Sentenza breve 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 27/04/2026, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00580/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00325/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di CI (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2026, proposto da
LI TI IO LI, in proprio e quale rappresentante legale dell’omonima azienda agricola, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Paloschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cividate Camuno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fiorenzo Bertuzzi, Silvano Venturi e Gianpaolo Sina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Agricola Prestello delle Sorelle TT, in persona delle titolari pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa-affari generali-personale-tecnica del Comune di Cividate Camuno n. 14 del 4 marzo 2026, inviata a mezzo pec e pubblicata all'Albo pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Cividate Camuno in data 4 marzo 2026, avente ad oggetto “asta pubblica per l’affitto degli alpeggi comunali AT, IC e SP – esclusione dalla procedura per irregolarità contributiva”;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, anche di estremi non noti, ed in particolare della nota del Segretario comunale n. 888 in data 6 febbraio 2026 avente ad oggetto “comunicazione di impossibilità alla stipula del contratto di locazione – Alpeggi comunali AT, IC e SP – Avvio del procedimento art. 7 e 8 legge 241/90”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cividate Camuno e della Società Agricola Prestello delle Sorelle TT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. AR SA NG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. EF .
1.1. Il ricorrente IO LI LI TI, coltivatore diretto e titolare dell’omonima ditta individuale dedita all’allevamento di bovini con produzione in proprio di formaggi DOP, partecipava alla procedura di evidenza pubblica bandita nel dicembre del 2021 dal Comune di Cividate Camuno per la concessione in affitto pluriennale (6 anni, pari a sei stagioni di pascolo, rinnovabili per analogo periodo) dell’alpeggio di proprietà comunale denominato AT-IC-SP, sito in Comune di Bienno.
1.2. All’esito della procedura, benchè l’offerta prima classificata fosse risultata quella presentata dalla Società Agricola Prestello delle Sorelle TT, la concessione era affidata all’odierno ricorrente (con determinazione n. 31 del 14 aprile 2022), in quanto questi, quale titolare uscente della concessione messa a gara, esercitava la prelazione agraria di cui all’art. 4bis L. 203/1982.
1.3. L’aggiudicazione della concessione era impugnata dinanzi a questo TAR dalla Società Agricola Prestello delle Sorelle TT, con ricorso R.G. 363/2022.
1.4. Tale giudizio, dopo l’accoglimento della domanda cautelare, era successivamente sospeso in attesa della definizione del regolamento preventivo di giurisdizione proposto dall’odierno ricorrente dinanzi alla Corte di Cassazione.
1.5. Con ordinanza n. 36136 depositata il 28 dicembre 2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, decidendo il regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla parte controinteressata, dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario, disponendo l’onere di riassunzione del giudizio dinanzi a quest’ultimo nel termine di legge, anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
1.6. Di conseguenza, con sentenza n. 419 del 15 maggio 2024, questo TAR prendeva atto del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia de qua dichiarato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.
1.7. Successivamente alla predetta sentenza di questo TAR, nessuna delle parti riassumeva il giudizio dinanzi al giudice ordinario.
1.8. L’amministrazione comunale, con determinazione n. 50 del 15 maggio 2024, disponeva quindi (nuovamente) l’aggiudicazione della concessione all’odierno ricorrente, comunicando a quest’ultimo la disponibilità a sottoscrivere il contratto per il giorno 5 giugno 2024 presso la sede municipale, richiedendo la produzione di documentazione.
1.9. Senonché, a seguito di una interlocuzione procedimentale con l’interessato e il suo legale, l’amministrazione adottava la determinazione n. 72 del 27 giugno 2024 con cui stabiliva di revocare la determinazione n. 50 del 15 maggio 2024 di aggiudicazione al ricorrente della concessione, e contestualmente di aggiudicare la concessione alla Società Agricola Prestello delle Sorelle TT, seconda classificata, per il periodo dal 1° maggio 2024 al 31 dicembre 2027. Tale decisione era assunta sul rilievo che, a seguito delle verifiche effettuate, l’odierno ricorrente sarebbe risultato sprovvisto del requisito soggettivo richiesto dalla legge di gara consistente nella capacità dell’azienda di garantire la monticazione con un carico minimo di 55,97 UBA (unità di bovino adulto).
1.10. Tale determinazione era impugnata dal sig. LI TI con ricorso R.G. 791/2024 dinanzi a questo TAR, che con sentenza n. 412 del 13 maggio 2025 accoglieva il ricorso e per l’effetto: a) annullava il provvedimento impugnato; b) dichiarava l’inefficacia, a far data dalla pubblicazione della sentenza, del contratto di affittanza di fondi rustici sottoscritto in data 22 luglio 2024 tra il Comune di Cividate Camuno e la signora SI TT, quale legale rappresentante della Società Agricola Prestello delle sorelle TT; c) disponeva quale effetto conformativo l’obbligo per l’amministrazione resistente di procedere alla stipula con la parte ricorrente, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della sentenza, di un nuovo contratto di durata pari a quella prevista nel bando, in modo tale da garantire alla parte concessionaria la fruizione dell’intera durata contrattuale prevista nella legge di gara; d) condannava il Comune di Cividate Camuno a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato come per legge, mentre le compensava nei confronti della parte controinteressata Società Agricola Prestello delle sorelle TT.
1.11. La sentenza di questo TAR era appellata dalla società agricola Prestello delle Sorelle TT con ricorso R.G. 4241/2025 dinanzi al Consiglio di Stato che, dopo aver concesso la sospensiva con ordinanza n. 2295 del 26 giugno 2025 (al solo fine di “mantenere la res adhuc integra nelle more della decisione di merito” ), rigettava l’appello nel merito con sentenza delle Settima Sezione n. 10230 del 22 dicembre 2025, compensando le spese della fase.
2. I fatti più recenti all’origine del presente giudizio e il provvedimento impugnato .
2.1. A seguito della citata sentenza n. 10230/2025 del Consiglio di Stato, che ha quindi confermato l’illegittimità della revoca della precedente aggiudicazione in favore del sig. LI TI, il Comune di Cividate Camuno ha proceduto ad una nuova verifica dei requisiti di gara, in particolare acquisendo direttamente dall’INPS il DURC della ditta LI TI al fine di verificare la regolarità contributiva dell’azienda.
2.2. Con successiva nota del 6 febbraio 2026, il Segretario Comunale ha comunicato all’azienda agricola LI TI l’avvio del procedimento finalizzato alla “esclusione automatica” dalla procedura di gara, sul rilievo che il DURC acquisito dall’INPS in data 30 gennaio 2026 aveva evidenziato una posizione contributiva irregolare.
2.3. In riscontro a tale comunicazione, il legale dell’azienda ha trasmesso al Comune, con pec del 12 febbraio 2026, il DURC dell’azienda, richiesto e ottenuto quello stesso giorno da INPS e INAIL, evidenziante una posizione contributiva “regolare” .
2.4. Nondimeno, con determinazione n. 14 del 4 marzo 2026, il Comune di Cividate Camuno ha concluso il procedimento disponendo “l’esclusione automatica” dell’operatore economico dalla procedura di gara, essendo risultata, dal DURC acquisito in data 30 gennaio 2026, una posizione contributiva irregolare “alla data del 07/01/2026” , osservando in motivazione:
- che il bando di gara aveva previsto, nella sezione titolata “documentazione amministrativa da presentare”, alla lettera D), quale requisito di partecipazione, il possesso di DURC regolare in corso di validità, a pena di esclusione;
- che secondo la normativa vigente (art. 94 del d. lgs. n. 36/2023) e l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, la regolarità contributiva, ove prevista dal bando a pena di esclusione, costituisce requisito per il quale non è consentita la regolarizzazione postuma, dovendo l’impresa essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali all’atto della presentazione dell’offerta, ma dovendo conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e comunque del rapporto con la committente, non essendo quindi consentito il ricorso all’istituto del self cleaning;
- che, pertanto, l’irregolarità contributiva attestata dal DURC negativo comporta l’esclusione automatica dalla procedura di gara.
3. Il ricorso .
3.1. Con ricorso notificato in data 19 marzo 2026 e ritualmente depositato, il sig. IO LI LI TI ha impugnato la predetta determinazione di esclusione e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, sulla base di un unico motivo, con il quale ha dedotto vizi di violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara e dell’art. 1 comma 2-bis della L. n. 241/90, nonché vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento.
3.2. Secondo il ricorrente:
- la procedura di gara, avendo ad oggetto la stipula di un contratto attivo, non sarebbe regolata dal Codice dei contratti pubblici, quindi sarebbe improprio il richiamo fatto dall’Amministrazione all’art. 94 del d. lgs. n. 36/2023;
- in ogni caso, la più recente giurisprudenza amministrativa ha evidenziato la necessità di temperare il principio di continuità nel possesso di requisiti con i principi di ragionevolezza e proporzionalità nel caso in cui l’azienda aggiudicataria sia stata temporaneamente sprovvista dei requisiti di partecipazione o quando, vuoi per la durata dell’interruzione vuoi per altre ragioni, la discontinuità nel possesso dei requisiti non abbia concretamente determinato alcun vulnus all’esigenza dell’Amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili;
- nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente fosse in possesso di DURC regolare sia al momento della manifestazione di volontà di avvalersi della prelazione (9/02/2022), sia al momento della prima aggiudicazione avutasi con determinazione n. 31 del 14/04/2022, sia, ancora, al momento della seconda aggiudicazione avutasi con determinazione n. 50 del 15/05/2024 (a seguito della ordinanza della Cassazione n. 36136/2023 e della sentenza 419/2024 di questo TAR); sia, infine, al momento della determinazione n. 14 del 4 marzo 2026 impugnata con il ricorso qui in esame nonché al momento di redazione del medesimo;
- l’unica irregolarità contributiva, del tutto temporanea, è quella evidenziatasi nel brevissimo periodo intercorrente tra il DURC negativo trasmesso dall’INPS il 30 gennaio 2026 e il rilascio del nuovo DURC regolare in data 12 febbraio 2026, prontamente consegnato all’amministrazione prima dell’adozione del provvedimento impugnato;
- del resto, non potrebbe essere ignorata la circostanza che, nel caso di specie, i pregressi atti illegittimi adottati dall’amministrazione comunale (e annullati dal giudice amministrativo), impedendo al ricorrente di assumere in concessione l’alpeggio che aveva già gestito ininterrottamente, senza alcuna contestazione dell’amministrazione, dal 2003 al 2021, hanno sottratto all’azienda agricola una rilevante fonte di reddito contribuendo a creare i presupposti della (temporanea) irregolarità contributiva;
- non vi sarebbero dubbi, pertanto, circa l’affidabilità dell’impresa ricorrente e l’insussistenza dei presupposti per disporne l’esclusione dalla procedura di gara.
4. Svolgimento del processo .
4.1. Il Comune di Cividate Camuno si è costituito in giudizio depositando documenti e memoria difensiva, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, in particolare:
(i) invocando l’applicabilità dell’art. 94 del Codice dei Contratti Pubblici anche ai contratti attivi in quanto espressione di un principio generale di ordine pubblico economico, corrispondente all’esigenza della P.A. di disporre di un soggetto contraente affidabile sotto il profilo morale e degli altri requisiti richiesti;
(ii) richiamando il principio di continuità nel possesso dei requisiti;
(iii) evidenziando, alla stregua del predetto principio, l’inammissibilità della regolarizzazione postuma.
4..2. In giudizio si è costituita anche, quale parte controinteressata, la società agricola Prestello delle Sorelle TT, resistendo al ricorso con memoria di stile, successivamente integrata da deduzioni difensive svolte oralmente in udienza dal proprio difensore.
4.3. All’udienza in camera di consiglio del 9 aprile 2026, dopo la discussione dei difensori delle parti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di definirla con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e sentite, sul punto, le parti costituite, che non hanno formulato obiezioni.
5. Decisione .
Il ricorso è fondato.
5.1. Con il provvedimento impugnato l’amministrazione comunale ha disposto “l’esclusione automatica” dalla procedura di gara dell’azienda ricorrente, già aggiudicataria della gara medesima, in ragione dell’irregolarità contributiva dell’azienda aggiudicataria accertata nella fase di stipula del contratto; stipula non ancora intervenuta, allo stato, a distanza di anni dalla conclusione della procedura di gara, a causa dei provvedimenti amministrativi illegittimi adottati dall’amministrazione dopo l’aggiudicazione e del contenzioso giudiziario che ne è conseguito. L’esclusione automatica è stata disposta in espressa applicazione dell’art. 94 comma 6 del d. lgs. n. 36 del 2023, mentre la regolarizzazione “postuma” documentata dall’interessata subito dopo la comunicazione di avvio del procedimento non è stata ritenuta idonea ad impedire l’esclusione alla luce del principio giurisprudenziale di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, interpretato dall’amministrazione nel senso rigoroso per cui anche una minima discontinuità nel possesso di un requisito sarebbe idonea a giustificare l’esclusione del concorrente (automatica, in questo caso). Nelle more del contenzioso, l’alpeggio è stato affidato in concessione, quanto meno nelle ultime due stagioni (2024 e 2025) all’azienda agricola Prestello delle Sorelle TT, odierna controinteressata, vincitrice della procedura di gara ma rimasta soccombente rispetto all’odierno ricorrente, concessionario uscente, a seguito dell’esercizio da parte di quest’ultimo della prelazione agraria.
5.2. Il Collegio ritiene che le censure mosse dal ricorrente all’azione amministrativa siano fondate.
5.2.1. Si impone, in primo luogo, una considerazione di carattere preliminare. Come esposto in narrativa, l’azienda ricorrente è stata dichiarata aggiudicataria della gara di cui si discute per ben due volte: la prima con determinazione n. 31 del 14 aprile 2022 a seguito dell’esercizio della prelazione agraria; la seconda con determinazione n. 50 del 15 maggio 2024 a seguito della declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso proposto a questo TAR dall’azienda controinteressata e per effetto della mancata riassunzione del giudizio dinanzi al giudice ordinario.
5.2.2. Ciascuna di tali aggiudicazioni era stata preceduta dalla verifica del possesso in capo all’azienda dei requisiti di partecipazione.
5.2.3. Il successivo provvedimento del 27 giugno 2024 con cui l’amministrazione ha stabilito di revocare l’aggiudicazione del 15 maggio 2024 per la presunta carenza in capo all’aggiudicataria di un requisito di capacità tecnica, e di aggiudicare la gara all’azienda controinteressata, è stato annullato da questo TAR con la citata sentenza n. 412 del 13 maggio 2025, la quale ha statuito, tra l’altro, l’obbligo conformativo dell’amministrazione comunale di procedere alla stipula del contratto con l’azienda ricorrente entro il termine perentorio di 15 giorni della comunicazione della sentenza.
5.2.4. La sentenza di questo TAR è passata in giudicato a seguito della sentenza n. 10230 del 22 dicembre 2025 con cui il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dall’azienda controinteressata; per effetto del giudicato, l’amministrazione avrebbe dovuto ottemperare all’obbligo conformativo imposto da questo TAR di procedere sollecitamente alla stipula del contratto con l’azienda odierna ricorrente, a valle di una procedura di gara già definita con l’adozione della determina di aggiudicazione n. 50 del 15 maggio 2024.
5.2.5. Certamente l’amministrazione avrebbe potuto procedere, come difatti è avvenuto, ad una nuova verifica dei requisiti di partecipazione in capo all’azienda aggiudicataria prima di stipulare il contratto; tuttavia, in presenza di una aggiudicazione già definitiva e consolidata per effetto del giudicato, l’eventuale carenza di uno o più requisiti accertata dopo l’aggiudicazione non avrebbe potuto condurre alla “esclusione” dell’azienda dalla procedura di gara, tantomeno in modo “automatico” , ma semmai ad una (nuova) “revoca” dell’aggiudicazione stessa, da adottarsi però, secondo i presupposti enucleati dall’art. 21 quinquies L. 241/90, soltanto in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto e adeguatamente evidenziato nella motivazione dell’atto, e non per ragioni meramente formali correlate all’esigenza di rispettare astratti principi normativi o giurisprudenziali.
5.2.6. In sostanza, nel caso di specie, l’accertata irregolarità contributiva dell’azienda - evidenziatasi alla data del 7 gennaio 2026, comunicata all’azienda ricorrente il 30 gennaio 2026 e sanata da quest’ultima il 12 febbraio successivo - non avrebbe potuto condurre alla esclusione automatica dalla procedura di gara, ma avrebbe potuto se mai giustificare un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione fondato, tuttavia, non sulla mera esistenza di tale temporanea irregolarità, ma su una motivazione rafforzata in ordine alla consistenza e alla durata di tale sopravvenienza e all’incidenza della stessa sul grado di affidabilità contrattuale dell’azienda, in ragione dell’interesse pubblico a non contrattare con un operatore inaffidabile.
5.2.7. Come si è esposto in premessa, niente di tutto questo è avvenuto, e ciò vizia ab origine il provvedimento impugnato.
5.3. Peraltro, l’esclusione automatica dell’azienda ricorrente è illegittima anche sotto ulteriori, concorrenti, profili. Sotto un primo profilo, è illegittima la decisione dell’amministrazione di disporre l’esclusione automatica del ricorrente in espressa applicazione dell’art. 94 comma 6 del d. lgs. n. 36 del 2023.
5.3.1. Tale norma non è infatti applicabile alla procedura di gara di cui si discute, avente ad oggetto la concessione di un bene demaniale in affitto pluriennale, e quindi un contratto “attivo”. Le disposizioni del Codice dei Contratti, infatti, “non si applicano (…) ai contratti attivi” , secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 2 del d. lgs. n. 36 del 2023; il comma 5 dello stesso articolo aggiunge che nel caso di contratti attivi che “offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto” , l’affidamento avviene “tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3” , ossia dei principi generali del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.
5.3.2. Ciò comporta che nel caso di specie, venendo in considerazione un contratto attivo che offre all’aggiudicatario opportunità di guadagno indiretto (derivanti dalla sua attività di allevatore e produttore di formaggi, svolta anche grazie all’utilizzo del bene demaniale oggetto di concessione), l’esclusione della gara non avrebbe potuto avvenire automaticamente per effetto della sola mancanza temporanea del requisito di regolarità contributiva, ma motivando adeguatamente le ragioni per le quali la carenza di quel requisito, per quanto temporanea, fosse idonea in relazione alle circostanze del caso concreto a compromettere la fiducia dell’amministrazione nell’affidabilità dell’operatore e nella regolare esecuzione del contratto.
5.4. Sotto un secondo profilo, appare illegittima anche l’applicazione eccessivamente rigorosa che l’amministrazione ha fatto del principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione.
5.4.1. Secondo condivisibili principi giurisprudenziali, infatti, “il principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, in quanto principio generale del procedimento di gara (necessariamente destinato, quindi, ad essere adattato alla specificità della fattispecie che venga di volta in volta in rilievo), deve essere inteso ed applicato in coerenza con i concorrenti principi di ragionevolezza e proporzionalità, aventi rango non subordinato ai fini della disciplina (per gli aspetti non compiutamente regolamentati in via legislativa) del procedimento selettivo: corollario di tale rilievo è che la pur accertata discontinuità nel possesso del requisito, tanto più laddove esso non appartenga all'ambito dei presupposti soggettivi di partecipazione legislativamente tipizzati, non è suscettibile di determinare l'esclusione del partecipante alla gara, quando — vuoi per la durata dell'interruzione, vuoi per altre ragioni — essa non abbia concretamente determinato alcun vulnus all'esigenza dell'Amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili e qualificati” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. IV ter, 15/05/2024, n. 9614; T.A.R. Milano sez. II, 23/04/2024, n. 1236; Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 4844 del 2021).
5.4.2. In base a tale elaborazione interpretativa, è stato affermato che “Ritenere che una temporalmente brevissima inibizione alla stipulazione dei contratti con la pubblica amministrazione (nel caso di specie sei giorni) possa comportare, in virtù della rigorosa applicazione del principio di continuità del possesso dei requisiti generali e speciali, l'esclusione da tutte le procedure di gara in corso durante tale limitatissimo periodo, appare irragionevole e contrario al principio di proporzionalità, in assenza di qualsivoglia prova, dall'angolazione quivi esaminata, di una concreta compromissione dell'esigenza dell'amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili e qualificati” (Cons. Stato, Sez. III, 19/12/2023, n. 10994).
5.4.3. Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente era in possesso di un DURC regolare sia al momento della presentazione dell’offerta, sia al momento della prima aggiudicazione del 14 aprile 2022, sia al momento della seconda aggiudicazione del 15 maggio 2024, e così anche alla data del provvedimento di esclusione impugnato nel presente giudizio (14 marzo 2026), avendo trasmesso all’amministrazione già con pec del 12 febbraio 2026 un DURC regolare, aggiornato a quella data.
5.4.4. In sostanza, per quanto risulta dagli atti versati in giudizio, nell’arco di circa un quinquennio che va dalla presentazione dell’offerta nel 2021 al provvedimento di esclusione del 2026, l’azienda ricorrente è risultata in possesso di un DURC negativo soltanto nel limitatissimo periodo che va dal 7 gennaio 2026 al 12 febbraio 2026; eppure l’amministrazione ha ritenuto tale circostanza di per sé sufficiente, senza alcuna ulteriore valutazione, a giustificare l’esclusione dalla procedura di gara, per effetto di una applicazione formalistica ed intransigente di un principio di carattere generale - quello di continuità del possesso dei requisiti - che secondo la giurisprudenza deve essere sempre declinato secondo canoni di ragionevolezza e di proporzionalità, valutando le specificità del caso concreto, anche in relazione alla durata e alla consistenza della discontinuità del requisito, e verificando se da tale discontinuità sia derivato un effettivo pregiudizio all'esigenza dell'amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti affidabili e qualificati.
5.4.5. Tali profili sono stati totalmente pretermessi nella motivazione del provvedimento impugnato, come pure è stata pretermessa la considerazione sia del lungo periodo in cui l’azienda ricorrente aveva gestito la precedente concessione (dal 2003 al 2021) senza dare adito a contestazioni di sorta, sia dell’eventualità che il breve periodo di irregolarità contributiva non potesse essere stato determinato o comunque favorito proprio dal lungo periodo in cui il ricorrente, benchè legittimamente aggiudicatario del pascolo sin dal 2022, non ne aveva potuto usufruire a causa degli atti illegittimi adottati dall’amministrazione e per la pendenza dei contenziosi giudiziari originati da quegli atti.
6. Conclusioni .
6.1. In definitiva, alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e l’affermazione dell’obbligo conformativo dell’amministrazione resistente di procedere sollecitamente, entro e non oltre il termine di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente sentenza, alla stipula del contratto di concessione con l’azienda ricorrente di durata pari a quella previste nel bando: e ciò anche in ragione dell’imminente avvio della stagione di pascolo.
6.2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune resistente nella misura indicata in dispositivo, mentre possono essere compensate per giusti motivi nei confronti della parte controinteressata, visto il ruolo marginale svolto in giudizio da quest’ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di CI (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione;
b) condanna il Comune di Cividate Camuno a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato come per legge;
c) compensa le spese nei confronti della parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CI nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO RO, Presidente
AR SA NG, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AR SA NG | RO RO |
IL SEGRETARIO