Ordinanza cautelare 16 aprile 2021
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 16/04/2021, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/04/2021
N. 00278/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2021, proposto da
IC Dal Cerè, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Crosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monteforte D'Alpone, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Ruffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Luigi Da Porto 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 30.11.2020, recante la variante n. 5 del Piano degli interventi, pubblicata dal 5.1.2021 al 20.1.2021, all'albo pretorio del Comune di Monteforte d'Alpone, con la quale, tra l'altro, al punto 15, in relazione ai perimetri alla zona FL “aree attrezzate per la laminazione delle piene” e dell'”area di urbanizzazione consolidata”, viene disposto “l'annullamento in autotutela della disposizione pianificatoria in contrasto con il PAT (sentenza del TAR Veneto Sezione Seconda n. 01238/2018 Reg. Ric. – n. 00273/2020 Reg. Provv. Coll.)”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteforte D'Alpone;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la domanda cautelare proposta non risulta sostenuta dalla ricorrenza di un apprezzabile periculum in mora ;
osservato, infatti, che con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente ha impugnato la delibera comunale di approvazione della Variante nr. 5 al Piano degli Interventi di cui è dotato l’ente resistente, limitandosi a osservare che le nuove disposizioni inciderebbero negativamente sulla possibilità di edificare sul fondo nella relativa proprietà;
rilevato che, sulla scorta di tale prospettazione, non è dato ricostruire quale sarebbe il pregiudizio irreparabile che si produrrebbe nelle more della definizione del giudizio di merito, tenuto anche conto di quanto dedotto dal Comune, senza che vi sia stata contestazione sul punto, circa il fatto che il fondo in considerazione si trova attualmente sottoposto a sequestro penale;
ritenuto, dunque, che la richiesta di sospensiva non possa trovare accoglimento, con le conseguenti statuizioni in punto di spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della parte resistente, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori se dovuti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO