Sentenza 13 novembre 1970
Massime • 3
Le amministrazioni degli ospedali sono tenute al risarcimento dei danni, riportati dagli ammalati, a titolo di responsabilita diretta, contrattuale o extracontrattuale, in base al principio generale che fa risalire alla persona giuridica pubblica la responsabilita nella quale incorre, nell'Esercizio delle sue funzioni, la persona fisica legata da rapporto organico con l'ente (qual'e appunto il medico ospedaliero) entro l'ambito di detto rapporto. Per i fatti illeciti compiuti entro tale ambito e dei relativi danni causati, l'amministrazione risponde illimitatamente, senza alcuna distinzione fra danni patrimoniali e danni non patrimoniali, sempre che per questi ultimi il fatto illecito integri gli estremi del reato. ( V 1950'67, mass n 328914).*
La responsabilita del prestatore d'opera intellettuale e normalmente regolata dal disposto dell'art 1176 cod civ, che fa Obbligo anche al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla sua attivita, la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che di regola egli risponde anche per colpa lieve. Nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta, la legge (art 2236 cod civ) prevede un'attenuazione della normale responsabilita, nel senso che il professionista e tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave.*
Il giudice civile ha il potere di accertare se nel fatto ricorrono o meno gli estremi di reato, quando si chiede il risarcimento dei danni non patrimoniali e l'Esercizio dell'Azione penale non sia piu possibile per sopravvenute cause estintive del reato o per mancata proposizione della querela nel termine di legge. ( V 748'68, mass n 331999 269'67, mass n 326061).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/11/1970, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 13 novembre 1970 |
Testo completo
La responsabilita del prestatore d'opera intellettuale e normalmente regolata dal disposto dell'art 1176 cod civ, che fa Obbligo anche al professionista di usare, nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla sua attivita, la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che di regola egli risponde anche per colpa lieve. Nella sola ipotesi che la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficolta, la legge (art 2236 cod civ) prevede un'attenuazione della normale responsabilita, nel senso che il professionista e tenuto al risarcimento del danno unicamente per dolo o colpa grave.*