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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/07/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Prima Sezione Civile in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1873/2024 R.G. vertente tra:
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Fornaciari, come da procura allegata Parte_1 all'atto di citazione
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Moglia, come da procura in atti CP_1
CONVENUTA
OGGETTO: scioglimento comunione
CONCLUSIONI:
All'udienza del 25 luglio 2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti costituite davano atto dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio e della relativa accettazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”).
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n.
69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1
chiedendo lo scioglimento della comunione ordinaria relativa al compendio immobiliare sito in
1 Parma, fraz. Carignano, strada Montanara n. 488, denominato “Cà Lori”, con riconoscimento in suo favore del diritto alla detrazione, sull'importo del prezzo della quota indivisa di , CP_1 dell'importo della penale contrattuale di euro 30.000,00 prevista nel contratto preliminare di divisione intercorso tra le parti.
Si è costituita in giudizio la convenuta , instando per il rigetto delle richieste avversarie CP_1
e chiedendo in via riconvenzionale la divisione del compendio immobiliare e la riduzione della penale prevista nel contratto preliminare, in quanto eccessiva.
Successivamente all'espletamento da parte del GI delle verifiche preliminari ex art. 171 bis cpc, la difesa dell'attore depositava in via telematica atto di rinuncia agli atti del giudizio, con contestuale accettazione della rinuncia agli atti avversaria. L'avv. Moglia, per la convenuta, dichiarava, con atto depositato telematicamente, di accettare la rinuncia agli atti del giudizio della controparte e a sua volta formulava analoga dichiarazione di rinuncia.
Il Giudice, rilevato che nella specie le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione non risultavano notificate alle parti costituite e che nell'atto di rinuncia si faceva genericamente rinvio ad un accordo già intervenuto tra le parti, senza che venissero precisati i termini dell'accordo in punto di regolamentazione delle spese di lite, fissava l'udienza del 25 luglio 2025, al fine di consentire alle parti di formalizzare in udienza le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione, con espressa indicazione dell'accordo raggiunto in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
All'udienza del 25 luglio 2025, celebrata mediante trattazione scritta, il difensore dell'attore depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio e all'azione a spese compensate, con contestuale accettazione dell'altrui rinuncia. Il difensore della convenuta, dal canto suo, formulava dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e accettava l'altrui rinuncia, a spese compensate.
Il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione.
*****
Le reciproche dichiarazioni di rinuncia agli atti del giudizio, a spese compensate, e le relative accettazioni appaiono regolari, in quanto effettuate dai difensori delle parti muniti dei relativi poteri e risultano avvenute in udienza.
Pertanto, nel caso di specie il processo si è estinto e deve dichiararsene l'estinzione ai sensi dell'art. 306, 3° comma, c.p.c. La pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, infatti, non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione (cfr. in tal senso, Cass.
Civile, sez. VI, 06 settembre 2012 n. 14971 in Giust. civ. Mass. 2012, 9, 1096).
Si deve soltanto aggiungere che nella specie l'estinzione del processo dev'essere pronunciata con sentenza, sulla base delle considerazioni che seguono:
2 -nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
-invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;
- nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello.
I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese, che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in
Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006,
4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in
Giust. civ. Mass. 2002, 1829).
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti. Invero, l'art. 306, ultimo comma, c.p.c., prevede che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. Nel caso di specie, le parti hanno concordemente ed espressamente chiesto la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI PARMA, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
1873/2024 RG:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma, il 25 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Prima Sezione Civile in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1873/2024 R.G. vertente tra:
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Fornaciari, come da procura allegata Parte_1 all'atto di citazione
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Moglia, come da procura in atti CP_1
CONVENUTA
OGGETTO: scioglimento comunione
CONCLUSIONI:
All'udienza del 25 luglio 2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti costituite davano atto dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio e della relativa accettazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”).
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n.
69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_1
chiedendo lo scioglimento della comunione ordinaria relativa al compendio immobiliare sito in
1 Parma, fraz. Carignano, strada Montanara n. 488, denominato “Cà Lori”, con riconoscimento in suo favore del diritto alla detrazione, sull'importo del prezzo della quota indivisa di , CP_1 dell'importo della penale contrattuale di euro 30.000,00 prevista nel contratto preliminare di divisione intercorso tra le parti.
Si è costituita in giudizio la convenuta , instando per il rigetto delle richieste avversarie CP_1
e chiedendo in via riconvenzionale la divisione del compendio immobiliare e la riduzione della penale prevista nel contratto preliminare, in quanto eccessiva.
Successivamente all'espletamento da parte del GI delle verifiche preliminari ex art. 171 bis cpc, la difesa dell'attore depositava in via telematica atto di rinuncia agli atti del giudizio, con contestuale accettazione della rinuncia agli atti avversaria. L'avv. Moglia, per la convenuta, dichiarava, con atto depositato telematicamente, di accettare la rinuncia agli atti del giudizio della controparte e a sua volta formulava analoga dichiarazione di rinuncia.
Il Giudice, rilevato che nella specie le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione non risultavano notificate alle parti costituite e che nell'atto di rinuncia si faceva genericamente rinvio ad un accordo già intervenuto tra le parti, senza che venissero precisati i termini dell'accordo in punto di regolamentazione delle spese di lite, fissava l'udienza del 25 luglio 2025, al fine di consentire alle parti di formalizzare in udienza le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione, con espressa indicazione dell'accordo raggiunto in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
All'udienza del 25 luglio 2025, celebrata mediante trattazione scritta, il difensore dell'attore depositava atto di rinuncia agli atti del giudizio e all'azione a spese compensate, con contestuale accettazione dell'altrui rinuncia. Il difensore della convenuta, dal canto suo, formulava dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e accettava l'altrui rinuncia, a spese compensate.
Il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione.
*****
Le reciproche dichiarazioni di rinuncia agli atti del giudizio, a spese compensate, e le relative accettazioni appaiono regolari, in quanto effettuate dai difensori delle parti muniti dei relativi poteri e risultano avvenute in udienza.
Pertanto, nel caso di specie il processo si è estinto e deve dichiararsene l'estinzione ai sensi dell'art. 306, 3° comma, c.p.c. La pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, infatti, non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione (cfr. in tal senso, Cass.
Civile, sez. VI, 06 settembre 2012 n. 14971 in Giust. civ. Mass. 2012, 9, 1096).
Si deve soltanto aggiungere che nella specie l'estinzione del processo dev'essere pronunciata con sentenza, sulla base delle considerazioni che seguono:
2 -nelle controversie, quale quella in esame, davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.;
-invero, l'art. 178, 2° comma, c.p.c., prevede l'impugnazione con il reclamo immediato al Collegio della sola “ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico”;
- nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello.
I commi 3 e 4 dell'art. 306 c.p.c. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese, che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in
Giust. civ. Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006,
4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in
Giust. civ. Mass. 2002, 1829).
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti. Invero, l'art. 306, ultimo comma, c.p.c., prevede che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. Nel caso di specie, le parti hanno concordemente ed espressamente chiesto la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI PARMA, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
1873/2024 RG:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma, il 25 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena
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