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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 846 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Raffaele Calascione (C.F. ) e Giuseppe Tipaldi (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, C.F._3
sito in Napoli alla Piazza Immacolata 10;
opponente
CONTRO
(C.F. con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla via G. Grezar 14, in persona del dott. in qualità di Controparte_2
Responsabile Atti introduttivi del Giudizio CAMPANIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Rep. n. Persona_1
177893 Racc. n. 11776 del 28.04.2022, rappresentato e difeso dall'Avv. Virginia Paone
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._4
medesima, sito in Napoli al Centro Direzionale Isola E 4;
opposta
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 09.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. notificato a mezzo pec in data
11.01.2023, ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, l' al fine di ottenere la declaratoria di Controparte_1
nullità della intimazione di pagamento n. 07120229020113006000 del 16.12.2022,
nonché della cartella esattoriale n. 07120180073181918003 alla stessa sottesa e asseritamente notificata dal concessionario in data 30.04.2019 per la riscossione di euro 85.300,74, quale importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico ex L. 662/96 sull'operazione n. 144044, anno 2014. Con la proposta opposizione, l'istante ha lamentato quale motivo di doglianza la mancata notifica della cartella esattoriale contenuta nell'intimazione in parola,
nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa sostanziale coattivamente azionata.
Su tali premesse ha richiesto l'annullamento dell'impugnato atto impositivo, con condanna di parte convenuta alle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita l' la quale ha contestato nel merito la Controparte_1
fondatezza della domanda. Come da documentazione versata in atti, il concessionario ha dedotto la regolare notifica della cartella esattoriale, riportata nella opposta intimazione, mediante consegna a mani del portiere dello stabile ai sensi dell'art. 139 c.p.c. (cfr. all. nn. 2, 3 e 4 della comparsa di costituzione), di talché
lo stesso decorso del termine di prescrizione della azionata pretesa creditoria risulta interrotto. Stante la legittimità della procedura di riscossione, ha concluso come in atti con vittoria di spese del giudizio con attribuzione.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata poi trattenuta in decisione all'udienza del 09.01.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., ridotti della metà, per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la domanda così come proposta, il ha avanzato doglianze ascrivibili Pt_1
in parte all'opposizione agli atti esecutivi, e, in parte all'opposizione all'esecuzione.
Orbene la prima censura, relativa all'invalidità sopravvenuta dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e riconducibile nell'alveo dell'opposizione ex art 617 c.p.c., si appalesa inammissibile perché proposta oltre il termine decadenziale di 20 giorni. Difatti, l'intimazione opposta è stata notificata in data 16.12.2022, mentre l'atto di citazione è stato notificato tramite pec in data
11.01.2023 risultando tradivo. Venendo, invece, all'esame dell'eccezione di prescrizione, in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto è dedotta quale elemento fondate l'inerzia del creditore e/o del concessionario, il motivo rientra nell'opposizione all'esecuzione da proporre con citazione ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c., che è svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
La predetta eccezione va, pertanto, esaminata nel merito.
Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha tempestivamente dedotto e dimostrato la regolare notifica all'opponente dell'atto impositivo posto a base dell'intimazione di pagamento, oggi, in contestazione. Invero, dall'esame della documentazione versata in atti dall' , emerge che la cartella Controparte_3
esattoriale n. 07120180073181918003 sia stata notificata in data 30.04.2019 mediante consegna a , qualificatosi portiere. Risulta, altresì, depositato Persona_2
avviso di avvenuta notifica allo stesso ex artt. 60 D.P.R. 600/1973 e 26 DPR n.
602/1973 e risulta, infine, depositata prova della spedizione di tale comunicazione avvenuta in data 10.05.2019, come da relativo elenco delle spedizioni delle raccomandate, ove sono indicati i numeri delle raccomandate stesse e delle cartelle esattoriali cui queste fanno riferimento.
Sul punto, si rileva che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono
essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali
autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973,
mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata
informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso
comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando
giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato
venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari,
addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a
tale fine”. (Cass. Civ. sent. n. 2377/2022; sent. n. 2229/2020) .
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, chiarito che nell'ipotesi di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, come nell'ipotesi di notifica a mezzo posta a persona diversa dal destinatario, ai sensi dell'art. 7 comma 6 legge 890/1982,
introdotto dall'art. 36 comma 2 quater del D.L. 248/2007, convertito in legge con modificazioni n. 31 del 2008, non è necessario che la raccomandata contenente la comunicazione informativa dell'avvenuta notifica a soggetto diverso dal destinatario sia fatta con avviso di ricevimento, in quanto la previsione della sola raccomandata è rispondente ad una distinzione ragionevole dalle ipotesi nelle quali l'avviso è richiesto (Cass. Civ. sent. n. 12438/2016).
Il quadro normativo così delineato depone, dunque, in maniera univoca per l'avvenuto regolare compimento, da parte dell'esattore, di tutti gli adempimenti prescritti ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella esattoriale de qua. Ne deriva, pertanto, da un lato l'inammissibilità
dell'eccezione che la parte opponente avrebbe dovuto spiegare in funzione recuperatoria mediante impugnazione diretta della cartella validamente notificata,
dall'altro l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito coattivamente azionato. Non a caso, la notifica della cartella esattoriale n. 07120180073181918003
ha interrotto il termine di prescrizione decennale del credito relativo all'anno 2014,
né lo stesso risulta maturato tra la data di notifica della cartella summenzionata
(30.04.2019) e quella di notifica della opposta intimazione di pagamento
(16.12.2022).
Ciò posto, mette conto evidenziare che con sentenza 10326/14 la Suprema Corte di
Cassazione ha osservato che una volta “dimostrata (…) la regolarità di queste
notificazioni (…), non sussisteva alcun onere probatorio dell'Agente avente ad oggetto
l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del richiamato art. 26, comma quarto, del D.P.R. n. 602 del 1973, che peraltro ne
prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (…) unico documento che resta nella
disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento
nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con
avviso di ricevimento. (…) in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di
una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e
l'Agente per la riscossione dia prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione
(secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento: cfr. Cass. n. 1906/08, n. 14327/09, n. 11708/11, n. 1091/13),
resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati
fatti valere opponendosi tempestivamente a quest'ultima (…)”.
Quanto alla conformità della documentazione versata in atti da parte del concessionario, è stato affermato nella stessa sentenza che “va escluso, ai fini del
disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle
di pagamento prodotte l'efficacia della contestazione formulata dall'opponente con la
dichiarazione (…) di "disconoscere la conformità all'originale con riferimento alle copie
delle notifiche delle cartelle prodotte da controparte" (…). Si tratta di dichiarazione
assolutamente generica (…) non (…) idonea a concretare un reale disconoscimento di
conformità delle fotocopie agli originali (…) la copia fotostatica non autenticata si avrà per
riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione,
se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco,
alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr. Cass. n.
4476/09, n. 24456/11)”.
Pertanto, attesa la manifesta infondatezza dei motivi di censura addotti dall'opponente perché contrari, per un verso, alle risultanze documentali acquisite e, per altro verso, ai principi giuridici consolidati sopra richiamati, l'opposizione così come proposta deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano come da Parte_1
dispositivo, secondo il D.M 55/2014 e ss. mm. e ii., in ragione dello scaglione di riferimento della controversia (euro 5.201- euro 26.000) e dell'effettiva attività
processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con attribuzione in favore del difensore dell'opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'opposizione all'esecuzione promossa da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 07120229020113006000 notificata in data
16.12.2022;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di , che si liquidano in euro 1.700,00 Controparte_1
per compensi professionali, spese generali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge, con attribuzione all'Avv. Virginia Pavone, dichiaratasi antistataria.
Napoli il 5.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 846 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Raffaele Calascione (C.F. ) e Giuseppe Tipaldi (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, C.F._3
sito in Napoli alla Piazza Immacolata 10;
opponente
CONTRO
(C.F. con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Roma alla via G. Grezar 14, in persona del dott. in qualità di Controparte_2
Responsabile Atti introduttivi del Giudizio CAMPANIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma Rep. n. Persona_1
177893 Racc. n. 11776 del 28.04.2022, rappresentato e difeso dall'Avv. Virginia Paone
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della C.F._4
medesima, sito in Napoli al Centro Direzionale Isola E 4;
opposta
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 09.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. notificato a mezzo pec in data
11.01.2023, ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, l' al fine di ottenere la declaratoria di Controparte_1
nullità della intimazione di pagamento n. 07120229020113006000 del 16.12.2022,
nonché della cartella esattoriale n. 07120180073181918003 alla stessa sottesa e asseritamente notificata dal concessionario in data 30.04.2019 per la riscossione di euro 85.300,74, quale importo dovuto a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico ex L. 662/96 sull'operazione n. 144044, anno 2014. Con la proposta opposizione, l'istante ha lamentato quale motivo di doglianza la mancata notifica della cartella esattoriale contenuta nell'intimazione in parola,
nonché l'intervenuta prescrizione della pretesa sostanziale coattivamente azionata.
Su tali premesse ha richiesto l'annullamento dell'impugnato atto impositivo, con condanna di parte convenuta alle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita l' la quale ha contestato nel merito la Controparte_1
fondatezza della domanda. Come da documentazione versata in atti, il concessionario ha dedotto la regolare notifica della cartella esattoriale, riportata nella opposta intimazione, mediante consegna a mani del portiere dello stabile ai sensi dell'art. 139 c.p.c. (cfr. all. nn. 2, 3 e 4 della comparsa di costituzione), di talché
lo stesso decorso del termine di prescrizione della azionata pretesa creditoria risulta interrotto. Stante la legittimità della procedura di riscossione, ha concluso come in atti con vittoria di spese del giudizio con attribuzione.
Rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata poi trattenuta in decisione all'udienza del 09.01.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., ridotti della metà, per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la domanda così come proposta, il ha avanzato doglianze ascrivibili Pt_1
in parte all'opposizione agli atti esecutivi, e, in parte all'opposizione all'esecuzione.
Orbene la prima censura, relativa all'invalidità sopravvenuta dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti e riconducibile nell'alveo dell'opposizione ex art 617 c.p.c., si appalesa inammissibile perché proposta oltre il termine decadenziale di 20 giorni. Difatti, l'intimazione opposta è stata notificata in data 16.12.2022, mentre l'atto di citazione è stato notificato tramite pec in data
11.01.2023 risultando tradivo. Venendo, invece, all'esame dell'eccezione di prescrizione, in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto è dedotta quale elemento fondate l'inerzia del creditore e/o del concessionario, il motivo rientra nell'opposizione all'esecuzione da proporre con citazione ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c., che è svincolata da qualsiasi termine decadenziale.
La predetta eccezione va, pertanto, esaminata nel merito.
Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha tempestivamente dedotto e dimostrato la regolare notifica all'opponente dell'atto impositivo posto a base dell'intimazione di pagamento, oggi, in contestazione. Invero, dall'esame della documentazione versata in atti dall' , emerge che la cartella Controparte_3
esattoriale n. 07120180073181918003 sia stata notificata in data 30.04.2019 mediante consegna a , qualificatosi portiere. Risulta, altresì, depositato Persona_2
avviso di avvenuta notifica allo stesso ex artt. 60 D.P.R. 600/1973 e 26 DPR n.
602/1973 e risulta, infine, depositata prova della spedizione di tale comunicazione avvenuta in data 10.05.2019, come da relativo elenco delle spedizioni delle raccomandate, ove sono indicati i numeri delle raccomandate stesse e delle cartelle esattoriali cui queste fanno riferimento.
Sul punto, si rileva che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono
essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali
autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973,
mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata
informativa “semplice”, e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso
comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando
giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato
venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari,
addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a
tale fine”. (Cass. Civ. sent. n. 2377/2022; sent. n. 2229/2020) .
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, chiarito che nell'ipotesi di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, come nell'ipotesi di notifica a mezzo posta a persona diversa dal destinatario, ai sensi dell'art. 7 comma 6 legge 890/1982,
introdotto dall'art. 36 comma 2 quater del D.L. 248/2007, convertito in legge con modificazioni n. 31 del 2008, non è necessario che la raccomandata contenente la comunicazione informativa dell'avvenuta notifica a soggetto diverso dal destinatario sia fatta con avviso di ricevimento, in quanto la previsione della sola raccomandata è rispondente ad una distinzione ragionevole dalle ipotesi nelle quali l'avviso è richiesto (Cass. Civ. sent. n. 12438/2016).
Il quadro normativo così delineato depone, dunque, in maniera univoca per l'avvenuto regolare compimento, da parte dell'esattore, di tutti gli adempimenti prescritti ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella esattoriale de qua. Ne deriva, pertanto, da un lato l'inammissibilità
dell'eccezione che la parte opponente avrebbe dovuto spiegare in funzione recuperatoria mediante impugnazione diretta della cartella validamente notificata,
dall'altro l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito coattivamente azionato. Non a caso, la notifica della cartella esattoriale n. 07120180073181918003
ha interrotto il termine di prescrizione decennale del credito relativo all'anno 2014,
né lo stesso risulta maturato tra la data di notifica della cartella summenzionata
(30.04.2019) e quella di notifica della opposta intimazione di pagamento
(16.12.2022).
Ciò posto, mette conto evidenziare che con sentenza 10326/14 la Suprema Corte di
Cassazione ha osservato che una volta “dimostrata (…) la regolarità di queste
notificazioni (…), non sussisteva alcun onere probatorio dell'Agente avente ad oggetto
l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del richiamato art. 26, comma quarto, del D.P.R. n. 602 del 1973, che peraltro ne
prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (…) unico documento che resta nella
disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento
nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con
avviso di ricevimento. (…) in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di
una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e
l'Agente per la riscossione dia prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione
(secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento: cfr. Cass. n. 1906/08, n. 14327/09, n. 11708/11, n. 1091/13),
resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati
fatti valere opponendosi tempestivamente a quest'ultima (…)”.
Quanto alla conformità della documentazione versata in atti da parte del concessionario, è stato affermato nella stessa sentenza che “va escluso, ai fini del
disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle
di pagamento prodotte l'efficacia della contestazione formulata dall'opponente con la
dichiarazione (…) di "disconoscere la conformità all'originale con riferimento alle copie
delle notifiche delle cartelle prodotte da controparte" (…). Si tratta di dichiarazione
assolutamente generica (…) non (…) idonea a concretare un reale disconoscimento di
conformità delle fotocopie agli originali (…) la copia fotostatica non autenticata si avrà per
riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione,
se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco,
alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione (cfr. Cass. n.
4476/09, n. 24456/11)”.
Pertanto, attesa la manifesta infondatezza dei motivi di censura addotti dall'opponente perché contrari, per un verso, alle risultanze documentali acquisite e, per altro verso, ai principi giuridici consolidati sopra richiamati, l'opposizione così come proposta deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano come da Parte_1
dispositivo, secondo il D.M 55/2014 e ss. mm. e ii., in ragione dello scaglione di riferimento della controversia (euro 5.201- euro 26.000) e dell'effettiva attività
processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con attribuzione in favore del difensore dell'opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta l'opposizione all'esecuzione promossa da avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 07120229020113006000 notificata in data
16.12.2022;
b) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore di , che si liquidano in euro 1.700,00 Controparte_1
per compensi professionali, spese generali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge, con attribuzione all'Avv. Virginia Pavone, dichiaratasi antistataria.
Napoli il 5.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone