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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/06/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2926/2024 R.G. + RG. 3048/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 11/6/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2926/2024 R.G. cui è stata riunita la causa
n. 3048/2024 promossa da:
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc.: ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GUIDA ALESSANDRO ricorrenti contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1 sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
GIUSEPPINA TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
Pag. 1 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. e Parte_1
hanno adito l'intestato Tribunale rappresentando di avere Parte_2 prestato servizio alle dipendenze del con una serie di contratti di lavoro CP_1
a tempo determinato e segnatamente: quanto a nell'a.s. 2020/21 dal 19.10.2020 al Parte_1
30.06.2021, nell'a.s. 2021/22 dal 22.09.2021 al 31.08.2022, nell'a.s. 2022/23 dal
08.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/24 dal 12.09.2023 al 14.06.2024, nell'a.s. 2024/25: dal 01.09.2024 al 30.06.2025; quanto a : nell'a.s. 2021/22 dal 29.09.2021 al 30.06.2022, Parte_2 nell'a.s. 2022/23 dal 29.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/24 dal 02.10.2023 al 30.06.2024, nell'a.s. 2024/25 dal 01.09.2024 al 30.06.2025.
Hanno quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra
“Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta.
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta CP_1
docente e all'accreditamento di € 500,00: per Parte_1 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 per complessivi € 2.500,00 e per per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025 per Parte_2
Pag. 2 di 10 complessivi € 2.000,00, ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione tardivamente depositata il ha chiesto il CP_1 rigetto dei ricorsi;
quanto alla posizione del ricorrente ha chiesto Pt_1 specificamente di escludere l'annualità 2023/2024 in quanto nel corso di tale anno scolastico il ricorrente è stato destinatario di incarichi di docenza per supplenze brevi e saltuario sino al 14/6/2024 e con esclusione dell'anno scolastico 2024/2025 in quanto destinatario di incarico fino al 31/8/2025 per il quale ai sensi della legge di bilancio 2025 spetta in via amministrativa.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ha riunito le cause visto l'art. 151 disp. att. c.p.c. e sussistendo ragioni di connessione.
Ha quindi chiesto alle parti di fornire chiarimenti in ordine all'annualità
2024/2025 in riferimento al ricorrente , rispetto al quale è stata data Pt_1 risposta con le note di trattazione del 10.6.2025.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza del 11.6.2025 tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- I ricorsi riuniti sono fondati e meritano accoglimento nei termini che seguono.
La Carta docente (art. 1, comma 121, l. 107/2015) dell'importo nominale di
500,00 euro annui, è riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, onde consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti. Quanto all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 297/1994 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente, gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, riconoscono l'importanza della formazione e della partecipazione alle attività di aggiornamento in quanto funzionali alla piena realizzazione della professionalità del personale. Come osservato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, la previsione di un
Pag. 3 di 10 beneficio economico che sia rapportato all'annualità scolastica, quale è appunto la Carta Docente, “evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima”
(Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961). Tale emolumento non pare quindi essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, ma è dovuto per consentire la formazione del personale a condizione che venga rispettata la “taratura annuale” (sent. 29961 cit.) sulla quale il sostegno è stato calibrato.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che la Suprema Corte di
Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del
27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di
Pag. 4 di 10 discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del
Cerro Alonso, cit., punto 42);
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
In altre parole, e con specifico riguardo alla Carta Docente, poiché il Legislatore ha calibrato il beneficio alla durata “annuale” della prestazione, non è consentito escludere quei docenti che, benché precari, abbiano svolto un'attività lavorativa pienamente equiparabile ai colleghi di ruolo, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei
Pag. 5 di 10 colleghi a tempo indeterminato. In simili ipotesi, quindi, l'art. 1 della L. n.
107/2015 deve essere disapplicato nella parte in cui non riconosce la possibilità di usufruire della Carta Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Sul punto, si condividono i principi espressi dalla già citata sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia. Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi dirimente il criterio della “taratura annuale” dell'incarico conferito al docente a tempo determinato, che rende assimilabile le attività formative e di aggiornamento svolte da entrambi le tipologie di lavoratori. Nello specifico, è stata ritenuta configurabile una relazione tra supplenza e didattica annua nelle ipotesi previste dall'art. 4, commi
1 e 2 della L. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: trattasi infatti di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (vedasi Cass. 29961/2023 cit). Rispetto a detti incarichi, “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. È opportuno evidenziare che l'eventuale orario di lavoro ridotto assegnato al supplente non scalfisce le considerazioni poc'anzi enunciate, poiché il principio della “taratura annuale” dell'incarico rende irrilevante ogni ulteriore considerazione circa il minor impegno orario settimanale del docente.
Pag. 6 di 10 Nel caso di specie, i ricorrenti hanno effettivamente svolto, per gli anni scolastici rivendicati, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99; il ha CP_1
quindi violato il diritto europeo per non aver disapplicato la normativa nazionale e non aver riconosciuto alla parte ricorrente la Carta docente. Segnatamente:
- ha prestato la propria attività lavorativa negli Parte_1
anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 dal settembre o ottobre sino al
30 giugno o 31 agosto di ogni anno (e segnatamente: nell'a.s. 2020/21 dal
19.10.2020 al 30.06.2021, nell'a.s. 2021/22 dal 22.09.2021 al 31.08.2022, nell'a.s. 2022/23 dal 08.09.2022 al 30.06.2023);
- ha prestato la propria attività lavorativa negli anni Parte_2 scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025 dal settembre o ottobre sino al 30 giugno di ogni anno (e segnatamente: nell'a.s. 2021/22 dal 29.09.2021 al 30.06.2022, nell'a.s. 2022/23 dal 29.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/24 dal 02.10.2023 al 30.06.2024, nell'a.s. 2024/25 dal 01.09.2024 al 30.06.2025).
Quanto al ricorrente , il beneficio deve essergli riconosciuto anche per Pt_1
l'anno scolastico 2023/2024 poiché, benché la supplenza “breve e saltuaria” si sia protratta solo fino al giorno 14.6.2024 e non sino al 30 giugno, deve comunque ritenersi sussistente la continuità didattica su base annuale che costituisce il presupposto della spettanza della carta docente: nel caso di specie la parte ricorrente ha infatti prestato servizio con plurimi contratti senza soluzione di continuità tra loro dal 12.9.2023 al 14.6.2024, ad orario completo e sempre presso il medesimo istituto scolastico di Trescore Balneario, a Controparte_2 maggior riprova della continuatività della prestazione.
Inoltre, sempre per il ricorrente e con riferimento all'annualità Pt_1
2024/2025 il contratto (come emerge dallo stato matricolare in atti, doc. 1
) è stipulato sino al 31.8.2025; a seguito delle modifiche apportate CP_1
all'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 dall'art. 1 commi 572-
573-574 della legge di bilancio n. 207 del 30.12.2024, il beneficio della carta elettronica è riconosciuto automaticamente anche ai docenti con contratto di lavoro “con supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Sul punto si
Pag. 7 di 10 osserva che il ricorrente, con le note di trattazione del 10.6.2025, ha chiarito di non avere ricevuto il riconoscimento del beneficio in via amministrativa;
di contro il , in merito, ha taciuto. Di conseguenza, poiché il beneficio non CP_1
è stato erogato spontaneamente nonostante l'espressa previsione normativa, deve essere adottata una pronuncia di condanna anche in riferimento a tale annualità.
Riassumendo, i servizi resi dalle parti ricorrenti, sebbene assunte a tempo determinato, sono quindi pienamente comparabili a quelli svolti dai colleghi di ruolo ai fini del diritto alla Carta Docente. Del resto, gli argomenti spesi dal per contestare la sussistenza dei presupposti di operatività del principio CP_1
di parità di trattamento previsti dalla clausola 4 non sono decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle indicate.
