CA
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 5301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5301 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella ConSIliera rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori ConSIliera
Riunita in Camera di ConSIlio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 4434/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta dell' 8/5/2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valerio Papi. Parte_1
- Appellante -
E
e , rappresentati e difesi dagli Controparte_1 Controparte_2
Avv.ti Romolo Reboa e Massimo Reboa .
- Appellati- OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 2665/2019 emessa dal Tribunale
Civile di Roma Sez. XI – Giud. G.O.T. Dott.ssa Bracciale, depositata il 5.2.2019 nel giudizio iscritto al RG 61434/2016.
CONCLUSIONI : come da note scritte in sostituzione di udienza dell' 8.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo , dottore commercialista, Parte_1
chiedeva al Tribunale di Roma di ingiungere a e Controparte_1
il pagamento della somma di € 25.756,64 -portata dalla fattura Controparte_2
n. 21/2015- a titolo di compensi per attività professionali svolti dall'appellante a favore dei suddetti sul finire dell'anno 2012. Deduceva il ricorrente che tali attività erano consistite in consulenze svolte dal medesimo per investimenti finanziari che il , peraltro anch'egli Dottore Commercialista, avrebbe CP_1
dovuto intraprendere per un importo di € 1.000.000. In particolare il predetto ricorrente si era occupato di redigere una relazione sui rendimenti delle gestioni patrimoniali presso Banca Fideuram e una serie di studi di simulazione , di diversi portafogli di investimento con varia composizione, al fine di permettere al cliente di valutare il profilo di rischio più appropriato alle proprie scelte (doc. da 3 a 13 decreto ingiuntivo). Precisava di aver fornito alla una consulenza CP_2
sulle procedure da seguire e sulle attività e autorizzazioni necessarie per l'apertura di un'attività di produzione di prodotti biologici.
Il Tribunale con decreto ingiuntivo n. 10569/2016 ordinava ai debitori di corrispondere la somma di € 25.756,64 portata dalla fattura .
Proponevano opposizione gli ingiunti sostenendo che le richieste del Pt_1
fossero state simulate per compensare le pretese economiche che il CP_1
aveva spiegato contro il medesimo per una presunta attività di consulenza, finalizzata all' acquisto di un immobile in Germania che il Dr. aveva Pt_1 acquistato su proposta del . Al fine di corroborare le proprie difese, l' CP_1
opponente produceva esposto alla nel quale denunciava che il Dr. CP_3
svolgeva abusivamente attività di promozione finanziaria. Pt_1
Deducevano che nell'ambito di quel parallelo rapporto il spiegava Pt_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto, a sua volta, dal CP_1
per le prestazioni da quest'ultimo svolte in favore del primo, e il Tribunale adito, rigettava integralmente con sentenza l'opposizione confermando in toto la pretesa creditoria del ricorrente/opposto .
Il Dr. dinanzi alla mancanza di prova scritta del conferimento degli Pt_1
incarichi per cui v'è causa, al fine di comprovare il proprio credito chiedeva ammettersi prova per testi e interrogatorio formale degli odierni appellati ma il
Giudice di primo grado, negava all'opposto, le prove orali, con conseguente rigetto della domanda e condannando parte opposta a rifondere agli opponenti le spese di lite.
In particolare il Tribunale riteneva in motivazione che “l'opposto ha omesso di fornire la prova sia del conferimento degli incarichi dedotti che dell'espletamento degli stessi: la allegazione documentale effettuata non è riferibile al caso specifico in esame mentre i capitoli di prova orale articolati nelle seconde memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. sono risultati inammissibili in difetto di particolare di specificazione e qualificazione della attività asseritamente commissionata”.
Avverso la predetta pronuncia ha proposto rituale appello il dolendosi Pt_1
dell'errore del Tribunale consistito nell' aver negato qualsiasi rilevanza sia alla prova documentale, relativa all'espletamento dell'incarico professionale di consulenza, che alla prova orale seppur necessaria al fine di assolvere il relativo onere circa il conferimento dell'incarico. Con riguardo alla denegata ammissione della prova orale asserisce l'appellante che i relativi capitoli fossero rilevanti e sufficientemente dettagliati al fine di appurare l'espressione di una volontà di conferimento dell'incarico consulenziale, non necessitando particolari formalismi allegatori o una eccessiva minuziosità descrittiva, essendo sufficiente la collocazione spazio temporale dei fatti stessi tale da consentire anche la controprova da parte avversa. Rileva altresì
l'appellante che ove i capitoli, per come concretamente formulati, non fossero ammissibili per prova testi, lo potrebbero essere per l'interpello, siccome finalizzato a provocare la confessione della controparte. Chiedeva pertanto, previa ammissione della prova per testi, riformarsi all'esito la sentenza appellata, con condanna dei convenuti in solido a corrispondere quanto liquidato decreto ingiuntivo, oltre la condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituivano ritualmente e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto del gravame per manifesta infondatezza.
Dopo alcuni rinvii e previa costituzione di nuovi difensori per le parti appellate, all'udienza in trattazione scritta dell' 8/5/2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. e la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa concessione dei termini di legge per le conclusionali e repliche.
***
L'appello è infondato e come tale deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Dall'esame della documentazione in atti riferibile al fascicolo del monitorio e quindi del giudizio di opposizione emerge inequivocabilmente che l' anzidetta documentazione consta di generiche riproduzioni a stampa di prospetti derivati da siti web di società finanziarie che espongono grafici ed andamenti di gestioni patrimoniali, senza alcun nesso o riferimento alle persone dei due opponenti odierni appellati e perciò essa, come rilevato dal Tribunale, è priva di alcun riferibilità specifica a qualsiasi cliente o committente della consulenza. Tale circostanza è peraltro confermata nella stessa comparsa conclusionale dell'appellante, nella quale si afferma l'assenza di personalizzazione dovuta ai limiti ordinamentali per i commercialisti, che vietano consulenze dirette a suggerire la concreta collocazione dei portafogli nelle gestioni, rispetto alle motivazioni ed alla profilatura del cliente in relazione ai rischi degli investimenti.
Di talchè appare evidente come, al di là delle assorbenti ragioni circa la non riferibilità dei documenti ad alcun destinatario, sussistano anche palesi dubbi sulla idoneità e consistenza dei documenti a configurare una consulenza, piuttosto che una illustrazione o mera informazione.
Quanto invece alle censure relative alla negata ammissione della prova orale sui capitoli articolati, preliminarmente rilevata in via generale la sua ammissibilità in ossequio al principio della libertà delle forme in materia di contratti sancito dall' art. 1325 c.c. e alla mancata previsione dell' obbligo di forma scritta per la prova dell' incarico conferito al commercialista , vi è preliminarmente da chiarire che i limiti per valore della prova testimoniale da parte dell'art. 2721 c.c. non rivestono natura di limiti di ordine pubblico e pertanto il giudice può consentire la prova oltre il limite di valore tenendo conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.
Nel caso di specie tuttavia, non si può non convenire con la corretta motivazione del tribunale che ne ha escluso la rilevanza in ragione della non individuabilità negli stessi dell'oggetto della pretesa consulenza, delle sue finalità e degli obiettivi posti a fondamento della stessa , e che il Tribunale ha concretamente e sinteticamente riassunto nella espressione “difetto di particolare di specificazione e qualificazione della attività asseritamente commissionata”.
Invero dalla lettura dei capitoli di prova testimoniale ed interrogatorio formale che di seguito si riportano (1. vero che tra la fine del 2012 ed i primi mesi del 2013, il SI. conferì al Dr. incarico per lo svolgimento di CP_1 Pt_1
alcune consulenze professionali relative ad alcune forme di investimenti finanziari e per l'apertura di un'attività di ristorazione (produzione di yogurt e marmellate)? 2) vero che del conferimento di tali incarichi il testimone è a conoscenza poiché ha collaborato con il Dr. alla stesura per iscritto di Pt_1
tali consulenze professionali? 3) vero che del conferimento di tali incarichi e di alcuni approfondimenti sugli investimenti finanziari e sull'apertura dell'attività di ristorazione le parti discussero durante il viaggio dall'aeroporto di Fiumicino fino a Roma, in occasione del quale il testimone provvide ad autotrasportare il
Dr. Molino, sua moglie SI.ra , il SI. e la SI.ra Pt_2 CP_1 CP_2
tutti di ritorno dal viaggio a BE per la stipula dell'acquisto immobiliare del
14.01.2013 avvenuto con l'intermediazione dello stesso ? 4) vero che CP_1
del conferimento di tali incarichi le parti discussero anche in occasione del loro incontro presso il Caffè Antica Roma di Via G. Caneva 21 -27, avvenuto in una giornata piovosa nella prima metà del mese di marzo 2013 , durante il quale il
Dr. consegnò al documentazione relativa a tali incarichi ? Pt_1 CP_1
5) vero che nel corso di tale incontro le parti discussero della richiesta del Dr.
affinché il e la formalizzassero per iscritto gli Pt_1 CP_1 CP_2
incarichi ricevuti per le consulenze professionali relative agli investimenti finanziari e all'apertura dell'attività di ristorazione e a tali richieste il
insistette affinché il Dr. gli mettesse immediatamente a CP_1 Pt_1
disposizione consistenti somme per l'arredo della casa di BE , acquistata poco tempo prima con l'intermediazione immobiliare dello stesso , CP_1
in vista della partenza di costui per BE , ormai prossima ? 6) vero che la SI.ra , che non era presente all'incontro tra e CP_2 Pt_1 Parte_3
Caffè Antica Roma, partecipò allo stesso in viva voce al cellulare? 7) vero che tanto il che la si rifiutarono di firmare al Dr. il CP_1 CP_2 Pt_1
conferimento dell'incarico ? 8) vero che la testimone è a conoscenza di tali fatti in quanto, viste le già precedenti discussioni avutesi tra le parti, su richiesta dello stesso , era seduta in incognito nel tavolo accanto ai SIg. e Pt_1 Pt_1
ed ha potuto ascoltare agevolmente tutte le loro conversazioni ?”) CP_1
non è dato conoscere con esattezza l' oggetto della consulenza per la quale viene avanzata la pretesa economica che risulta descritta in termini del tutto generici e inidonei a circoscriverne oggetto e finalità . Tale genericità determina poi l' assoluta irrilevanza dei capitoli di prova ai fini della prova del conferimento dell' incarico ( anche in relazione alla richiesta di interrogatorio formale ex art. 230
c.p.c. ) e confermano quindi senza dubbio la validità del provvedimento del
Tribunale di rigetto delle richieste istruttorie .
Il rigetto dell'appello comporta gli effetti condannatori nel regime delle spese del giudizio secondo soccombenza e che devono liquidarsi secondo valore della causa e con riferimento ai parametri previsti dal dm n. 55/2014 e successive modificazioni per le controversie ricomprese nel medesimo scaglione di valore , con la maggiorazione per più parti ex art. 4 comma 2 citato decreto , e distratte in favore dei procuratori degli appellati dichiaratisi antistatari.
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma Sez. XI n. 2665/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese , così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna al pagamento delle spese legali del presente Parte_1
grado, che liquida in misura di € 3.682,00 oltre rimborso spese generali Iva
e Cpa con vincolo in favore degli Avv.ti Romolo Reboa e Massimo Reboa dichiaratisi antistatari. - Sussistono i presupposti per il pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato a carico dell'appellante ai sensi dell' art. 13, comma 1 quater drp 115/2002 .
Così deciso nella Camera di conSIlio del 18/09/2025 .
La ConSIliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta