Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/05/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3963/2023 rg , sul ricorso depositato il 07/08/2023 proposto da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , , , ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17
(tutte difese dall'Avv. Rosa Cilea) nei confronti di , in persona del in carica (difeso Controparte_1 CP_2
da Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria)
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : le parti ricorrenti,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto :
a)condanna il ad attribuire alle parti ricorrenti il Controparte_1
beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per i servizio a termine dedotti con il ricorso nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuno scolastico , ma limitatamente agli anni del seguente prospetto contrassegnati da segno grafico AD o
AN:
a.s 18/19 a.s.19/20 a.s. 20/21 a.s.21/22 a.s.22/23
AD AD AD AD Parte_1
AD AD AD Pt_2
1
AD AD AD AD Pt_4
AD Parte_5
AD Pt_6
AD Parte_7
AN CP_3
AD Pt_9
AD AD Pt_10
AD AD AD Pt_11
AD Pt_12
AD AD AD Pt_13
AD Pt_14
AD AD AD Pt_15
AD Pt_16 [...]
AD AD CP_4
Alle dette somme vanno aggiunti interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Rigetta nel resto la domanda delle parti ricorrenti .
Compensa a metà le spese di giudizio e condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente della restante parte che liquida complessivamente in 3500,00Euro. per compensi ROessionali, oltre spese forfettarie al 15 % nonché oltre iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso le parti ricorrenti chiedevano:
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui relativo alla c.d. Carta del Docente per l'aggiornamento e la formazione ROessionale e gli annessi servizi prevista dall'Art. 1, comma 121 della Legge 107/2015;
- Per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento in favore delle ricorrenti degli CP_1
importi inerenti al riconoscimento della Carta del Docente, come sotto meglio specificati:
2 1) Alla RO.SA , l'importo totale di Euro 2.000,00 per gli anni Parte_1
scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente steSA;
2) Alla RO.SA , l'importo totale di Euro 1.500,00 per gli anni scolastici Parte_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente steSA;
3) Alla RO.SA , l'importo totale di Euro 2.500,00 per gli anni scolastici Parte_3
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente steSA;
4) Alla RO.SA , l'importo totale di Euro 2.000,00 per gli Parte_4
anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente steSA;
5) Alla RO.SA , l'importo totale di Euro 2000,00 per gli anni Parte_5
scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente steSA;
6) Alla RO.SA , l'importo totale di Euro 2.500,00 per gli anni scolastici Parte_6
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente steSA;
7) Alla RO.SA , l'importo totale di Euro 2.000,00 per gli anni Parte_7
scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente steSA;
8) Alla RO.SA , l'importo totale di Euro 1.500,00 per gli anni scolastici Parte_8
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente steSA;
9) Alla RO.SA , l'importo totale di Euro 1.000,00 per gli anni scolastici Parte_18
2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente steSA;
10) Alla RO.SA , l'importo totale di Euro 2.000,00 per gli anni scolastici Parte_10
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente steSA;
11) Alla RO.SA , l'importo totale di Euro 1.500,00 per gli anni Parte_11
scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente steSA;
3 12) Alla RO.SA , l'importo totale di Euro 1.000,00 per gli anni Parte_12
scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente steSA;
13) Alla RO.SA , l'importo totale di Euro 1.500,00 per gli anni scolastici Parte_13
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente steSA;
14) Alla RO.SA , l'importo totale di Euro 1.500,00 per gli anni scolastici Parte_14
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente steSA;
15) Alla RO.SA , l'importo totale di Euro 1.500,00 per gli anni scolastici Parte_15
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente steSA;
16) Alla RO.SA , l'importo totale di Euro 2.500,00 per gli anni scolastici Parte_16
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente steSA;
17) Alla RO.SA , l'importo totale di Euro 1.500,00 per gli anni scolastici Parte_17
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente steSA;
vittoria di competenze di lite da distrarsi al difensore dichiaratosi antistatario
Il si costituiva e contestava la domanda . CP_1
****
RimeSA la causa in decisione , il ricorso è parzialmente accolto per quanto si dirà.
CARTA DOCENTE
La domanda è rivolta alla pretesa al beneficio della c.d Carta docente , per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. per il valore di 500,00 euro annui. , sostenendo di aver lavorato con incarichi a termine negli anni scolastici dal 2018 al 2023.
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine ( supplenze ) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto :
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,
4 comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omeSA presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di eSA e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per ceSAzione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e ceSAti dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.>.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Suprema Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c. , non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorchè i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze
5 brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale .
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato , deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla Suprema ( fuoriuscita dal sistema delle supplenze o ceSAzione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto , con condanna del a procedere CP_1 CP_1 all'attribuzione della Carta Docente per ciascuno degli anni dedotti in ricorso , oltre accessori di legge .
Il diritto sorge in ragione del contratto stipulato e non richiede una domanda specifica
In ordine alle supplenze temporanee o brevi , non rientranti nel modello di supplenza annuale ( fino al 31 agosto ) né incarico prima del 31.12. fino al termine delle attività didattiche( fino al 30 giugno ), va preso atto che su un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Novara avente ad oggetto la richiesta di un intervento interpretativo ulteriore della Suprema Corte al fine di esaminare la questione < “a) se il beneficio di cui all'art. 1, commi 121 e 122 della legge n. 107 del 13 luglio
2015 (“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”), spetti ai titolari di contratti di supplenze temporanee di cui all'art. 4, terzo comma, l. n. 124/1999; e, in caso di risposta affermativa a tale questione: b) se esso spetti a prescindere dalla durata del contratto e dell'orario di lavoro, ovvero se vi sia una soglia minima, di giorni di servizio, di orario, o derivante dalla combinazione di tali due elementi, al di sotto della quale esso non debba essere riconosciuto;
c) se debba, o meno, escludersi la spettanza del beneficio, ove sussista soluzione di continuità tra diversi contratti di supplenza breve, nel medesimo anno scolastico;
d) se rilevi, ai fini del riconoscimento, o meno, dello stesso, la circostanza per cui i diversi servizi, nel medesimo anno scolastico, siano stati prestati per
l'insegnamento di materie differenti e/o in scuole differenti;
e) se esso debba essere in ogni caso riconosciuto nella misura intera (500 euro annui), ovvero debba essere applicata una formula aritmetica, per riproporzionare l'importo spettante ai giorni e/o all'orario di insegnamento effettivamente svolti, in rapporto a un contratto per la durata dell'intero anno scolastico e/o a tempo pieno”.> con Provvedimento del Primo Presidente n. 7254/2024 pubb. Il 19.3.2024 è stata dichiarata inammissibile l'istanza .
Per quanto qui può rilevare al fini di dirimere la questione interpretativa , il provvedimento anzidetto ha evidenziato :
<
6.2 Al riguardo non può ritenersi che il preciso perimetro delle questioni affrontate, precisato nella sentenza sopra citata che esclude le supplenze temporanee, induca a ritenere inevitabilmente
6 l'adozione dello strumento del rinvio pregiudiziale per le fattispecie non dedotte in quel giudizio, dovendosi, invece, assumere come linee guida orientative i principi ivi espressi.
(….)
7.1 In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la
S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1
e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella steSA decisione è stato stabilito (punto
102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto
(art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le CP_1
condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto
e con riguardo alla steSA cattedra)”.
7.2 Questi principi possono fornire indicazioni da collegare con i rilevanti principi espressi dalla recente sentenza n. 29961 del 2023, idonei ad orientare i giudici di merito nella decisione delle questioni sopra richiamate, alla luce della innumerevole varietà delle fattispecie concrete. Al riguardo, occorre rilevare allora che nella sentenza in questione la Corte è giunta ad affermare la spettanza della Carta docente anche ai docenti non di ruolo titolari di contratti per supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, in quanto anche per essi è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta Carta docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il ROilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta neceSArio “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
7.3 In una tale prospettiva, la Corte
7 ha altresì sottolineato che è neceSArio ricercare “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non poSA essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, evidenziando al riguardo che “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”. 7.4
La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel paSAggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
(…)
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n.
29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate(…) 8.3 Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espreSAmente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.>.
Ciò premesso, è neceSArio apROondire quanto argomentato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961 del 2023.
Orbene a tale fine appare significativo e decisivo , nel pensiero espresso dalla Corte , il dato strutturale temporale della “didattica annua” che è stato l'elemento ispiratore e caratterizzante la scelta discrezionale del legislatore .
La Corte ha proceduto ad un'operazione di individuazione e verifica di comparabilità di altre situazioni derivanti da rapporti di lavoro a tempo determinato che potessero presentare appunto una
8 simile estensione temporale tra i vari modelli di rapporti prefigurati dall'ordinamento in materia scolastica
La sentenza premesso il < diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme e che riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata>.a dire della Corte il beneficio della Carta docente < 5.2 Da un lato, eSA è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di
500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.>
Rileva che il beneficio rientra in una iniziativa coerente con il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (c.d. PTOF) e che la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16
d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente”
(art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Per cui prosegue la Corte < Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico> e < L'impostazione della norma è stata invece diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, > nonchè
Carta, infatti - rileva il Collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del datore di lavoro su tale diverso CP_1
piano.>.
Ne discende a dire della Corte all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.> e pertanto < Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.>
9 Alla luce di quanto sopra esposto – considerato che anche secondo lo scrutinio di ragionevolezza della scelta delimitativa del legislatore non emerge che il beneficio in questione costituisca l'unico ed esclusivo momento formativo a cui può accedere il personale precario - appare dunque al decidente come nel caso di supplenze brevi e temporanee non poSA ravvisarsi l'elemento proprio della annualità e quella valutazione di spettanza ex ante che caratterizza il beneficio nella lettura offerta dalla Corte Suprema ( secondo la Corte Suprema il beneficio matura al momento del conferimento dell'incarico ) anche in vista della programmazione formativa , deve concludersi che le supplenze brevi e saltuarie svolte nell'anno scolastico e quelle assegnate dopo il 31 dicembre escludono la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto .
Ciò determina che non si tratta di supplenza annua riconducibile ad una delle ipotesi contemplate dall'art 4 , comma 1, L. n. 124 del 1999 né art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999.
Orbene, nel caso di specie , dai contratti prodotti delle parti ricorrenti e dai cedolini ( per i cedolini solo quelli che specificano il periodo di tempo ) emerge quanto segue ( la sigla AN indica supplenza annuale con ceSAzione al 31 agosto , mentre la sigla AD indica la supplenza iniziata prima del 31 dicembre e protratta fino al termine delle attività didattiche 30 giugno successivo):
a.s 18/19 a.s.19/20 a.s. 20/21 a.s.21/22 a.s.22/23
AD AD AD AD Parte_1
AD AD AD Pt_2
AD AD AD AD AD Pt_3
AD AD AD AD Pt_4
AD Parte_5
AD Pt_6
AD Parte_7
Controparte_5
AD
[...]
AD AD Pt_10
AD AD AD Pt_11
AD Pt_12
AD AD AD Pt_13
AD Pt_14
AD AD AD Pt_15
10 AD Pt_16 [...]
AD AD CP_4
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato , deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla Suprema ( fuoriuscita dal sistema delle supplenze o ceSAzione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto , con condanna del a procedere CP_1 CP_1 all'attribuzione della Carta Docente per ciascuno degli anni dedotti in ricorso , oltre accessori di legge .
Invero le parti ricorrenti hanno dimostrato tutti la permanenza nel sistema scolastico . Gran parte delle parti ricorrente hanno prodotto contratti a tempo determinato in corso . In alcuni casi ( posizioni di , , e sono state prodotte le graduatorie Parte_7 Pt_12 Pt_13 Pt_14
scolastiche ) e in altri casi( , vi sono contratti a tempo indeterminato ). Parte_1 Parte_5
Il diritto sorge in ragione del contratto stipulato e non richiede una domanda specifica.
Quanto invece alle supplenze degli anni scolastici richiesti , c.d. brevi o temporanee
a.s 18/19 a.s.19/20 a.s. 20/21 a.s.21/22 a.s.22/23
Controparte_6
[...]
[...]
[...]
breve breve
[...]
breve brevi breve Pt_6
Parte_7
CP_5
brevi
[...]
breve breve Pt_10
Persona_1
[...]
[...]
[...]
11
Pt_15
CP_7
breve
[...]
non sussistono i presupposti del diritto e la domanda in tale parte va rigettata per le dette parti e per gli anni indicati.
Vanno ancora ritenuti privi di prova ( non potendo valere comunque le autocertificazioni come prova nel giudizio ) le domande di , e che non hanno prodotto alcun Parte_7 Pt_12 Pt_14
contratto di lavoro a riscontro degli incarichi e della loro tipologia e quindi la loro domanda è rigettata eccetto l'anno che hanno provato con cedolino stipendiale ossia solo l'anno sc. 2022/2023.
SPESE
Spese del giudizio compensate parzialmente e nel resto poste a carico della parte resistente ricorrente per la prevalente fondatezza della domanda e liquidate ex dm 55 /14 e succ mod . avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese neceSArie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria , 22.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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