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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/11/2025, n. 3224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3224 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1315 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati
Dott. Irene UP Presidente rel.
Dott. Francesca Vullo Consigliere
Dott. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
DA
(CF: ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Milano, Via Pantano n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Panarese (CF
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in C.F._1
Milano, Corso Venezia n. 12, nonché all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata
Email_1
- appellante -
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Seveso (MB), Via CP_1 P.IVA_2
Cacciatori delle Alpi n. 109, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Palmieri
(CF ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi C.F._2
1 in Seveso (MB), Via Cristoforo Colombo n. 16, nonché all'indirizzo di Posta
Elettronica Certificata Email_2
- appellata -
OGGETTO: Mandato
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni istanza contraria, accogliere il presente appello con ogni conseguenza di legge e, per
l'effetto, riformare integralmente la SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. VII
CIVILE, N. 2512/2025 PUBBLICATA IL 25/03/2025 - REPERTORIO N. 2715/2025
DEL 26/03/2025 –
CRONOLOGICO N. 2379/2025 DEL 25/03/2025, EMESSA IN ESITO DELLA
CAUSA RG 31257/2023 – GIUDICE DOTT. GRASSI;
NOTIFICATA IN DATA
26/3/2025; per i motivi sopra esposti e segnatamente:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere – per i motivi tutti dedotti in narrativa – il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza sopra emarginata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: NEL MERITO: RIGETTARE l'interposta opposizione in quanto infondata in fatto come in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto Tribunale di Milano, n. 12605/2023 del 27/07/2023 - RG
n. 23318/2023 - Repert. n. 10025/2023 del 27/07/2023, emesso – in forma immediatamente esecutiva - in data 27/07/2023 ed in pari data notificato, in unico a precetto, con ogni conseguente provvedimento;
e comunque IN OGNI CASO,
CONDANNARE l'opponente CF: , in persona del suo CP_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
, presso il suo domicilio, della somma complessiva di €. 242.969,89,
[...]
(come in atti meglio specificata e quantificata), oltre interessi legali (al saggio di cui all'art. 1284 comma 4° c.c. e/o comunque al saggio di mora ex DLgs 231/02 e ss. modd.), da calcolarsi: a) sulla somma di €.
212.364,29 dal 15/8/2020 sino all'effettivo pagamento;
b) sulla somma di €.
2 30.605,60 dal 22/12/2020 sino all'effettivo pagamento;
ovvero della diversa somma che fosse ritenuta di giustizia;
ovvero, IN SUBORDINE CONDANNARE l'opponente CF: CP_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, P.IVA_2
in favore di presso il suo domicilio, della Parte_1
somma che riterrà di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali (al saggio di cui all'art. 1284 comma 4° c.c. e/o comunque al saggio di mora ex DLgs
231/02 e ss. modd.), dal dì del dovuto al saldo;
IN OGNI CASO CONDANNARE l'opponente CF: , in CP_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese ed oneri legali, della fase monitoria, maggiorate degli oneri di legge (sp. gen. 15%,
CPA 4% e IVA di Legge);
IN VIA ISTRUTTORIA, confermare il rigetto delle avverse istanze istruttorie, in quanto tutte inammissibili, per le ragioni esposte in atti, ed essendo la causa integralmente documentale ed adeguatamente istruita. Nel malaugurato e (davvero) non creduto caso di ammissione della prova per testi ex adverso articolata si chiede comunque ammettersi la scrivente alla prova contraria con teste: l'Avv. Patrizio
Melpignano, con Studio in Milano, Via Larga n. 8; e l'Avv. Monica Pellegrino presso
Parte_1
IN OGNI CASO E CONSEGUENTEMENTE – disattese tutte le eccezioni e le istanze già sollevate e sollevande ex adverso, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto – dichiarare che nulla deve l'appellante per oneri e spese del giudizio di primo grado e condannare alla restituzione dell'importo di €. 17.273,69 CP_1
versato in esecuzione della sentenza impugnanda.
CON VITTORIA DI SPESE E COMPENSI DI LITE, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata: “Voglia l'onorevole Corte Adita ogni contraria istanza, domanda ed eccezione avanzata da parte appellante reietta, così giudicare:
Nel merito
3 - Previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso;
- Ritenere e dichiarare ogni azione, domanda, eccezione e difesa di parte appellante inammissibile, irrituale, improcedibile nonché infondata in fatto e in diritto e per
l'effetto rigettarla integralmente;
- Respingere l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
- il tutto anche secondo diversa e/o più opportuna qualificazione giuridica del caso;
In via istruttoria
- Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate da parte appellante in quanto irrilevanti ai fini del decidere e comunque tardive;
In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio, oltre alle spese generali di studio ex art. 2 D.M. 55/2014, CPA ex art. 11 D.M. 576/80 e IVA come per legge”
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo , la domandava Parte_1
all'adito Giudice di voler ingiungere alla il pagamento della somma di € CP_1
242.969,89 oltre interessi e spese di ingiunzione, deducendo che:
- ai fini della partecipazione alla gara bandita dal committente pubblico
Metropolitana Milanese spa per l'assegnazione dell'appalto di lavori attinenti all'acquedotto e alle fogne dei comuni di Milano, Peschiera Borromeo e Parte_ Corsico, la e la si costituivano in RT di tipo “orizzontale”, CP_1
concludendo tra loro, in data 2/4/2012, un contratto di mandato con Parte_ rappresentanza, nel quale la rivestiva il ruolo di mandatario e la CP_1
quello di mandante;
- in particolare, il contratto prevedeva il diritto del mandatario di incassare le somme pagate per corrispettivo, da ripartirsi internamente secondo le quote ivi indicate (65% al mandatario e 35% alla mandante);
- il così costituito diveniva in seguito aggiudicatario CP_2
dell'appalto, avente a oggetto il compimento di opere per un corrispettivo di €
2.387.079,84;
- in esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante corrispondeva alla CP_1
Parte_ gli acconti di corrispettivo e la mandataria rimetteva alla la quota ad essa spettante del 35% di quanto incassato;
- conclusi i lavori, le imprese in RT iscrivevano riserve alla contabilità finale d'appalto per complessivi € 1.660.573,70;
- a fronte del rifiuto della di corrispondere le some richieste a titolo di Parte
riserve, il Raggruppamento agiva innanzi al competente Tribunale di Milano domandando l'accertamento del credito e la condanna della Stazione
Appaltante al pagamento;
- rigettata in primo grado la domanda di condanna, la Corte di Appello di Milano riformava parzialmente la decisione del Tribunale, riconoscendo il diritto delle 5 imprese in a.t.i. a ottenere il pagamento della somma di € 477.451,96 (pari al
20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 240 bis D.lgs. n. 163/06 applicabile ratione temporis) oltre interessi, spese legali, oneri e spese di precetto, per un totale di € 640.007,50;
- la somma veniva spontaneamente pagata dalla alla quale Parte CP_1
mandataria del Raggruppamento, mentre la sentenza della Corte di Appello di
Milano (n. 1647/2020 – RG n. 726/2018) diveniva oggetto di ricorso principale
(proposto dalla stessa e incidentale (della Stazione Appaltante) in CP_1
IO (RG n. 3977/2021, attualmente pendente in attesa della fissazione dell'udienza);
- in particolare, la Stazione Appaltante procedeva a corrispondere: € 510.704,35 in data 7/8/2020; € 129.303,15 in data 14/8/2020; € 88.240,69 in data
21/12/2020, il tutto per un totale, al netto delle spese di lite di primo grado e delle spese per onorari e di precetto, di € 694.199,70 (cfr. docc. 8 e 11 procedimento monitorio nonché ricorso per decreto ingiuntivo DAF);
- nonostante l'incasso, tuttavia, la non rimetteva alla il 35% della CP_1 Parte_
somma pagata dalla Stazione Appaltante (per € 242.969,89). Parte_ L'adito Tribunale di Milano accoglieva il ricorso proposto dalla emettendo decreto ingiuntivo n. 12605 del 27/7/2023 immediatamente esecutivo, il quale veniva opposto dalla ingiunta con atto di citazione depositato in data 6/9/2023. CP_1
A sostegno dell'opposizione, la società rilevava come, stante l'impugnazione della sent. n. 1647/20 della Corte di Appello di Milano in sede di legittimità, il rapporto di Parte_ mandato tra e non potesse dirsi esaurito, con conseguente inesigibilità CP_1
dell'obbligo di rendiconto e di rimessione al mandante di quanto ricevuto a fronte del Parte pagamento volontario effettuato dalla , ai sensi dell'art. 1713 cc.
In ogni caso, veniva poi contestato che le somme eventualmente dovute Parte_ dall'opponente alla non fossero quelle ingiunte, in quanto andavano riconosciute alla mandataria le spese di difesa sostenute nell'interesse comune della
6 mandante, avanti alla Corte d'Appello e alla Corte di IO, mentre d'altra parte non erano dovuti interessi sulle somme. Parte_ Si costituiva in giudizio la la quale domandava il rigetto dell'opposizione, contestando la tesi di parte avversaria per cui i pagamenti del mandatario dovrebbero seguire, e non precedere, l'esaurimento del mandato. A suo dire, l'impostazione risultava, infatti, sconfessata dal comportamento tenuto nel tempo dalla che CP_1
aveva proceduto al pagamento della quota del 35% dei SAL allibrati in corso d'opera.
Si affermava, in secondo luogo, che in ogni caso il rendiconto ex art. 1713 cc era già stato reso dalla mandataria, a mezzo del proprio avvocato Massimo Palmieri, con lettera del 22/12/2020. Si contestava, infine, la spettanza alla della rifusione CP_1
della quota delle spese legali sostenute nell'interesse del RT, non essendo stata formulata alcuna domanda riconvenzionale sul punto.
Con sent. n. 2512 del 25/3/2025, oggetto del presente gravame, il Tribunale di Milano accoglieva l'opposizione proposta dalla annullando il Decreto Ingiuntivo n. CP_1
12605/23 sulla scorta della inesigibilità del credito azionato in via monitoria, condannando l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in € 406,50 per spese esenti ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
In particolare, il Giudice rilevava come “il mandato stipulato con atto del 2 aprile
2012 non si sia estinto, non essendo ancora stato portato a termine l'incarico conferito al mandatario-opponente nell'interesse comune, incarico comprendente quello di azionare in giudizio, in forza della rappresentanza esclusiva attribuitagli in forza del contratto di a.t.i., le riserve iscritte” alla luce del fatto che “diversamente che per i s.a.l. regolarmente allibrati e riconosciuti dal committente, l'attività del mandatario attinente l'accertamento del diritto alle somme di cui alle riserve iscritte in corso d'appalto, alla condanna della pubblica amministrazione al pagamento di tali somme e al recupero del credito non è infatti conclusa, posto che la questione è ancora sub judice”.
7 Di conseguenza, il Tribunale dichiarava che non potessero dirsi ancora sorti “né
l'obbligo di rendiconto gravante sul mandatario, né il seguente obbligo di rimettere le somme eventualmente risultanti dal rendiconto a favore del mandante” in quanto
“la disciplina legale non prevede […] il diritto del mandante a pretendere la resa del conto e il pagamento delle somme incassate dal mandatario prima della conclusione dell'incarico conferitogli (o del riscontro di un motivo di impossibilità all'ulteriore corso del mandato)”.
Quanto poi alla lettera dell'Avv. Massimiliano Palmieri del 22/12/2020, la stessa non poteva intendersi costituire il rendiconto del mandato, trattandosi al contrario “di semplice proposta di soluzione amichevole della questione, tramite versamento in favore del mandante di parte delle somme richieste e contestuale rilascio da parte del mandante di una garanzia bancaria per il caso dovesse sorgere l'obbligo di restituire
l'anticipo ricevuto”. Parte_ Avverso la citata pronuncia, proponeva appello la che ne domandava l'integrale riforma in ragione di due motivi di doglianza:
1. da un lato, si affermava l'esigibilità del credito, stante il dovere di rendiconto (ai sensi dell'art. 1713 cc) e, in ogni caso, quello di rimessa di quanto ricevuto a causa del mandato non soltanto al termine del rapporto di mandato, ma anche durante l'esecuzione delle prestazioni;
2. dall'altro, si evidenziava come le comunicazioni del 3/12/2020 e del 22/12/2020 dell'Avv. Palmieri contenessero invero, lette nel loro complesso e in relazione tra esse, il rendiconto della gestione della mandataria, con conseguente obbligo Parte della di rimettere alla mandante le somme percepite dalla in forza CP_1
del dictum della sent. n. 1647/20 della Corte di Appello di Milano.
Si costituiva la la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_1
dell'art. 348 bis cpc e, in ogni caso, contestava nel merito quanto dedotto dall'appellante, domandando il rigetto dell'impugnazione.
Alla prima udienza di comparizione, in data 9/10/2025, l'appellata proponeva a titolo Parte_ conciliativo della lite di tenere fermo, a garanzia della il vincolo pignoratizio
8 sussistente sulle somme aggredite nell'ambito del procedimento esecutivo pendente avanti il Tribunale di Monza RGE n. 2455/2023, sino alla pronuncia della IO nella causa RG n. 3977/21.
La proposta non veniva accettata dalla appellante, in quanto dalla caducazione del decreto ingiuntivo n. 12605/23 (in forza della sent. n. 2512/25 del Tribunale di
Milano), il richiamato vincolo pignoratizio veniva meno per improcedibilità dello stesso procedimento esecutivo (vd. all. E appellante).
Pertanto, previo scambio di memorie conclusive, le parti discutevano all'udienza del
13/11/2025 riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc. La norma è stata infatti profondamente modificata dal D.lgs. n. 149/2022 (cd.
“Riforma Cartabia”) che ha abolito, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, il filtro di ammissibilità per le impugnazioni non aventi una ragionevole probabilità di essere accolte, introducendo per le ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello unicamente un modulo decisorio semplificato;
la scelta del modello decisorio compete al giudicante ed è evidente che la necessità di valutare gli elementi di prova e le censure formulate mal si concilia con un giudizio di manifesta infondatezza del gravame espresso in limine litis.
2. Quanto al merito dell'appello, la vicenda all'attenzione di questo Giudice ruota Contr attorno alla sussistenza o meno di un obbligo, in capo al mandatario di un di immediata rimessione delle somme riscosse per conto del mandante in esecuzione del capo condannatorio di una pronuncia giudiziale non ancora definitiva.
Sul punto, la Corte evidenzia quanto segue.
L'associazione (o raggruppamento) temporanea di due o più imprese nell'aggiudicazione ed esecuzione di un contratto pubblico di lavori, servizi o forniture è fondata su di un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito e
9 Contr irrevocabile, conferito dalle imprese parte del ad una di esse, detta
“capogruppo”, che svolge il ruolo di mandataria.
Pertanto, i rapporti interni all'a.t.i. rimangono civilisticamente regolati dalle norme di cui agli artt. 1703 ss cc, nonché più in dettaglio dalle regole fissate nel medesimo atto di costituzione del Raggruppamento. Parte_ Nella fattispecie all'attenzione di questa Corte, la conferiva mandato con procura alla per la “rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei CP_1
confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto” (doc. 2 DAF). In forza della conferita procura, la mandataria era poi espressamente autorizzata a “quietanzare ed a disporre per incasso le somme dovute, sia in acconto che a saldo, esonerando l' Controparte_4
da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati all'impresa mandataria o
[...]
in conformità alle disposizioni per l'incasso da questa ricevute”.
In adempimento ai propri obblighi correlati al mandato, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, successivamente all'incasso delle somme riportate dai SAL e dai collegati Certificati di Pagamento, la capogruppo procedeva puntualmente a rimettere alla mandante la quota (35%) a questa spettante in base all'accordo costitutivo del Contr
Parte D'altra parte, una volta ottenuto lo spontaneo pagamento, da parte della , delle somme che la Corte di Appello di Milano, con sent. n. 1647/20, dichiarava essere dovute al Raggruppamento a titolo di riserve correttamente iscritte, la CP_1
dapprima sottaceva lo stesso incasso e poi, una volta reso noto il fatto alla mandante, le rifiutava la rimessione del 35% di quanto ottenuto, sulla base della non definitività della pronuncia, oggetto di giudizio in IO .
La tesi sostenuta dalla capogruppo veniva poi accolta anche dal Tribunale di Milano nella sentenza in questa sede impugnata.
In particolare, il primo Giudice ricavava il suo convincimento da un lato, dal dettato di cui all'art. 1713 cc in base al quale “Il mandatario deve rendere al mandante il
10 conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”, e, dall'altro, dal principio per cui il rendiconto fuoriesce dal raggio dei negozi di mero accertamento, vertendosi invece in tema di negozio con funzione ricognitiva dell'esecuzione del mandato, costitutiva dell'obbligazione “diretta a definire un regolamento d'interessi collegato con il preesistente rapporto di rappresentanza”
(Cass. Civ. n 4480/85 cit.).
In altri termini, stante l'obbligo ex art. 1713 cc di rendiconto soltanto al termine del mandato (per conclusione dell'attività gestoria ovvero in ipotesi di impossibilità di eseguirla o, ancora, per revoca del mandato;
vd. Cass. Civ. n. 10739/2000), il mandante non potrebbe pretendere che il mandatario proceda a rimettergli quanto nel frattempo incassato per suo conto e in esecuzione del mandato, se non appunto successivamente alla resa del conto della gestione.
Giacché poi nella fattispecie l'attività del mandatario attinente all'accertamento del diritto alle somme di cui alle riserve iscritte in corso d'appalto e alla condanna della
Stazione Appaltante al pagamento di tali somme non risulta conclusa (in quanto la sent. n. 1647/20 della Corte di Appello risulta tuttora sub judice con ricorso per
IO), tanto l'obbligo di rendiconto quanto quello di rimessione delle somme non può dirsi sussistente.
Questa Corte non ritiene di poter aderire al ragionamento e alle conclusioni esposte dal Tribunale.
In particolare, non sembra potersi rinvenire nella disciplina del mandato quell'automatico parallelismo tra rendiconto e rimessione somme, che invece viene affermato nella sentenza oggetto di gravame.
La disposizione di cui all'art. 1713 cc, infatti, stabilisce che al termine (per qualsivoglia ragione) del rapporto, il mandatario è tenuto a presentare il rendiconto del proprio operato e, sulla base delle risultanze di esso, rendere quanto eventualmente ancora dovuto al mandante in forza dei rapporti di dare e avere tra le parti conseguenti all'espletamento dell'incarico.
11 Ciò, tuttavia, non implica affatto, come invece sostenuto dall'appellata e indicato in sentenza, che nel corso del rapporto il mandatario non possa essere chiamato – in esecuzione del mandato e dunque ai sensi non dell'art. 1713 cc, ma proprio degli artt.
1703 ss. cc - a riversare prontamente al mandante quanto dallo stesso ricevuto. Contr Parte_ Come specificatamente indicato nell'atto costitutivo del ra e (doc. CP_1
Parte_ 2 , d'altro canto, la capogruppo non era incaricata “del recupero giudiziale e Contr stragiudiziale” delle somme spettanti al ricevendo invece procura per la
“rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto”.
In linea con la normale prassi in ambito di RT, inoltre, la mandataria era espressamente autorizzata a “quietanzare ed a disporre per incasso le somme dovute, sia in acconto che a saldo, esonerando l' Controparte_4
da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati all'impresa mandataria o
[...]
in conformità alle disposizioni per l'incasso da questa ricevute”, con ciò ricevendo in sostanza un mandato all'incasso delle somme per conto della mandante.
Pertanto, compito della era quello, da un lato, di intrattenere tutti i rapporti, CP_1
giudiziali e stragiudiziali, con la Stazione Appaltante e, dall'altro, di ricevere da Parte_ questa le somme spettanti anche per conto della (per cui il pagamento effettuato Parte dalla alla risultava liberatorio anche nei confronti di quest'ultima). CP_1
Ciò, tuttavia, pur sempre fermo restando l'obbligo della mandataria di trasferire prontamente alla mandante quanto alla stessa spettante in forza del contratto di appalto.
Infatti, risulta principio pacifico quello per cui dal pagamento al mandatario non consegue l'automatico acquisto della somma da parte del mandante (Cass. Civ. n.
7510/2011). Al fine di far ottenere la titolarità della somma in capo a quest'ultimo, è necessario che il mandatario ponga in essere un distinto atto di ritrasferimento (Cass.
Civ. n. 3047/2018).
12 Contr In una struttura di mandato come quella che si ha all'interno di un tale ritrasferimento si sostanzia in un atto di esecuzione dell'incarico e non, invece, come una rimessa di somme all'esito dello stesso.
Non a caso, proprio in esecuzione di tale obbligo la ha sempre proceduto, CP_1
Parte_ nel corso dell'appalto, a riversare alla la quota (35%) di sua spettanza sulle Parte somme indicate nei vari SAL allibrati dalla .
Come sopra chiarito, infatti, il compito del mandatario non era quello di recuperare giudizialmente le somme per conto del mandante, bensì quello di rappresentare tutto Parte_ il RT (e, dunque, anche la nel giudizio nei confronti della Stazione
Appaltante. Per cui i risultati (positivi o negativi, definitivi o solo temporanei) del giudizio non potevano né possono dirsi ricadere esclusivamente sul mandatario, ma andavano e vanno ripartiti con il mandante. Parte_ A riprova di ciò, si consideri che la era sicuramente legittimata a costituirsi e/o ad agire in giudizio per la propria quota di spettanza, nei confronti della Stazione
Appaltante. Ciò non avveniva, solo perché tale intervento non risultava necessario stante proprio il rapporto di mandato con la CP_1
La stessa Corte di Appello di Milano, nella sent. n. 1647/20 (a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della quanto alla quota del 35% spettante CP_1
Parte_ alla , confermava la sovrabbondanza dell'eventuale costituzione, in quel giudizio, anche della mandante (e non il difetto di legittimazione attiva della stessa, Parte_ tanto che la veniva dichiarata contumace e non estromessa dal giudizio), stante il rapporto di mandato con rappresentanza che legava le sue società in a.t.i.
Qualora, tuttavia, la stessa si fosse costituita personalmente in giudizio, avrebbe potuto anche ottenere direttamente il pagamento della propria quota da parte della Parte
(con immediata disponibilità delle somme).
Certamente, poi, finché la capogruppo non avesse ricevuto alcun pagamento dal debitore, la stessa non avrebbe avuto alcun dovere di far pervenire alla mandante quanto alla stessa spettante del credito, né il mandatario sarebbe stato tenuto a
13 ottenere in via esecutiva le somme prima della definizione finale del giudizio con il debitore.
Una volta, però, che tali somme fossero entrate nella disponibilità del mandatario, lo stesso avrebbe dovuto, salvo diverso accordo tra le parti, procedere senza ritardo a ritrasferire quanto ricevuto per conto dell'altro membro dell'a.t.i. a quest'ultimo.
Per cui, nella fattispecie, l'appellata avrebbe dovuto prontamente rimettere all'appellante la quota a questa spettante.
La circostanza poi che la Stazione Appaltante pagasse quanto indicato dalla sent. n.
1647/20, solo per poi procedere a impugnare lo stesso provvedimento giudiziale (che, dunque, non risulta ancora definitivo), non poteva dirsi, come invece fatto dal primo
Giudice, ragione sufficiente per consentire al mandatario di rifiutare la devoluzione al mandante delle somme incassate. Parte Occorre infine considerare come, sebbene nel caso di specie la (e la stessa Parte_
in qualità di mandataria del RT con la avesse proceduto a impugnare CP_1
la sent. n. 1647/20 della Corte di Appello, il pagamento effettuato dalla Stazione
Appaltante risultava mero atto di ottemperanza al dictum del Giudice, mai oggetto di sospensione, finalizzato a evitare il pagamento coattivo in conseguenza di un'eventuale procedura esecutiva avviata dai membri del Raggruppamento.
Il che conferma ulteriormente come, una volta ottenuto il pagamento, la mandataria avrebbe dovuto procedere a riversare alla odierna appellante la quota alla stessa Contr spettante in base agli accordi assunti in sede di costituzione del
A ragionare diversamente, come fatto dal Tribunale, si consentirebbe poi al mandatario di arricchirsi indebitamente e ingiustificatamente degli interessi sulle somme riscosse per conto del mandante.
Infatti, non potrebbe trovare applicazione il disposto dell'art. 1714 cc, in base al quale “Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna”.
14 Se difatti si afferma che sino all'esito del giudizio il mandatario non sarebbe tenuto a rimettere le somme ricevute al mandante, dovendosi attendere la rimessione del conto ai sensi dell'art. 1713 cc, quest'ultimo neppure dovrebbe aver diritto a ricevere gli interessi legali sulle somme ricevute (anni prima) dal mandatario.
Il che, per le ragioni sopra esposte, non può condividersi, dovendosi al contrario ribadire l'obbligo, nel caso di specie, della di immediata devoluzione alla CP_1
Parte_ della quota di propria spettanza sulla somma incassata a fronte del pagamento da parte della Stazione Appaltante. Parte Resta poi fermo che, una volta conclusosi il giudizio con la , qualora la somma infine accertata come dovuta al RT dovesse risultare differente rispetto alla statuizione della Corte di Appello, la mandataria potrà procedere, previo rendiconto finale della gestione ai sensi dell'art. 1713 cc, a:
- rimettere le eventuali ulteriori cifre ancora dovute (previa deduzione delle spese sostenute dalla capogruppo per conto anche della mandante, che dovranno essere a questa rimborsate), ovvero;
- domandare la restituzione di quelle precedentemente rimesse e poi rivelatesi, anche solo in parte, non dovute (anche qui, previo calcolo delle somme che la mandante deve rimborsare alla mandataria, per spese sostenute anche per suo conto e nel suo interesse).
Pertanto, la fattispecie all'attenzione di questo Giudice non sembra invero affatto involgere il dovere di rendiconto finale di gestione da parte della capogruppo e di rimessione delle somme alla mandante a seguito di tale rendimento di conto.
Diversamente, trattasi di mera applicazione delle regole attinenti alla stessa esecuzione dell'incarico affidato col contratto di mandato e in base all'atto costitutivo del Raggruppamento, il che toglie rilevanza a tutta la giurisprudenza citata negli scritti difensivi dalle parti, che si manifesta inconferente al caso di specie.
La diversa opinione, per cui il mandatario che abbia ricevuto somme per conto del mandante in ottemperanza al dictum di una pronuncia giudiziale non ancora passata in giudicato possa procedere a trattenere tali somme sino al termine del giudizio, si
15 pone in effetti in diretto contrasto con il principio generale dell'ordinamento, più volte richiamato in giurisprudenza (cfr. tra gli altri Cass. Civ. n. 22063/17), per cui
“chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi”.
Il comportamento della (che, per mesi, sottaceva alla mandante lo spontaneo CP_1
pagamento della Stazione Appaltante e poi, una volta comunicato il fatto, le rifiutava il trasferimento della propria quota) risulta poi contrastare nettamente con gli obblighi di correttezza e buona fede oggettiva che, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cc, dovrebbero caratterizzare i rapporti negoziali, anche (e, anzi, a maggior ragione) nel caso di mandato con rappresentanza.
Al più, potrebbe in tesi riconoscersi al mandatario il diritto di rifiutare legittimamente di riversare le somme ottenute per conto del mandante, qualora le condizioni economiche di quest'ultimo comportino il rischio di incapacità futura dello stesso di procurare le somme da restituire.
Ciò, in ragione del fatto che la non definitività della pronuncia porta con sé il rischio futuro di un obbligo restitutorio di quanto precedentemente corrisposto.
Tuttavia, nel caso di specie la non adduceva, a giustificazione della propria CP_1
condotta, problemi economico-finanziari della mandante, limitandosi a dedurre l'insussistenza di un suo obbligo di rimessione delle somme pagate dalla Stazione
Appaltante a seguito della sent. n. 1647/20. Parte_ Pertanto, l'appello della risulta fondato e l'impugnata sent. n. 2512 del
25/3/2025 del Tribunale di Milano merita di essere riformata con condanna della alla corresponsione della somma di € 242.969,89 (pari al 35% degli € CP_1
694.199,70 complessivamente ricevuti dalla a seguito della sent. n. 1647/20 CP_1
della Corte di Appello di Milano), oltre interessi legali sino alla domanda giudiziale e interessi ex art. 1284, co. 4 cc dalla domanda sino all'effettivo pagamento.
3. Alla luce di quanto sopra specificato, perde totalmente rilevanza la questione
(sollevata con il secondo motivo di appello) circa la configurabilità o meno delle lettere del 3/12/2022 e del 22/12/2020 a firma dell'Avv. Palmieri, nonché degli altri
16 documenti indicati dall'appellante, in termini di rendiconto ex art. 1713 cc, che in ogni caso anche questa Corte ritiene di dover negare, in quanto gli stessi si Parte_ appalesano null'altro che missive del legale per informare (tardivamente) la del pagamento ricevuto dalla Stazione Appaltante a seguito della pronuncia della Corte di
Appello di Milano, ovvero proposte di soluzione amichevole della questione.
4. Dall'accoglimento dell'appello proposto deriva la condanna della al CP_1
pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sent. n. 2512 del 25/3/2025 del Tribunale di Milano:
- condanna la al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
della somma di € 242.969,89 oltre interessi legali dall'incasso delle singole somme da parte della appellata sino alla proposizione della domanda giudiziale, nonché interessi ex art. 1284, co. 4 cc dalla domanda sino all'effettivo pagamento in favore dell'appellante;
-condanna la al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida per il primo grado di giudizio in € 14.100 per onorari, oltre spese generali 15%, nonché IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado in € 1.138,50 per esborsi ed € 9.900 per onorari, oltre spese generali 15%, nonché
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, 19/11/2025
Il Presidente estensore
Irene UP
Provvedimento redatto a cura del Magistrato in tirocinio ordinario Alexandro Capogna
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati
Dott. Irene UP Presidente rel.
Dott. Francesca Vullo Consigliere
Dott. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
DA
(CF: ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Milano, Via Pantano n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Panarese (CF
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in C.F._1
Milano, Corso Venezia n. 12, nonché all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata
Email_1
- appellante -
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Seveso (MB), Via CP_1 P.IVA_2
Cacciatori delle Alpi n. 109, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Palmieri
(CF ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi C.F._2
1 in Seveso (MB), Via Cristoforo Colombo n. 16, nonché all'indirizzo di Posta
Elettronica Certificata Email_2
- appellata -
OGGETTO: Mandato
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni istanza contraria, accogliere il presente appello con ogni conseguenza di legge e, per
l'effetto, riformare integralmente la SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. VII
CIVILE, N. 2512/2025 PUBBLICATA IL 25/03/2025 - REPERTORIO N. 2715/2025
DEL 26/03/2025 –
CRONOLOGICO N. 2379/2025 DEL 25/03/2025, EMESSA IN ESITO DELLA
CAUSA RG 31257/2023 – GIUDICE DOTT. GRASSI;
NOTIFICATA IN DATA
26/3/2025; per i motivi sopra esposti e segnatamente:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere – per i motivi tutti dedotti in narrativa – il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza sopra emarginata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: NEL MERITO: RIGETTARE l'interposta opposizione in quanto infondata in fatto come in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto Tribunale di Milano, n. 12605/2023 del 27/07/2023 - RG
n. 23318/2023 - Repert. n. 10025/2023 del 27/07/2023, emesso – in forma immediatamente esecutiva - in data 27/07/2023 ed in pari data notificato, in unico a precetto, con ogni conseguente provvedimento;
e comunque IN OGNI CASO,
CONDANNARE l'opponente CF: , in persona del suo CP_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Parte_1
, presso il suo domicilio, della somma complessiva di €. 242.969,89,
[...]
(come in atti meglio specificata e quantificata), oltre interessi legali (al saggio di cui all'art. 1284 comma 4° c.c. e/o comunque al saggio di mora ex DLgs 231/02 e ss. modd.), da calcolarsi: a) sulla somma di €.
212.364,29 dal 15/8/2020 sino all'effettivo pagamento;
b) sulla somma di €.
2 30.605,60 dal 22/12/2020 sino all'effettivo pagamento;
ovvero della diversa somma che fosse ritenuta di giustizia;
ovvero, IN SUBORDINE CONDANNARE l'opponente CF: CP_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, P.IVA_2
in favore di presso il suo domicilio, della Parte_1
somma che riterrà di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali (al saggio di cui all'art. 1284 comma 4° c.c. e/o comunque al saggio di mora ex DLgs
231/02 e ss. modd.), dal dì del dovuto al saldo;
IN OGNI CASO CONDANNARE l'opponente CF: , in CP_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese ed oneri legali, della fase monitoria, maggiorate degli oneri di legge (sp. gen. 15%,
CPA 4% e IVA di Legge);
IN VIA ISTRUTTORIA, confermare il rigetto delle avverse istanze istruttorie, in quanto tutte inammissibili, per le ragioni esposte in atti, ed essendo la causa integralmente documentale ed adeguatamente istruita. Nel malaugurato e (davvero) non creduto caso di ammissione della prova per testi ex adverso articolata si chiede comunque ammettersi la scrivente alla prova contraria con teste: l'Avv. Patrizio
Melpignano, con Studio in Milano, Via Larga n. 8; e l'Avv. Monica Pellegrino presso
Parte_1
IN OGNI CASO E CONSEGUENTEMENTE – disattese tutte le eccezioni e le istanze già sollevate e sollevande ex adverso, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto – dichiarare che nulla deve l'appellante per oneri e spese del giudizio di primo grado e condannare alla restituzione dell'importo di €. 17.273,69 CP_1
versato in esecuzione della sentenza impugnanda.
CON VITTORIA DI SPESE E COMPENSI DI LITE, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata: “Voglia l'onorevole Corte Adita ogni contraria istanza, domanda ed eccezione avanzata da parte appellante reietta, così giudicare:
Nel merito
3 - Previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso;
- Ritenere e dichiarare ogni azione, domanda, eccezione e difesa di parte appellante inammissibile, irrituale, improcedibile nonché infondata in fatto e in diritto e per
l'effetto rigettarla integralmente;
- Respingere l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
- il tutto anche secondo diversa e/o più opportuna qualificazione giuridica del caso;
In via istruttoria
- Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate da parte appellante in quanto irrilevanti ai fini del decidere e comunque tardive;
In ogni caso
- con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio, oltre alle spese generali di studio ex art. 2 D.M. 55/2014, CPA ex art. 11 D.M. 576/80 e IVA come per legge”
4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo , la domandava Parte_1
all'adito Giudice di voler ingiungere alla il pagamento della somma di € CP_1
242.969,89 oltre interessi e spese di ingiunzione, deducendo che:
- ai fini della partecipazione alla gara bandita dal committente pubblico
Metropolitana Milanese spa per l'assegnazione dell'appalto di lavori attinenti all'acquedotto e alle fogne dei comuni di Milano, Peschiera Borromeo e Parte_ Corsico, la e la si costituivano in RT di tipo “orizzontale”, CP_1
concludendo tra loro, in data 2/4/2012, un contratto di mandato con Parte_ rappresentanza, nel quale la rivestiva il ruolo di mandatario e la CP_1
quello di mandante;
- in particolare, il contratto prevedeva il diritto del mandatario di incassare le somme pagate per corrispettivo, da ripartirsi internamente secondo le quote ivi indicate (65% al mandatario e 35% alla mandante);
- il così costituito diveniva in seguito aggiudicatario CP_2
dell'appalto, avente a oggetto il compimento di opere per un corrispettivo di €
2.387.079,84;
- in esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante corrispondeva alla CP_1
Parte_ gli acconti di corrispettivo e la mandataria rimetteva alla la quota ad essa spettante del 35% di quanto incassato;
- conclusi i lavori, le imprese in RT iscrivevano riserve alla contabilità finale d'appalto per complessivi € 1.660.573,70;
- a fronte del rifiuto della di corrispondere le some richieste a titolo di Parte
riserve, il Raggruppamento agiva innanzi al competente Tribunale di Milano domandando l'accertamento del credito e la condanna della Stazione
Appaltante al pagamento;
- rigettata in primo grado la domanda di condanna, la Corte di Appello di Milano riformava parzialmente la decisione del Tribunale, riconoscendo il diritto delle 5 imprese in a.t.i. a ottenere il pagamento della somma di € 477.451,96 (pari al
20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 240 bis D.lgs. n. 163/06 applicabile ratione temporis) oltre interessi, spese legali, oneri e spese di precetto, per un totale di € 640.007,50;
- la somma veniva spontaneamente pagata dalla alla quale Parte CP_1
mandataria del Raggruppamento, mentre la sentenza della Corte di Appello di
Milano (n. 1647/2020 – RG n. 726/2018) diveniva oggetto di ricorso principale
(proposto dalla stessa e incidentale (della Stazione Appaltante) in CP_1
IO (RG n. 3977/2021, attualmente pendente in attesa della fissazione dell'udienza);
- in particolare, la Stazione Appaltante procedeva a corrispondere: € 510.704,35 in data 7/8/2020; € 129.303,15 in data 14/8/2020; € 88.240,69 in data
21/12/2020, il tutto per un totale, al netto delle spese di lite di primo grado e delle spese per onorari e di precetto, di € 694.199,70 (cfr. docc. 8 e 11 procedimento monitorio nonché ricorso per decreto ingiuntivo DAF);
- nonostante l'incasso, tuttavia, la non rimetteva alla il 35% della CP_1 Parte_
somma pagata dalla Stazione Appaltante (per € 242.969,89). Parte_ L'adito Tribunale di Milano accoglieva il ricorso proposto dalla emettendo decreto ingiuntivo n. 12605 del 27/7/2023 immediatamente esecutivo, il quale veniva opposto dalla ingiunta con atto di citazione depositato in data 6/9/2023. CP_1
A sostegno dell'opposizione, la società rilevava come, stante l'impugnazione della sent. n. 1647/20 della Corte di Appello di Milano in sede di legittimità, il rapporto di Parte_ mandato tra e non potesse dirsi esaurito, con conseguente inesigibilità CP_1
dell'obbligo di rendiconto e di rimessione al mandante di quanto ricevuto a fronte del Parte pagamento volontario effettuato dalla , ai sensi dell'art. 1713 cc.
In ogni caso, veniva poi contestato che le somme eventualmente dovute Parte_ dall'opponente alla non fossero quelle ingiunte, in quanto andavano riconosciute alla mandataria le spese di difesa sostenute nell'interesse comune della
6 mandante, avanti alla Corte d'Appello e alla Corte di IO, mentre d'altra parte non erano dovuti interessi sulle somme. Parte_ Si costituiva in giudizio la la quale domandava il rigetto dell'opposizione, contestando la tesi di parte avversaria per cui i pagamenti del mandatario dovrebbero seguire, e non precedere, l'esaurimento del mandato. A suo dire, l'impostazione risultava, infatti, sconfessata dal comportamento tenuto nel tempo dalla che CP_1
aveva proceduto al pagamento della quota del 35% dei SAL allibrati in corso d'opera.
Si affermava, in secondo luogo, che in ogni caso il rendiconto ex art. 1713 cc era già stato reso dalla mandataria, a mezzo del proprio avvocato Massimo Palmieri, con lettera del 22/12/2020. Si contestava, infine, la spettanza alla della rifusione CP_1
della quota delle spese legali sostenute nell'interesse del RT, non essendo stata formulata alcuna domanda riconvenzionale sul punto.
Con sent. n. 2512 del 25/3/2025, oggetto del presente gravame, il Tribunale di Milano accoglieva l'opposizione proposta dalla annullando il Decreto Ingiuntivo n. CP_1
12605/23 sulla scorta della inesigibilità del credito azionato in via monitoria, condannando l'opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, liquidate in € 406,50 per spese esenti ed € 14.103,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
In particolare, il Giudice rilevava come “il mandato stipulato con atto del 2 aprile
2012 non si sia estinto, non essendo ancora stato portato a termine l'incarico conferito al mandatario-opponente nell'interesse comune, incarico comprendente quello di azionare in giudizio, in forza della rappresentanza esclusiva attribuitagli in forza del contratto di a.t.i., le riserve iscritte” alla luce del fatto che “diversamente che per i s.a.l. regolarmente allibrati e riconosciuti dal committente, l'attività del mandatario attinente l'accertamento del diritto alle somme di cui alle riserve iscritte in corso d'appalto, alla condanna della pubblica amministrazione al pagamento di tali somme e al recupero del credito non è infatti conclusa, posto che la questione è ancora sub judice”.
7 Di conseguenza, il Tribunale dichiarava che non potessero dirsi ancora sorti “né
l'obbligo di rendiconto gravante sul mandatario, né il seguente obbligo di rimettere le somme eventualmente risultanti dal rendiconto a favore del mandante” in quanto
“la disciplina legale non prevede […] il diritto del mandante a pretendere la resa del conto e il pagamento delle somme incassate dal mandatario prima della conclusione dell'incarico conferitogli (o del riscontro di un motivo di impossibilità all'ulteriore corso del mandato)”.
Quanto poi alla lettera dell'Avv. Massimiliano Palmieri del 22/12/2020, la stessa non poteva intendersi costituire il rendiconto del mandato, trattandosi al contrario “di semplice proposta di soluzione amichevole della questione, tramite versamento in favore del mandante di parte delle somme richieste e contestuale rilascio da parte del mandante di una garanzia bancaria per il caso dovesse sorgere l'obbligo di restituire
l'anticipo ricevuto”. Parte_ Avverso la citata pronuncia, proponeva appello la che ne domandava l'integrale riforma in ragione di due motivi di doglianza:
1. da un lato, si affermava l'esigibilità del credito, stante il dovere di rendiconto (ai sensi dell'art. 1713 cc) e, in ogni caso, quello di rimessa di quanto ricevuto a causa del mandato non soltanto al termine del rapporto di mandato, ma anche durante l'esecuzione delle prestazioni;
2. dall'altro, si evidenziava come le comunicazioni del 3/12/2020 e del 22/12/2020 dell'Avv. Palmieri contenessero invero, lette nel loro complesso e in relazione tra esse, il rendiconto della gestione della mandataria, con conseguente obbligo Parte della di rimettere alla mandante le somme percepite dalla in forza CP_1
del dictum della sent. n. 1647/20 della Corte di Appello di Milano.
Si costituiva la la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_1
dell'art. 348 bis cpc e, in ogni caso, contestava nel merito quanto dedotto dall'appellante, domandando il rigetto dell'impugnazione.
Alla prima udienza di comparizione, in data 9/10/2025, l'appellata proponeva a titolo Parte_ conciliativo della lite di tenere fermo, a garanzia della il vincolo pignoratizio
8 sussistente sulle somme aggredite nell'ambito del procedimento esecutivo pendente avanti il Tribunale di Monza RGE n. 2455/2023, sino alla pronuncia della IO nella causa RG n. 3977/21.
La proposta non veniva accettata dalla appellante, in quanto dalla caducazione del decreto ingiuntivo n. 12605/23 (in forza della sent. n. 2512/25 del Tribunale di
Milano), il richiamato vincolo pignoratizio veniva meno per improcedibilità dello stesso procedimento esecutivo (vd. all. E appellante).
Pertanto, previo scambio di memorie conclusive, le parti discutevano all'udienza del
13/11/2025 riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cpc. La norma è stata infatti profondamente modificata dal D.lgs. n. 149/2022 (cd.
“Riforma Cartabia”) che ha abolito, con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023, il filtro di ammissibilità per le impugnazioni non aventi una ragionevole probabilità di essere accolte, introducendo per le ipotesi di manifesta infondatezza dell'appello unicamente un modulo decisorio semplificato;
la scelta del modello decisorio compete al giudicante ed è evidente che la necessità di valutare gli elementi di prova e le censure formulate mal si concilia con un giudizio di manifesta infondatezza del gravame espresso in limine litis.
2. Quanto al merito dell'appello, la vicenda all'attenzione di questo Giudice ruota Contr attorno alla sussistenza o meno di un obbligo, in capo al mandatario di un di immediata rimessione delle somme riscosse per conto del mandante in esecuzione del capo condannatorio di una pronuncia giudiziale non ancora definitiva.
Sul punto, la Corte evidenzia quanto segue.
L'associazione (o raggruppamento) temporanea di due o più imprese nell'aggiudicazione ed esecuzione di un contratto pubblico di lavori, servizi o forniture è fondata su di un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito e
9 Contr irrevocabile, conferito dalle imprese parte del ad una di esse, detta
“capogruppo”, che svolge il ruolo di mandataria.
Pertanto, i rapporti interni all'a.t.i. rimangono civilisticamente regolati dalle norme di cui agli artt. 1703 ss cc, nonché più in dettaglio dalle regole fissate nel medesimo atto di costituzione del Raggruppamento. Parte_ Nella fattispecie all'attenzione di questa Corte, la conferiva mandato con procura alla per la “rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei CP_1
confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto” (doc. 2 DAF). In forza della conferita procura, la mandataria era poi espressamente autorizzata a “quietanzare ed a disporre per incasso le somme dovute, sia in acconto che a saldo, esonerando l' Controparte_4
da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati all'impresa mandataria o
[...]
in conformità alle disposizioni per l'incasso da questa ricevute”.
In adempimento ai propri obblighi correlati al mandato, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, successivamente all'incasso delle somme riportate dai SAL e dai collegati Certificati di Pagamento, la capogruppo procedeva puntualmente a rimettere alla mandante la quota (35%) a questa spettante in base all'accordo costitutivo del Contr
Parte D'altra parte, una volta ottenuto lo spontaneo pagamento, da parte della , delle somme che la Corte di Appello di Milano, con sent. n. 1647/20, dichiarava essere dovute al Raggruppamento a titolo di riserve correttamente iscritte, la CP_1
dapprima sottaceva lo stesso incasso e poi, una volta reso noto il fatto alla mandante, le rifiutava la rimessione del 35% di quanto ottenuto, sulla base della non definitività della pronuncia, oggetto di giudizio in IO .
La tesi sostenuta dalla capogruppo veniva poi accolta anche dal Tribunale di Milano nella sentenza in questa sede impugnata.
In particolare, il primo Giudice ricavava il suo convincimento da un lato, dal dettato di cui all'art. 1713 cc in base al quale “Il mandatario deve rendere al mandante il
10 conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato”, e, dall'altro, dal principio per cui il rendiconto fuoriesce dal raggio dei negozi di mero accertamento, vertendosi invece in tema di negozio con funzione ricognitiva dell'esecuzione del mandato, costitutiva dell'obbligazione “diretta a definire un regolamento d'interessi collegato con il preesistente rapporto di rappresentanza”
(Cass. Civ. n 4480/85 cit.).
In altri termini, stante l'obbligo ex art. 1713 cc di rendiconto soltanto al termine del mandato (per conclusione dell'attività gestoria ovvero in ipotesi di impossibilità di eseguirla o, ancora, per revoca del mandato;
vd. Cass. Civ. n. 10739/2000), il mandante non potrebbe pretendere che il mandatario proceda a rimettergli quanto nel frattempo incassato per suo conto e in esecuzione del mandato, se non appunto successivamente alla resa del conto della gestione.
Giacché poi nella fattispecie l'attività del mandatario attinente all'accertamento del diritto alle somme di cui alle riserve iscritte in corso d'appalto e alla condanna della
Stazione Appaltante al pagamento di tali somme non risulta conclusa (in quanto la sent. n. 1647/20 della Corte di Appello risulta tuttora sub judice con ricorso per
IO), tanto l'obbligo di rendiconto quanto quello di rimessione delle somme non può dirsi sussistente.
Questa Corte non ritiene di poter aderire al ragionamento e alle conclusioni esposte dal Tribunale.
In particolare, non sembra potersi rinvenire nella disciplina del mandato quell'automatico parallelismo tra rendiconto e rimessione somme, che invece viene affermato nella sentenza oggetto di gravame.
La disposizione di cui all'art. 1713 cc, infatti, stabilisce che al termine (per qualsivoglia ragione) del rapporto, il mandatario è tenuto a presentare il rendiconto del proprio operato e, sulla base delle risultanze di esso, rendere quanto eventualmente ancora dovuto al mandante in forza dei rapporti di dare e avere tra le parti conseguenti all'espletamento dell'incarico.
11 Ciò, tuttavia, non implica affatto, come invece sostenuto dall'appellata e indicato in sentenza, che nel corso del rapporto il mandatario non possa essere chiamato – in esecuzione del mandato e dunque ai sensi non dell'art. 1713 cc, ma proprio degli artt.
1703 ss. cc - a riversare prontamente al mandante quanto dallo stesso ricevuto. Contr Parte_ Come specificatamente indicato nell'atto costitutivo del ra e (doc. CP_1
Parte_ 2 , d'altro canto, la capogruppo non era incaricata “del recupero giudiziale e Contr stragiudiziale” delle somme spettanti al ricevendo invece procura per la
“rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto”.
In linea con la normale prassi in ambito di RT, inoltre, la mandataria era espressamente autorizzata a “quietanzare ed a disporre per incasso le somme dovute, sia in acconto che a saldo, esonerando l' Controparte_4
da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati all'impresa mandataria o
[...]
in conformità alle disposizioni per l'incasso da questa ricevute”, con ciò ricevendo in sostanza un mandato all'incasso delle somme per conto della mandante.
Pertanto, compito della era quello, da un lato, di intrattenere tutti i rapporti, CP_1
giudiziali e stragiudiziali, con la Stazione Appaltante e, dall'altro, di ricevere da Parte_ questa le somme spettanti anche per conto della (per cui il pagamento effettuato Parte dalla alla risultava liberatorio anche nei confronti di quest'ultima). CP_1
Ciò, tuttavia, pur sempre fermo restando l'obbligo della mandataria di trasferire prontamente alla mandante quanto alla stessa spettante in forza del contratto di appalto.
Infatti, risulta principio pacifico quello per cui dal pagamento al mandatario non consegue l'automatico acquisto della somma da parte del mandante (Cass. Civ. n.
7510/2011). Al fine di far ottenere la titolarità della somma in capo a quest'ultimo, è necessario che il mandatario ponga in essere un distinto atto di ritrasferimento (Cass.
Civ. n. 3047/2018).
12 Contr In una struttura di mandato come quella che si ha all'interno di un tale ritrasferimento si sostanzia in un atto di esecuzione dell'incarico e non, invece, come una rimessa di somme all'esito dello stesso.
Non a caso, proprio in esecuzione di tale obbligo la ha sempre proceduto, CP_1
Parte_ nel corso dell'appalto, a riversare alla la quota (35%) di sua spettanza sulle Parte somme indicate nei vari SAL allibrati dalla .
Come sopra chiarito, infatti, il compito del mandatario non era quello di recuperare giudizialmente le somme per conto del mandante, bensì quello di rappresentare tutto Parte_ il RT (e, dunque, anche la nel giudizio nei confronti della Stazione
Appaltante. Per cui i risultati (positivi o negativi, definitivi o solo temporanei) del giudizio non potevano né possono dirsi ricadere esclusivamente sul mandatario, ma andavano e vanno ripartiti con il mandante. Parte_ A riprova di ciò, si consideri che la era sicuramente legittimata a costituirsi e/o ad agire in giudizio per la propria quota di spettanza, nei confronti della Stazione
Appaltante. Ciò non avveniva, solo perché tale intervento non risultava necessario stante proprio il rapporto di mandato con la CP_1
La stessa Corte di Appello di Milano, nella sent. n. 1647/20 (a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della quanto alla quota del 35% spettante CP_1
Parte_ alla , confermava la sovrabbondanza dell'eventuale costituzione, in quel giudizio, anche della mandante (e non il difetto di legittimazione attiva della stessa, Parte_ tanto che la veniva dichiarata contumace e non estromessa dal giudizio), stante il rapporto di mandato con rappresentanza che legava le sue società in a.t.i.
Qualora, tuttavia, la stessa si fosse costituita personalmente in giudizio, avrebbe potuto anche ottenere direttamente il pagamento della propria quota da parte della Parte
(con immediata disponibilità delle somme).
Certamente, poi, finché la capogruppo non avesse ricevuto alcun pagamento dal debitore, la stessa non avrebbe avuto alcun dovere di far pervenire alla mandante quanto alla stessa spettante del credito, né il mandatario sarebbe stato tenuto a
13 ottenere in via esecutiva le somme prima della definizione finale del giudizio con il debitore.
Una volta, però, che tali somme fossero entrate nella disponibilità del mandatario, lo stesso avrebbe dovuto, salvo diverso accordo tra le parti, procedere senza ritardo a ritrasferire quanto ricevuto per conto dell'altro membro dell'a.t.i. a quest'ultimo.
Per cui, nella fattispecie, l'appellata avrebbe dovuto prontamente rimettere all'appellante la quota a questa spettante.
La circostanza poi che la Stazione Appaltante pagasse quanto indicato dalla sent. n.
1647/20, solo per poi procedere a impugnare lo stesso provvedimento giudiziale (che, dunque, non risulta ancora definitivo), non poteva dirsi, come invece fatto dal primo
Giudice, ragione sufficiente per consentire al mandatario di rifiutare la devoluzione al mandante delle somme incassate. Parte Occorre infine considerare come, sebbene nel caso di specie la (e la stessa Parte_
in qualità di mandataria del RT con la avesse proceduto a impugnare CP_1
la sent. n. 1647/20 della Corte di Appello, il pagamento effettuato dalla Stazione
Appaltante risultava mero atto di ottemperanza al dictum del Giudice, mai oggetto di sospensione, finalizzato a evitare il pagamento coattivo in conseguenza di un'eventuale procedura esecutiva avviata dai membri del Raggruppamento.
Il che conferma ulteriormente come, una volta ottenuto il pagamento, la mandataria avrebbe dovuto procedere a riversare alla odierna appellante la quota alla stessa Contr spettante in base agli accordi assunti in sede di costituzione del
A ragionare diversamente, come fatto dal Tribunale, si consentirebbe poi al mandatario di arricchirsi indebitamente e ingiustificatamente degli interessi sulle somme riscosse per conto del mandante.
Infatti, non potrebbe trovare applicazione il disposto dell'art. 1714 cc, in base al quale “Il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto del mandante stesso, con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna”.
14 Se difatti si afferma che sino all'esito del giudizio il mandatario non sarebbe tenuto a rimettere le somme ricevute al mandante, dovendosi attendere la rimessione del conto ai sensi dell'art. 1713 cc, quest'ultimo neppure dovrebbe aver diritto a ricevere gli interessi legali sulle somme ricevute (anni prima) dal mandatario.
Il che, per le ragioni sopra esposte, non può condividersi, dovendosi al contrario ribadire l'obbligo, nel caso di specie, della di immediata devoluzione alla CP_1
Parte_ della quota di propria spettanza sulla somma incassata a fronte del pagamento da parte della Stazione Appaltante. Parte Resta poi fermo che, una volta conclusosi il giudizio con la , qualora la somma infine accertata come dovuta al RT dovesse risultare differente rispetto alla statuizione della Corte di Appello, la mandataria potrà procedere, previo rendiconto finale della gestione ai sensi dell'art. 1713 cc, a:
- rimettere le eventuali ulteriori cifre ancora dovute (previa deduzione delle spese sostenute dalla capogruppo per conto anche della mandante, che dovranno essere a questa rimborsate), ovvero;
- domandare la restituzione di quelle precedentemente rimesse e poi rivelatesi, anche solo in parte, non dovute (anche qui, previo calcolo delle somme che la mandante deve rimborsare alla mandataria, per spese sostenute anche per suo conto e nel suo interesse).
Pertanto, la fattispecie all'attenzione di questo Giudice non sembra invero affatto involgere il dovere di rendiconto finale di gestione da parte della capogruppo e di rimessione delle somme alla mandante a seguito di tale rendimento di conto.
Diversamente, trattasi di mera applicazione delle regole attinenti alla stessa esecuzione dell'incarico affidato col contratto di mandato e in base all'atto costitutivo del Raggruppamento, il che toglie rilevanza a tutta la giurisprudenza citata negli scritti difensivi dalle parti, che si manifesta inconferente al caso di specie.
La diversa opinione, per cui il mandatario che abbia ricevuto somme per conto del mandante in ottemperanza al dictum di una pronuncia giudiziale non ancora passata in giudicato possa procedere a trattenere tali somme sino al termine del giudizio, si
15 pone in effetti in diretto contrasto con il principio generale dell'ordinamento, più volte richiamato in giurisprudenza (cfr. tra gli altri Cass. Civ. n. 22063/17), per cui
“chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi”.
Il comportamento della (che, per mesi, sottaceva alla mandante lo spontaneo CP_1
pagamento della Stazione Appaltante e poi, una volta comunicato il fatto, le rifiutava il trasferimento della propria quota) risulta poi contrastare nettamente con gli obblighi di correttezza e buona fede oggettiva che, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cc, dovrebbero caratterizzare i rapporti negoziali, anche (e, anzi, a maggior ragione) nel caso di mandato con rappresentanza.
Al più, potrebbe in tesi riconoscersi al mandatario il diritto di rifiutare legittimamente di riversare le somme ottenute per conto del mandante, qualora le condizioni economiche di quest'ultimo comportino il rischio di incapacità futura dello stesso di procurare le somme da restituire.
Ciò, in ragione del fatto che la non definitività della pronuncia porta con sé il rischio futuro di un obbligo restitutorio di quanto precedentemente corrisposto.
Tuttavia, nel caso di specie la non adduceva, a giustificazione della propria CP_1
condotta, problemi economico-finanziari della mandante, limitandosi a dedurre l'insussistenza di un suo obbligo di rimessione delle somme pagate dalla Stazione
Appaltante a seguito della sent. n. 1647/20. Parte_ Pertanto, l'appello della risulta fondato e l'impugnata sent. n. 2512 del
25/3/2025 del Tribunale di Milano merita di essere riformata con condanna della alla corresponsione della somma di € 242.969,89 (pari al 35% degli € CP_1
694.199,70 complessivamente ricevuti dalla a seguito della sent. n. 1647/20 CP_1
della Corte di Appello di Milano), oltre interessi legali sino alla domanda giudiziale e interessi ex art. 1284, co. 4 cc dalla domanda sino all'effettivo pagamento.
3. Alla luce di quanto sopra specificato, perde totalmente rilevanza la questione
(sollevata con il secondo motivo di appello) circa la configurabilità o meno delle lettere del 3/12/2022 e del 22/12/2020 a firma dell'Avv. Palmieri, nonché degli altri
16 documenti indicati dall'appellante, in termini di rendiconto ex art. 1713 cc, che in ogni caso anche questa Corte ritiene di dover negare, in quanto gli stessi si Parte_ appalesano null'altro che missive del legale per informare (tardivamente) la del pagamento ricevuto dalla Stazione Appaltante a seguito della pronuncia della Corte di
Appello di Milano, ovvero proposte di soluzione amichevole della questione.
4. Dall'accoglimento dell'appello proposto deriva la condanna della al CP_1
pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sent. n. 2512 del 25/3/2025 del Tribunale di Milano:
- condanna la al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
della somma di € 242.969,89 oltre interessi legali dall'incasso delle singole somme da parte della appellata sino alla proposizione della domanda giudiziale, nonché interessi ex art. 1284, co. 4 cc dalla domanda sino all'effettivo pagamento in favore dell'appellante;
-condanna la al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida per il primo grado di giudizio in € 14.100 per onorari, oltre spese generali 15%, nonché IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado in € 1.138,50 per esborsi ed € 9.900 per onorari, oltre spese generali 15%, nonché
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, 19/11/2025
Il Presidente estensore
Irene UP
Provvedimento redatto a cura del Magistrato in tirocinio ordinario Alexandro Capogna
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