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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/12/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1173/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Claudia Manconi Giudice rel. dott.ssa Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1173/2025 promossa con ricorso avente ad oggetto “divorzio contenzioso”, depositato in data 23 maggio 2025. da
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. SINI Controparte_1 C.F._1 FRANCA e dall'avv. , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. PINTUS CP_2 C.F._2 LILIANA e dall'avv. , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 23 maggio 2025, ritualmente notificato, premesso di aver Controparte_1 contratto matrimonio concordatario con il 24.9.2011 (trascritto nel Registro degli Atti di CP_2
Matrimonio del Comune di GH al n.10, parte II, serie A anno 2011), che da tale unione nascevano due figli, (18.01.2014) e (12.08.2020) e dal quale si era separata con accordo di Per_1 Per_2 separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Sassari del 29/06/2023, chiedeva a pagina 1 di 5 questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che, dopo la separazione, non era più ripresa la convivenza;
da qui l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel richiamare le condizioni di cui alla separazione, la pur non lamentando gravi CP_1 inadempienze, riferiva che il non rispettasse in modo rigoroso il calendario delle visite, mancando CP_2 soprattutto nelle giornate infrasettimanali, così palesando una scarsa partecipazione alla vita quotidiana dei figli ed ai loro impegni scolastici ed extrascolastici.
Aggiungeva poi come non fosse sempre puntuale nella corresponsione delle somme dovute a titolo di mantenimento, sebbene svolgesse regolare attività d'impresa, gestendo una pizzeria a Porto Torres.
La quindi, concludeva domandando: CP_1
1) Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra e il Signor Controparte_1 [...]
in data 24 settembre 2011 a GH, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di questo CP_2
Comune di procedere alla annotazione della sentenza;
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e la loro collocazione presso la madre nella casa coniugale in GH Via Monte Grappa n. 9;
3) Disporre che il padre eserciti il diritto di visita secondo le modalità già concordate in sede di separazione e precisamente: • Il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera avendo cura che eseguano i compiti scolastici e che partecipino agli impegni assunti (es. catechismo o sport); • durante la settimana, il padre potrà stare con i figli il pomeriggio del giovedì dopo il termine delle lezioni scolastiche fino alle ore 19 durante l'autunno/ inverno e fino alle 20:30 nel periodo primavera/estate, mentre nella settimana successiva al fine settimana in cui non vede i figli, il padre compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, potrà esercitare il suo diritto di visita anche nel pomeriggio del lunedì secondo l'orario su indicato, salvo diverso accordo con la madre;
durante gli incontri infrasettimanali il padre avrà cura di accompagnare i figlio per lo svolgimento delle attività sportive/ludico-ricreative o altri impegni e riportarli a casa in tempo per lo svolgimento dei compiti durante il periodo scolastico;
• Durante le vacanze scolastiche nel periodo estivo il padre potrà trascorrere con i figli quindici giorni consecutivi o frazionati, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, e se ne prenderà cura personalmente con pagina 2 di 5 l'ausilio di sua madre, ma non potrà affidare i figli a terzi sia pure familiari. Il padre concorderà con la madre il periodo delle vacanze estive che intende trascorrere con i figli entro il 15 giugno di ciascun anno, in modo da consentire ad entrambi i genitori di organizzare per tempo le rispettive vacanze.
Inoltre, entrambi i genitori dovranno comunicare il luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli e rendersi sempre reperibile affinché l'altro genitore possa mettersi in contatto con loro;
Per le festività natalizie, pasquali, di Ognissanti e dell'Immacolata i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza, con la precisazione che per il Natale, se i figli trascorrono la vigilia con un genitore, il giorno di
Natale saranno con l'altro, e per la Pasqua che se trascorrono il giorno di Pasqua con un genitore, saranno con l'altro per il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra i genitori.
4) Stabilire a carico del padre il versamento del contributo mensile al mantenimento ordinario dei figli nella misura di € 600,00 (euro 300 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, oltre all'assegno unico che verrà percepito interamente dalla madre. Quanto alle spese straordinarie, che si renderanno necessarie per i figli, il padre contribuirà nella misura del 50%; le stesse saranno regolate secondo i criteri e le direttive del
Protocollo CNF.
*
Con comparsa depositata in data 6 ottobre 2025 si costituiva contestando quanto ex CP_2 adverso dedotto.
Il resistente rappresentava di aver cessato l'attività imprenditoriale nel maggio 2025, incontrando non poche difficoltà economiche, in ragione di debiti accumulati nell'esercizio dell'impresa, giustificando così i ritardi lamentati dalla ricorrente, ma evidenziando di non esser mai stato inadempiente, essendosi subito attivato per reperire altra attività lavorativa.
In relazione al diritto di visita, il riferiva di aver incontrato difficoltà, per le ragioni anzidette, CP_2 nell'affrontare i costi per recarsi dai figli a GH (vivendo lui stabilmente a Porto Torres) e di aver ricevuto un veto da parte della che le avrebbe impedito di lasciare i bambini con gli zii ed i CP_1 cuginetti, accettando solo la nonna paterna, così ostacolando la ricerca di un nuovo lavoro, non potendo contare sull'aiuto dell'intero nucleo familiare nelle giornate in cui avrebbe potuto lavorare.
Ciò premesso, all'udienza del 4.12.2025 le parti riferivano di aver raggiunto un accordo nei termini che seguono, domandandone l'accoglimento:
1) Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra e il Signor Controparte_1 [...]
in data 24 settembre 2011 a GH, (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del CP_2
pagina 3 di 5 Comune di GH al n.10, parte II, serie A - anno 2011). ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune di procedere alla annotazione della sentenza;
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e la loro collocazione presso la madre nella casa coniugale in GH Via Monte Grappa n. 9;
3) Disporre che il padre eserciti il diritto di visita secondo le modalità già concordate in sede di separazione e precisamente: - Il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera avendo cura che eseguano i compiti scolastici e che partecipino agli impegni assunti (es. catechismo o sport;
- durante la settimana, il padre potrà stare con i figli il pomeriggio del giovedì dopo il termine delle lezioni scolastiche fino alle ore 19 durante l'autunno/ inverno e fino alle 20:30 nel periodo primavera/estate, mentre nella settimana successiva al fine settimana in cui non vede i figli, il padre compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, potrà esercitare il suo diritto di visita anche nel pomeriggio del lunedì secondo l'orario su indicato, salvo diverso accordo con la madre;
durante gli incontri infrasettimanali il padre avrà cura di accompagnare i figlio per lo svolgimento delle attività sportive/ludico-ricreative o altri impegni e riportarli a casa in tempo per lo svolgimento dei compiti durante il periodo scolastico;
- durante le vacanze scolastiche nel periodo estivo il padre potrà trascorrere con i figli quindici giorni consecutivi o frazionati, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, e se ne prenderà cura personalmente con l'ausilio di sua madre e gli altri familiari. Il padre concorderà con la madre il periodo delle vacanze estive che intende trascorrere con i figli entro il 15 giugno di ciascun anno, in modo da consentire ad entrambi i genitori di organizzare per tempo le rispettive vacanze. Inoltre, entrambi i genitori dovranno comunicare il luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli e rendersi sempre reperibile affinché l'altro genitore possa mettersi in contatto con loro;
- Per le festività natalizie, pasquali, di e dell' i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza, con la precisazione che Per_3 Per_4 per il Natale, se i figli trascorrono la vigilia con un genitore, il giorno di Natale saranno con l'altro, e per la Pasqua che se trascorrono il giorno di Pasqua con un genitore, saranno con l'altro per il
Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra i genitori.
4) Stabilire a carico del padre il versamento del contributo mensile al mantenimento ordinario dei figli nella misura di € 600,00 (euro trecento/00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge. Quanto alle spese straordinarie, che si renderanno necessarie per i figli, il padre contribuirà nella misura del 50%; le stesse saranno regolate secondo i criteri e le direttive del Protocollo CNF. pagina 4 di 5 5) L'assegno unico di € 402,00 verrà percepito interamente dalla madre collocataria. 6) Spese compensate”.
Ritenuta la completezza delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
*
Il Collegio, alla luce delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene che l'accordo delle parti, come precisato all'udienza del 4 dicembre 2025, debba trovare accoglimento in quanto rispondente all'interesse dei figli minori e, sotto il profilo economico, garantisce un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze di vita.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra e il Controparte_1
Signor in data 24 settembre 2011 a GH, (trascritto nel Registro degli Atti di CP_2
Matrimonio del Comune di GH al n.10, parte II, serie A - anno 2011). ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune di procedere alla annotazione della sentenza;
2) dispone in conformità all'accordo delle parti come formulato all'udienza del 4 dicembre 2025 da intendersi qui integralmente trascritto;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Claudia Manconi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Claudia Manconi Giudice rel. dott.ssa Elisa Remonti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1173/2025 promossa con ricorso avente ad oggetto “divorzio contenzioso”, depositato in data 23 maggio 2025. da
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. SINI Controparte_1 C.F._1 FRANCA e dall'avv. , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. PINTUS CP_2 C.F._2 LILIANA e dall'avv. , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 23 maggio 2025, ritualmente notificato, premesso di aver Controparte_1 contratto matrimonio concordatario con il 24.9.2011 (trascritto nel Registro degli Atti di CP_2
Matrimonio del Comune di GH al n.10, parte II, serie A anno 2011), che da tale unione nascevano due figli, (18.01.2014) e (12.08.2020) e dal quale si era separata con accordo di Per_1 Per_2 separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Sassari del 29/06/2023, chiedeva a pagina 1 di 5 questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che, dopo la separazione, non era più ripresa la convivenza;
da qui l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel richiamare le condizioni di cui alla separazione, la pur non lamentando gravi CP_1 inadempienze, riferiva che il non rispettasse in modo rigoroso il calendario delle visite, mancando CP_2 soprattutto nelle giornate infrasettimanali, così palesando una scarsa partecipazione alla vita quotidiana dei figli ed ai loro impegni scolastici ed extrascolastici.
Aggiungeva poi come non fosse sempre puntuale nella corresponsione delle somme dovute a titolo di mantenimento, sebbene svolgesse regolare attività d'impresa, gestendo una pizzeria a Porto Torres.
La quindi, concludeva domandando: CP_1
1) Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra e il Signor Controparte_1 [...]
in data 24 settembre 2011 a GH, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di questo CP_2
Comune di procedere alla annotazione della sentenza;
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e la loro collocazione presso la madre nella casa coniugale in GH Via Monte Grappa n. 9;
3) Disporre che il padre eserciti il diritto di visita secondo le modalità già concordate in sede di separazione e precisamente: • Il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera avendo cura che eseguano i compiti scolastici e che partecipino agli impegni assunti (es. catechismo o sport); • durante la settimana, il padre potrà stare con i figli il pomeriggio del giovedì dopo il termine delle lezioni scolastiche fino alle ore 19 durante l'autunno/ inverno e fino alle 20:30 nel periodo primavera/estate, mentre nella settimana successiva al fine settimana in cui non vede i figli, il padre compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, potrà esercitare il suo diritto di visita anche nel pomeriggio del lunedì secondo l'orario su indicato, salvo diverso accordo con la madre;
durante gli incontri infrasettimanali il padre avrà cura di accompagnare i figlio per lo svolgimento delle attività sportive/ludico-ricreative o altri impegni e riportarli a casa in tempo per lo svolgimento dei compiti durante il periodo scolastico;
• Durante le vacanze scolastiche nel periodo estivo il padre potrà trascorrere con i figli quindici giorni consecutivi o frazionati, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, e se ne prenderà cura personalmente con pagina 2 di 5 l'ausilio di sua madre, ma non potrà affidare i figli a terzi sia pure familiari. Il padre concorderà con la madre il periodo delle vacanze estive che intende trascorrere con i figli entro il 15 giugno di ciascun anno, in modo da consentire ad entrambi i genitori di organizzare per tempo le rispettive vacanze.
Inoltre, entrambi i genitori dovranno comunicare il luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli e rendersi sempre reperibile affinché l'altro genitore possa mettersi in contatto con loro;
Per le festività natalizie, pasquali, di Ognissanti e dell'Immacolata i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza, con la precisazione che per il Natale, se i figli trascorrono la vigilia con un genitore, il giorno di
Natale saranno con l'altro, e per la Pasqua che se trascorrono il giorno di Pasqua con un genitore, saranno con l'altro per il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra i genitori.
4) Stabilire a carico del padre il versamento del contributo mensile al mantenimento ordinario dei figli nella misura di € 600,00 (euro 300 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge, oltre all'assegno unico che verrà percepito interamente dalla madre. Quanto alle spese straordinarie, che si renderanno necessarie per i figli, il padre contribuirà nella misura del 50%; le stesse saranno regolate secondo i criteri e le direttive del
Protocollo CNF.
*
Con comparsa depositata in data 6 ottobre 2025 si costituiva contestando quanto ex CP_2 adverso dedotto.
Il resistente rappresentava di aver cessato l'attività imprenditoriale nel maggio 2025, incontrando non poche difficoltà economiche, in ragione di debiti accumulati nell'esercizio dell'impresa, giustificando così i ritardi lamentati dalla ricorrente, ma evidenziando di non esser mai stato inadempiente, essendosi subito attivato per reperire altra attività lavorativa.
In relazione al diritto di visita, il riferiva di aver incontrato difficoltà, per le ragioni anzidette, CP_2 nell'affrontare i costi per recarsi dai figli a GH (vivendo lui stabilmente a Porto Torres) e di aver ricevuto un veto da parte della che le avrebbe impedito di lasciare i bambini con gli zii ed i CP_1 cuginetti, accettando solo la nonna paterna, così ostacolando la ricerca di un nuovo lavoro, non potendo contare sull'aiuto dell'intero nucleo familiare nelle giornate in cui avrebbe potuto lavorare.
Ciò premesso, all'udienza del 4.12.2025 le parti riferivano di aver raggiunto un accordo nei termini che seguono, domandandone l'accoglimento:
1) Dichiarare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra e il Signor Controparte_1 [...]
in data 24 settembre 2011 a GH, (trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del CP_2
pagina 3 di 5 Comune di GH al n.10, parte II, serie A - anno 2011). ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune di procedere alla annotazione della sentenza;
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e la loro collocazione presso la madre nella casa coniugale in GH Via Monte Grappa n. 9;
3) Disporre che il padre eserciti il diritto di visita secondo le modalità già concordate in sede di separazione e precisamente: - Il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera avendo cura che eseguano i compiti scolastici e che partecipino agli impegni assunti (es. catechismo o sport;
- durante la settimana, il padre potrà stare con i figli il pomeriggio del giovedì dopo il termine delle lezioni scolastiche fino alle ore 19 durante l'autunno/ inverno e fino alle 20:30 nel periodo primavera/estate, mentre nella settimana successiva al fine settimana in cui non vede i figli, il padre compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, potrà esercitare il suo diritto di visita anche nel pomeriggio del lunedì secondo l'orario su indicato, salvo diverso accordo con la madre;
durante gli incontri infrasettimanali il padre avrà cura di accompagnare i figlio per lo svolgimento delle attività sportive/ludico-ricreative o altri impegni e riportarli a casa in tempo per lo svolgimento dei compiti durante il periodo scolastico;
- durante le vacanze scolastiche nel periodo estivo il padre potrà trascorrere con i figli quindici giorni consecutivi o frazionati, compatibilmente con i suoi impegni lavorativi, e se ne prenderà cura personalmente con l'ausilio di sua madre e gli altri familiari. Il padre concorderà con la madre il periodo delle vacanze estive che intende trascorrere con i figli entro il 15 giugno di ciascun anno, in modo da consentire ad entrambi i genitori di organizzare per tempo le rispettive vacanze. Inoltre, entrambi i genitori dovranno comunicare il luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli e rendersi sempre reperibile affinché l'altro genitore possa mettersi in contatto con loro;
- Per le festività natalizie, pasquali, di e dell' i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza, con la precisazione che Per_3 Per_4 per il Natale, se i figli trascorrono la vigilia con un genitore, il giorno di Natale saranno con l'altro, e per la Pasqua che se trascorrono il giorno di Pasqua con un genitore, saranno con l'altro per il
Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra i genitori.
4) Stabilire a carico del padre il versamento del contributo mensile al mantenimento ordinario dei figli nella misura di € 600,00 (euro trecento/00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge. Quanto alle spese straordinarie, che si renderanno necessarie per i figli, il padre contribuirà nella misura del 50%; le stesse saranno regolate secondo i criteri e le direttive del Protocollo CNF. pagina 4 di 5 5) L'assegno unico di € 402,00 verrà percepito interamente dalla madre collocataria. 6) Spese compensate”.
Ritenuta la completezza delle dichiarazioni delle parti oggetto dell'accordo, la causa veniva rimessa avanti al Collegio per la decisione.
*
Il Collegio, alla luce delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene che l'accordo delle parti, come precisato all'udienza del 4 dicembre 2025, debba trovare accoglimento in quanto rispondente all'interesse dei figli minori e, sotto il profilo economico, garantisce un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze di vita.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra e il Controparte_1
Signor in data 24 settembre 2011 a GH, (trascritto nel Registro degli Atti di CP_2
Matrimonio del Comune di GH al n.10, parte II, serie A - anno 2011). ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di questo Comune di procedere alla annotazione della sentenza;
2) dispone in conformità all'accordo delle parti come formulato all'udienza del 4 dicembre 2025 da intendersi qui integralmente trascritto;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Claudia Manconi
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