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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/08/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4101 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. COSTA ILARIA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. PIRILLO TERESA;
Controparte_1
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA, AVV. SCALERCIO
ROSSELLA; Parte resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.8.2022 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.03420229003858866/00, notificatagli da parte di in data 12.7.2022, limitatamente alle Controparte_2 cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative di competenza dell'intestato
Tribunale, per un totale complessivo di € 68.581,94, somma portata dalle seguenti cartelle di pagamento:
1)Cartella di pagamento n.03420130016565568000, asseritamente notificata in data
21.6.2013, per un importo pari ad € 51.710,29;
2)Cartella di pagamento n. 03420130016565669000, asseritamente notificata in data
21.6.2013, per un importo pari ad € 7.769,34.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, l'omessa o irregolare notifica degli atti presupposti ed eccepiva la prescrizione dei contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale. si costituiva in giudizio, contestando preliminarmente l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione per decorso del termine di impugnazione, sostenendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli atti seguenti, e nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Si costituiva altresì l' , sostenendo il suo difetto di Controparte_3 legittimazione passiva, dal momento che i vizi lamentati dal ricorrente riguardavano vizi relativi alla fase di riscossione del credito, attività questa estranea alla sfera di competenza dell' . Concludeva pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione in CP_4 quanto nel merito infondata.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa.
********
Osserva preliminarmente il Tribunale che sussiste la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati. Il presente giudizio, difatti, investe crediti dovuti a titolo di sanzioni amministrative scaturenti dalle seguenti ordinanze-ingiunzione: n. 284/2010 (notificata in data
23.07.2010) e n. 285/2010 (notificata in data 26.07.2010).
Ed ancora in via preliminare, va esaminata la tempestività della proposta opposizione.
L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n.
689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n.
3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs.
46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del
05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
L'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d.lgs.
n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007;
Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n.
3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass.
n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
Ebbene, premesso che spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa o irregolare notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Sotto tale profilo, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile, dal momento che il ricorso è stato depositato in data 29.8.2022, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data
12.7.2022.
b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs n.46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione di titolo esecutivi che si assumono mai notificati:
a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. n. 4901/2021), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del d.lgs 46/1999, quale rimedio tipico in materia contributivo previdenziale (cfr. S.U. n.22080/2017. Ed infatti: “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (così statuendo, la S.C., con sentenza n.
24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una
“relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, deve evidenziarsi che parte resistente ha dato prova della regolare notifica delle cartelle di CP_2 pagamento di cui ai nn. 03420130016565568000 e 03420130016565669000, sottese all'intimazione impugnata, avvenuta in data 21.6.2013 tramite raccomandata A.R. (cfr. relate in all. memoria di costituzione . CP_2
Dunque, acclarata la ritualità della notifica degli atti prodromici, va rilevata l'incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta in mancanza di tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento nel termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999 e, pertanto, l'inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
c) Un' opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione con riferimento al periodo successivo alla notifica dei titoli esecutivi, trattandosi di evento successivo alla formazione definitiva del titolo esecutivo.
La doglianza non è fondata e non merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
Non risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive dal momento che, parte resistente ha dato prova di aver notificato in CP_2 data 26.10.2016, quale atto interruttivo, l'intimazione di pagamento n.
03420169008548911000 (cfr. notifica via pec in all. . CP_2
A ciò deve aggiungersi la sospensione operante in virtù della normativa emergenziale in tema di diffusione del virus Sars Covid19.
E quindi della sospensione ex lege di complessivi 311 giorni del termine prescrizionale di cui alla normativa emergenziale per la pandemia da Covid 19 (art. 37 d.l. 18/2020 conv. L. 27/2020 prorogato dall'art. 11 comma 9 d.l. 183/20 conv. L. 21/21).
Ebbene, in ragione di tanto deve ritenersi che la prescrizione non era ancora maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 12.7.2022.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite sono compensate in ragione delle vicissitudini processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Anna Caputo, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 202
Castrovillari, 19/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. COSTA ILARIA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. PIRILLO TERESA;
Controparte_1
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA, AVV. SCALERCIO
ROSSELLA; Parte resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.8.2022 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.03420229003858866/00, notificatagli da parte di in data 12.7.2022, limitatamente alle Controparte_2 cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative di competenza dell'intestato
Tribunale, per un totale complessivo di € 68.581,94, somma portata dalle seguenti cartelle di pagamento:
1)Cartella di pagamento n.03420130016565568000, asseritamente notificata in data
21.6.2013, per un importo pari ad € 51.710,29;
2)Cartella di pagamento n. 03420130016565669000, asseritamente notificata in data
21.6.2013, per un importo pari ad € 7.769,34.
Parte ricorrente deduceva, in particolare, l'omessa o irregolare notifica degli atti presupposti ed eccepiva la prescrizione dei contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale. si costituiva in giudizio, contestando preliminarmente l'inammissibilità CP_2 dell'opposizione per decorso del termine di impugnazione, sostenendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento e degli atti seguenti, e nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Si costituiva altresì l' , sostenendo il suo difetto di Controparte_3 legittimazione passiva, dal momento che i vizi lamentati dal ricorrente riguardavano vizi relativi alla fase di riscossione del credito, attività questa estranea alla sfera di competenza dell' . Concludeva pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione in CP_4 quanto nel merito infondata.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa.
********
Osserva preliminarmente il Tribunale che sussiste la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati. Il presente giudizio, difatti, investe crediti dovuti a titolo di sanzioni amministrative scaturenti dalle seguenti ordinanze-ingiunzione: n. 284/2010 (notificata in data
23.07.2010) e n. 285/2010 (notificata in data 26.07.2010).
Ed ancora in via preliminare, va esaminata la tempestività della proposta opposizione.
L'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n.
689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n.
3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema
Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 d.lgs.
46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella (cfr. Cass.
4506/2007; Cass. n. 12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del
05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
L'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d.lgs.
n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n.
18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007;
Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n.
3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass.
n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
Ebbene, premesso che spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa o irregolare notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Sotto tale profilo, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile, dal momento che il ricorso è stato depositato in data 29.8.2022, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione avvenuta in data
12.7.2022.
b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs n.46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione di titolo esecutivi che si assumono mai notificati:
a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. n. 4901/2021), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del d.lgs 46/1999, quale rimedio tipico in materia contributivo previdenziale (cfr. S.U. n.22080/2017. Ed infatti: “nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (così statuendo, la S.C., con sentenza n.
24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una
“relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, deve evidenziarsi che parte resistente ha dato prova della regolare notifica delle cartelle di CP_2 pagamento di cui ai nn. 03420130016565568000 e 03420130016565669000, sottese all'intimazione impugnata, avvenuta in data 21.6.2013 tramite raccomandata A.R. (cfr. relate in all. memoria di costituzione . CP_2
Dunque, acclarata la ritualità della notifica degli atti prodromici, va rilevata l'incontrovertibilità della pretesa creditoria in essi contenuta in mancanza di tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento nel termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. 46/1999 e, pertanto, l'inammissibilità del motivo di opposizione fondato su fatti estintivi anteriori alla data di notifica dello stesso.
c) Un' opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione con riferimento al periodo successivo alla notifica dei titoli esecutivi, trattandosi di evento successivo alla formazione definitiva del titolo esecutivo.
La doglianza non è fondata e non merita accoglimento per le motivazioni che seguono.
Non risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive dal momento che, parte resistente ha dato prova di aver notificato in CP_2 data 26.10.2016, quale atto interruttivo, l'intimazione di pagamento n.
03420169008548911000 (cfr. notifica via pec in all. . CP_2
A ciò deve aggiungersi la sospensione operante in virtù della normativa emergenziale in tema di diffusione del virus Sars Covid19.
E quindi della sospensione ex lege di complessivi 311 giorni del termine prescrizionale di cui alla normativa emergenziale per la pandemia da Covid 19 (art. 37 d.l. 18/2020 conv. L. 27/2020 prorogato dall'art. 11 comma 9 d.l. 183/20 conv. L. 21/21).
Ebbene, in ragione di tanto deve ritenersi che la prescrizione non era ancora maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 12.7.2022.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite sono compensate in ragione delle vicissitudini processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Anna Caputo, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 202
Castrovillari, 19/08/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO