennaio 2017, n. 739).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Come è noto, l'art. 115, comma 1, c.p.c. ha espressamente introdotto nel processo civile il principio della non contestazione, disponendo testualmente
“salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
Il tutto non senza dimenticare che in tema di pagamento del credito occorre richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il relativo titolo, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca e tale onere, si ribadisce, non è stato assolto dall'odierno attore in opposizione.
Ne consegue che il Giudice è autorizzato ad utilizzare direttamente, ai fini della decisione, i fatti non specificamente contestati e/o addirittura riconosciuti da una parte processuale esonerando, di converso, la parte che ha adottato tali fatti dall'onere di doverli provare, in deroga, pertanto, al principio processuale della disponibilità delle prove.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione e per l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Sulle spese di lite:
In virtù del principio della soccombenza, i SI.ri e devono Pt_1 Pt_2
essere dichiarati, tenuti e condannati a rimborsare alla le spese CP_1
processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 Marzo 2014 n. 55, aggiornato al D.M. 37/2018.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. n.
55/2014, i compensi vengono liquidati sulla base della tabella 2), allegata al predetto regolamento nello scaglione previsto per le cause il cui valore è compreso tra € 5.201,00 ad € 26.000,00, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte, ad eccezione della fase istruttoria, stante l'effettivo svolgimento del processo, in applicazione dei valori medi, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate: € 919,00 (fase di studio); € 777,00 (fase introduttiva) ed €
1.701,00 (fase decisionale) e così, per un totale di € 3.397,00 da rifondere alla oltre alle spese documentate, ed oltre spese generali, I.V.A. e CP_1
C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione respinta, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dai SI.ri e Parte_1 Pt_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 379/2024 emesso dal Tribunale
[...]
di Termini Imerese il 06.07.2024, pubblicato in data 09.07.2024, notificato il 18.07.2024, per tutti i motivi meglio esposti in parte motiva;
- Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- condanna i SI.ri e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore della CP_1 Controparte_1
Artigiane , delle spese del presente giudizio che
[...] CP_1
liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 26.10.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Maria TA UR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria TA UR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
TA UR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2078 del R.A.G.C. relativo all'anno 2014, posta in decisione all'udienza del 23.10.2025, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, e vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...] CodiceFiscale_1
e , nata a [...], il [...] C.F. Parte_2 [...]
residente in [...], C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata in calce al presente atto, su foglio separato, dall'Avv. Annalisa Fuso unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Valentina Repice e presso di loro elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour 17,
- parte opponente -
E
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Controparte_1
, C.F.: , con sede in Catania Corso Italia n.104, in
[...] P.IVA_1
persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore Avv. CP_2
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via G. Puglisi Bertolino n.21
[...]
presso lo studio dell'Avv. Michelangelo Di Napoli, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c. su foglio separato allegato, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta,
- parte opposta –
avente oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 379/2024 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 06.07.2024, pubblicato in data
09.07.2024, notificato il 18.07.2024, valore della causa: € 20.858,79
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Entrambe le parti concludono riportandosi alle rispettive conclusioni rassegnate nelle note conclusive, comparse conclusionali e memorie di replica,
e come da note scritte in sostituzione di udienza, per l'udienza cartolare del
23.10.2025,
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132
c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile
(legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Fatta questa premessa, si osserva che, con atto di citazione regolarmente notificato, i SI.ri e la SI.ra proponevano Parte_1 Parte_2
opposizione avverso il decreto ingiuntivo avverso il decreto ingiuntivo n.
379/2024 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 06.07.2024, pubblicato in data 09.07.2024, notificato il 18.07.2024, con il quale veniva ingiunta in danno degli opponenti ed in favore della la somma di € 20.858,79 CP_1
oltre interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento nonché, € 567,00 per compensi professionali ed € 145,50 per spese, oltre, Iva
e CPA e spese generali nella misura legalmente dovuta.
Con la predetta opposizione, parte opponente lamentava la nullità del contratto di finanziamento e, nel merito, contestava il credito vantato dall'opposta.
Per tutti questi motivi, rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuto dai sigg. e alla Pt_1 Pt_2
relativamente alla “domanda di finanziamento rodotta” ovvero ad altro CP_1
finanziamento, per le motivazioni tutte di cui in narrativa;
- Accertare e dichiarare in ogni caso la nullità del decreto ingiuntivo N. 7865/2017,
RGN. 8402/2017 per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare nullo
e/o privo di efficacia e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- Accertare e dichiarare che il piano di rientro concordato ha fissato la dilazione in 32 rate con conseguente riduzione del capitale ingiunto in € 10.996,28 ovvero della minor somma che dovesse essere accertata in giudizio.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”.
Si costituiva la Controparte_1
, con comparsa di costituzione e
[...]
risposta, depositata in data 27.01.2025, la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto e rassegnava le seguenti conclusioni: “- Concedere, ai sensi dell'art.648 c.p.c., la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.379/2024 emesso il 09/07/2024 dal Tribunale di Termini Imerese, oggi opposto;
- Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il medesimo decreto ingiuntivo
n.379/2024 emesso il 09/07/2024 dal Tribunale di Termini Imerese, ai fini della definitiva esecutorietà dello stesso;
- Comunque condannare in solido i SI.ri e , al versamento Parte_1 Parte_2
di €20.858,79 (e/o della diversa somma risultante di giustizia) oltre interessi di mora come da contratto di finanziamento sottoscritto dagli opponenti in data 07/06/2012 e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore della , oltre alle CP_1
spese della procedura di ingiunzione, come già liquidate, pertanto per € 567,00 per compensi e € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. rimborso forfettario spese generali, come per legge.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio come per legge.”
Con decreto reso in data 07.02.2025, il Tribunale non rilevando questioni rilevabili di ufficio, assegnava alle parti i termini ex art. 171 ter c.p.c., e confermava l'udienza del 14.05.2025.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 14.05.2025, la causa veniva posta in riserva sull'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza riservata resa in data 20.05.2025, questo Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rinviava all'udienza del 23.10.2025, per la precisazione delle conclusioni, assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.; disponeva, altresì, per la predetta udienza la trattazione scritta, assegnando ad entrambe le parti termine sino alle ore 8.00 della predetta udienza per il deposito di note scritte.
Con successiva ordinanza, resa in data 05.09.2025, veniva disposta la correzione della predetta ordinanza riservata, disponendo l'esecutività del decreto ingiuntivo anche nei confronti della SI.ra . Parte_2
All'udienza cartolare del 23.10.2025, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, con i rispettivi atti difensivi, comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva posta in decisione.
Passando alla trattazione del giudizio, nel merito, si osserva che le domande di parte opponente non meritano accoglimento.
Sulla natura giuridica della CP_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
La , è un ente Controparte_1
pubblico economico dotato di personalità giuridica pubblica, istituita e disciplinata con la legge regionale 27 dicembre 1954 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.
La è posta sotto la vigilanza della Regione Siciliana (cfr. art. 1 CP_1
Statuto della . CP_1
La per il credito alle imprese artigiane è stata Controparte_1 CP_1
costituita nel 1954 con lo scopo di salvaguardare e promuovere l'artigianato nella Regione. Essa nasce a Catania, ma nel tempo l'istituto è cresciuto capillarmente istituendo nuove sedi sparse nel territorio: Messina, Palermo,
Agrigento, nonché il portale online che estende l'accesso ai servizi a tutti gli utenti che possono qui partecipare a bandi e richieste di credito per l'artigianato. Infatti, uno dei sostegni più importanti che ha dato CP_1
alle PMI siciliane è stata l'istituzione dei finanziamenti fondo CP_1
perduto e non per investimenti finalizzati a migliorare produzione e competitività tra i produttori artigiani. La politica che cerca di CP_1
portare avanti è stata inoltre anche un punto di riferimento per le università locali. Negli ultimi anni, ad esempio, una convenzione tra e CP_1
l'Università di Catania ha fatto sì che molti studenti abbiano potuto svolgere diversi tirocini formativi nel campo d'impresa presso la sede .. CP_1
I prestiti sono rivolti alle imprese artigiane che vogliono migliorare CP_1
la produttività e la competitività nel territorio, e per questo si dividono in diverse tipologie di agevolazioni volte ognuna ad aiutare le PMI a raggiungere
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
tale scopo. Poiché si tratta di più finanziamenti a fondo perduto e CP_1
diversi prestiti, per conoscere importi, tassi e tempi di erogazione abbiamo deciso di raccogliere tutte queste informazioni e ordinarle in tabelle specifiche con i principali strumenti finanziari agevolativi offerti da CP_1
Premesso quanto sopra, è evidente che il contratto di finanziamento sottoscritto dai SI.ri e non rientra nella categorai dei contratti Pt_1 Pt_2
di finanziamento conclusi con una Banca o con una qualsiasi finanziaria, proprio perchè i finanziamenti erogati dalla sono diretti ad aiutare CP_1
le imprese artigiane a migliorare la propria attività ed il livello di produzione per essere più competitive nel mercato.
La normativa in materia è riconducibile alla Legge Regionale n. 32/2000.
Proprio in considerazione della natura pubblicistica dell'Ente e della tipologia di finanziamento agevolato introdotta dalla Regione Siciliana, le modalità operative della sono ben difformi rispetto a quelle previste per i CP_1
finanziamenti bancari, per tali categorie di prestito non è prevista la stipula di alcun contratto di finanziamento specifico tra le parti, ma la semplice presentazione di una domanda di finanziamento (da scaricare dal sito Internet della ai sensi della legge regionale di riferimento, a cui seguirà, CP_1
dopo una breve attività istruttoria, l'erogazione del finanziamento al tasso agevolato previsto dalla normativa, come è avvenuto con i SI.ri Parte_1
e .
[...] Parte_2
Come è emerso chiaramente dalla documentazione versata in atti dalla parte opposta, la domanda di finanziamento sottoscritta e presentata dall'Impresa
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Artigianale Richiusa protocollata in data 15.06.2012 (cfr. produzione Pt_1
già in atti), già nel frontespizio del modulo presenta ed esplica che si tratta di una “Domanda di Finanziamento per il Credito di Esercizio ai sensi della Legge L.R.
32/2000 art.52 comma 1 lett. B”, anche nel corpo della domanda è chiaramente esplicitato, dopo le generalità del debitore che questi “presenta domanda di
Finanziamento per il Credito di Esercizio ai sensi della L.R. 32/2000 art.52 comma 1 lett. B”.
[ L'art. 52 comma 1 lett. B così dispone: “L'Assessorato regionale della cooperazion
Co commerci rtigianato e della pesca è autorizzato a concedere, per il tramite della CP_4
le seguenti agevolazioni a favore delle imprese artigiane, finanziamento per il CP_1
credito d'esercizio per una durata massima di 36 mesi e per un importo minimo di euro
5.164,57 ed un massimo di euro 51.645,69”.
Inoltre il comma 2 del medesimo articolo prevede: “I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato”.
Pertanto tutte le condizioni contenute in un comune contratto di finanziamento sono indicate
e richiamate nella domanda di finanziamento sottoscritta dai SI.ri e e Pt_1 Pt_2
presentata alla C.R.I.A.S.
Nello specifico, nella domanda di finanziamento, i sottoscrittori dichiarano di accettare il finanziamento alle condizioni in esso contenute, oltre alla modalità di rimborso dello stesso, il tasso di morosità applicato in caso di ritardato pagamento di ciascuna rata, nonché le conseguenze del mancato puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
In particolar modo nelle suddette condizioni, contenute nella domanda di finanziamento (cfr. produzione in atti) è previsto che al momento dell'erogazione delle somme finanziate la provvederà a trattenere CP_1
una somma a titolo di interessi agevolati, accreditando il corrispondente importo netto sul conto corrente indicato dalla parte beneficiaria.
Tale circostanza, nel caso specifico, è provata dall'attestazione di bonifico eseguita a favore del SI. per un importo pari ad €. 26.993,99 Parte_1
con valuta 13.03.2013, relativo all'erogazione del finanziamento n.0116735,
(cfr. produzione in atti).
In riferimento alle modalità di calcolo degli interessi contrattuali occorre soffermare l'attenzione sull'art. 16 della legge de qua che, al comma 1, così recita: “Per le operazioni di credito a tasso agevolato e per i contributi in conto interessi relativi ai regimi di aiuto disciplinati dalla presente legge, i tassi d'interesse sono uniformati ai criteri seguenti che alla lettera c) prevede: per le operazioni di credito poste in essere da enti pubblici o istituti bancari a carico di fondi costituiti con risorse regionali, il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni onere accessorio, è pari al 40 per cento del tasso applicato alle operazioni di credito, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla lettera a). Tale tasso è ridotto del 30 per cento di quello di riferimento se i richiedenti siano società cooperative, associazioni di produttori ovvero giovani imprenditori”.
La Legge Regionale n.32/2000, pertanto, indica le modalità di calcolo di interessi, pur non specificando numericamente il tasso, in quanto ancorato ad un tasso variabile, indicato nella normativa.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Pertanto, i presupposti e le condizioni dei finanziamenti erogati da CP_1
sono fissati da leggi regionali, chiaramente esplicitate, che non concedono all'Ente alcuna autonomia contrattuale nell'erogare fondi pubblici.
Inoltre, la L.R. 32/2000 è, in ogni caso, pubblicata sul sito internet della nella sezione che tratta la tipologia di prestito richiesta dal SI. CP_1
, sotto la voce “normativa”, dove si scarica anche la domanda Parte_3
di accesso al credito.
Sempre sul sito, sono altresì pubblicate le informazioni riepilogative sulle condizioni e i tassi applicati, in particolare sono specificati:
1. Peculiarità del finanziamento che si intende richiedere;
2. Tassi di volta in volta applicati al momento della presentazione della domanda;
3. Piani di ammortamento dei prestiti in relazione all'ammontare richiesto, elencati in una specifica tabella (cfr. produzione già in atti);
4. Ammontare del versamento di istruttoria;
5. Importo delle commissioni bancarie.
In particolare, per i finanziamenti di € 28.000,00 (come quello che è stato erogato al SI. ), la tabella prevede un rimborso in n.29 rate, la prima Pt_1
dell'importo di €965,72 e le successive n.28 rate dell'importo di € 965,51.
E successivamente alla tabella illustrando i “criteri di erogazione e modalità di rimborso per il credito di esercizio”, è previsto che i prestiti di € 28.000,00 vengano inseriti tra i prestiti con ammortamento a 32 mesi dei quali 4 di preammortamento con il pagamento di 29 rate.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Lo stesso schema viene adottato, per altro, per i rimborsi dei prestiti di €
30.500,00 da rimborsare in 32 mesi, di cui 4 di preammortamento, ovviamente con rate di importo superiore è previsto il pagamento di 29 rate.
Tutte queste condizioni di finanziamento sono specificate nel sito internet dell'Ente, nella stessa sezione in cui si scarica la modulistica per la presentazione della domanda;
quindi, perfettamente conoscibili e conosciute dal debitore, il quale, nel momento stesso in cui ha presentato la “domanda di finanziamento per il credito di esercizio ai sensi della L.R. 32/2000”, ha ammesso in ogni caso di conoscere i presupposti e le condizioni che disciplinano l'accesso a tale linea di credito.
Inoltre, come indicato nel piano di ammortamento del finanziamento di esercizio, il tasso di interesse applicato dalla è stato quello legale del CP_1
tempo, pari ad 1,300%.
Per quanto riguarda invece gli interessi moratori, calcolati sul ritardato pagamento delle rate, essi sono stati calcolati in conformità a quanto previsto dalla apposita clausola inserita nella domanda di finanziamento, laddove viene specificato che il tasso di morosità da applicare è quello pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di sei punti dalla scadenza all'effettivo soddisfo.
Pertanto, gli interessi inseriti in decreto ingiuntivo sono corretti e dovuti, unitamente alle spese di visure e alle commissioni bancarie.
Pertanto, priva di qualsiasi fondamento è la dichiarazione che il SI. Parte_1
non fosse edotto delle condizioni dei prestiti, previste da Leggi
[...]
Regionali e chiaramente illustrate nel sito internet ufficiale della e CP_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
contenute nella domanda di finanziamento sottoscritta dai SI.ri Parte_1
e .
[...] Parte_2
Inoltre, tra la produzione trasmessa dall'opponente alla C.R.I.A.S. vi è il modulo Rid (cfr. produzione già in atti) con il quale il SI. Pt_1
autorizzava il rimborso del prestito mediante addebito in conto e nel quale è chiaramente specificato che “l'addebito delle rate inizierà dopo 4 mesi dalla data di valuta dell'accredito”.
Per quanto concerne la mancata comunicazione della riduzione del finanziamento, come da nota prot. 3805 del 08.02.2013 (cfr. produzione in atti) la C.R.I.A.S. specificava chiaramente l'avvenuta riduzione deliberata, rivolgendo all'impresa del SI. ulteriori richieste di chiarimenti Parte_1
in merito ad un avvenuto protesto.
Sulle clausole vessatorie:
Per quanto riguarda alla asserita applicazione di clausole vessatorie, si evidenzia che la contestazione è del tutto generica, pretestuosa e del tutto infondata in fatto e in diritto, considerando che parte opponente, nel corso del giudizio, non ha fornito alcuna prova né tantomeno ha specificato quali clausole o condizioni si debbano intendere vessatorie.
In particolar modo per ciò che concerne il tasso moratorio, lo stesso non oltrepassa il “tasso soglia” previsto dalla normativa antiusura, che è il parametro di riferimento fissato dal legislatore per verificare l'illegittimità dei tassi applicati.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Per tutte le considerazioni sopra esposte, è evidente che la normativa invocata da parte opponente non è pertinente.
Infatti, l'opposizione è fondata sull'asserita nullità del contratto di finanziamento in violazione dell'art. 117 TUB, normativa applicata ai contratti bancari.