In ordine alle conseguenze, la Corte, con la sentenza citata, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis”, poiché le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti e poiché la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Ne consegue, per i docenti “in servizio” l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta;
difatti “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Diversamente, per i docenti che abbiano cessato il servizio residua l'azione risarcitoria per equivalente;
con la specificazione che per “cessazione dal servizio” deve intendersi la totale fuoriuscita dal sistema scolastico per cancellazione dalle graduatorie. Il precario che, pur non ancora di ruolo, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) permane invece nel sistema scolastico, con conseguente possibilità di esercitare il diritto all'adempimento in forma specifica. Va poi precisato che l'importo di € 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del
Pag. 8 di 10 28.11.2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. Nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare (doc.
1 fascicolo ), entrambi i ricorrenti sono tuttora assunti alle dipendenze CP_1 del ministero per l'a.s. 2024/2025 in corso;
ne consegue che la domanda di adempimento in forma specifica deve essere accolta.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (da € 1.100,00 a € 5.200,00) e considerata la riunione delle cause, alla luce dei parametri della sentenza della Corte d'Appello Brescia n. 69/2024 e quindi: € 444,00 per una sola fase di studio, da considerarsi unica per tutti i ricorrenti stante l'identità e la serialità delle questioni instaurate dal medesimo difensore;
€ 213,00 per due fasi introduttive (trattandosi di due ricorrenti); €
373,00 per una fase decisionale (da liquidarsi unitariamente dopo la riunione e senza alcuna maggiorazione per il numero delle parti), esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa, per complessivi €
1.243,00 per compensi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – in accoglimento dei ricorsi riuniti, accerta il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015: per per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_1
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; per per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_2
2024/2025;
Pag. 9 di 10 2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi Controparte_1 di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.
28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1 liquida in € 1.243,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 11/06/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 11/6/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2926/2024 R.G. cui è stata riunita la causa
n. 3048/2024 promossa da:
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc.: ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GUIDA ALESSANDRO ricorrenti contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1 sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
GIUSEPPINA TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
Pag. 1 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c. e Parte_1
hanno adito l'intestato Tribunale rappresentando di avere Parte_2 prestato servizio alle dipendenze del con una serie di contratti di lavoro CP_1
a tempo determinato e segnatamente: quanto a nell'a.s. 2020/21 dal 19.10.2020 al Parte_1
30.06.2021, nell'a.s. 2021/22 dal 22.09.2021 al 31.08.2022, nell'a.s. 2022/23 dal
08.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/24 dal 12.09.2023 al 14.06.2024, nell'a.s. 2024/25: dal 01.09.2024 al 30.06.2025; quanto a : nell'a.s. 2021/22 dal 29.09.2021 al 30.06.2022, Parte_2 nell'a.s. 2022/23 dal 29.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/24 dal 02.10.2023 al 30.06.2024, nell'a.s. 2024/25 dal 01.09.2024 al 30.06.2025.
Hanno quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra
“Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta.
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta CP_1
docente e all'accreditamento di € 500,00: per Parte_1 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 per complessivi € 2.500,00 e per per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025 per Parte_2
Pag. 2 di 10 complessivi € 2.000,00, ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione tardivamente depositata il ha chiesto il CP_1 rigetto dei ricorsi;
quanto alla posizione del ricorrente ha chiesto Pt_1 specificamente di escludere l'annualità 2023/2024 in quanto nel corso di tale anno scolastico il ricorrente è stato destinatario di incarichi di docenza per supplenze brevi e saltuario sino al 14/6/2024 e con esclusione dell'anno scolastico 2024/2025 in quanto destinatario di incarico fino al 31/8/2025 per il quale ai sensi della legge di bilancio 2025 spetta in via amministrativa.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ha riunito le cause visto l'art. 151 disp. att. c.p.c. e sussistendo ragioni di connessione.
Ha quindi chiesto alle parti di fornire chiarimenti in ordine all'annualità
2024/2025 in riferimento al ricorrente , rispetto al quale è stata data Pt_1 risposta con le note di trattazione del 10.6.2025.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza del 11.6.2025 tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- I ricorsi riuniti sono fondati e meritano accoglimento nei termini che seguono.
La Carta docente (art. 1, comma 121, l. 107/2015) dell'importo nominale di
500,00 euro annui, è riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, onde consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti. Quanto all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 297/1994 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente, gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, riconoscono l'importanza della formazione e della partecipazione alle attività di aggiornamento in quanto funzionali alla piena realizzazione della professionalità del personale. Come osservato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, la previsione di un
Pag. 3 di 10 beneficio economico che sia rapportato all'annualità scolastica, quale è appunto la Carta Docente, “evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima”
(Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961). Tale emolumento non pare quindi essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, ma è dovuto per consentire la formazione del personale a condizione che venga rispettata la “taratura annuale” (sent. 29961 cit.) sulla quale il sostegno è stato calibrato.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che la Suprema Corte di
Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del
27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Per_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di
Pag. 4 di 10 discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del
Cerro Alonso, cit., punto 42);
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
In altre parole, e con specifico riguardo alla Carta Docente, poiché il Legislatore ha calibrato il beneficio alla durata “annuale” della prestazione, non è consentito escludere quei docenti che, benché precari, abbiano svolto un'attività lavorativa pienamente equiparabile ai colleghi di ruolo, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei
Pag. 5 di 10 colleghi a tempo indeterminato. In simili ipotesi, quindi, l'art. 1 della L. n.
107/2015 deve essere disapplicato nella parte in cui non riconosce la possibilità di usufruire della Carta Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Sul punto, si condividono i principi espressi dalla già citata sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia. Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi dirimente il criterio della “taratura annuale” dell'incarico conferito al docente a tempo determinato, che rende assimilabile le attività formative e di aggiornamento svolte da entrambi le tipologie di lavoratori. Nello specifico, è stata ritenuta configurabile una relazione tra supplenza e didattica annua nelle ipotesi previste dall'art. 4, commi
1 e 2 della L. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: trattasi infatti di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (vedasi Cass. 29961/2023 cit). Rispetto a detti incarichi, “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. È opportuno evidenziare che l'eventuale orario di lavoro ridotto assegnato al supplente non scalfisce le considerazioni poc'anzi enunciate, poiché il principio della “taratura annuale” dell'incarico rende irrilevante ogni ulteriore considerazione circa il minor impegno orario settimanale del docente.
Pag. 6 di 10 Nel caso di specie, i ricorrenti hanno effettivamente svolto, per gli anni scolastici rivendicati, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99; il ha CP_1
quindi violato il diritto europeo per non aver disapplicato la normativa nazionale e non aver riconosciuto alla parte ricorrente la Carta docente. Segnatamente:
- ha prestato la propria attività lavorativa negli Parte_1
anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 dal settembre o ottobre sino al
30 giugno o 31 agosto di ogni anno (e segnatamente: nell'a.s. 2020/21 dal
19.10.2020 al 30.06.2021, nell'a.s. 2021/22 dal 22.09.2021 al 31.08.2022, nell'a.s. 2022/23 dal 08.09.2022 al 30.06.2023);
- ha prestato la propria attività lavorativa negli anni Parte_2 scolastici dal 2021/2022 al 2024/2025 dal settembre o ottobre sino al 30 giugno di ogni anno (e segnatamente: nell'a.s. 2021/22 dal 29.09.2021 al 30.06.2022, nell'a.s. 2022/23 dal 29.09.2022 al 30.06.2023, nell'a.s. 2023/24 dal 02.10.2023 al 30.06.2024, nell'a.s. 2024/25 dal 01.09.2024 al 30.06.2025).
Quanto al ricorrente , il beneficio deve essergli riconosciuto anche per Pt_1
l'anno scolastico 2023/2024 poiché, benché la supplenza “breve e saltuaria” si sia protratta solo fino al giorno 14.6.2024 e non sino al 30 giugno, deve comunque ritenersi sussistente la continuità didattica su base annuale che costituisce il presupposto della spettanza della carta docente: nel caso di specie la parte ricorrente ha infatti prestato servizio con plurimi contratti senza soluzione di continuità tra loro dal 12.9.2023 al 14.6.2024, ad orario completo e sempre presso il medesimo istituto scolastico di Trescore Balneario, a Controparte_2 maggior riprova della continuatività della prestazione.
Inoltre, sempre per il ricorrente e con riferimento all'annualità Pt_1
2024/2025 il contratto (come emerge dallo stato matricolare in atti, doc. 1
) è stipulato sino al 31.8.2025; a seguito delle modifiche apportate CP_1
all'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 dall'art. 1 commi 572-
573-574 della legge di bilancio n. 207 del 30.12.2024, il beneficio della carta elettronica è riconosciuto automaticamente anche ai docenti con contratto di lavoro “con supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Sul punto si
Pag. 7 di 10 osserva che il ricorrente, con le note di trattazione del 10.6.2025, ha chiarito di non avere ricevuto il riconoscimento del beneficio in via amministrativa;
di contro il , in merito, ha taciuto. Di conseguenza, poiché il beneficio non CP_1
è stato erogato spontaneamente nonostante l'espressa previsione normativa, deve essere adottata una pronuncia di condanna anche in riferimento a tale annualità.
Riassumendo, i servizi resi dalle parti ricorrenti, sebbene assunte a tempo determinato, sono quindi pienamente comparabili a quelli svolti dai colleghi di ruolo ai fini del diritto alla Carta Docente. Del resto, gli argomenti spesi dal per contestare la sussistenza dei presupposti di operatività del principio CP_1
di parità di trattamento previsti dalla clausola 4 non sono decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle indicate.
In ordine alle conseguenze, la Corte, con la sentenza citata, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis”, poiché le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti e poiché la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Ne consegue, per i docenti “in servizio” l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta;
difatti “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Diversamente, per i docenti che abbiano cessato il servizio residua l'azione risarcitoria per equivalente;
con la specificazione che per “cessazione dal servizio” deve intendersi la totale fuoriuscita dal sistema scolastico per cancellazione dalle graduatorie. Il precario che, pur non ancora di ruolo, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) permane invece nel sistema scolastico, con conseguente possibilità di esercitare il diritto all'adempimento in forma specifica. Va poi precisato che l'importo di € 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del
Pag. 8 di 10 28.11.2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo. Nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare (doc.
1 fascicolo ), entrambi i ricorrenti sono tuttora assunti alle dipendenze CP_1 del ministero per l'a.s. 2024/2025 in corso;
ne consegue che la domanda di adempimento in forma specifica deve essere accolta.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (da € 1.100,00 a € 5.200,00) e considerata la riunione delle cause, alla luce dei parametri della sentenza della Corte d'Appello Brescia n. 69/2024 e quindi: € 444,00 per una sola fase di studio, da considerarsi unica per tutti i ricorrenti stante l'identità e la serialità delle questioni instaurate dal medesimo difensore;
€ 213,00 per due fasi introduttive (trattandosi di due ricorrenti); €
373,00 per una fase decisionale (da liquidarsi unitariamente dopo la riunione e senza alcuna maggiorazione per il numero delle parti), esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa, per complessivi €
1.243,00 per compensi, oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – in accoglimento dei ricorsi riuniti, accerta il diritto della parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015: per per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_1
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; per per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_2
2024/2025;
Pag. 9 di 10 2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi Controparte_1 di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m.
28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che CP_1 liquida in € 1.243,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 11/06/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
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