Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10908 R.G. per l'anno 2024 vertente TRA
, rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in calce al ricorso dall'avv. Francesco Giliberti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Napoli, Via
Seggio del Popolo n.22;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313);
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.05.2024 il ricorrente ha adito il
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che con CP_ missiva del 09.05.2023, l' ha comunicato che la prestazione di invalidità civile n.07661201 è stata revocata con decorrenza dal mese di aprile 2023, con la conseguenza del recupero dell'importo pagato indebitamente da aprile 2023 a maggio 2023 sulla pensione n.07661201
Cat. Inv. Civ., per un importo lordo complessivo di euro 648,48.
In diritto ha sostenuto che : a) la L. 88/89 stabilisce il termine di decadenza di un anno per intraprendere l'azione di recupero e che tale termine decorre dall'effettiva conoscenza o dalla concreta possibilità di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero;
b) sin dall'anno di riconoscimento della pensione di invalidità, ha sempre provveduto a comunicare i redditi personali, mentre l' dopo aver CP_1 erogato la prestazione, ha effettuato un ricalcolo della pensione percepita, senza aver effettuato prima di tale momento alcun controllo;
c) secondo la giurisprudenza di legittimità laddove sussista un legittimo affidamento dell'accipiens non sussite obbligo di restituzione in deroga al principio generale, sancito dall'art. 2033 c.c.
1
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare non ripetibili le somme richieste dall'Istituto ed in caso di trattenute avvenute, condannare l' alla restituzione dei ratei indebitamente trattenuti, spese vinte da CP_1 distrarsi. Incardinatasi la lite, l' ha eccepito che la normativa richiamata dal CP_1 ricorrente, ossia la l'art. 52 L. 88/1989 non si riferisce all'indebito assistenziale, bensì all'indebito pensionistico, mentre la giurisprudenza, sempre richiamata da parte ricorrente, che valorizza la buona fede dell'assistito ai fini della irripetibilità delle somme corrisposte, concerne ipotesi di indebiti assistenziali determinati da motivi reddituali o amministrativi. Nel caso in esame, invece, l'indebito trae origine dall'accertamento del venir meno del requisito sanitario e riguarda più precisamente la decorrenza della revoca medesima, che non può essere anteriore al mese della visita di revisione.
Ha dunque precisato che con raccomandata n.66482422409-3, spedita il
5.04.2023 e consegnata il 20.04.2023, è stato notificato il verbale sanitario negativo, conclusivo della visita di revisione del 23.03.2023, mentre con raccomandata n.6483636059-5 del 9.05.2023, consegnata il
5.06.2023, è stata comunicata la revoca della prestazione a far data dal mese successivo alla visita di revisione del 23.03.2023.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Dopo il deposito delle note di trattazione, la causa è stata decisa come da separata sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento per manifesta infondatezza.
Preliminarmente, occorre rilevare che principio generale sostenuto dalla giurisprudenza (S. U. Cass. n. 18046 del 04/08/2010; Cass., n. 2739/16), è quello secondo cui “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall' in sede di richiesta stragiudiziale di Controparte_2 ripetizione della maggior somma erogata). Si tratta infatti di un'azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori, regolata dall'art. 2033 c.c., che è generalmente considerata un rimedio contro ingiustificati spostamenti patrimoniali, in
2 conformità ad un principio generale di causalità delle relative attribuzioni.
Colui che agisce in ripetizione, chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato, deduce quindi necessariamente l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato, ossia l'inesistenza di un titolo che la giustifichi.
Ne consegue che spetta non al resistente, ma al ricorrente, dimostrare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consentisse di qualificare come adempimento quanto corrispostole.
Riguardando l'indebito in esame la pensione cat. Invciv, ossia una prestazione di natura assistenziale, in quanto riconducibile all'art. 38 comma 1 della L. n.448/2001, giova richiamare la cornice giurisprudenziale in cui si colloca la fattispecie che ci occupa.
Il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
In materia di indebito assistenziale non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del
1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre,
Cass. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita
(v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e
5059 del 2018).
E' vero, in sostanza, che, in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, ma deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale (cfr Cass.
13915/2021).
3 Si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Con particolare riguardo alla materia di indebito assistenziale, vi è un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali
(Cass. n. 13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari (per cui opera la regola specifica di cui all'art. 37, co. 8,
L. 448/1998 che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica), di quelli socio - economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione, a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
Le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell'indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel decreto legge n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in legge n. 29 del 1977, secondo cui “Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento», nonché nel decreto-legge n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291 del 1988.
Si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all'art. 2033 cod. civ. (v.
Cass. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n.
17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, nel caso in esame l'indebito risulta essersi determinato in ragione del venir meno del requisito sanitario, con la conseguenza che opera la regola specifica di cui all'art. 37, co. 8, L. 448/1998 che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica per l'evidente infondatezza della tesi attorea , che ha obliterato del tutto la normativa applicabile e la specificità del caso in esame, arrivando a sostenere audacemente l'assenza di dolo .
4 Poiché è stata accertata la mancanza del requisito sanitario alla visita del 23.03.2023, pacificamente comunicato alla parte, che ne ha avuta piena e tempestiva contezza, risultano indebitamente corrisposte le somme da aprile 2023 a maggio 2023, per un importo complessivo lordo di € 648,48. Il ricorso va perciò respinto, con assorbenza di ogni altro motivo.
Esonero dalle spese ai sensi dell'art.152 disp. att. cpc
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) esonero dalle spese.
Si comunichi.
Napoli,10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Santulli
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