Tuttavia, come sopra argomentato, il contratto di finanziamento de quo non rientra nella categoria dei contratti bancari, trattandosi di un contratto regolamentato dalla Legge Regionale, e le parti sono un soggetto pubblico ed un'impresa artigiana. CP_1
Sui presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto:
Nello specifico, parte opponente ha genericamente contestato l'assenza dei presupposti previsti dal codice di rito per la concessione del provvedimento, comunque emesso dal Tribunale di Termini Imerese.
Con riferimento alla prova scritta, va rilevato che nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla società opposta specifica in modo preciso l'andamento dell'intero rapporto di finanziamento.
Alla luce delle superiori argomentazioni, appare opportuno evidenziare che la validità e legittimità della emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta è supportata dalla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio, nonché dalla ulteriore documentazione depositata in questa sede, attestante il credito oggi vantato dalla nei confronti di parte debitrice. CP_1
Nello specifico, la società creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito, mentre l'opponente ha dedotto generiche circostanze non
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta.
A tale proposito, è il caso di evidenziare che nel caso che oggi ci occupa, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio in cui parte opponente ricopre la veste di convenuto sostanziale, era onere di quest'ultimo contestare specificatamente e nella prima difesa utile i fatti addotti a sostegno della domanda monitoria, circostanza che nella fattispecie in esame, si ribadisce, non è avvenuta.
D'altra parte, gli opponenti non hanno in alcun modo provato che la somma di debito residua a titolo di capitale sarebbe stata inferiore a quanto richiesto in ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che avrebbero corrisposto, complessivamente, una somma che aggiunta al capitale residuo richiesto in ricorso (pari ad €.12.551,63) sarebbe stato superiore all'importo del finanziamento erogato.
L'assunto di parte opponente, tuttavia, non è stata documentalmente provata e, pertanto, non merita accoglimento.
Difatti, le eccezioni formulate da parte opponente appaiono alquanto generiche, tali da non superare l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.; inoltre, la documentazione prodotta dall'opposta, non disconosciuta dalla parte opponente in sede di atto introduttivo, appare ampiamente provare la sussistenza del credito azionato (cfr. sentenza
Tribunale di Milano, 12 gennaio 2017, n. 739).
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Come è noto, l'art. 115, comma 1, c.p.c. ha espressamente introdotto nel processo civile il principio della non contestazione, disponendo testualmente
“salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
Il tutto non senza dimenticare che in tema di pagamento del credito occorre richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il relativo titolo, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca e tale onere, si ribadisce, non è stato assolto dall'odierno attore in opposizione.
Ne consegue che il Giudice è autorizzato ad utilizzare direttamente, ai fini della decisione, i fatti non specificamente contestati e/o addirittura riconosciuti da una parte processuale esonerando, di converso, la parte che ha adottato tali fatti dall'onere di doverli provare, in deroga, pertanto, al principio processuale della disponibilità delle prove.
Alla luce delle superiori argomentazioni, deve concludersi per il rigetto dell'opposizione e per l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Sulle spese di lite:
In virtù del principio della soccombenza, i SI.ri e devono Pt_1 Pt_2
essere dichiarati, tenuti e condannati a rimborsare alla le spese CP_1
processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 Marzo 2014 n. 55, aggiornato al D.M. 37/2018.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. n.
55/2014, i compensi vengono liquidati sulla base della tabella 2), allegata al predetto regolamento nello scaglione previsto per le cause il cui valore è compreso tra € 5.201,00 ad € 26.000,00, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte, ad eccezione della fase istruttoria, stante l'effettivo svolgimento del processo, in applicazione dei valori medi, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non particolare complessità delle questioni trattate: € 919,00 (fase di studio); € 777,00 (fase introduttiva) ed €
1.701,00 (fase decisionale) e così, per un totale di € 3.397,00 da rifondere alla oltre alle spese documentate, ed oltre spese generali, I.V.A. e CP_1
C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione respinta, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta dai SI.ri e Parte_1 Pt_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 379/2024 emesso dal Tribunale
[...]
di Termini Imerese il 06.07.2024, pubblicato in data 09.07.2024, notificato il 18.07.2024, per tutti i motivi meglio esposti in parte motiva;
- Per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
- condanna i SI.ri e , in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore della CP_1 Controparte_1
Artigiane , delle spese del presente giudizio che
[...] CP_1
liquida in complessivi € 3.397,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 26.10.2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Maria TA UR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria TA UR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
Tribunale di Termini Imerese sez. civile