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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1988/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.VERRENGIA IDA e con lo Pt_1
stesso elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA DE GASPERI 55
Appellante
e
CP_1
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2024, l' proponeva appello parziale avverso la Pt_1
sentenza n. 1467/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 06.06.2024, non notificata, la quale, in accoglimento parziale della domanda proposta da , CP_1 dichiarava l'intervenuta prescrizione dei contributi di cui al solo avviso di addebito n. 371 2018
00169009 35 000, rigettando per il resto la domanda con compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo e relativa condanna della restante parte - liquidata in € 1.400,00 - a carico del ricorrente.
Il giudizio era stato instaurato avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239034860963/000, notificata dall' in data 24.11.2023, relativa agli avvisi di Controparte_2
addebito n. 371 2018 00051412 83 000, n. 371 2018 00169009 35 000 e n. 371 2019 00027049
69 000, tutti emessi dall' sede di Caserta, aventi ad oggetto l'omesso pagamento di Pt_1
1 contributi I.V.S. relativi alle annualità 2017 e 2018, nonché le relative sanzioni/somme aggiuntive.
L' proponeva appello parziale avverso la sentenza di primo grado sulla base dei seguenti Pt_1 motivi: 1) errata valutazione in ordine al mancato perfezionamento della notifica dell'avviso di addebito n. 371 2018 00169009 35 000; 2) errato accertamento della prescrizione dei contributi;
3) malgoverno delle spese di lite. Per i suesposti motivi, in riforma della sentenza gravata, chiedeva rigettarsi integralmente la domanda proposta dal il tutto con vittoria di spese CP_1
del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' , la quale deduceva la propria Controparte_2 estraneità al giudizio, attenendo l'appello ad attività di esclusiva competenza dell'ente impositore;
in ogni caso, evidenziava l'erroneità della pronuncia di primo grado aderendo alla censura proposta dall' in ordine all'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi all'avviso di Pt_1
addebito oggetto di gravame. Per tali ragioni, chiedeva rigettarsi la domanda attorea, con vittoria di spese di lite.
Pur regolarmente convenuto in appello, non si costituiva restando contumace. CP_1
All'odierna udienza la causa, trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, veniva decisa come da dispositivo in atti.
***
L'appello è fondato per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente deve rilevarsi che il gravame verte soltanto sulla pretesa creditoria di cui all'avviso di addebito n. 371 2018 00169009 35 000, richiamato, tra gli altri titoli esecutivi, nell' intimazione di pagamento n. 07120239034860963/000 impugnata in primo grado.
1. Si osserva che, in applicazione del principio della ragione più liquida, l'appello può essere accolto in relazione al secondo motivo di gravame relativo al decorso del termine di prescrizione, restando così assorbito il primo motivo.
Si rammenta che, più volte, la Suprema Corte ha statuito che: “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. n. 363/2019).
2 Nella specie, è decisiva la questione della mancata maturazione della prescrizione dei crediti sottesi all'avviso di addebito n. 371 2018 00169009 35 000, tenendo conto dei periodi di sospensione dei termini, invocati dall'appellante.
Occorre premettere che il suindicato avviso di addebito aveva ad oggetto l'omesso versamento dei contributi I.V.S. e nello specifico la rata n. 4 dell'annualità 2017 e la rata n. 1 dell'annualità
2018 (oltre alle somme aggiuntive/sanzioni derivanti dall'omesso versamento dei contributi medesimi), aventi rispettivamente scadenza il 16.02.2108 e 16.05.2018.
1.1. Ai fini del calcolo della prescrizione, va preliminarmente individuato il dies a quo.
Al riguardo, vengono in rilievo le scadenze dei termini relativi al pagamento dei contributi previdenziali dell'anno 2017, come stabilite dall'art. 8 della Circolare n. 22 del 31.01.2017 Pt_1
(avente ad oggetto la contribuzione previdenziale per l'anno 2017 per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali), rubricato “Termini e modalità di versamento”, secondo il quale: “i contributi devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono: 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo
2016, primo acconto 2017 e secondo acconto 2017."
Invece, per quanto concerne le scadenze dei contributi previdenziali relativi all'anno 2018 deve aversi riguardo alla Circolare n. 27 del 12.02.2018, la quale all'art. 9, rubricato sempre Pt_1
Termini e modalità di versamento, prevedeva che: “i contributi devono essere versati, come è noto, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:
16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo
2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018.
1.2. Com'è noto, i contributi previdenziali oggetto dell'avviso di addebito sub iudice sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della L.
335/1995, decorrente dalle scadenze sopra indicate.
1.3. Ai fini del calcolo deve, come correttamente lamenta l'appellante, tenersi conto dei due periodi di sospensione dei termini di prescrizione correnti dal 23.02.2020 al 30.06.2020 (n. 129 giorni) e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (n. 181 giorni), rispettivamente previsti, in ragione della pandemia COVID, dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
3 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21) per un totale complessivo di 310 giorni di sospensione.
Pertanto, il termine di prescrizione quinquennale dei pretesi crediti sarebbe maturato, per i contributi relativi all'anno 2017, in data 24.12.2023, mentre, per i contributi relativi all'anno
2018, in data 22.03.2024.
Tuttavia, il quinquennio risulta validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 24.11.2023.
Per tali ragioni deve ritenersi errata la statuizione del Tribunale in ordine all'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi all'avviso di addebito n. 371 2018 00169009 35 000, non essendo maturato il relativo termine alla data di notifica dell'intimazione di pagamento e, dunque, in riforma parziale della sentenza di primo grado va rigettata integralmente la domanda originariamente proposta dal . CP_1
2. Va esaminato, infine, il motivo di gravame concernente l'erroneità della statuizione relativa alle spese di lite, compensate nella misura di un terzo, nonostante l'accoglimento solo in minima parte dell'opposizione formulata dal CP_1
Sul punto, il Collegio ritiene che la regolazione delle spese del primo grado di giudizio debba essere confermata, anche se sulla base di una diversa motivazione.
Deve, infatti, ritenersi che la novità della normativa sulla sospensiva dei termini di prescrizione e le questioni interpretative che ne sono scaturite costituiscano gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., che consentono la compensazione delle spese.
3. Le medesime ragioni giustificano la integrale compensazione anche delle spese del presente grado, tenendo conto altresì del comportamento processuale dell'appellato che, non costituendosi, non ha inteso resistere all'appello, evitando condotte defatigatorie.
PQM
La Corte così decide, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di I grado che per il resto conferma:
- rigetta integralmente la domanda di;
CP_1
- compensa le spese del grado.
Napoli 10.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Dott.ssa Vincenza Totaro
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