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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/09/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. est. dr.ssa Ivana Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2476 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , , in persona del legale rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Sergio Palesano (PEC alermo.it) Email_1 Pt_1
appellante
CONTRO
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1 Pt_1 data 13/11/1944, con il patrocinio dell'avv. Nicola Piazza (PEC
[...]
e dell'avv. Stefano Rizzi (PEC Email_2 [...]
Email_3
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
L'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 02-05/11/2018, a definizione del giu- dizio iscritto al n. 12630 dell'anno 2012 del Ruolo Generale
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«annullare e/o riformare l'ordinanza art.702 ter c.p.c. resa dal Tribunale Civile di Palermo - Sez. I il 2.11.2018 sul procedimento iscritto al n.12630/20 12 di R.G, promosso da contro il Controparte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 , comunicata ai sensi dell'art.16 del d.l.179/2012 dal Parte_1
Cancelliere a mezzo P.E.C. del 5 novembre 2018, nei sensi meglio specifica- ti con i suesposti motivi, ritenendo e dichiarando che il Parte_1 nulla deve aIl'ing. e rigettando con qualsivoglia statuizione le do- CP_1 mande formulate da quest'ultimo formulate con il ricorso ex art.702 bis notificato il 14.3.2013. Disporre, conseguentemente, in ordine alle spese del doppio grado del giudizio. Condannare controparte alle spese di giudizio»
Conclusioni per la parte appellata:
«in via preliminare: rigettare la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza im- pugnata in via principale:
- di ritenere e dichiarare infondate e, conseguentemente, rigettare le do- mande tutte formulate dal nell'atto di appello notifi- Parte_1 cato il 4.12.2018 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tri- bunale di Palermo nel giudizio n. 12630/2012; in via incidentale:
- di ritenere e dichiarare – in parziale riforma dell'ordinanza impugnata - che l'ing. è creditore dell'ulteriore somma di €. Controparte_1
63.888,85 nei confronti del e, conseguentemente, Parte_1 condannare il in persona del Sindaco pro tempore al Parte_1 pagamento del predetto importo oltre interessi ex D.lgs 231/2002 sino al soddisfo ed accessori come per legge. Con vittoria di spese processuali per entrambi i gradi di giudizio e di CTU per il giudizio di primo grado. »
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 17/10/2012, conveniva in giudi- Controparte_1 zio dinanzi al Tribunale di Palermo il , chiedendone la Parte_1 condanna al pagamento dell'importo di euro 118.687,60, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per l'incarico professionale avente a oggetto la di- rezione dei lavori e la redazione della contabilità relativa alle opere di ma- nutenzione straordinaria dell'impianto di pretrattamento dei liquami di Sferracavallo e di sostituzione della relativa condotta sottomarina e per le correlate indagini oceanografiche, affidato con delibera della Giunta Mu- nicipale del 2/11/1990.
2. Il si costituiva con comparsa del 17/6/2013, oppo- Pt_1 Parte_1 nendosi all'accoglimento della domanda.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 3. Con ordinanza del 02-05/11/2018, il Tribunale di Palermo, definendo il giudizio, accoglieva parzialmente la domanda e condannava il Parte_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
[...]
54.798,75, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002, dalla data di messa in mora sino al soddisfo, oneri contributivi e fiscali, e disponeva la compensazione delle spese processuali.
4. Con citazione del 4/12/2018, il ha proposto appello Parte_1 avverso la predetta ordinanza, chiedendo, in parziale riforma della stessa, l'integrale rigetto della domanda originariamente proposta dall'appellato.
5. Il si è costituito con comparsa del 20/3/2019, opponendosi CP_1 all'accoglimento dell'appello e ha proposto impugnazione incidentale, chiedendo, in parziale riforma del provvedimento appellato.
6. Con ordinanza del 24/11/2023 il giudizio è stato dichiarato interrotto per il collocamento in quiescenza del procuratore del Comune appellante.
7. Con ricorso del 14/2/2024 il ha proceduto a rias- Parte_1 sumere il giudizio e le parti hanno precisato le conclusioni con le note so- stitutive dell'udienza del 18/9/2024 e con ordinanza del 21/9/2024 la cau- sa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
8. Con il primo motivo di impugnazione, l'ente locale appellante chiede, in parziale riforma del provvedimento impugnato, il rigetto delle domande proposte dall'appellato, contestando l'esistenza di un valido contratto di prestazione d'opera professionale con riguardo alla direzione dei lavori.
9. Il Tribunale di Palermo, al riguardo, ha individuato la fonte dell'incarico conferito al professionista appellato nella delibera della Giunta Municipa- le n. 3031 del 02/11/1990, evidenziando che nel disciplinare di incarico al- legato alla predetta delibera e richiamato nella stessa delibera, all'art. 1 veniva precisato l'oggetto dell'incarico affidato, consistente oltre che nella compilazione del progetto, anche nella direzione, misura, contabilità, li- quidazione e assistenza al collaudo dei lavori.
10. Con il motivo di impugnazione in esame l'amministrazione appellante evidenzia che le attività in relazione alle quali la sentenza impugnata ha riconosciuto il corrispettivo al consistevano nell'esecuzione delle CP_1 indagini oceanografiche e nella predisposizione del programma di monito- raggio, oltre alla maggiorazione per la natura parziale dell'incarico svolto, ma tutte le predette attività, secondo la valutazione effettuata dal CTU nominato dal Tribunale di Palermo, si riferirebbero unicamente all'incarico di direzione dei lavori, che non potrebbe ritenersi validamente
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 conferito al professionista.
11. Rileva, al riguardo, che il giudice di primo grado avrebbe disatteso l'eccezione di nullità del contratto di prestazione d'opera professionale per difetto della forma scritta, evidenziando che il disciplinare prodotto, costituente un mero allegato della delibera della Giunta Municipale, risul- ta privo di data e numero di repertorio, non vi è indicato il nominativo del soggetto che rappresentava l'amministrazione e non vi è indicato l'atto autorizzativo della stipula, e risulta altresì sottoscritto con firma illeggibile. Evidenzia, inoltre, che la predetta delibera di Giunta Municipale si poneva in contrasto con l'oggetto del disciplinare, prevedendo unicamente l'attribuzione dell'incarico di progettazione, per il quale il professionista era stato già retribuito, senza menzionare in alcun modo la direzione dei lavori.
12. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, cui questa Corte di Appel- lo ritiene di dover aderire, è costante nel ritenere che ad eccezione dell'ipotesi espressamente contemplata dall'art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923, relativa ai contratti con le imprese commerciali, i contratti della pubblica amministrazione richiedono la forma scritta a pena di nullità, «accompagnata dalla unicità del testo documentale» (così Cass. sent. n. 14808 del 3 agosto 2004, Cass., sent. n. 22537 del 26 ottobre 2007). Al fi- ne di soddisfare tale requisito di forma è necessaria, in particolare, la sot- toscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e del- la controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indica- te le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tu- tela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (cf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6555 del 20/03/2014).
13. Dall'esame del disciplinare d'incarico prodotto dal appellante Pt_1
(all. n. 6 del fascicolo di parte) si evince che lo stesso non consiste in un mero modulo allegato alla delibera di Giunta Municipale, ma di un docu- mento sottoscritto da entrambi i contraenti.
14. L'identità e la qualità del sottoscrittore in nome e per conto dell'amministrazione, sebbene la sottoscrizione risulti illeggibile, è co- munque ricavabile dall'art. 15, contenente le elezioni di domicilio, dal quale si ricava che il Comune, nell'occasione, era rappresentato dal suo
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 Sindaco dell'epoca, dr. . Persona_1
15. Con riguardo alla data di stipula del contratto, invece, va evidenziato che il documento prodotto non reca l'indicazione di alcuna data, né di al- cun numero di protocollo idoneo a conferirgli data certa.
16. Il professionista appellato, al riguardo, allega che il disciplinare d'incarico sarebbe stato sottoscritto in data 20/12/1990 e rileva che all'udienza del 12/1/2017, dinanzi al Tribunale di Palermo, sarebbe stata esibita una copia del medesimo documento registrato il 9 gennaio 1991 all'Ufficio del Registro atti privati di al n. 233 serie 3. Tale copia Pt_1 asseritamente esibita non risulta, tuttavia, prodotta agli atti e nel verbale dell'udienza svoltasi dinanzi al Tribunale di Palermo il 12/1/2017 non si dà atto di alcuna esibizione. La menzione di tale esibizione si ricava unica- mente dalla memoria depositata telematicamente dalla parte sempre in data 12/1/2017, che risulta, però, priva di allegati. Da ciò si ricava che il documento in questione non è stato prodotto agli atti, né risulta effetti- vamente esibito in udienza.
17. A ciò deve aggiungersi che l'allegazione secondo cui il contratto sa- rebbe stato stipulato in data 20/12/1990 non risulta compatibile con il contenuto del contratto, che, all'art. 4, prevede espressamente che il termine per la consegna del progetto avrebbe iniziato a decorrere dalla data in cui sarebbe stata notificata l'approvazione del disciplinare mede- simo, il che indurrebbe a ritenere che il contratto sia stato stipulato prima di essere approvato dalla Giunta Municipale con la delibera n. 3031 del 02/11/1990.
18. Ciò nondimeno non può ritenersi che la data integri un requisito es- senziale del contratto, non rientrando tra i requisiti espressamente previ- sti dall'art. 1325 cod. civ. e la sua assenza non può, quindi, determinare la nullità per il difetto del requisito della forma.
19. Con il secondo motivo di impugnazione, il appellante reitera Pt_1
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, rilevando che la delibera della Giunta Municipale n. 3031 del 02/11/1990 prevedeva un impegno di spesa circoscritto alla sola remunerazione per l'attività di progettazione e che, dunque, il conferimento dell'ulteriore incarico di direzione dei lavori doveva ritenersi privo di un valido impegno di spesa.
20. Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la sentenza a sezioni unite n. 26657 del 2014, ha chiarito che «la norma di cui al D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, convertito, con modif., nella L. n. 144 del 1989 (abrogato dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 123, comma 1, lett. n, e sostituito dall'art. 35 del medesimo decreto, poi modificato dal D.Lgs. 15 settembre
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 1997, n. 342, art. 4 e, quindi, abrogato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274, lett. h, e sostituito dall'art. 191 del medesimo decreto) - dettando una disciplina, che, nel dare applicazione al disposto dell'art. 97 Cost., ren- de estraneo l'ente pubblico all'attività posta in essere dal suo funzionario o amministratore senza le modalità procedimentali previste - viene ad inci- dere sull'efficacia del contratto, collocandosi nell'area dell'ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 2, lett. I), ed è, pertanto, applicabile anche ai comuni della Regione Sicilia, a prescindere dal suo formale recepimento nella legislazione regionale.»
21. Con la medesima pronuncia è stato, quindi, enunciato l'ulteriore prin- cipio secondo cui: «il divieto, per i comuni, in base al D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, convertito, con modif., nella L. n. 144 del 1989 (abro- gato dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 123, comma 1, lett. n, e sosti- tuito dall'art. 35 del medesimo decreto, poi modificato dal D.Lgs. 15 set- tembre 1997, n. 342, art. 4 e, quindi, abrogato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274, lett. h, e sostituito dall'art. 191 del medesimo decreto) di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato dal ragioniere (o dal segretario, in mancanza del ragioniere) sul competente capitolo di bilancio di previsione, trova applicazione anche qualora la spe- sa dell'ente territoriale sia interamente finanziata da altro ente pubblico, dovendo anche in tal caso avere luogo la verifica della copertura della spe- sa nel bilancio del comune che assume l'impegno di spesa.»
22. Infine, la Corte di Cassazione, a sezioni unite, dirimendo un contrasto emerso nella giurisprudenza delle sezioni semplici, ha affermato espres- samente che «il contratto d'opera professionale, con il quale un ente pub- blico territoriale abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, su- bordinando con apposita clausola il pagamento del compenso al profes- sionista alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell'ope- ra da progettarsi, non si sottrae all'applicazione del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, conv., con modif., nella L. n. 144 del 1989 (abrogato dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 123, comma 1, lett. n, e sostituito dall'art. 35 del medesimo decreto, poi modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4 e, quindi, abrogato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274, lett. h, del e sostituito dall'art. 191 del medesimo decreto). In par- ticolare la previsione della clausola c.d. di copertura finanziaria non con- sente di rinviare all'ottenimento del finanziamento l'osservanza delle mo- dalità procedimentali, inderogabilmente dettate dalla norma di cui all'art. 23 cit.; con la conseguenza che, in difetto, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente, intercorrendo, ai fini della controprestazione, tra il priva-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 to e l'amministratore o funzionano che abbia assunto l'impegno.»
23. Al riguardo, va considerato che gli incarichi di progettazione di un'ope- ra e di direzione dei lavori sono distinti e non sono inscindibilmente con- nessi tra loro (così Cass. n. 12.032 del 2010). Nel caso di specie, dal mo- mento che l'esecuzione dell'opera non era stata avviata ed era ancora del tutto eventuale, in attesa della approvazione del progetto e della defini- zione del conseguente iter amministrativo, il , del tut- Parte_1 to condivisibilmente, ebbe a prevedere una copertura di spesa limitata all'incarico di progettazione, come si evince chiaramente dall'esame della delibera n. 3031 del 02/11/1990.
24. Del resto, nel caso in esame la fase esecutiva delle opere progettate dall'appellato non è mai stata avviata, giacché, come precisato dal Comu- ne di Palermo, la deliberazione della G.M. n. 1136 del 26/04/1991 con la quale l'amministrazione aveva approvato il progetto venne annullata dalla Commissione Provinciale di Controllo con la motivazione, tra l'altro , che l'opera non era inserita nel piano triennale delle opere pubbliche.
25. Da ciò consegue che il disciplinare di incarico, essendo privo di coper- tura finanziaria in relazione al distinto incarico di direzione dei lavori, deve ritenersi direttamente imputabile alla persona fisica dell'amministratore che ebbe a sottoscriverlo in nome e per conto del , Parte_1 giacché la carenza di impegno di spesa determina l'interruzione del nesso di immedesimazione organica.
26. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello proposto dal deve trovare accoglimento, con il conseguente rigetto Parte_1 delle domande proposte nel giudizio di primo grado dall'odierno appella- to.
27. Le medesime considerazioni impediscono l'accoglimento dell'appello incidentale proposto da , dal momento che tale Controparte_1 impugnazione ha a oggetto il riconoscimento della spettanza del corri- spettivo con riguardo a una ulteriore prestazione professionale, consisten- te nella redazione della valutazione di impatto ambientale, anch'essa esu- lante dall'incarico di redazione del progetto dell'opera.
28. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 7.070 per il giudizio di primo grado (di cui euro 1.280 per la fase di studio, euro 820 per la fase introduttiva, euro 2.840 per la fase istruttoria ed euro 2.130 per la fase decisionale) e in euro 5.010 per il presente giudi- zio di appello (di cui euro 1.490 per la fase di studio, euro 960 per la fase introduttiva ed euro 2.560 per la fase decisionale), oltre spese esenti in
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
29. Al rigetto dell'impugnazione incidentale consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellata di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• in accoglimento dell'appello proposto dal nei Parte_1 confronti di con citazione del 4/12/2018 e Controparte_1 in riforma dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 02-05/11/2018, a definizione del giudizio iscritto al n. 12630 dell'anno 2012 del Ruolo Generale, rigetta le domande proposte dall'appellato nei confronti del appellante con il ricorso del 17/10/2012; Pt_1
• rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1 nei confronti del con comparsa del 20/3/2019 Parte_1 avverso la medesima ordinanza;
• condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali in favore del appellante, che liquida in euro 7.070 per il giudizio di pri- Pt_1 mo grado e in euro 5.010 per il presente giudizio di appello, oltre spe- se esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellata di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica- to pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale proposta. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 17/09/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento in- formatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino, in conformità all'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 8
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2476 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. , , in persona del legale rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Sergio Palesano (PEC alermo.it) Email_1 Pt_1
appellante
CONTRO
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1 Pt_1 data 13/11/1944, con il patrocinio dell'avv. Nicola Piazza (PEC
[...]
e dell'avv. Stefano Rizzi (PEC Email_2 [...]
Email_3
appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
L'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 02-05/11/2018, a definizione del giu- dizio iscritto al n. 12630 dell'anno 2012 del Ruolo Generale
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«annullare e/o riformare l'ordinanza art.702 ter c.p.c. resa dal Tribunale Civile di Palermo - Sez. I il 2.11.2018 sul procedimento iscritto al n.12630/20 12 di R.G, promosso da contro il Controparte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8 , comunicata ai sensi dell'art.16 del d.l.179/2012 dal Parte_1
Cancelliere a mezzo P.E.C. del 5 novembre 2018, nei sensi meglio specifica- ti con i suesposti motivi, ritenendo e dichiarando che il Parte_1 nulla deve aIl'ing. e rigettando con qualsivoglia statuizione le do- CP_1 mande formulate da quest'ultimo formulate con il ricorso ex art.702 bis notificato il 14.3.2013. Disporre, conseguentemente, in ordine alle spese del doppio grado del giudizio. Condannare controparte alle spese di giudizio»
Conclusioni per la parte appellata:
«in via preliminare: rigettare la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza im- pugnata in via principale:
- di ritenere e dichiarare infondate e, conseguentemente, rigettare le do- mande tutte formulate dal nell'atto di appello notifi- Parte_1 cato il 4.12.2018 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tri- bunale di Palermo nel giudizio n. 12630/2012; in via incidentale:
- di ritenere e dichiarare – in parziale riforma dell'ordinanza impugnata - che l'ing. è creditore dell'ulteriore somma di €. Controparte_1
63.888,85 nei confronti del e, conseguentemente, Parte_1 condannare il in persona del Sindaco pro tempore al Parte_1 pagamento del predetto importo oltre interessi ex D.lgs 231/2002 sino al soddisfo ed accessori come per legge. Con vittoria di spese processuali per entrambi i gradi di giudizio e di CTU per il giudizio di primo grado. »
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 17/10/2012, conveniva in giudi- Controparte_1 zio dinanzi al Tribunale di Palermo il , chiedendone la Parte_1 condanna al pagamento dell'importo di euro 118.687,60, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per l'incarico professionale avente a oggetto la di- rezione dei lavori e la redazione della contabilità relativa alle opere di ma- nutenzione straordinaria dell'impianto di pretrattamento dei liquami di Sferracavallo e di sostituzione della relativa condotta sottomarina e per le correlate indagini oceanografiche, affidato con delibera della Giunta Mu- nicipale del 2/11/1990.
2. Il si costituiva con comparsa del 17/6/2013, oppo- Pt_1 Parte_1 nendosi all'accoglimento della domanda.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 3. Con ordinanza del 02-05/11/2018, il Tribunale di Palermo, definendo il giudizio, accoglieva parzialmente la domanda e condannava il Parte_1
al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
[...]
54.798,75, oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002, dalla data di messa in mora sino al soddisfo, oneri contributivi e fiscali, e disponeva la compensazione delle spese processuali.
4. Con citazione del 4/12/2018, il ha proposto appello Parte_1 avverso la predetta ordinanza, chiedendo, in parziale riforma della stessa, l'integrale rigetto della domanda originariamente proposta dall'appellato.
5. Il si è costituito con comparsa del 20/3/2019, opponendosi CP_1 all'accoglimento dell'appello e ha proposto impugnazione incidentale, chiedendo, in parziale riforma del provvedimento appellato.
6. Con ordinanza del 24/11/2023 il giudizio è stato dichiarato interrotto per il collocamento in quiescenza del procuratore del Comune appellante.
7. Con ricorso del 14/2/2024 il ha proceduto a rias- Parte_1 sumere il giudizio e le parti hanno precisato le conclusioni con le note so- stitutive dell'udienza del 18/9/2024 e con ordinanza del 21/9/2024 la cau- sa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
8. Con il primo motivo di impugnazione, l'ente locale appellante chiede, in parziale riforma del provvedimento impugnato, il rigetto delle domande proposte dall'appellato, contestando l'esistenza di un valido contratto di prestazione d'opera professionale con riguardo alla direzione dei lavori.
9. Il Tribunale di Palermo, al riguardo, ha individuato la fonte dell'incarico conferito al professionista appellato nella delibera della Giunta Municipa- le n. 3031 del 02/11/1990, evidenziando che nel disciplinare di incarico al- legato alla predetta delibera e richiamato nella stessa delibera, all'art. 1 veniva precisato l'oggetto dell'incarico affidato, consistente oltre che nella compilazione del progetto, anche nella direzione, misura, contabilità, li- quidazione e assistenza al collaudo dei lavori.
10. Con il motivo di impugnazione in esame l'amministrazione appellante evidenzia che le attività in relazione alle quali la sentenza impugnata ha riconosciuto il corrispettivo al consistevano nell'esecuzione delle CP_1 indagini oceanografiche e nella predisposizione del programma di monito- raggio, oltre alla maggiorazione per la natura parziale dell'incarico svolto, ma tutte le predette attività, secondo la valutazione effettuata dal CTU nominato dal Tribunale di Palermo, si riferirebbero unicamente all'incarico di direzione dei lavori, che non potrebbe ritenersi validamente
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 conferito al professionista.
11. Rileva, al riguardo, che il giudice di primo grado avrebbe disatteso l'eccezione di nullità del contratto di prestazione d'opera professionale per difetto della forma scritta, evidenziando che il disciplinare prodotto, costituente un mero allegato della delibera della Giunta Municipale, risul- ta privo di data e numero di repertorio, non vi è indicato il nominativo del soggetto che rappresentava l'amministrazione e non vi è indicato l'atto autorizzativo della stipula, e risulta altresì sottoscritto con firma illeggibile. Evidenzia, inoltre, che la predetta delibera di Giunta Municipale si poneva in contrasto con l'oggetto del disciplinare, prevedendo unicamente l'attribuzione dell'incarico di progettazione, per il quale il professionista era stato già retribuito, senza menzionare in alcun modo la direzione dei lavori.
12. La giurisprudenza della Corte di Cassazione, cui questa Corte di Appel- lo ritiene di dover aderire, è costante nel ritenere che ad eccezione dell'ipotesi espressamente contemplata dall'art. 17 del R.D. n. 2440 del 1923, relativa ai contratti con le imprese commerciali, i contratti della pubblica amministrazione richiedono la forma scritta a pena di nullità, «accompagnata dalla unicità del testo documentale» (così Cass. sent. n. 14808 del 3 agosto 2004, Cass., sent. n. 22537 del 26 ottobre 2007). Al fi- ne di soddisfare tale requisito di forma è necessaria, in particolare, la sot- toscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e del- la controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indica- te le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tu- tela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (cf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6555 del 20/03/2014).
13. Dall'esame del disciplinare d'incarico prodotto dal appellante Pt_1
(all. n. 6 del fascicolo di parte) si evince che lo stesso non consiste in un mero modulo allegato alla delibera di Giunta Municipale, ma di un docu- mento sottoscritto da entrambi i contraenti.
14. L'identità e la qualità del sottoscrittore in nome e per conto dell'amministrazione, sebbene la sottoscrizione risulti illeggibile, è co- munque ricavabile dall'art. 15, contenente le elezioni di domicilio, dal quale si ricava che il Comune, nell'occasione, era rappresentato dal suo
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 Sindaco dell'epoca, dr. . Persona_1
15. Con riguardo alla data di stipula del contratto, invece, va evidenziato che il documento prodotto non reca l'indicazione di alcuna data, né di al- cun numero di protocollo idoneo a conferirgli data certa.
16. Il professionista appellato, al riguardo, allega che il disciplinare d'incarico sarebbe stato sottoscritto in data 20/12/1990 e rileva che all'udienza del 12/1/2017, dinanzi al Tribunale di Palermo, sarebbe stata esibita una copia del medesimo documento registrato il 9 gennaio 1991 all'Ufficio del Registro atti privati di al n. 233 serie 3. Tale copia Pt_1 asseritamente esibita non risulta, tuttavia, prodotta agli atti e nel verbale dell'udienza svoltasi dinanzi al Tribunale di Palermo il 12/1/2017 non si dà atto di alcuna esibizione. La menzione di tale esibizione si ricava unica- mente dalla memoria depositata telematicamente dalla parte sempre in data 12/1/2017, che risulta, però, priva di allegati. Da ciò si ricava che il documento in questione non è stato prodotto agli atti, né risulta effetti- vamente esibito in udienza.
17. A ciò deve aggiungersi che l'allegazione secondo cui il contratto sa- rebbe stato stipulato in data 20/12/1990 non risulta compatibile con il contenuto del contratto, che, all'art. 4, prevede espressamente che il termine per la consegna del progetto avrebbe iniziato a decorrere dalla data in cui sarebbe stata notificata l'approvazione del disciplinare mede- simo, il che indurrebbe a ritenere che il contratto sia stato stipulato prima di essere approvato dalla Giunta Municipale con la delibera n. 3031 del 02/11/1990.
18. Ciò nondimeno non può ritenersi che la data integri un requisito es- senziale del contratto, non rientrando tra i requisiti espressamente previ- sti dall'art. 1325 cod. civ. e la sua assenza non può, quindi, determinare la nullità per il difetto del requisito della forma.
19. Con il secondo motivo di impugnazione, il appellante reitera Pt_1
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, rilevando che la delibera della Giunta Municipale n. 3031 del 02/11/1990 prevedeva un impegno di spesa circoscritto alla sola remunerazione per l'attività di progettazione e che, dunque, il conferimento dell'ulteriore incarico di direzione dei lavori doveva ritenersi privo di un valido impegno di spesa.
20. Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la sentenza a sezioni unite n. 26657 del 2014, ha chiarito che «la norma di cui al D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, convertito, con modif., nella L. n. 144 del 1989 (abrogato dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 123, comma 1, lett. n, e sostituito dall'art. 35 del medesimo decreto, poi modificato dal D.Lgs. 15 settembre
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 1997, n. 342, art. 4 e, quindi, abrogato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274, lett. h, e sostituito dall'art. 191 del medesimo decreto) - dettando una disciplina, che, nel dare applicazione al disposto dell'art. 97 Cost., ren- de estraneo l'ente pubblico all'attività posta in essere dal suo funzionario o amministratore senza le modalità procedimentali previste - viene ad inci- dere sull'efficacia del contratto, collocandosi nell'area dell'ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 2, lett. I), ed è, pertanto, applicabile anche ai comuni della Regione Sicilia, a prescindere dal suo formale recepimento nella legislazione regionale.»
21. Con la medesima pronuncia è stato, quindi, enunciato l'ulteriore prin- cipio secondo cui: «il divieto, per i comuni, in base al D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, convertito, con modif., nella L. n. 144 del 1989 (abro- gato dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 123, comma 1, lett. n, e sosti- tuito dall'art. 35 del medesimo decreto, poi modificato dal D.Lgs. 15 set- tembre 1997, n. 342, art. 4 e, quindi, abrogato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274, lett. h, e sostituito dall'art. 191 del medesimo decreto) di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato dal ragioniere (o dal segretario, in mancanza del ragioniere) sul competente capitolo di bilancio di previsione, trova applicazione anche qualora la spe- sa dell'ente territoriale sia interamente finanziata da altro ente pubblico, dovendo anche in tal caso avere luogo la verifica della copertura della spe- sa nel bilancio del comune che assume l'impegno di spesa.»
22. Infine, la Corte di Cassazione, a sezioni unite, dirimendo un contrasto emerso nella giurisprudenza delle sezioni semplici, ha affermato espres- samente che «il contratto d'opera professionale, con il quale un ente pub- blico territoriale abbia affidato la progettazione di un'opera pubblica, su- bordinando con apposita clausola il pagamento del compenso al profes- sionista alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell'ope- ra da progettarsi, non si sottrae all'applicazione del D.L. n. 66 del 1989, art. 23, commi 3 e 4, conv., con modif., nella L. n. 144 del 1989 (abrogato dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 123, comma 1, lett. n, e sostituito dall'art. 35 del medesimo decreto, poi modificato dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4 e, quindi, abrogato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 274, lett. h, del e sostituito dall'art. 191 del medesimo decreto). In par- ticolare la previsione della clausola c.d. di copertura finanziaria non con- sente di rinviare all'ottenimento del finanziamento l'osservanza delle mo- dalità procedimentali, inderogabilmente dettate dalla norma di cui all'art. 23 cit.; con la conseguenza che, in difetto, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente, intercorrendo, ai fini della controprestazione, tra il priva-
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 to e l'amministratore o funzionano che abbia assunto l'impegno.»
23. Al riguardo, va considerato che gli incarichi di progettazione di un'ope- ra e di direzione dei lavori sono distinti e non sono inscindibilmente con- nessi tra loro (così Cass. n. 12.032 del 2010). Nel caso di specie, dal mo- mento che l'esecuzione dell'opera non era stata avviata ed era ancora del tutto eventuale, in attesa della approvazione del progetto e della defini- zione del conseguente iter amministrativo, il , del tut- Parte_1 to condivisibilmente, ebbe a prevedere una copertura di spesa limitata all'incarico di progettazione, come si evince chiaramente dall'esame della delibera n. 3031 del 02/11/1990.
24. Del resto, nel caso in esame la fase esecutiva delle opere progettate dall'appellato non è mai stata avviata, giacché, come precisato dal Comu- ne di Palermo, la deliberazione della G.M. n. 1136 del 26/04/1991 con la quale l'amministrazione aveva approvato il progetto venne annullata dalla Commissione Provinciale di Controllo con la motivazione, tra l'altro , che l'opera non era inserita nel piano triennale delle opere pubbliche.
25. Da ciò consegue che il disciplinare di incarico, essendo privo di coper- tura finanziaria in relazione al distinto incarico di direzione dei lavori, deve ritenersi direttamente imputabile alla persona fisica dell'amministratore che ebbe a sottoscriverlo in nome e per conto del , Parte_1 giacché la carenza di impegno di spesa determina l'interruzione del nesso di immedesimazione organica.
26. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'appello proposto dal deve trovare accoglimento, con il conseguente rigetto Parte_1 delle domande proposte nel giudizio di primo grado dall'odierno appella- to.
27. Le medesime considerazioni impediscono l'accoglimento dell'appello incidentale proposto da , dal momento che tale Controparte_1 impugnazione ha a oggetto il riconoscimento della spettanza del corri- spettivo con riguardo a una ulteriore prestazione professionale, consisten- te nella redazione della valutazione di impatto ambientale, anch'essa esu- lante dall'incarico di redazione del progetto dell'opera.
28. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 7.070 per il giudizio di primo grado (di cui euro 1.280 per la fase di studio, euro 820 per la fase introduttiva, euro 2.840 per la fase istruttoria ed euro 2.130 per la fase decisionale) e in euro 5.010 per il presente giudi- zio di appello (di cui euro 1.490 per la fase di studio, euro 960 per la fase introduttiva ed euro 2.560 per la fase decisionale), oltre spese esenti in
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
29. Al rigetto dell'impugnazione incidentale consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellata di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• in accoglimento dell'appello proposto dal nei Parte_1 confronti di con citazione del 4/12/2018 e Controparte_1 in riforma dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 02-05/11/2018, a definizione del giudizio iscritto al n. 12630 dell'anno 2012 del Ruolo Generale, rigetta le domande proposte dall'appellato nei confronti del appellante con il ricorso del 17/10/2012; Pt_1
• rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1 nei confronti del con comparsa del 20/3/2019 Parte_1 avverso la medesima ordinanza;
• condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali in favore del appellante, che liquida in euro 7.070 per il giudizio di pri- Pt_1 mo grado e in euro 5.010 per il presente giudizio di appello, oltre spe- se esenti in misura pari al contributo unificato versato, spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del- la parte appellata di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica- to pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale proposta. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 17/09/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento in- formatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino, in conformità all'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
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