CA
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore
- dott. Maria Luisa Tortorella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 700/2019 R.G., vertente
TRA
, nata a [...], il [...], Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. PANTANO C.F._1
GIANLUCA
Attrice in sede di rinvio
CONTRO
nato ad ASCOLI PICENO (AP), il Controparte_1
21/02/1948, rapp.to e difeso dall'avv. C.F._2
EUFEMIA GENNARO
Convenuto in sede di rinvio
Ogg: giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p.
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 -Con citazione spedita per la notifica il 21.10.2019 Parte_1
riassumeva, davanti a questa Corte -in sede di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p.- il giudizio civile proposto dalla stessa in sede penale nei confronti di , ciò in esito Controparte_1 all'impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Messina
n. 2114/18, che con sentenza della Corte di Cassazione n. 635/19
è stata annullata ai fini penali e rinviata per il giudizio sulle statuizioni civili in favore di . Parte_1
Si costituiva l CP_1
Con ordinanza del 2.4.2024, in esito a trattazione telematica, la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
Giudizio penale
Con Sentenza n. 287/2017 Reg. Sent., emessa in data
28/03/2017, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava
“ colpevole del reato di cui all'art. 392 Controparte_1
commesso il 3.10.2008 nonché dei reati allo stesso contestati ai capi a) e c) del procedimento n. 2702/08 R.G.N.R., previa derubricazione di questi ultimi nella fattispecie di cui all'art. 392
c.p., da ritenersi tutti unificati nel vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena di 900,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali…” e lo condannava alla refusione delle spese di costituzione in favore dele parti civili…IT , Pt_1 che liquida in complessivi € 2.200, oltre spese forfettarie, iva e
c.p.a.”
2 La suddetta sentenza veniva riformata in secondo grado dalla
Corte di Appello, che “in parziale riforma della sentenza emessa del Tribunale di Barcellona P.G. in composizione monocratica appellata da ed ai fini civili da Controparte_1 [...]
ed , dichiara non doversi procedere nei CP_2 Parte_1
confronti di in relazione ai reati per i quali ha Controparte_1
riportato condanna perché estinti per intervenuta prescrizione.
Conferma le statuizioni civili. Condanna l'imputato CP_1
a rifondere alle parti civili le spese di rappresentanza in
[...] giudizio che si liquidano in € 1.170, oltre spese generali, iva e
c.p.a.”
Avverso quest'ultima -Sentenza n. 2114/18 Reg. Sent.-
l proponeva ricorso per cassazione e con Sentenza n. CP_1
635/19 del 02/04/19 depositata il 22/07/19 la Suprema Corte, in parziale accoglimento, così provvedeva:
“Annulla ai fini penali la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio sulle statuizioni civili in favore di al Parte_1
giudice civile competente per valore in grado di appello”.
L'annullamento veniva pronunciato perché la Corte d'appello, nel dichiarare la prescrizione, non si era limitata alla riqualificazione dei fatti oggetto dell'imputazione, ma aveva giudicato di una condotta diversa. Il tutto, comunque, sotto il profilo penalistico non poneva la necessità di ulteriori pronunce, atteso che i reati in questione erano effettivamente prescritti, mentre rimaneva impregiudicata la controversia civile tra l'imputato e la . Pt_1
Giudizio di rinvio
3 La riassumeva il giudizio civile, chiedendo:1) Ritenere e Pt_1
dichiarare che, come già accertato in sede penale o in subordine per quanto liberamente constatato, che la Sig.ra ha Pt_1
diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per i fatti illeciti commessi dal Sig. 2) CP_1
Ritenere e dichiarare che a causa dei fatti illeciti accertati la
Sig.ra subiva danni patrimoniali e non patrimoniali, Pt_1 come meglio specificati in narrativa, nella misura che l'Ecc.ma
Corte di Appello riterrà equa e di giustizia;
3) per effetto condannare il Sig. a risarcire integralmente la Controparte_1
Sig.ra per tutti i danni subiti, secondo la Parte_1
quantificazione disposta dalla Ecc.ma Corte, oltre interessi legali dall'evento all'effettivo soddisfo;
A fronte di ciò il convenuto ha chiesto il rigetto di tutte CP_1
le domande avanzate da per i seguenti motivi: Parte_1
1) La sentenza penale NON ha alcun effetto vincolante nell'attuale sede civile. L'attrice in questa sede avrebbe dovuto provare, come era suo onere, la responsabilità delle condotte illecite attribuite al convenuto con tutte le relative conseguenze. Da ciò discende, che, nel caso in esame, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, sulla base degli atti in possesso della Corte dai quali non emerge assolutamente la responsabilità dell'imputato per i fatti oggetto del processo penale,
4 2) Non sussiste il danno -patrimoniale e non patrimoniale- prospettato da controparte con l'atto di riassunzione. Al contrario di quanto affermato dall'attrice, infatti, la responsabilità del convenuto, con riferimento al deprezzamento dell'immobile, è stata esclusa anche dalla
Corte di appello di Messina ove, a pag. 7 della sentenza, scrive: “pur così riqualificando nel reato di truffa i fatti commessi a partire dal 5/8/08 dall non può CP_1
ritenersi provato che un ulteriore fine dello stesso fosse quello di deprezzare l'immobile che i Controparte_3
intendevano vendere. Non vi sono infatti disponibili elementi che avvalorino tale tesi alla quale si fa riferimento nell'atto d'appello ai fini civili”.
Quanto al danno non patrimoniale, nessuna prova vi è di alcun danno subito dalla , in mancanza di una CTU Pt_1
che abbia stabilito un danno biologico psicofisico o un danno patrimoniale.
Oltre a ciò, le conclusioni dell'attrice, contenute nell'atto di riassunzione, sono del tutto generiche e prive di quantificazione. Tale indeterminatezza provoca la nullità ed inammissibilità delle stesse.
Considerazioni della Corte
Per la chiara esposizione dei motivi di decisione va premesso che le condotte, dalle quali per l'attrice è derivato il danno lamentato, sono quelle di cui ai capi di imputazione che di seguito si riportano:
5 a) “reato p. e. p. punito dall'art. 392 c.p. perché, alla fine di esercitare un preteso diritto pur potendo ricorrere al Giudice civile per risolvere una controversia con " circa Parte_1
il diritto di proprietà sulla corte del fabbricato sito in Milazzo via Spiaggia di Ponente civico 35, si faceva arbitrariamente ragione da sé posizionando dei paletti in ferro con relativa rete metallica e cancello chiuso da catena con lucchetto così impedendo alla persona offesa il libero uso dello spazio oggetto della controversia. In Milazzo il 3.10.2008”;
b) del reato previsto e punito dall'art. 610 c.p. perché, installando una rete metallica da aree comuni un motorino di proprietà di , apponendo catenacci e lucchetti, con Parte_1
violenza costringeva a non usare più di una Parte_1
porzione di corte da considerarsi pertinenza della di lei abitazione-In Milazzo in data 06.08.2008.”;
c) del reato previsto e punito dall'art. 610 c.p. perché installando un cancel1o, con violenza impediva a Parte_1
l'accesso con automezzi alla di lei proprietà. ln Milazzo in data
30.08.2008.
Orbene, poiché in merito proprietà della corte del fabbricato, di cui ai riportati capi di imputazione, era pendente giudizio civile, è stata chiesta dall la sospensione del presente ex art. 295 CP_1
c.p.c.
Questa Corte d'Appello con ordinanza del 12.3.2024 ha rigettato tale richiesta e in questa sede occorre solo aggiungere che tanto si
è stabilito in quanto, ove anche risultasse accertato -con sentenza passata in giudicato- che la non era proprietaria della Pt_1
6 corte in contestazione, ciò non toglie che la condotta dell se provata, integri gli illeciti di cui ai capi di CP_1
imputazione.
In altri termini, anche se l risultasse unico proprietario CP_1
della Corte, rimane il fatto che egli si sarebbe dovuto rivolgere al giudice per escludere la dall'uso di essa ed ottenerne il Pt_1
rilascio, e non certo provvedere da sé mediante quelle condotte - oggetto delle ridette imputazioni - che qui verranno esaminate.
In merito ad esse, intanto va detto che -contrariamente a quanto ritenuto da parte attrice- le sentenze penali emesse a carico dell non possono far stato nel presente giudizio. CP_1
E d'altra parte in questa sede si deve accertare non già se la condotta oggetto di imputazione integri reato, ma se sia sussumibile nell'alveo dell'art. 2043 c.c. (“In tutte le ipotesi in cui l'accertamento della responsabilità penale è stato ormai compiuto con esito positivo o negativo e risulta cristallizzato in una pronuncia definitiva di condanna (come può accadere nella prima delle due fattispecie contemplate dall'art.622 c.p.p.) o di proscioglimento (come senz'altro accade nella seconda fattispecie contemplata dal medesimo art.622 c.p.p., nonché nelle altre ipotesi di scostamento dalla regola dell'accessorietà dell'azione civile innestata sul tronco del processo penale), il giudice investito della cognizione sulla domanda civile risarcitoria (sia esso lo stesso giudice penale che ha pronunciato il proscioglimento sia esso il giudice civile competente per il merito all'esito della fase rescindente svoltasi dinanzi alla Corte di legittimità) non è chiamato ad accertare, neppure in via
7 meramente incidentale, se si sia integrata la fattispecie tipica contemplata dalla norma incriminatrice in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato e se da essa siano derivate conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali (art.185
c.p.); egli è invece chiamato ad accertare se si sia integrata la diversa fattispecie atipica dell'illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi (art.2043 c.c.). Cassazione civile sez. III,
18/10/2022, n.30496)
Tale accertamento può essere condotto, ovviamente, utilizzando le prove o gli elementi indiziari che emergono dal processo penale, ed altresì tenendo conto delle risultanze acquisite in sede civile anche per effetto del principio di non contestazione.
Dunque, quanto ai fatti del 6.8.2008, risulta dalla sentenza penale di primo grado che l ha ammesso di aver installato la CP_1
rete metallica lungo la corte di pertinenza dello stabile, in modo tale da impedire alla di farne uso, nonché l'installazione Pt_1
di un cancelletto in data 30.8.2008 al fine di impedire alla medesima l'accesso alla Corte con mezzi meccanici e Pt_1
non ha neppure disconosciuto i fatti del 3.10.2008.
D'altra parte, della responsabilità per le citate condotte si traggono elementi di conferma ulteriori dalla documentazione fotografica riguardante la vicenda del 6.8.2008, e dalla sentenza della Corte d'Appello penale, nella quale vengono esplicitati i motivi di gravame dell senza riportarne alcuno CP_1
integrante contestazione degli addebiti nel merito.
Non si può, poi, non considerare che anche nel presente procedimento l si è limitato ad una contestazione CP_1
8 assolutamente generica, col dire che gli atti non offrono prova degli addebiti.
Ritenuta, dunque, la responsabilità del convenuto, deve passarsi all'esame delle richieste risarcitorie della , che ha Pt_1
prospettato di aver subito danno sia patrimoniale, sia non patrimoniale, quest'ultimo sub specie di danno morale, esistenziale, biologico.
Orbene, certamente i fatti di reato in esame sono forieri di quel pregiudizio che è noto come danno morale, ossia come perturbamento o patema d'animo, che deriva dall'avvertita ingiustizia della lesione del bene giuridico protetto dalla norma penale violata.
Resta da vedere, tuttavia, se al suddetto danno si associno le altre lesioni lamentate, aventi ad oggetto il bene della salute, la normale conduzione della vita, il patrimonio.
In merito occorre dire che certamente i tre episodi, di cui è stato imputato l sotto il profilo temporale hanno causato CP_1 effetti negativi per l'intero arco di tempo decorso tra il primo dei tre episodi di esercizio arbitrario contestatigli e maggio 2010, epoca questa in cui -con la rimozione della recinzione- è cessata la situazione negativa realizzata dall'odierno convenuto.
Sotto il profilo fattuale, poi, essendo che in questa sede si discute esclusivamente dei danni causati dai reati in questione, va da sé che esulano dall'esame quegli effetti pregiudizievoli generati da altre condotte, pure lamentate dalla , quali l'abbandono e Pt_1
l'incuria in cui è stata lasciata la corte.
9 Dunque, il danno morale ed il danno esistenziale, quest'ultimo provato per presunzioni - essendo ovvio che una rete munita di lucchetti, che circonda tutta l'abitazione dell'attrice (sita al piano terra) a distanza di circa un metro dall'edificio, impedendone qualsiasi uso (tra i più ovvi il parcheggiare) incide sulle normali abitudini- possono essere certamente riconosciuti.
Diverso discorso vale per il danno biologico, inteso in termini di lesione permanente della salute.
Infatti, se è vero che la dal 31.1.2009 al 2.5.2009 è stata Pt_1
seguita dal D.S.M. di Milazzo, é altrettanto vero che nella cartella clinica in atti non vi è alcun cenno né alla patologia da cui era affetta né alla sua eziologia.
Del pari irrilevante è la certificazione rilasciata dal dott. Per_1
in data 17.10.2019, che attesta una sindrome ansioso depressiva e una sindrome orticarioide di probabile origine psicogena, risalenti al settembre 2008.
Infatti, non solo in esso non vi è traccia della possibile eziologia, ma appare ben strano che, nonostante il decorso ultradecennale delle sindromi in questione, non vi siano certificazioni nel periodo intermedio.
Proprio l'assenza di esse e -al contempo- la genericità della documentazione suddetta rendono inutile una CTU, che avrebbe finalità meramente esplorativa.
All'esito, mancando un danno biologico, il danno morale e alla vita di relazione non potrà quantificarsi come aumento percentuale del valore del punto tabellare;
esso perciò si
10 quantifica, in via equitativa e all'attualità in € 10.000, tenuto conto di tutte le circostanze che sono state sopra esposte.
Passando al danno patrimoniale la sua non riconducibilità ai tre fatti in esame emerge chiaramente dalla lettura del contratto di vendita dell'appartamento della , nel quale si dà atto che Pt_1
il prezzo è stato così pattuito perché è pendente controversia sulla proprietà della corte.
Va da sé, perciò, che il danno non nasce dai reati in contestazione, ma dalla più ampia situazione conflittuale in cui essi sono stati commessi, avente ad oggetto la proprietà dell'area circostante l'edificio.
All'esito, quindi, tale voce di danno non può essere riconosciuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, utilizzando lo scaglione di valore della causa come risultante dal decisum e le tariffe tempo per tempo vigenti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da -con la Parte_1
costituzione di parte civile nel processo penale- nei confronti di
, così provvede: Controparte_1
- Condanna al pagamento- in favore della Controparte_1 della complessiva somma di € 10.000,00, per le Parte_1
causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo.
- Conferma la liquidazione delle spese del primo grado, di cui alla sentenza penale del 28.3.2017, e del secondo
11 grado, di cui alla sentenza del 9.7.2018, condannando l al relativo pagamento in favore della IT. CP_1
- Condanna l a rifondere alla le spese CP_1 Pt_1
degli altri gradi, che liquida, quanto al giudizio di cassazione, in € 2.935,00 per compensi e, quanto al presente giudizio di rinvio, in € 2.920,00 per compensi, il tutto oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Vincenza Randazzo Consigliere relatore
- dott. Maria Luisa Tortorella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 700/2019 R.G., vertente
TRA
, nata a [...], il [...], Parte_1
, rapp.ta e difesa dall'avv. PANTANO C.F._1
GIANLUCA
Attrice in sede di rinvio
CONTRO
nato ad ASCOLI PICENO (AP), il Controparte_1
21/02/1948, rapp.to e difeso dall'avv. C.F._2
EUFEMIA GENNARO
Convenuto in sede di rinvio
Ogg: giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p.
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 -Con citazione spedita per la notifica il 21.10.2019 Parte_1
riassumeva, davanti a questa Corte -in sede di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p.- il giudizio civile proposto dalla stessa in sede penale nei confronti di , ciò in esito Controparte_1 all'impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Messina
n. 2114/18, che con sentenza della Corte di Cassazione n. 635/19
è stata annullata ai fini penali e rinviata per il giudizio sulle statuizioni civili in favore di . Parte_1
Si costituiva l CP_1
Con ordinanza del 2.4.2024, in esito a trattazione telematica, la causa era posta in decisione con i termini di rito per conclusionali e repliche.
* * *
Giudizio penale
Con Sentenza n. 287/2017 Reg. Sent., emessa in data
28/03/2017, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto dichiarava
“ colpevole del reato di cui all'art. 392 Controparte_1
commesso il 3.10.2008 nonché dei reati allo stesso contestati ai capi a) e c) del procedimento n. 2702/08 R.G.N.R., previa derubricazione di questi ultimi nella fattispecie di cui all'art. 392
c.p., da ritenersi tutti unificati nel vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena di 900,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali…” e lo condannava alla refusione delle spese di costituzione in favore dele parti civili…IT , Pt_1 che liquida in complessivi € 2.200, oltre spese forfettarie, iva e
c.p.a.”
2 La suddetta sentenza veniva riformata in secondo grado dalla
Corte di Appello, che “in parziale riforma della sentenza emessa del Tribunale di Barcellona P.G. in composizione monocratica appellata da ed ai fini civili da Controparte_1 [...]
ed , dichiara non doversi procedere nei CP_2 Parte_1
confronti di in relazione ai reati per i quali ha Controparte_1
riportato condanna perché estinti per intervenuta prescrizione.
Conferma le statuizioni civili. Condanna l'imputato CP_1
a rifondere alle parti civili le spese di rappresentanza in
[...] giudizio che si liquidano in € 1.170, oltre spese generali, iva e
c.p.a.”
Avverso quest'ultima -Sentenza n. 2114/18 Reg. Sent.-
l proponeva ricorso per cassazione e con Sentenza n. CP_1
635/19 del 02/04/19 depositata il 22/07/19 la Suprema Corte, in parziale accoglimento, così provvedeva:
“Annulla ai fini penali la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio sulle statuizioni civili in favore di al Parte_1
giudice civile competente per valore in grado di appello”.
L'annullamento veniva pronunciato perché la Corte d'appello, nel dichiarare la prescrizione, non si era limitata alla riqualificazione dei fatti oggetto dell'imputazione, ma aveva giudicato di una condotta diversa. Il tutto, comunque, sotto il profilo penalistico non poneva la necessità di ulteriori pronunce, atteso che i reati in questione erano effettivamente prescritti, mentre rimaneva impregiudicata la controversia civile tra l'imputato e la . Pt_1
Giudizio di rinvio
3 La riassumeva il giudizio civile, chiedendo:1) Ritenere e Pt_1
dichiarare che, come già accertato in sede penale o in subordine per quanto liberamente constatato, che la Sig.ra ha Pt_1
diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per i fatti illeciti commessi dal Sig. 2) CP_1
Ritenere e dichiarare che a causa dei fatti illeciti accertati la
Sig.ra subiva danni patrimoniali e non patrimoniali, Pt_1 come meglio specificati in narrativa, nella misura che l'Ecc.ma
Corte di Appello riterrà equa e di giustizia;
3) per effetto condannare il Sig. a risarcire integralmente la Controparte_1
Sig.ra per tutti i danni subiti, secondo la Parte_1
quantificazione disposta dalla Ecc.ma Corte, oltre interessi legali dall'evento all'effettivo soddisfo;
A fronte di ciò il convenuto ha chiesto il rigetto di tutte CP_1
le domande avanzate da per i seguenti motivi: Parte_1
1) La sentenza penale NON ha alcun effetto vincolante nell'attuale sede civile. L'attrice in questa sede avrebbe dovuto provare, come era suo onere, la responsabilità delle condotte illecite attribuite al convenuto con tutte le relative conseguenze. Da ciò discende, che, nel caso in esame, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, sulla base degli atti in possesso della Corte dai quali non emerge assolutamente la responsabilità dell'imputato per i fatti oggetto del processo penale,
4 2) Non sussiste il danno -patrimoniale e non patrimoniale- prospettato da controparte con l'atto di riassunzione. Al contrario di quanto affermato dall'attrice, infatti, la responsabilità del convenuto, con riferimento al deprezzamento dell'immobile, è stata esclusa anche dalla
Corte di appello di Messina ove, a pag. 7 della sentenza, scrive: “pur così riqualificando nel reato di truffa i fatti commessi a partire dal 5/8/08 dall non può CP_1
ritenersi provato che un ulteriore fine dello stesso fosse quello di deprezzare l'immobile che i Controparte_3
intendevano vendere. Non vi sono infatti disponibili elementi che avvalorino tale tesi alla quale si fa riferimento nell'atto d'appello ai fini civili”.
Quanto al danno non patrimoniale, nessuna prova vi è di alcun danno subito dalla , in mancanza di una CTU Pt_1
che abbia stabilito un danno biologico psicofisico o un danno patrimoniale.
Oltre a ciò, le conclusioni dell'attrice, contenute nell'atto di riassunzione, sono del tutto generiche e prive di quantificazione. Tale indeterminatezza provoca la nullità ed inammissibilità delle stesse.
Considerazioni della Corte
Per la chiara esposizione dei motivi di decisione va premesso che le condotte, dalle quali per l'attrice è derivato il danno lamentato, sono quelle di cui ai capi di imputazione che di seguito si riportano:
5 a) “reato p. e. p. punito dall'art. 392 c.p. perché, alla fine di esercitare un preteso diritto pur potendo ricorrere al Giudice civile per risolvere una controversia con " circa Parte_1
il diritto di proprietà sulla corte del fabbricato sito in Milazzo via Spiaggia di Ponente civico 35, si faceva arbitrariamente ragione da sé posizionando dei paletti in ferro con relativa rete metallica e cancello chiuso da catena con lucchetto così impedendo alla persona offesa il libero uso dello spazio oggetto della controversia. In Milazzo il 3.10.2008”;
b) del reato previsto e punito dall'art. 610 c.p. perché, installando una rete metallica da aree comuni un motorino di proprietà di , apponendo catenacci e lucchetti, con Parte_1
violenza costringeva a non usare più di una Parte_1
porzione di corte da considerarsi pertinenza della di lei abitazione-In Milazzo in data 06.08.2008.”;
c) del reato previsto e punito dall'art. 610 c.p. perché installando un cancel1o, con violenza impediva a Parte_1
l'accesso con automezzi alla di lei proprietà. ln Milazzo in data
30.08.2008.
Orbene, poiché in merito proprietà della corte del fabbricato, di cui ai riportati capi di imputazione, era pendente giudizio civile, è stata chiesta dall la sospensione del presente ex art. 295 CP_1
c.p.c.
Questa Corte d'Appello con ordinanza del 12.3.2024 ha rigettato tale richiesta e in questa sede occorre solo aggiungere che tanto si
è stabilito in quanto, ove anche risultasse accertato -con sentenza passata in giudicato- che la non era proprietaria della Pt_1
6 corte in contestazione, ciò non toglie che la condotta dell se provata, integri gli illeciti di cui ai capi di CP_1
imputazione.
In altri termini, anche se l risultasse unico proprietario CP_1
della Corte, rimane il fatto che egli si sarebbe dovuto rivolgere al giudice per escludere la dall'uso di essa ed ottenerne il Pt_1
rilascio, e non certo provvedere da sé mediante quelle condotte - oggetto delle ridette imputazioni - che qui verranno esaminate.
In merito ad esse, intanto va detto che -contrariamente a quanto ritenuto da parte attrice- le sentenze penali emesse a carico dell non possono far stato nel presente giudizio. CP_1
E d'altra parte in questa sede si deve accertare non già se la condotta oggetto di imputazione integri reato, ma se sia sussumibile nell'alveo dell'art. 2043 c.c. (“In tutte le ipotesi in cui l'accertamento della responsabilità penale è stato ormai compiuto con esito positivo o negativo e risulta cristallizzato in una pronuncia definitiva di condanna (come può accadere nella prima delle due fattispecie contemplate dall'art.622 c.p.p.) o di proscioglimento (come senz'altro accade nella seconda fattispecie contemplata dal medesimo art.622 c.p.p., nonché nelle altre ipotesi di scostamento dalla regola dell'accessorietà dell'azione civile innestata sul tronco del processo penale), il giudice investito della cognizione sulla domanda civile risarcitoria (sia esso lo stesso giudice penale che ha pronunciato il proscioglimento sia esso il giudice civile competente per il merito all'esito della fase rescindente svoltasi dinanzi alla Corte di legittimità) non è chiamato ad accertare, neppure in via
7 meramente incidentale, se si sia integrata la fattispecie tipica contemplata dalla norma incriminatrice in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato e se da essa siano derivate conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali (art.185
c.p.); egli è invece chiamato ad accertare se si sia integrata la diversa fattispecie atipica dell'illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi (art.2043 c.c.). Cassazione civile sez. III,
18/10/2022, n.30496)
Tale accertamento può essere condotto, ovviamente, utilizzando le prove o gli elementi indiziari che emergono dal processo penale, ed altresì tenendo conto delle risultanze acquisite in sede civile anche per effetto del principio di non contestazione.
Dunque, quanto ai fatti del 6.8.2008, risulta dalla sentenza penale di primo grado che l ha ammesso di aver installato la CP_1
rete metallica lungo la corte di pertinenza dello stabile, in modo tale da impedire alla di farne uso, nonché l'installazione Pt_1
di un cancelletto in data 30.8.2008 al fine di impedire alla medesima l'accesso alla Corte con mezzi meccanici e Pt_1
non ha neppure disconosciuto i fatti del 3.10.2008.
D'altra parte, della responsabilità per le citate condotte si traggono elementi di conferma ulteriori dalla documentazione fotografica riguardante la vicenda del 6.8.2008, e dalla sentenza della Corte d'Appello penale, nella quale vengono esplicitati i motivi di gravame dell senza riportarne alcuno CP_1
integrante contestazione degli addebiti nel merito.
Non si può, poi, non considerare che anche nel presente procedimento l si è limitato ad una contestazione CP_1
8 assolutamente generica, col dire che gli atti non offrono prova degli addebiti.
Ritenuta, dunque, la responsabilità del convenuto, deve passarsi all'esame delle richieste risarcitorie della , che ha Pt_1
prospettato di aver subito danno sia patrimoniale, sia non patrimoniale, quest'ultimo sub specie di danno morale, esistenziale, biologico.
Orbene, certamente i fatti di reato in esame sono forieri di quel pregiudizio che è noto come danno morale, ossia come perturbamento o patema d'animo, che deriva dall'avvertita ingiustizia della lesione del bene giuridico protetto dalla norma penale violata.
Resta da vedere, tuttavia, se al suddetto danno si associno le altre lesioni lamentate, aventi ad oggetto il bene della salute, la normale conduzione della vita, il patrimonio.
In merito occorre dire che certamente i tre episodi, di cui è stato imputato l sotto il profilo temporale hanno causato CP_1 effetti negativi per l'intero arco di tempo decorso tra il primo dei tre episodi di esercizio arbitrario contestatigli e maggio 2010, epoca questa in cui -con la rimozione della recinzione- è cessata la situazione negativa realizzata dall'odierno convenuto.
Sotto il profilo fattuale, poi, essendo che in questa sede si discute esclusivamente dei danni causati dai reati in questione, va da sé che esulano dall'esame quegli effetti pregiudizievoli generati da altre condotte, pure lamentate dalla , quali l'abbandono e Pt_1
l'incuria in cui è stata lasciata la corte.
9 Dunque, il danno morale ed il danno esistenziale, quest'ultimo provato per presunzioni - essendo ovvio che una rete munita di lucchetti, che circonda tutta l'abitazione dell'attrice (sita al piano terra) a distanza di circa un metro dall'edificio, impedendone qualsiasi uso (tra i più ovvi il parcheggiare) incide sulle normali abitudini- possono essere certamente riconosciuti.
Diverso discorso vale per il danno biologico, inteso in termini di lesione permanente della salute.
Infatti, se è vero che la dal 31.1.2009 al 2.5.2009 è stata Pt_1
seguita dal D.S.M. di Milazzo, é altrettanto vero che nella cartella clinica in atti non vi è alcun cenno né alla patologia da cui era affetta né alla sua eziologia.
Del pari irrilevante è la certificazione rilasciata dal dott. Per_1
in data 17.10.2019, che attesta una sindrome ansioso depressiva e una sindrome orticarioide di probabile origine psicogena, risalenti al settembre 2008.
Infatti, non solo in esso non vi è traccia della possibile eziologia, ma appare ben strano che, nonostante il decorso ultradecennale delle sindromi in questione, non vi siano certificazioni nel periodo intermedio.
Proprio l'assenza di esse e -al contempo- la genericità della documentazione suddetta rendono inutile una CTU, che avrebbe finalità meramente esplorativa.
All'esito, mancando un danno biologico, il danno morale e alla vita di relazione non potrà quantificarsi come aumento percentuale del valore del punto tabellare;
esso perciò si
10 quantifica, in via equitativa e all'attualità in € 10.000, tenuto conto di tutte le circostanze che sono state sopra esposte.
Passando al danno patrimoniale la sua non riconducibilità ai tre fatti in esame emerge chiaramente dalla lettura del contratto di vendita dell'appartamento della , nel quale si dà atto che Pt_1
il prezzo è stato così pattuito perché è pendente controversia sulla proprietà della corte.
Va da sé, perciò, che il danno non nasce dai reati in contestazione, ma dalla più ampia situazione conflittuale in cui essi sono stati commessi, avente ad oggetto la proprietà dell'area circostante l'edificio.
All'esito, quindi, tale voce di danno non può essere riconosciuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, utilizzando lo scaglione di valore della causa come risultante dal decisum e le tariffe tempo per tempo vigenti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da -con la Parte_1
costituzione di parte civile nel processo penale- nei confronti di
, così provvede: Controparte_1
- Condanna al pagamento- in favore della Controparte_1 della complessiva somma di € 10.000,00, per le Parte_1
causali di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo.
- Conferma la liquidazione delle spese del primo grado, di cui alla sentenza penale del 28.3.2017, e del secondo
11 grado, di cui alla sentenza del 9.7.2018, condannando l al relativo pagamento in favore della IT. CP_1
- Condanna l a rifondere alla le spese CP_1 Pt_1
degli altri gradi, che liquida, quanto al giudizio di cassazione, in € 2.935,00 per compensi e, quanto al presente giudizio di rinvio, in € 2.920,00 per compensi, il tutto oltre iva, cassa e rimborso spese generali in ragione del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio del 19.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Vincenza Randazzo dott. Giuseppe Minutoli
12