Art. 36.
La spesa per il funzionamento dei Comitati regionali per la programmazione economica e per le indagini, gli studi e le rilevazioni occorrenti ai Comitati medesimi, di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 966 , resta stabilita, per l'anno finanziario 1971, in lire 700 milioni.
La spesa per il funzionamento dei Comitati regionali per la programmazione economica e per le indagini, gli studi e le rilevazioni occorrenti ai Comitati medesimi, di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 966 , resta stabilita, per l'anno finanziario 1971, in lire 700 milioni.