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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/05/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
22.05.2025, che si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta, esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato, nel termine di cui all'art. 127-ter ult. co. c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2481/2024, con motivazione contestuale
TRA
rappresentato e difeso come in atti dagli Parte_1
avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola
ricorrente
E
, in persona del CP_1 Controparte_2
ministro in carica p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia resistente
OGGETTO: titolo inserimento graduatoria
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 25.11.2024 ritualmente notificato agiva in giudizio nei confronti del Parte_1 [...]
, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Controparte_2
Giudice del Lavoro, per ivi sentir accertare e dichiarare, previa declaratoria di nullità/annullamento/disapplicazione del decreto prot. 6081 del 20.05.2024 emesso dall di Controparte_3
Bergamo di esclusione dalla graduatoria permanente ATA per l'a.s. 2021/2022, profilo professionale di Collaboratore Scolastico, la validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021 come Collaboratore Scolastico;
nonché per sentir accertare il proprio diritto all'inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, per il profilo di Collaboratore
Scolastico; nonché per sentir dichiarare illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento intimatogli, con conseguente condanna del resistente alla reintegra nel posto di lavoro e al CP_2
pagamento delle retribuzioni maturate e non percepite medio tempore.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA per la Provincia di Bergamo, per il triennio
2018/2021 e di esservi stato iscritto con il punteggio di 19,65 per il profilo di collaboratore scolastico, precisando di essere stato individuato come avente diritto per la stipula di contratto a tempo determinato per lo svolgimento del servizio di collaboratore scolastico per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, presso vari istituti nella provincia bergamasca.
Il ricorrente, maturati i 24 mesi di servizio come collaboratore scolastico, aggiungeva di aver inoltrato, in data 13.05.2021, domanda di inserimento nella graduatoria permanente per l'a.s.
2021/2022, a cui aveva fatto seguito l'assunzione a tempo indeterminato dal 01.09.2021 presso l'I.C. “A: Moro” di Calcinate
(BG) con la mansione di collaboratore scolastico.
L'istante aggiungeva che in data 19.04.2024 gli era stato comunicato l'avvio di un procedimento per l'esclusione dalla graduatoria permanente provinciale per mancanza del requisito dei
24 mesi e conseguente risoluzione del contratto di lavoro, tutto in conseguenza del disconoscimento del rapporto di lavoro svolto presso l'istituto paritario “Mini Club i Sogni dei Bimbi” di RA
RE.
Il ricorrente invocava la valutabilità del servizio certificato dall'istituto e del servizio di lavoro prestato;
rassegnava, pertanto, le sopra rimesse conclusioni di cui chiedeva l'accoglimento.
Si costituiva in giudizio, con memoria depositata in data10.12.2024, il , Controparte_2
contestando quanto ex adverso sostenuto ed argomentato ed insistendo per il rigetto della domanda del ricorrente in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto.
In particulaire, l'Amminsitrazione deduceva che sono stati avviati accertamenti sulle posizioni di alcuni candidati inclusi nelle graduatorie di collaboratore scolasico, tra cui il ricorrente, a causa di indagini della Procura della Repubblica di RA RE relative a presunti servizi fittizi prestati presso scuole paritarie per accumulare punteggio. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda attorea con risarcimento del danno per lite temeraria.
La domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte come da Sentenza n. 297/2025 Trib.
Bergamo.
***
Il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA per la Provincia di
Bergamo per il triennio 2018/2021 e vi è stato iscritto con il punteggio di 19,65, ottenendo la stipula di tre contratti a tempo determinato per lo svolgimento del servizio di collaboratore scolastico, per gli aa.ss. 2018/2019 (presso l'Istituto Colleoni di
Urgnano), 2019/2020 e 2020/2021(presso l'Istituto Moro di
Calcinate)
Il ricorrente – come anticipato nella parte in fatto – maturati i 24 mesi di servizio come collaboratore scolastico, inoltrava domanda di inserimento nella graduatoria permanente per l'a.s. 2021/2022, a cui ha fatto seguito l'assunzione a tempo indeterminato presso l'Istituto A. Moro di Calcinate (BG) con la mansione di collaboratore scolastico.
Successivamente, l'istituto “Mini Club i Sogni dei Bimbi” (scuola paritaria presso la quale il ricorrente aveva dichiarato di aver prestato servizio – v. domanda di cui al doc. 1 fasc. ricorrente) è stato oggetto di indagini da parte della Procura della Repubblica di
RA RE;
l' territorialmente competente, disconosceva CP_4
i rapporti di lavoro intercorsi tra il ricorrente e la scuola paritaria
“Mini Club i Sogni dei Bimbi” (v. doc. D8-D9 fasc. ). CP_2
I fatti appaiono di estrema gravità, posto che nel provvedimento del GIP del Tribunale di RA RE viene evidenziato che
“dall'analisi dei dati estratti dalle banche dati e Ministero del CP_4
lavoro è merso che la trasmissione di Comunicazioni unilav al
Ministero del Lavoro e le trasmissioni telematiche dei flussi all' sono state caratterizzate da invii estremamente CP_5 CP_4 ritardati, talvolta modificativi di invii pregressi”, per cui “in tale complesso contesto si è provveduto all'incrocio dei suddetti dati al fine di avere un quadro completo delle operazioni svolte dalle scuole in relazione alla forza lavoro dichiarata” (v. ordinanza Gip
RA RE in atti).
È stato, quindi, riscontrato che, in concomitanza con l'emanazione di un decreto ministeriale si verificava “un irragionevole aumento della forza lavoro dichiarata sulla base delle comunicazioni di assunzione unilav e dei corrispondenti invii dei flussi CP_5
che non trova corrispondenza con quella comunicata nella documentazione trasmessa al MIUR – Ufficio di Salerno” (v. ordinanza Gip RA RE).
Inoltre, ai fini dell'individuazione delle posizioni contributive da ritenere fittizie è stato fatto riferimento ai seguenti elementi:
“elevato numero di personale ATA denunciato;
sproporzione tra il personale denunciato con la qualifica di docente e quello denunciato con la qualifica di ATA;
ingiustificato incremento del personale ATA denunciato rispetto a quello utilizzato per il normale funzionamento delle attività scolastiche sulla base degli alunni iscritti, della dimensione aziendale e delle tabelle annesse al decreto Miur 3 agosto 2016 numero 181 che stabiliscono un determinato numero di assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici, in relazione al numero di alunni a seconda dell'ordine in grado dell'istituto scolastico di riferimento;
elevato numero di personale ATA occupato contemporaneamente rilevato dalla documentazione esaminata e non rispondente a quello emerso dalle dichiarazioni raccolte;
comunicazioni unilav (di inizio, rettifica, proroga, cessazioni e annullamenti) effettuate con rilevante ritardo rispetto agli asseriti periodi di occupazione;
invio flussi all' con rilevante ritardo rispetto alle CP_5 CP_4
scadenze previste per la loro presentazione, in alcuni casi integrativi di quelli già trasmessi, con ciò determinando un notevole incremento del numero dei lavoratori;
mancata e/o parziale corrispondenza, rilevata frequentemente, tra dati indicati nelle comunicazioni unilav e quelli nei flussi forte CP_5 discordanza tra l'elevato numero di rapporti di lavoro formalmente instaurati dalle scuole mediante per previste comunicazioni unilav e denunce e il più esiguo numero CP_5 di lavoratori dichiarato nelle schede di funzionamento all'USP; richieste di realizzazioni connesse all'instaurazione retroattiva dei rapporti di lavoro presentato dalle scuole all' con rilevante CP_4
ritardo, alle quali non è seguito un corretto comportamento aziendale circa il versamento della contribuzione previdenziale;
compensazioni orizzontali con crediti iva della contribuzione previdenziale denunciata in fase di regolarizzazione, attraverso modello F 24 (di cui, per una parte le scuole già esaminate, sono stati richiesti successivi annullamenti che, da oggi, sono ancora in fase di valutazione); dichiarazioni fiscali integrative con le quali il consulente del lavoro ha inteso provvedere ad annullare i crediti o utilizzati per la compensazione dei debiti contributivi;
adempimenti fiscali effettuati solo per una parte dei lavoratori;
volume d'affari largamente insufficiente a bilanciare già solo i costi relativi a tutto il personale denunciato;
risultanze di accesso
e sopralluoghi ispettivi presso le sedi legali ed operative delle scuole indicate in Camera di Commercio;
documentazione richiesta e, sono in parte, presentata dal consulente del lavoro dottor;
dati presenti negli archivi informatici Persona_1 dell' e a disposizione degli investigatori” (v. ord. Gip RA CP_4
RE).
A seguito dell'accesso ispettivo effettuato presso la scuola paritaria
“Mini Club i Sogni dei Bimbi” sono emerse le modeste dimensioni di questa, l'esiguo numero di classi e di personale, tanto docente, quanto con altri profili professionali (v. ord. ). Controparte_6
In particolare, per quanto attiene alla qualifica di collaboratore scolastico/bidello “questa risulterebbe essere stata ricoperta fin dalla sua assunzione (ottobre 2014) alternativamente in distinti e limitati periodi e per un'ora giornaliera da soli due lavoratori” (v. ord. Gip RA RE).
L' come già precisato, ha disconosciuto i rapporti di lavoro CP_4 intercorsi tra il ricorrente e la scuola paritaria “Mini Club i Sogni dei Bimbi", per i periodi dal 2013 al 2017 (il ricorrente ha dichiarato di aver prestato servizio presso la suddetta scuola paritaria dagli aa.ss. 2014/2015 al 2017/2018) e, di conseguenza,
l'Amministrazione ha risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato (v. doc. D8-D9).
In base alla precisazione contenuta nella nota 1 alla Tabella a/5 allegata al D.M. 640/2017 relativa al personale ATA “il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti”.
Il principio è quello per cui il riconoscimento di un rapporto di lavoro svolto alle dipendenze di una scuola paritaria può avvenire solo nella misura in cui questo rapporto sia stato effettivo sotto tutti i profili, retributivi e contributivi, non potendo essere attribuiti punteggi rispetto a rapporti di lavoro irregolari.
In relazione a tale aspetto, è ormai principio pacifico quello per cui
è onere del lavoratore fornire la prova della genuinità del rapporto di lavoro, per cui in questo caso il D'Uva avrebbe dovuto offrire elementi precisi in grado di superare quanto emerso dalle indagini della Procura della Repubblica di RA RE (così, tra le molte, C.d.A. Brescia, 295/2021).
Certamente una simile prova non può essere affidata a mere produzioni documentali, come la lettera di assunzione o il certificato di servizio, della cui genuinità si può ampiamente dubitare, atteso il contesto già emerso nel corso delle indagini della
Procura della Repubblica.
Di conseguenza, deve ritenersi che il ricorrente avesse autocertificato il falso sin dalla domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di 3a fascia ATA, ove ha fatto falere un titolo (ovvero il servizio prestato presso la scuola paritaria “Mini Club i Sogni dei Bimbi”) che egli ben sapeva di non avere mai conseguito, non essendo autentico quello formalmente in suo possesso.
Sotto il profilo delle conseguenze, come già ritenuto dalla Corte
d'Appello di Brescia in fattispecie analoghe, è legittima la risoluzione del contratto di lavoro in corso al momento dell'accertamento da parte del Ministero della non autenticità dell'autocertificazione, in applicazione delle previsioni di cui agli artt. 71 e 75 d.p.r. 445/00 (così C.d.A. Brescia 295/2021).
Infatti, “il d.p.r. 445/2000 con riferimento alla formazione e all'uso di dichiarazioni mendaci e di atti falsi, contiene, oltre ad una specifica previsione di rilievo penale della condotta (art.76), la previsione, a livello amministrativo, della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato in base alla dichiarazione non veritiera (art.75)” (così C.d.A. Brescia
295/2021).
