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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/07/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1002/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 23 luglio 2025 promossa d a
OGGETTO:
rappresentato e difeso dall'avv. LINETTI Parte_1 negozio fiduciario ANTONELLO elettivamente domiciliato in VIA ROMANINO N. 3
BRESCIA presso il difensore avv. LINETTI ANTONELLO, come da procura in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 7 , rappresentata e difesa dall'avv. GRILLI VITTORIO Controparte_1
e dall'avv. GATTI LEONE ( via Vecchia per Brescia C.F._1
n. 4 25032 CHIARI;
elettivamente domiciliata in via Fratelli Kennedy n. 30
25030 Comezzano Cizzago presso il difensore avv. GRILLI VITTORIO,
come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia Terza Sezione Civile n.
2144/23
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2144/23 il tribunale di Brescia respingeva la domanda di di condanna della moglie al trasferimento, in Parte_1 Controparte_1
suo favore, degli immobili siti in Comune di Palazzolo sull'Oglio
(appartamento e autorimessa) e condannava l'attore alla rifusione delle spese in favore della convenuta.
L'attore aveva allegato che i coniugi, all'epoca non separati giudizialmente,
avevano concordato di acquistare i predetti immobili affinchè, in futuro,
potessero essere utilizzati dalla figlia unitamente ad altra unità immobiliare,
adibita ad ufficio, posta nello stesso stabile e che avevano deciso di intestare pagina 2 di 7 gli uni (appartamento e autorimessa) alla moglie e l'altro al marito, in via provvisoria, in vista di un futuro trasferimento alla figlia.
L'attore aveva precisato che tutti gli immobili erano stati acquistati con danaro proprio e che l'intestazione in favore della moglie non era stata né simulata (
in quanto la sua volontà era stata proprio quella di intestare il bene al coniuge)
né connotata da spirito di liberalità.
A fronte del rifiuto oppostogli dalla moglie al trasferimento del bene, aveva quindi agito in giudizio per ottenere l'adempimento del patto fiduciario.
Nel respingere la domanda il tribunale argomentava che l'attore non aveva fornito in giudizio la prova dell'allegato pactum fiduciae.
Per la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda ha proposto appello Parte_1
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 23 luglio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto che non fosse stata fornita in giudizio la prova del pactum fiduciae del quale, sul piano meramente assertivo, non erano stati neppure dedotti gli obblighi gravanti sul fiduciario.
pagina 3 di 7 Deduce di aver allegato che l'intenzione dei coniugi era stata quella di conservare il bene all'interno della famiglia al fine di garantirne la proprietà
alla figlia.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui si era ritenuto indimostrato il pagamento con denaro proprio dell'immobile intestato alla moglie.
Deduce che l'appellata non aveva contestato che gli assegni prodotti fossero stati tratti da conto corrente a lui solo intestato e, solo tardivamente, aveva dedotto che il bene era stato acquistato con proventi ricavati dall'attività
lavorativa di entrambi i coniugi.
Deduce di aver provato di aver pagato il notaio rogante.
Con il terzo motivo censura il giudizio di inammissibilità della prova testimoniale facendo rilevare che l'escussione dei testi indicati sarebbe stata utile a provare il negozio fiduciario.
Con il quarto motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui si era ritenuto che, quand'anche provato, il patto non era suscettibile di esecuzione in quanto il bene, in base ai pretesi accordi intervenuti tra i coniugi, doveva essere trasferito alla figlia.
Con il quinto motivo censura l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, in quanto la domanda principale, di accertamento della proprietà, non aveva efficacia esecutiva. pagina 4 di 7 ------------------------
I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra loro.
Va premesso che, ai fini della configurabilità di un pactum fiduciae non è
d'ostacolo il fatto che la titolarità del bene sia stata dal fiduciario acquistata grazie alla provvista del fiduciante né ai fini dell'esecuzione del predetto patto
è d'impedimento la circostanza che il bene debba essere trasferito ad un terzo,
diverso dal fiduciante.
Il fenomeno fiduciario consiste, infatti, in un'operazione negoziale che consente ad una parte ( il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità
particolari un bene da parte di un'altra ( il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio o di un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o ad un terzo da lui designato ( cfr. Cass. S.U. 6459/2020).
Ciò che, invece, è decisivo è l'impegno del fiduciario di ritrasferire il bene al fiduciante che è onere del fiduciante provare.
Nel caso di specie la prova del patto fiduciario immobiliare, asseritamente stipulato verbis non è stata fornita.
Le allegazioni del pactum fiduciae concluso verbis, già, peraltro, assai generiche, non hanno trovato alcun riscontro sul piano probatorio a causa del giudizio di inammissibilità della prova testimoniale. pagina 5 di 7 Giudizio che, in questa sede, va confermato.
Pur tralasciando la totale carenza allegatoria in punto di obblighi gravanti sul fiduciario per l'amministrazione del bene nonché la contraddittorietà delle circostanze dedotte al riguardo ( l'immobile era amministrato, in via esclusiva,
dall'appellante che aveva reperito il conduttore, riscosso i canoni di locazione,
ecc.), il capitolo n. 5) dedotto sul punto risulta del tutto generico in quanto: 1)
non menziona l'impegno dell'acquirente di ritrasferire l'immobile; 2) non precisa quando il ritrasferimento della proprietà al preteso fiduciante avrebbe dovuto avvenire;
3) non indica il tempo e il luogo in cui tale accordo fu preso.
Anche il quarto motivo d'appello è infondato.
Ai sensi dell'art. 2668, secondo comma cod. civ., la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 cod.
civ., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato, come previsto al primo comma dell'art. 2668
cod. civ., ma diviene esecutiva con il passaggio in giudicato della sentenza.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 7.122 ( di cui euro 2.127 per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva e euro
3.579 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
pagina 6 di 7 Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 luglio
2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 7 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1002/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 23 luglio 2025 promossa d a
OGGETTO:
rappresentato e difeso dall'avv. LINETTI Parte_1 negozio fiduciario ANTONELLO elettivamente domiciliato in VIA ROMANINO N. 3
BRESCIA presso il difensore avv. LINETTI ANTONELLO, come da procura in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 7 , rappresentata e difesa dall'avv. GRILLI VITTORIO Controparte_1
e dall'avv. GATTI LEONE ( via Vecchia per Brescia C.F._1
n. 4 25032 CHIARI;
elettivamente domiciliata in via Fratelli Kennedy n. 30
25030 Comezzano Cizzago presso il difensore avv. GRILLI VITTORIO,
come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia Terza Sezione Civile n.
2144/23
CONCLUSIONI
Come da fogli depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2144/23 il tribunale di Brescia respingeva la domanda di di condanna della moglie al trasferimento, in Parte_1 Controparte_1
suo favore, degli immobili siti in Comune di Palazzolo sull'Oglio
(appartamento e autorimessa) e condannava l'attore alla rifusione delle spese in favore della convenuta.
L'attore aveva allegato che i coniugi, all'epoca non separati giudizialmente,
avevano concordato di acquistare i predetti immobili affinchè, in futuro,
potessero essere utilizzati dalla figlia unitamente ad altra unità immobiliare,
adibita ad ufficio, posta nello stesso stabile e che avevano deciso di intestare pagina 2 di 7 gli uni (appartamento e autorimessa) alla moglie e l'altro al marito, in via provvisoria, in vista di un futuro trasferimento alla figlia.
L'attore aveva precisato che tutti gli immobili erano stati acquistati con danaro proprio e che l'intestazione in favore della moglie non era stata né simulata (
in quanto la sua volontà era stata proprio quella di intestare il bene al coniuge)
né connotata da spirito di liberalità.
A fronte del rifiuto oppostogli dalla moglie al trasferimento del bene, aveva quindi agito in giudizio per ottenere l'adempimento del patto fiduciario.
Nel respingere la domanda il tribunale argomentava che l'attore non aveva fornito in giudizio la prova dell'allegato pactum fiduciae.
Per la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda ha proposto appello Parte_1
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 23 luglio 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il tribunale aveva ritenuto che non fosse stata fornita in giudizio la prova del pactum fiduciae del quale, sul piano meramente assertivo, non erano stati neppure dedotti gli obblighi gravanti sul fiduciario.
pagina 3 di 7 Deduce di aver allegato che l'intenzione dei coniugi era stata quella di conservare il bene all'interno della famiglia al fine di garantirne la proprietà
alla figlia.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui si era ritenuto indimostrato il pagamento con denaro proprio dell'immobile intestato alla moglie.
Deduce che l'appellata non aveva contestato che gli assegni prodotti fossero stati tratti da conto corrente a lui solo intestato e, solo tardivamente, aveva dedotto che il bene era stato acquistato con proventi ricavati dall'attività
lavorativa di entrambi i coniugi.
Deduce di aver provato di aver pagato il notaio rogante.
Con il terzo motivo censura il giudizio di inammissibilità della prova testimoniale facendo rilevare che l'escussione dei testi indicati sarebbe stata utile a provare il negozio fiduciario.
Con il quarto motivo censura la sentenza gravata nella parte in cui si era ritenuto che, quand'anche provato, il patto non era suscettibile di esecuzione in quanto il bene, in base ai pretesi accordi intervenuti tra i coniugi, doveva essere trasferito alla figlia.
Con il quinto motivo censura l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, in quanto la domanda principale, di accertamento della proprietà, non aveva efficacia esecutiva. pagina 4 di 7 ------------------------
I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra loro.
Va premesso che, ai fini della configurabilità di un pactum fiduciae non è
d'ostacolo il fatto che la titolarità del bene sia stata dal fiduciario acquistata grazie alla provvista del fiduciante né ai fini dell'esecuzione del predetto patto
è d'impedimento la circostanza che il bene debba essere trasferito ad un terzo,
diverso dal fiduciante.
Il fenomeno fiduciario consiste, infatti, in un'operazione negoziale che consente ad una parte ( il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità
particolari un bene da parte di un'altra ( il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio o di un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o ad un terzo da lui designato ( cfr. Cass. S.U. 6459/2020).
Ciò che, invece, è decisivo è l'impegno del fiduciario di ritrasferire il bene al fiduciante che è onere del fiduciante provare.
Nel caso di specie la prova del patto fiduciario immobiliare, asseritamente stipulato verbis non è stata fornita.
Le allegazioni del pactum fiduciae concluso verbis, già, peraltro, assai generiche, non hanno trovato alcun riscontro sul piano probatorio a causa del giudizio di inammissibilità della prova testimoniale. pagina 5 di 7 Giudizio che, in questa sede, va confermato.
Pur tralasciando la totale carenza allegatoria in punto di obblighi gravanti sul fiduciario per l'amministrazione del bene nonché la contraddittorietà delle circostanze dedotte al riguardo ( l'immobile era amministrato, in via esclusiva,
dall'appellante che aveva reperito il conduttore, riscosso i canoni di locazione,
ecc.), il capitolo n. 5) dedotto sul punto risulta del tutto generico in quanto: 1)
non menziona l'impegno dell'acquirente di ritrasferire l'immobile; 2) non precisa quando il ritrasferimento della proprietà al preteso fiduciante avrebbe dovuto avvenire;
3) non indica il tempo e il luogo in cui tale accordo fu preso.
Anche il quarto motivo d'appello è infondato.
Ai sensi dell'art. 2668, secondo comma cod. civ., la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 cod.
civ., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo richiesto che la sentenza sia passata in giudicato, come previsto al primo comma dell'art. 2668
cod. civ., ma diviene esecutiva con il passaggio in giudicato della sentenza.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 7.122 ( di cui euro 2.127 per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva e euro
3.579 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
pagina 6 di 7 Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 23 luglio
2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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