Le false dichiarazioni comportano quindi il venir meno di quel beneficio a cui l'appellato avrebbe avuto diritto se il dato falsamente dichiarato fosse stato vero, e cioè il diritto all'inserimento nelle graduatorie di 3a fascia e anche il successivo diritto all'assunzione, una volta occupata una posizione utile nella graduatoria medesima, e il diritto alla correlata stipulazione del contratto di impiego pubblico a tempo determinato.
In proposito, la Corte d'Appello di Brescia ha ricordato come il legislatore con la previsione del cit.art.75 abbia inteso eliminare qualsiasi discrezionalità della p.a., prevedendo direttamente la conseguenza della falsa dichiarazione e cioè la decadenza dal beneficio al conseguimento del quale era destinata la dichiarazione medesima. Le conseguenze giuridiche della non veridicità della dichiarazione sostitutiva hanno, dunque, carattere vincolato e in fattispecie come quella odierna, il provvedimento di “decadenza” va inteso come disconoscimento del maggior punteggio attribuito nell'ambito della graduatoria e dei servizi prestati ai fini giuridici e, quindi, come atto strettamente vincolato e formale, e in quanto tale, idoneo ad incidere in maniera definitiva su tutte le condotte e i comportamenti delle parti anche successivi.
Proprio sotto tale profilo la Suprema Corte in tema di decadenza ex art. 75, dichiarazioni mendaci e relativi effetti sulle graduatorie, ha avuto occasione di precisare che “sul piano contrattuale la
"decadenza dai benefici" si risolve in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
(cfr. fra le più recenti Cass. n. 30999/2019, Cass. n. 17002/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata)”; è stato anche affermato che
“quanto ai poteri che la Pubblica Amministrazione può esercitare ove si avveda della falsità della dichiarazione e, più in generale, dell'illegittimità dell'assunzione si è evidenziato che l'atto con il quale l'amministrazione revochi l'incarico a seguito dell'annullamento della procedura concorsuale o dell'inosservanza dell'ordine di graduatoria «equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale» (Cass. nn. 8328/2010,
19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019), ovverosia, secondo un più risalente ma pur sempre valido precedente, la decadenza in questi casi va apprezzata «semplicemente in termini di rifiuto dell'amministrazione scolastica di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa della nullità del contratto per violazione di norma imperativa» (Cass. 13150/2006); dai richiamati principi, qui ribaditi perché condivisi dal Collegio, discende, inoltre, che il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 cod. civ., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, dello stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum” (v. Cass.
Sez. Lav. n. 22673/2020)” (così C.d.A. Brescia sent. 184/22).
Nel caso del ricorrente, analogamente a quello analizzato dalla
Corte d'Appello di Brescia con la suindicata pronuncia, si determina inevitabilmente, per quanto sopra esposto, la decadenza dal beneficio conseguito mediante l'attribuzione del maggiore punteggio in quella graduatoria (di circolo e di istituto di 3^ fascia
ATA triennio 2028/21) ed anche nell'ambito di quella successiva
(graduatoria permanente per l'a.s. 2021/22), “non potendo i rapporti a termine svolti grazie alla dichiarazione non veritiera essere in alcun modo valutati ai fini dell'attribuzione del corrispondente punteggio” (così C.d.A. Brescia sent. 184/2022).
In altri termini, a nulla rileva il fatto che il ricorrente, senza il punteggio conseguente al servizio svolto presso la scuola paritaria
“Mini Club i Sogni dei Bimbi”, avrebbe ugualmente ottenuto la stipula di contratti a tempo determinato, poiché, di fatto, egli ha vantato, quale titolo abilitante l'iscrizione nelle graduatorie permanenti da cui è derivata l'assunzione a tempo indeterminato, un servizio di 24 mesi svolto grazie alla mendace dichiarazione e quindi un servizio che, in ossequio al principio sopra esposto, non poteva essere valutato.
In assenza del servizio non valutabile il ricorrente non aveva titolo per l'iscrizione nelle graduatorie permanenti da cui è derivata l'assunzione a tempo indeterminato, ragion per cui la risoluzione del rapporto è pienamente aderente al disposto di cui agli artt. 71 e
75 d.p.r. 445/00.
Pertanto, per tutte le ragioni complessivamente esposte, il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 23.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta